Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 504 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Corleone (PA) in data 21/05/1986, elettivamente domiciliata in Parte_1
Mazara Del Vallo, Via Luigi Vaccara n. 54, presso lo studio dell'avv. Signorello Maria che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 02/11/1981, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Alcamo, via Madonna del Riposo n. 58, presso lo studio dell'avv. Pizzo Angelo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 03/02/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere direttamente al figlio , Controparte_1 Per_1 sul conto corrente di quest'ultimo, poichè maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente, un assegno a titolo di mantenimento, di euro 250,00 mensili somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti allo stesso preventivamente concordate;
il figlio continuerà a vivere presso la residenza della Per_1 madre.
3. Le parti, inoltre convengono espressamente che, annualmente la sig.ra Parte_1 presenterà domanda di assegno unico al fine di percepirlo mensilmente al 100%, in quanto il diritto al predetto assegno, resta in capo al genitore collocatario. A tal fine pertanto il sig. , CP_1 presta il consenso alla corresponsione per intero, del beneficio de quo, in favore della sig.ra
, impegnandosi a validare la relativa richiesta e rilasciare se necessarie eventuali Parte_1 autorizzazioni”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 03/02/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/10/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di San
Giuseppe Jato al n.
9 - P. I - Anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
2