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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott. Rossella DI TODARO
- giudice ausiliario- 3) Dott.ssa Antonella GIALDINO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 211 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020 avverso la sentenza n. 543/2020(RG 4214/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di inquadramento, promossa da: in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall' avv. A. DE FRANCO
- Appellante -
contro
Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. M. BRUNETTI
-Appellata-
OGGETTO: "Inquadramento superiore"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 8/6/2020 Pt_1 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda proposta dal dipendente CP_1
[...] di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al livello IV del
CCNL Federambiente area impianti e laboratori rispetto al II posseduto del medesimo contratto, area spazzamento, assumendone l'erroneità. In particolare l'appellante ha ribadito l'impossibilità di ricondurre le mansioni svolte dal ricorrente, che sono di semplice operaio, all'interno del IV livello, che comprende operai specializzati addetti ad impianti di termovalorizzazione o discariche autorizzate, addetti anche al coordinamento di altre unità, mentre il ricorrente ha lavorato sotto la guida di un responsabile presso l'isola ecologica del quartiere Paolo Sesto, addetto allo smistamento dei rifiuti che venivano conferiti per la raccolta differenziata.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda proposta in primo grado.
L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato. Tutti i testi ascoltati, in particolare il collega che aveva lavorato fianco a fianco con il ricorrente presso lo stesso centro, Persona_1 ma anche con qualche distinguo il
,
teste di parte datrice Testimone_1 dirigente tecnico Pt_1 hanno confermato che il ricorrente si '
occupasse presso il centro di conferimento della raccolta differenziata sito presso il quartiere Paolo
Sesto di Taranto della apertura e chiusura del centro, della pesatura dei prodotti conferiti, della imputazione del prodotto pesato nel data base, accompagnando anche i cittadini all'interno del centro fino al contenitore dedicato. Il ricorrente riportava i dati del prodotto conferito all'interno di un personal computer di cui era dotato. La compilazione e firma dei formulari identificativi dei rifiuti veniva effettuata dallo stesso ricorrente in autonomia, a dire dei testi ascoltati, mentre il
Tes_1 teste di parte resistente, precisava che a volte se ne occupava il ricorrente quando mancava il responsabile del centro.
Il mutamento delle mansioni avvenuto nel 2016 rispetto alle precedenti di addetto allo spazzamento strade era stato preceduto da alcuni corsi di formazione specifici sulla gestione dei rifiuti nella raccolta differenziata e per la gestione del CCR.
E' evidente che tali mansioni, come emerso dall'istruttoria, non sono riconducibili al 2 livello posseduto rientrante nell'area spazzamento, perché egli anche grazie ai corsi effettuati utilizza nell'esercizio delle mansioni, che sono radicalmente mutate rispetto al pregresso in cui svolgeva l'attività di addetto allo spazzamento delle strade, competenze e abilità acquisite con specifici corsi di formazione. Risulta corretto allora l'inquadramento superiore attribuitogli dal giudice di primo grado, posto che la declaratoria di 4 livello comprende gli operai addetti alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolgono attività di registrazione carico scarico dei rifiuti su appositi registri o modulistica previsti dalla normativa in vigore.
Non è dirimente poi che il centro di raccolta di Paolo Sesto non sia un vero e proprio impianto dove i rifiuti vengono lavorati, perché la norma contrattuale comprende anche le piattaforme ecologiche ove si svolgono le mansioni indicate. Ciò che caratterizza il diritto all'inquadramento superiore sono le mansioni come enucleate dalla norma e non il luogo in cui si svolgono. La registrazione carico scarico, che è l'elemento che distingue il diritto all'inquadramento nel terzo o quarto livello(non anche nel secondo posseduto) in ogni caso veniva effettuata dal ricorrente, come ammesso anche dal teste Testimone 2 dipendente Pt_1 e capo settore, che coordinava il lavoro degli addetti a due CCR, tra cui quello in cui lavora il ricorrente, perché costui, pur sminuendo la complessità dell'attività di registrazione, ha ammesso che fosse il ricorrente ad effettuarla usando un data base.
Insomma il ricorrente era stato formato per lo svolgimento delle mansioni superiori e si occupava insieme al collega Per_1 di gestire da soli il centro di raccolta di Paolo Sesto svolgendo le medesime mansioni di pesatura dei carichi conferiti e registrazione nel data base.
La correttezza della soluzione adottata dalla sentenza di primo grado emerge anche dalla circostanza che la sentenza emessa in favore di Persona_1 di riconoscimento del IV livello(n.
1967 del 20/10/2020), non è stata nemmeno appellata dall' Pt_1 ed è passata in giudicato, avendo dunque la società fatto acquiescenza a tale disposto evidentemente ritenendolo conforme al diritto.
