CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0620022R TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0620022R TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il proposto ricorso, l'Avv. Ricorrente_1, (c.f.CF_Ricorrente), nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa da sé medesima, ex art.86 c.p.c., presso il cui studio in Viggiano alla Indirizzo_1 è elettivamente domiciliata, si opponeva avverso preavviso di fermo amministrativo n.09280202300003309000, sull'autovettura Nissan Juke 2 WD 1,6 tg.
FB376XL, cointestata a Nominativo_1 e Ricorrente_1 (vedi libretto di circolazione all.2), emesso dall'Agenzia delle Entrate riscossione, a seguito dal mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa alle annualità 2014 e 2016, con il quale, veniva intimato al pagamento entro 30 giorni dell'importo complessivo di €.1.188,58. Premesso che, in data 06.06.25, la ricorrente veniva fermata in Villa d'Agri di Marsicovetere, dai Carabinieri della Stazione di Tramutola. Dal controllo eseguito, è emerso che l'auto sulla quale viaggiava era gravata da provvedimento di fermo amministrativo, iscritto al PRA dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Potenza. Da tale provvedimento ne scaturiva un verbale di €.1.984,80. La ricorrente, ignara del motivo che avrebbe originato il fermo amministrativo sulla predetta autovettura, si recava presso gli Uffici dell'AdER ed apprendeva che, in data 06.11.23, è stata notificata la comunicazione preventiva del fermo amministrativo al sig. Nominativo_1, quale cointestatario dell'auto in questione, derivante dal mancato pagamento della tassa auto per le annualità 2014 e 2016. Deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) Carenza di legittimazione passiva al provvedimento di fermo amministrativo. La più recente giurisprudenza di merito, ha affermato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può iscrivere il fermo amministrativo quando uno degli intestatari dell'auto non è debitore verso l'erario, altrimenti verrebbe pregiudicato nel godimento del bene senza che possa attribuirgli alcuna colpa. Se il fermo viene effettuato su un'auto in comproprietà, sorge il problema della conseguente inibizione dell'utilizzo della vettura all'altro cointestatario che non è debitore. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di merito (CTP Matera sent.n.135/22; CTR
Piemonte sent.n.1347/17 che, nell'accogliere il ricorso, ha stabilito che il fermo amministrativo su un veicolo in comproprietà non può essere applicato, se tutti i comproprietari non sono debitori. (CGT Napoli, sent.
n.10721 del 25.07.23); 2) Omessa notifica del preavviso di fermo amministrativo al comproprietario dell'auto.
Il preavviso di fermo è stato notificato solo al sig. Nominativo_1 e sicuramente stessa sorte hanno avuto tutte le presupposte cartelle al fermo opposto. Parte ricorrente, sosteneva di non aver mai avuto conoscenza del fermo amministrativo di cui oggi è causa. La mancata notifica del preavviso di fermo amministrativo al comproprietario del veicolo, rende il predetto atto illegittimo;
3) Errata formazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Da un controllo effettuato presso gli Uffici dell'AdER è emerso che le tasse auto non pagate non si riferiscono all'auto gravata da fermo amministrativo e riportata in cartella, ma ad un'altra autovettura targata Targa_1, intestata unicamente al Nominativo_1. L'AdER omette di indicare la causa e l'oggetto da cui trae origine il debito contestato, mettendo il destinatario dell'atto in serie difficoltà a motivare un eventuale ricorso per la tutela dei propri diritti;
4) Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia: a) dichiarare illegittimo e quindi, nullo l'atto impugnato: b) con vittoria delle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni sosteneva, in via pregiudiziale ed assorbente l'eccezione di inammissibilità del ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata con i sottostanti carichi tributari, in applicazione del principio di efficacia riflessa di giudicato esterno. La resistente evidenziava che l'odierna ricorrente ha proposto ricorso avverso l'atto impositivo, peraltro, già oggetto di un precedente giudizio innanzi al Giudice Tributario, intrapreso dall'intestatario del provvedimento di fermo amministrativo e conclusosi con sentenza di rigetto, per inammissibilità, divenuta giudicato definitivo. A conferma di ciò, parte resistente