Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 35
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte rileva che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stata notificata in data 10.04.2024, con termine di impugnazione scadente il 09.06.2024. Il ricorso è stato notificato a mezzo PEC solo in data 29.07.2025, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/92.

  • Inammissibile
    Efficacia riflessa del giudicato esterno

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso anche perché l'atto di fermo amministrativo impugnato è già stato oggetto di discussione in un precedente giudizio promosso da Nominativo_1, conclusosi con sentenza di inammissibilità passata in giudicato. Si applica il principio dell'efficacia esterna del giudicato, che preclude il riesame di questioni già decise.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 35
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo