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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice
In esito all'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 10723/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
RR AB, elettivamente domiciliato in VIALE MONTEGRAPPA 304 59100 Prato IT presso il difensore avv. RR AB
RICORRENTE contro
(C.F. ) - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso depositato in data 25 settembre 2023 avverso il provvedimento del Questore di
Prato, 89/2023 A12/2023 del 14.7.2023 - notificato il 25.07.2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 19/11/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con il proprio Ricorso contestava il provvedimento di diniego del permesso di Parte_1
soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di Prato.
Il Questore, in data 14 luglio 2023, rigettava l'istanza del ricorrente considerato il parere non favorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di
Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Si costituiva in data 20 novembre 2024 l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica, chiedendo di respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto
Il Pubblico Ministero in data 21 maggio 2025, depositava agli atti certificato del casellario giudiziario e richiesta report Questura di Prato sul ricorrente.
Con decreto del 20 maggio 2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 16 settembre 2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale il procedimento veniva rinviato al 14 ottobre 2025 per l'audizione del ricorrente.
All'udienza del 14 ottobre 2025 il ricorrente davanti al Giudice Onorario di Pace delegato per l'istruttoria dichiarava:
“ADR: Ho 28 anni;
Vivo a Prato ho una stanza in un appartamento che condivido con 12 persone;
ADR: Lavoro in un ristorante sushi come aiuto cucina;
lavoro 4 ore al giorno;
guadagno circa 1200 euro mensili;
spesso faccio straordinario che mi viene pagato;
ADR: Sono arrivato il 21 maggio 2021; sono partito dal Pakistan nel 2019-2020 non ricordo bene;
ADR: Sono prima andato in Iran;
sono rimasto un mese e poi mi sono trasferito in Turchia;
sono stato in Turchia per circa un anno;
ho lavorato per guadagnare dei soldi per andare avanti con il viaggio;
ADR: Lavoravo in una stireria;
lì non mi pagavano e mi tenevano rinchiuso perché ero illegale;
ero come in galera;
ADR: sono stato aiutato da una persona che portava da mangiare;
non ha voluto soldi;
non mi ha chiesto niente neanche dopo;
ADR: sono stato in Grecia per poi arrivare in Italia dopo due mesi;
ADR: non avevo una meta precisa;
mi sono aggregato ad un gruppo che veniva in Italia;
ADR: sono venuto via dal Pakistan per salvarmi la vita;
i miei cugini sono trafficanti di droga;
pensavano che facessi la spia alla polizia;
due di loro erano stati uccisi dalla polizia lungo il confine perché non si erano fermati;
ADR: io avevo sempre rifiutato di lavorare con loro;
pagina 2 di 6 ADR: io lavoravo con gli animali;
ADR: i miei cugini vivevano nel mio paese;
ADR: morti i due cugini, l'altro fratello rimasto in vita e mio zio mi hanno picchiato e mi hanno iniziato a minacciarmi;
ADR: sono anche andato dalla polizia ma mi hanno mandato via;
ADR: questo avveniva nel 2017 in inverno;
ADR: sono rimasto in Pakistan trasferendomi in altri paesi;
mi hanno trovato e mi hanno continuato a minacciarmi;
ADR: utilizzavo i soldi che guadagnavo o che riuscivo a prendere da degli aiuti scappando di luogo in luogo;
ADR: da quando sono arrivato non ho più sentito nessuno;
la mia famiglia trasferita e tutte le cose di proprietà sono passate a mio zio e mio cugino;
ADR: in Pakistan sono rimasti mio fratello di 21 anni, i miei genitori, mia moglie ed i miei quattro figli;
adesso non ricevano più minacce perché mio zio non sa dove sono;
ADR: la mia famiglia è sempre nei miei pensieri;
gli mando circa 600-700 euro.”
A con conclusione dell'udienza veniva rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura pagina 3 di 6 transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile pagina 4 di 6 sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, ha lasciato il proprio Paese nel 2021; in questi anni ha sempre lavorato come dimostra la documentazione depositata in particolare: certificazione unica 2023 per euro 5.407,39, buste paga annualità 2023 e 2025, certificazione unica 2025 per euro 6.487,91, comunicazione Unilav del
18.02.2025 attestante trasformazione da contratto a tempo determinato a indeterminato del 13.02.2025, lavapiatti, presso il datore di lavoro garden S.r.l.s. Parte_2
Tale condizione anche se non rendono oggi il ricorrente economicamente autonomo, non può che dimostrare l'impegno concreto sostenuto dallo stesso per integrarsi negli anni sul territorio nazionale.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Pakistan, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel 2021, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato
pagina 5 di 6 quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass.
S.U. n. 24413\2021, oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent. n. 18583\2012).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
DICHIARA che (CF - - Parte_1 C.F._1 C.F._3 CodiceFiscale_4
ha diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt.
1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente.