precisava che, con ricorso incardinato innanzi alla C.G.T. di I° grado di Potenza RGR n.343/2024 (all.2), Nominativo_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09280202300003309000 e le sottese cartelle n.09220210002564829000 e n.09220210010305762000, la causa si è conclusa con sentenza di inammissibilità n.570/24, depositata il 27.12.24 e divenuta giudicato definitivo, non avendola il debitore appellata. Nel caso in cui le parti in giudizio non siano le stesse parti ma riguardi lo stesso atto impositivo, il principio dell'efficacia esterna del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto formatosi su elementi comuni anche se la successiva controversia abbia finalità diverse (Cass. SS.UU. n.13916/06), come confermato anche di recente dai Giudici del Palazzaccio (Cass. n.19316/25). Si tratta di un principio che si fonda sull'efficacia regolamentare del giudicato che mira a garantire certezza del diritto e uniformità di trattamento tra le medesime parti che impugnano lo stesso atto. Inoltre, l'Agente della riscossione, eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso il preavviso di fermo, per tardività di proposizione, ai sensi dell'art.21 d. lgs.546/92. Quanto alla mancata ricezione degli atti sottostanti al preavviso di fermo amministrativo impugnato, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, dalla documentazione in atti è facile rilevare che l'Avv. Ricorrente_1 ha firmato l'atto introduttivo avverso la comunicazione di fermo amministrativo n.09280202300003309000, quale difensore di Nominativo_1, in data 21.05.24; il giudizio risulta essere iscritto presso la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Potenza, in pari data. Deduceva la resistente che non corrisponde a verità quanto riportato dalla stessa nell'atto introduttivo di cui trattasi, in ordine all'avvenuta cognizione dell'esistenza della procedura di fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_2, in occasione del controllo eseguito dai Carabinieri. Pertanto, avendo l'Avv. Ricorrente_1 proposto il presente ricorso con pec trasmessa allo scrivente Agente il 28.09.25, è evidente che il giudizio risulta intrapreso in violazione del termine di 60 gg dalla data di notifica ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto da impugnare stabilito, a pena di inammissibilità, dal citato art.21 d.lgs.546/92. Non ricorrono, i presupposti per l'applicazione, al caso di specie, dell'istituto della rimessione in termini, dal momento che la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di essere incorsa nella decadenza per eventi ad essa imputabili. Quanto alla eccepita nullità dell'azione cautelare intrapresa dall'Agente, poiché eseguita su un veicolo cointestato a soggetto non debitore di somme iscritte a ruolo, la resistente precisava che la ricorrente ha agito per il recupero dei carichi portati nelle cartelle presupposte, emesse nei confronti del Nominativo_1, comproprietario dell'auto. Ciò appare sufficiente ad esaudire la motivazione dell'Agente della misura cautelare. Quanto all'omessa notifica del preavviso di fermo in capo al comproprietario dell'autoveicolo gravato di tale misura cautelare, l'Ente della riscossione, evidenziava che, in forza di ruolo esecutivi e definitivi, abbia iscritto il fermo sulla quota di proprietà indivisa del veicolo appartenente al debitore iscritto a ruolo, ciò in quanto alcuna norma tributaria o civilistica lo impedisce. Quanto alla intervenuta prescrizione dei carichi tributari per somme iscritte a ruolo dalla Regione Basilicata in capo al Nominativo_1, l'Agente non può esimersi dal contestare l'inammissibilità di tale doglianza per carenza di legittimazione passiva della ricorrente, trattandosi di questione che riguarda soltanto il soggetto debitore. L'Agente precisava che, la mancata contestazione delle cartelle regolarmente notifiche, inibisce la possibilità di contestare la prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica del medesimo titolo. A ciò si aggiunga che per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione/decadenza sono stati sospesi: dall'8.03.2020 al 30.09.2021, in forza della sospensione alla riscossione disposta dall'art.68, commi 1,2,2-bis e 3 d.l.n.18/2020, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, unitamente agli effetti stabiliti dal comma 1 dell'art.12 d.lgs. n.159/2015. In ordine alle tasse automobilistiche le stesse soggiacciono al termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art.5 d.l.n.953/82, modificato dall'art.3 d.l.n.2/86 convertito nella legge 60/86. Concludeva affinché l'adita Corte voglia: a) in via pregiudiziale: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente notificato l'atto introduttivo ben oltre il termine di cui all'art.21