La sentenza deve quindi essere confermata.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. Stante la proposizione dello stesso dopo il 31/1/2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 4000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto 25/6/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Sgarro Dott.ssa R. Di Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott. Rossella DI TODARO
- giudice ausiliario- 3) Dott.ssa Antonella GIALDINO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 211 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020 avverso la sentenza n. 543/2020(RG 4214/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di inquadramento, promossa da: in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall' avv. A. DE FRANCO
- Appellante -
contro
Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. M. BRUNETTI
-Appellata-
OGGETTO: "Inquadramento superiore"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 8/6/2020 Pt_1 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda proposta dal dipendente CP_1
[...] di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al livello IV del
CCNL Federambiente area impianti e laboratori rispetto al II posseduto del medesimo contratto, area spazzamento, assumendone l'erroneità. In particolare l'appellante ha ribadito l'impossibilità di ricondurre le mansioni svolte dal ricorrente, che sono di semplice operaio, all'interno del IV livello, che comprende operai specializzati addetti ad impianti di termovalorizzazione o discariche autorizzate, addetti anche al coordinamento di altre unità, mentre il ricorrente ha lavorato sotto la guida di un responsabile presso l'isola ecologica del quartiere Paolo Sesto, addetto allo smistamento dei rifiuti che venivano conferiti per la raccolta differenziata.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda proposta in primo grado.
L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato. Tutti i testi ascoltati, in particolare il collega che aveva lavorato fianco a fianco con il ricorrente presso lo stesso centro, Persona_1 ma anche con qualche distinguo il
,
teste di parte datrice Testimone_1 dirigente tecnico Pt_1 hanno confermato che il ricorrente si '
occupasse presso il centro di conferimento della raccolta differenziata sito presso il quartiere Paolo
Sesto di Taranto della apertura e chiusura del centro, della pesatura dei prodotti conferiti, della imputazione del prodotto pesato nel data base, accompagnando anche i cittadini all'interno del centro fino al contenitore dedicato. Il ricorrente riportava i dati del prodotto conferito all'interno di un personal computer di cui era dotato. La compilazione e firma dei formulari identificativi dei rifiuti veniva effettuata dallo stesso ricorrente in autonomia, a dire dei testi ascoltati, mentre il
Tes_1 teste di parte resistente, precisava che a volte se ne occupava il ricorrente quando mancava il responsabile del centro.
Il mutamento delle mansioni avvenuto nel 2016 rispetto alle precedenti di addetto allo spazzamento strade era stato preceduto da alcuni corsi di formazione specifici sulla gestione dei rifiuti nella raccolta differenziata e per la gestione del CCR.
E' evidente che tali mansioni, come emerso dall'istruttoria, non sono riconducibili al 2 livello posseduto rientrante nell'area spazzamento, perché egli anche grazie ai corsi effettuati utilizza nell'esercizio delle mansioni, che sono radicalmente mutate rispetto al pregresso in cui svolgeva l'attività di addetto allo spazzamento delle strade, competenze e abilità acquisite con specifici corsi di formazione. Risulta corretto allora l'inquadramento superiore attribuitogli dal giudice di primo grado, posto che la declaratoria di 4 livello comprende gli operai addetti alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolgono attività di registrazione carico scarico dei rifiuti su appositi registri o modulistica previsti dalla normativa in vigore.
Non è dirimente poi che il centro di raccolta di Paolo Sesto non sia un vero e proprio impianto dove i rifiuti vengono lavorati, perché la norma contrattuale comprende anche le piattaforme ecologiche ove si svolgono le mansioni indicate. Ciò che caratterizza il diritto all'inquadramento superiore sono le mansioni come enucleate dalla norma e non il luogo in cui si svolgono. La registrazione carico scarico, che è l'elemento che distingue il diritto all'inquadramento nel terzo o quarto livello(non anche nel secondo posseduto) in ogni caso veniva effettuata dal ricorrente, come ammesso anche dal teste Testimone 2 dipendente Pt_1 e capo settore, che coordinava il lavoro degli addetti a due CCR, tra cui quello in cui lavora il ricorrente, perché costui, pur sminuendo la complessità dell'attività di registrazione, ha ammesso che fosse il ricorrente ad effettuarla usando un data base.
Insomma il ricorrente era stato formato per lo svolgimento delle mansioni superiori e si occupava insieme al collega Per_1 di gestire da soli il centro di raccolta di Paolo Sesto svolgendo le medesime mansioni di pesatura dei carichi conferiti e registrazione nel data base.
La correttezza della soluzione adottata dalla sentenza di primo grado emerge anche dalla circostanza che la sentenza emessa in favore di Persona_1 di riconoscimento del IV livello(n.
1967 del 20/10/2020), non è stata nemmeno appellata dall' Pt_1 ed è passata in giudicato, avendo dunque la società fatto acquiescenza a tale disposto evidentemente ritenendolo conforme al diritto.
La sentenza deve quindi essere confermata.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. Stante la proposizione dello stesso dopo il 31/1/2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 4000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto 25/6/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Sgarro Dott.ssa R. Di Todaro