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
PROVVEDE con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/12/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Si dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice
In esito all'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 10723/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
RR AB, elettivamente domiciliato in VIALE MONTEGRAPPA 304 59100 Prato IT presso il difensore avv. RR AB
RICORRENTE contro
(C.F. ) - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso depositato in data 25 settembre 2023 avverso il provvedimento del Questore di
Prato, 89/2023 A12/2023 del 14.7.2023 - notificato il 25.07.2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 19/11/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con il proprio Ricorso contestava il provvedimento di diniego del permesso di Parte_1
soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di Prato.
Il Questore, in data 14 luglio 2023, rigettava l'istanza del ricorrente considerato il parere non favorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di
Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Si costituiva in data 20 novembre 2024 l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica, chiedendo di respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto
Il Pubblico Ministero in data 21 maggio 2025, depositava agli atti certificato del casellario giudiziario e richiesta report Questura di Prato sul ricorrente.
Con decreto del 20 maggio 2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 16 settembre 2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale il procedimento veniva rinviato al 14 ottobre 2025 per l'audizione del ricorrente.
All'udienza del 14 ottobre 2025 il ricorrente davanti al Giudice Onorario di Pace delegato per l'istruttoria dichiarava:
“ADR: Ho 28 anni;
Vivo a Prato ho una stanza in un appartamento che condivido con 12 persone;
ADR: Lavoro in un ristorante sushi come aiuto cucina;
lavoro 4 ore al giorno;
guadagno circa 1200 euro mensili;
spesso faccio straordinario che mi viene pagato;
ADR: Sono arrivato il 21 maggio 2021; sono partito dal Pakistan nel 2019-2020 non ricordo bene;
ADR: Sono prima andato in Iran;
sono rimasto un mese e poi mi sono trasferito in Turchia;
sono stato in Turchia per circa un anno;
ho lavorato per guadagnare dei soldi per andare avanti con il viaggio;
ADR: Lavoravo in una stireria;
lì non mi pagavano e mi tenevano rinchiuso perché ero illegale;
ero come in galera;
ADR: sono stato aiutato da una persona che portava da mangiare;
non ha voluto soldi;
non mi ha chiesto niente neanche dopo;
ADR: sono stato in Grecia per poi arrivare in Italia dopo due mesi;
ADR: non avevo una meta precisa;
mi sono aggregato ad un gruppo che veniva in Italia;
ADR: sono venuto via dal Pakistan per salvarmi la vita;
i miei cugini sono trafficanti di droga;
pensavano che facessi la spia alla polizia;
due di loro erano stati uccisi dalla polizia lungo il confine perché non si erano fermati;
ADR: io avevo sempre rifiutato di lavorare con loro;
pagina 2 di 6 ADR: io lavoravo con gli animali;
ADR: i miei cugini vivevano nel mio paese;
ADR: morti i due cugini, l'altro fratello rimasto in vita e mio zio mi hanno picchiato e mi hanno iniziato a minacciarmi;
ADR: sono anche andato dalla polizia ma mi hanno mandato via;
ADR: questo avveniva nel 2017 in inverno;
ADR: sono rimasto in Pakistan trasferendomi in altri paesi;
mi hanno trovato e mi hanno continuato a minacciarmi;
ADR: utilizzavo i soldi che guadagnavo o che riuscivo a prendere da degli aiuti scappando di luogo in luogo;
ADR: da quando sono arrivato non ho più sentito nessuno;
la mia famiglia trasferita e tutte le cose di proprietà sono passate a mio zio e mio cugino;
ADR: in Pakistan sono rimasti mio fratello di 21 anni, i miei genitori, mia moglie ed i miei quattro figli;
adesso non ricevano più minacce perché mio zio non sa dove sono;
ADR: la mia famiglia è sempre nei miei pensieri;
gli mando circa 600-700 euro.”
A con conclusione dell'udienza veniva rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura pagina 3 di 6 transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile pagina 4 di 6 sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, ha lasciato il proprio Paese nel 2021; in questi anni ha sempre lavorato come dimostra la documentazione depositata in particolare: certificazione unica 2023 per euro 5.407,39, buste paga annualità 2023 e 2025, certificazione unica 2025 per euro 6.487,91, comunicazione Unilav del
18.02.2025 attestante trasformazione da contratto a tempo determinato a indeterminato del 13.02.2025, lavapiatti, presso il datore di lavoro garden S.r.l.s. Parte_2
Tale condizione anche se non rendono oggi il ricorrente economicamente autonomo, non può che dimostrare l'impegno concreto sostenuto dallo stesso per integrarsi negli anni sul territorio nazionale.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Pakistan, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel 2021, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato
pagina 5 di 6 quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass.
S.U. n. 24413\2021, oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent. n. 18583\2012).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
DICHIARA che (CF - - Parte_1 C.F._1 C.F._3 CodiceFiscale_4
ha diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt.
1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente.
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
PROVVEDE con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/12/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Si dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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