d.lgs.546/92; b) Ancora in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso gli atti esattoriali sopra specificati, trattandosi di provvedimenti correttamente e tempestivamente notificati;
c)
Nel merito: rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
d) condannare la ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisone, esaminati gli atti e la documentazione processuale, preliminarmente, rileva l'inammissibilità del ricorso così come presentato, in quanto tardivo, in violazione dell'art.21, comma 1, del d.lgs. n.546/92. Va rilevato che a fronte della notifica in data 10.04.2024, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202300003309000, da parte dell'Agente della Riscossione, il cui termine di impugnazione scadeva il 09.06.2024, il ricorso de quo è stato notificato, a mezzo pec, soltanto in data 29.07.2025, quindi, fuori tempo limite dei sessanta giorni previsti dalla legge, per cui, il predetto atto introduttivo, deve dichiararsi inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.21, co.1, del d.lgs. n.546/92. Infatti, l'art.21, testualmente recita: “1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Pertanto, a fronte di quanto sopra rappresentato, è di tutta evidenza come l'Avv. Ricorrente_1 (odierna ricorrente), abbia violato il disposto di cui all'art.21 del su richiamato decreto legislativo e quindi, il ricorso debba dichiararsi inammissibile. Inoltre, il ricorso è inammissibile anche sotto il seguente profilo, ossia,
l'impugnato atto di fermo amministrativo è stato già oggetto di discussione, con giudizio incardinato innanzi alla C.G.T. di I° grado di Potenza RGR n.343/24, il sig. Nominativo_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09280202300003309000 e le sottostanti cartelle n.09220210002564829000
e n.09220210010305762000, che si è concluso con sentenza di inammissibilità n.570/2024, depositata il
27.12.24 e divenuto giudicato definitivo, non essendo stata appellata dal debitore, innanzi alla C.G.T. di II° grado di Basilicata. Infatti, nel caso in cui le parti in giudizio, non siano le stesse parti, ma riguardi lo stesso atto impositivo, il principio dell'efficacia esterna del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto formatosi su elementi comuni anche se la successiva controversia abbia finalità diverse (Cass. SS.UU.
n.13916/2006), come confermato anche di recente dai Giudici del Palazzaccio (Cass. Ord,n.19316 del
14.07.25). In buona sostanza, si tratta di un principio che si fonda sull'efficacia regolamentare del giudicato che mira a garantire certezza del diritto e uniformità di trattamento tra le medesime parti che impugnano lo stesso atto, come si è verificato proprio nel caso di specie. Giova rilevare, altresì che, nella fattispecie in esame, non ricorrono neanche i presupposti per l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini, dal momento che la ricorrente non ha dimostrato di essere incorsa nella decadenza per eventi ad essa non imputabili. Sul punto, va ricordato come la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito (Cass. sent.n.13584 del 30.05.17 e CTP Milano sdent.n.4327/17/17), che ritengono, ai sensi dell'art.21 del d.lgs. n.546/92, ogni impugnazione di un atto tributario debba rispettare il requisito della tempestività del ricorso. Ogni ulteriore motivo di doglianza di parte ricorrente, tuttavia, resta assorbito dalle predette eccezioni preliminari di inammissibilità dell'atto introduttivo, rilevato da questo Giudice. La peculiarità della questione trattata ed attesa la buona fede della ricorrente, ciò ha indotto questa Corte a compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0620022R TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0620022R TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il proposto ricorso, l'Avv. Ricorrente_1, (c.f.CF_Ricorrente), nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa da sé medesima, ex art.86 c.p.c., presso il cui studio in Viggiano alla Indirizzo_1 è elettivamente domiciliata, si opponeva avverso preavviso di fermo amministrativo n.09280202300003309000, sull'autovettura Nissan Juke 2 WD 1,6 tg.
