Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 723/2022 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Emanuela De Vito (PEC: per mandato con revoca Email_1 di ogni precedente incarico allegato alla memoria depositata il 9.02.2023;
- appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- appellata contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di , chiedeva il riconoscimento Controparte_1 Parte_1 della retribuzione individuale di anzianità (RIA) conseguente alla sua immissione in ruolo, essendo già medico convenzionato con rapporto di specialista ambulatoriale interno tanto con l'ASL 11 di quanto con l'ASL 9 di Locri, avvenuta su opzione dell'interessato ex Controparte_1
D.Lgs.254/2000 con decorrenza 12.4.2005.
Il Giudice di prime cure, nella contumacia dell' accoglieva il ricorso, Controparte_1
In particolare, il giudicante riteneva sussistenti i requisiti di legge ed essendo documentalmente Cont provati gli elementi di calcolo posti dal alla base della propria pretesa, condannava l' al Pt_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 11.482,26, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma di € 395,54 con decorrenza da ogni singola scadenza retributiva al saldo effettivo. Cont Condannava l' al pagamento delle spese di lite pari ad € 1500, 00 attesa la natura documentale del giudizio e la sostanziale sovrapponibilità dello stesso ad analoghe domande già presentate con riferimento a periodi temporali pregressi.
Ha interposto appello il sig. per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
L rimaneva contumace. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
censura la sentenza limitatamente al capo relativo alle spese legali, dal momento Parte_2 che il Giudice di prime cure avrebbe liquidato le stesse in misura inferiore a quanto previsto dall'art. 4 del DM 55/14.
Ha rilevato come la riduzione operata dal Tribunale sia andata ben oltre quanto consentito dall'art. 4 co. 1 citato d.m., chiedendo pertanto la liquidazione a titolo di compensi professionali della somma di Euro 2.342,30. Ha specificato difatti che, rientrando il valore della causa nello scaglione compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00 e tenendo conto delle 4 fasi in cui si è svolto il giudizio ( la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione, ed infine la fase decisionale) il giudice avrebbe dovuto liqudare i compensi legali per un totale di Euro
5.131,00 o, quand'anche avesse fatto uso della riduzione massima ex art. 4 co. 1 della somma di Euro
2.342,30 oltre accessori di legge.
L'appello è fondato.
Va invero rilevato che l'orientamento più recente della Suprema Corte (cfr. Cass 17613 del 24 giugno 2024) ha stabilito che ove la liquidazione dei compensi avvenga in base ai parametri di cui al
DM 55/14, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto ed aggiornati acadenza periodica. Il suddetto orientamento supera il precedente ai sensi del quale i valori indicati nel DM sono derigabili dal giudice con apposita motivazione “sicche' se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non e' soggetto a sindacato in sede di legittimita', attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro e' doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata
(cfr. Cass. N. 21848/2022). Ed ancora “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, in base al
R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, è consentito al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia.” (Cassazione civile, sez. VI -
Lavoro, Ordinanza 06/02/2018 n° 2787)
Orbene, il Giudice di primo grado nel liquidare le spese legali, ha riconosciuto la somma di € 1500 che è inferiore ai minimi stabiliti dalle tabelle allegate al DM, ritenuti inderigabili dal più recente orientamento della Suprema Corte.
La statuizione del giudice appare in contrasto anche con il precedente orientamento atteso che, pur invocando la natura documentale e la serialità della causa, non ha tuttavia specificato le specifiche ragioni dell'ulteriore diminuizione né sono state indicate i criteri attraverso i quali è giunto all'ammontare statuito in sentenza.
Pertanto all'odierno appellante devono essere riconosciute per il primo grado le spese legali pari a complessivi € 2.342,30 oltre accessori di legge, determinate facendo riferimento al D.M. 55/14, III scaglione, valori minimi vista la semplicità e la serialità della controversia. Cont Le spese del presente grado sono poste a carico della soccombente e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi relativi al I scaglione della tabella n. 12 DM n.
147/2022, tenuto conto della natura delle questioni affrontate (Euro 71 per la fase di studio della controversia, Euro 71 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 90 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed Euro 105 per la fase decisionale per un totale di Euro 337,00).
In entrambi i gradi va disposta distrazione, nel primo grado in favore dell'avv Scambia ed in secondo grado in favore dell'avv De Vito, essendo intervenuta la revoca all'avv Scambia del mandato (cfr. Cass
31687/2019)
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n.1701/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria pubblicata in data 07.10.2022, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, così provvede:
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione Controparte_1
delle spese del primo grado che liquida in euro 2.342,3 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Maria Scambia e delle spese del presente grado che liquida in euro 337,00 oltre
IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dell' Avv. Emanuela De Vito.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)