FB376XL, cointestata a Nominativo_1 e Ricorrente_1 (vedi libretto di circolazione all.2), emesso dall'Agenzia delle Entrate riscossione, a seguito dal mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa alle annualità 2014 e 2016, con il quale, veniva intimato al pagamento entro 30 giorni dell'importo complessivo di €.1.188,58. Premesso che, in data 06.06.25, la ricorrente veniva fermata in Villa d'Agri di Marsicovetere, dai Carabinieri della Stazione di Tramutola. Dal controllo eseguito, è emerso che l'auto sulla quale viaggiava era gravata da provvedimento di fermo amministrativo, iscritto al PRA dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Potenza. Da tale provvedimento ne scaturiva un verbale di €.1.984,80. La ricorrente, ignara del motivo che avrebbe originato il fermo amministrativo sulla predetta autovettura, si recava presso gli Uffici dell'AdER ed apprendeva che, in data 06.11.23, è stata notificata la comunicazione preventiva del fermo amministrativo al sig. Nominativo_1, quale cointestatario dell'auto in questione, derivante dal mancato pagamento della tassa auto per le annualità 2014 e 2016. Deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) Carenza di legittimazione passiva al provvedimento di fermo amministrativo. La più recente giurisprudenza di merito, ha affermato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può iscrivere il fermo amministrativo quando uno degli intestatari dell'auto non è debitore verso l'erario, altrimenti verrebbe pregiudicato nel godimento del bene senza che possa attribuirgli alcuna colpa. Se il fermo viene effettuato su un'auto in comproprietà, sorge il problema della conseguente inibizione dell'utilizzo della vettura all'altro cointestatario che non è debitore. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di merito (CTP Matera sent.n.135/22; CTR
Piemonte sent.n.1347/17 che, nell'accogliere il ricorso, ha stabilito che il fermo amministrativo su un veicolo in comproprietà non può essere applicato, se tutti i comproprietari non sono debitori. (CGT Napoli, sent.
n.10721 del 25.07.23); 2) Omessa notifica del preavviso di fermo amministrativo al comproprietario dell'auto.
Il preavviso di fermo è stato notificato solo al sig. Nominativo_1 e sicuramente stessa sorte hanno avuto tutte le presupposte cartelle al fermo opposto. Parte ricorrente, sosteneva di non aver mai avuto conoscenza del fermo amministrativo di cui oggi è causa. La mancata notifica del preavviso di fermo amministrativo al comproprietario del veicolo, rende il predetto atto illegittimo;
3) Errata formazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Da un controllo effettuato presso gli Uffici dell'AdER è emerso che le tasse auto non pagate non si riferiscono all'auto gravata da fermo amministrativo e riportata in cartella, ma ad un'altra autovettura targata Targa_1, intestata unicamente al Nominativo_1. L'AdER omette di indicare la causa e l'oggetto da cui trae origine il debito contestato, mettendo il destinatario dell'atto in serie difficoltà a motivare un eventuale ricorso per la tutela dei propri diritti;
4) Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia: a) dichiarare illegittimo e quindi, nullo l'atto impugnato: b) con vittoria delle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni sosteneva, in via pregiudiziale ed assorbente l'eccezione di inammissibilità del ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata con i sottostanti carichi tributari, in applicazione del principio di efficacia riflessa di giudicato esterno. La resistente evidenziava che l'odierna ricorrente ha proposto ricorso avverso l'atto impositivo, peraltro, già oggetto di un precedente giudizio innanzi al Giudice Tributario, intrapreso dall'intestatario del provvedimento di fermo amministrativo e conclusosi con sentenza di rigetto, per inammissibilità, divenuta giudicato definitivo. A conferma di ciò, parte resistente precisava che, con ricorso incardinato innanzi alla C.G.T. di I° grado di Potenza RGR n.343/2024 (all.2), Nominativo_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09280202300003309000 e le sottese cartelle n.09220210002564829000 e n.09220210010305762000, la causa si è conclusa con sentenza di inammissibilità n.570/24, depositata il 27.12.24 e divenuta giudicato definitivo, non avendola il debitore appellata. Nel caso in cui le parti in giudizio non siano le stesse parti ma riguardi lo stesso atto impositivo, il principio dell'efficacia esterna del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto formatosi su elementi comuni anche se la successiva controversia abbia finalità diverse (Cass. SS.UU. n.13916/06), come confermato anche di recente dai Giudici del Palazzaccio (Cass. n.19316/25). Si tratta di un principio che si fonda sull'efficacia regolamentare del giudicato che mira a garantire certezza del diritto e uniformità di trattamento tra le medesime parti che impugnano lo stesso atto. Inoltre, l'Agente della riscossione, eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso il preavviso di fermo, per tardività di proposizione, ai sensi dell'art.21 d. lgs.546/92. Quanto alla mancata ricezione degli atti sottostanti al preavviso di fermo amministrativo impugnato, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, dalla documentazione in atti è facile rilevare che l'Avv. Ricorrente_1 ha firmato l'atto introduttivo avverso la comunicazione di fermo amministrativo n.09280202300003309000, quale difensore di Nominativo_1, in data 21.05.24; il giudizio risulta essere iscritto presso la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Potenza, in pari data. Deduceva la resistente che non corrisponde a verità quanto riportato dalla stessa nell'atto introduttivo di cui trattasi, in ordine all'avvenuta cognizione dell'esistenza della procedura di fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_2, in occasione del controllo eseguito dai Carabinieri. Pertanto, avendo l'Avv. Ricorrente_1 proposto il presente ricorso con pec trasmessa allo scrivente Agente il 28.09.25, è evidente che il giudizio risulta intrapreso in violazione del termine di 60 gg dalla data di notifica ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto da impugnare stabilito, a pena di inammissibilità, dal citato art.21 d.lgs.546/92. Non ricorrono, i presupposti per l'applicazione, al caso di specie, dell'istituto della rimessione in termini, dal momento che la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di essere incorsa nella decadenza per eventi ad essa imputabili. Quanto alla eccepita nullità dell'azione cautelare intrapresa dall'Agente, poiché eseguita su un veicolo cointestato a soggetto non debitore di somme iscritte a ruolo, la resistente precisava che la ricorrente ha agito per il recupero dei carichi portati nelle cartelle presupposte, emesse nei confronti del Nominativo_1, comproprietario dell'auto. Ciò appare sufficiente ad esaudire la motivazione dell'Agente della misura cautelare. Quanto all'omessa notifica del preavviso di fermo in capo al comproprietario dell'autoveicolo gravato di tale misura cautelare, l'Ente della riscossione, evidenziava che, in forza di ruolo esecutivi e definitivi, abbia iscritto il fermo sulla quota di proprietà indivisa del veicolo appartenente al debitore iscritto a ruolo, ciò in quanto alcuna norma tributaria o civilistica lo impedisce. Quanto alla intervenuta prescrizione dei carichi tributari per somme iscritte a ruolo dalla Regione Basilicata in capo al Nominativo_1, l'Agente non può esimersi dal contestare l'inammissibilità di tale doglianza per carenza di legittimazione passiva della ricorrente, trattandosi di questione che riguarda soltanto il soggetto debitore. L'Agente precisava che, la mancata contestazione delle cartelle regolarmente notifiche, inibisce la possibilità di contestare la prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica del medesimo titolo. A ciò si aggiunga che per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione/decadenza sono stati sospesi: dall'8.03.2020 al 30.09.2021, in forza della sospensione alla riscossione disposta dall'art.68, commi 1,2,2-bis e 3 d.l.n.18/2020, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, unitamente agli effetti stabiliti dal comma 1 dell'art.12 d.lgs. n.159/2015. In ordine alle tasse automobilistiche le stesse soggiacciono al termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art.5 d.l.n.953/82, modificato dall'art.3 d.l.n.2/86 convertito nella legge 60/86. Concludeva affinché l'adita Corte voglia: a) in via pregiudiziale: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente notificato l'atto introduttivo ben oltre il termine di cui all'art.21
d.lgs.546/92; b) Ancora in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso gli atti esattoriali sopra specificati, trattandosi di provvedimenti correttamente e tempestivamente notificati;
c)
Nel merito: rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
d) condannare la ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisone, esaminati gli atti e la documentazione processuale, preliminarmente, rileva l'inammissibilità del ricorso così come presentato, in quanto tardivo, in violazione dell'art.21, comma 1, del d.lgs. n.546/92. Va rilevato che a fronte della notifica in data 10.04.2024, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202300003309000, da parte dell'Agente della Riscossione, il cui termine di impugnazione scadeva il 09.06.2024, il ricorso de quo è stato notificato, a mezzo pec, soltanto in data 29.07.2025, quindi, fuori tempo limite dei sessanta giorni previsti dalla legge, per cui, il predetto atto introduttivo, deve dichiararsi inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.21, co.1, del d.lgs. n.546/92. Infatti, l'art.21, testualmente recita: “1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Pertanto, a fronte di quanto sopra rappresentato, è di tutta evidenza come l'Avv. Ricorrente_1 (odierna ricorrente), abbia violato il disposto di cui all'art.21 del su richiamato decreto legislativo e quindi, il ricorso debba dichiararsi inammissibile. Inoltre, il ricorso è inammissibile anche sotto il seguente profilo, ossia,
l'impugnato atto di fermo amministrativo è stato già oggetto di discussione, con giudizio incardinato innanzi alla C.G.T. di I° grado di Potenza RGR n.343/24, il sig. Nominativo_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09280202300003309000 e le sottostanti cartelle n.09220210002564829000
e n.09220210010305762000, che si è concluso con sentenza di inammissibilità n.570/2024, depositata il
27.12.24 e divenuto giudicato definitivo, non essendo stata appellata dal debitore, innanzi alla C.G.T. di II° grado di Basilicata. Infatti, nel caso in cui le parti in giudizio, non siano le stesse parti, ma riguardi lo stesso atto impositivo, il principio dell'efficacia esterna del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto formatosi su elementi comuni anche se la successiva controversia abbia finalità diverse (Cass. SS.UU.
n.13916/2006), come confermato anche di recente dai Giudici del Palazzaccio (Cass. Ord,n.19316 del
14.07.25). In buona sostanza, si tratta di un principio che si fonda sull'efficacia regolamentare del giudicato che mira a garantire certezza del diritto e uniformità di trattamento tra le medesime parti che impugnano lo stesso atto, come si è verificato proprio nel caso di specie. Giova rilevare, altresì che, nella fattispecie in esame, non ricorrono neanche i presupposti per l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini, dal momento che la ricorrente non ha dimostrato di essere incorsa nella decadenza per eventi ad essa non imputabili. Sul punto, va ricordato come la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito (Cass. sent.n.13584 del 30.05.17 e CTP Milano sdent.n.4327/17/17), che ritengono, ai sensi dell'art.21 del d.lgs. n.546/92, ogni impugnazione di un atto tributario debba rispettare il requisito della tempestività del ricorso. Ogni ulteriore motivo di doglianza di parte ricorrente, tuttavia, resta assorbito dalle predette eccezioni preliminari di inammissibilità dell'atto introduttivo, rilevato da questo Giudice. La peculiarità della questione trattata ed attesa la buona fede della ricorrente, ciò ha indotto questa Corte a compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) compensa le spese di giudizio.