Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2208/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. CH NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2208/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TARDIO SARA presso il cui studio sito in BORGO GIACOMO TOMMASINI, 20 43121 PARMA Italia è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. TARDIO SARA presso il cui studio sito in BORGO GIACOMO TOMMASINI, 20 43121 PARMA Italia è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 10.06.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Parma in [...]_1
07.09.2020.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 09.05.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) ASSEGNAZIONE della casa familiare sita in Reggio nell'Emilia, via G. Leopardi n. 6, al signor proprietario esclusivo dell'immobile. Controparte_1
Gli arredi che compongono l'abitazione rimarranno nella stessa per essere stati acquistati dal sig. dalla sig.ra con scrittura Controparte_1 Parte_1 privata a latere.
La signora ha già reperito altra abitazione in Reggio nell'Emilia via Parte_1
Giuseppe Parini n. 13, stipulando contratto di locazione;
la stessa ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali.
2) AFFIDAMENTO:
La figlia minore , in applicazione della legge n. 54/2006 e successive modifiche Per_1 e integrazioni sull'affidamento condiviso, e degli artt. 337 bis e segg. c.c., viene affidata ex art. 337 ter. c.c. a entrambi i genitori con collocamento paritetico e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre Controparte_1
Il ruolo genitoriale sarà paritariamente condiviso con assoluta identità di ruoli da entrambi i genitori. Per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera esclusiva separatamente da ciascun genitore durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi;
mentre le decisioni di maggior interesse relative a istruzioni, educazione, salute e religione saranno assunte dai genitori di comune accordo, con conseguente paritario impegno degli stessi nella predisposizione e attuazione di un programma concordato nel rispetto delle esigenze e delle richieste della figlia, cercando di risolvere eventuali divergenze e/o controversie che dovessero insorgere, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle difficoltà e delle aspirazioni della minore;
3) DIRITTO DI VISITA PARITETICO:
I genitori, di comune accordo, hanno stabilito uno schema di accudimento diretto, che tiene conto, sia del benessere di , che dell'organizzazione dei genitori in Per_1 ragione delle rispettive esigenze lavorative. Pertanto, resterà con il padre o con Per_1 la madre secondo il seguente schema che permette alla figlia pari opportunità di frequentare entrambi i genitori:
SETTIMANA 1
Lunedì Mamma
Martedì Mamma
Mercoledì Papà
Giovedì Mamma
Venerdì Mamma
Sabato Papà
Domenica Papà
SETTIMANA 2
Lunedì Papà
Martedì Papà
Mercoledì Mamma
Giovedì Papà
Venerdì Papà
Sabato Mamma
Domenica Mamma
a) Vacanze scolastiche Natalizie:
– dal 23 dicembre al 30 dicembre: anni dispari madre, anni pari padre - dal 31 dicembre al 6 gennaio: anni dispari padre, anni pari madre b) Vacanze scolastiche Pasquali: 6 giorni con il padre negli anni dispari;
6 giorni con la madre negli anni pari.
c) Vacanze Estive: ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la minore un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi, che, per consentire le dovute attività organizzative, verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intende trascorrere con la propria figlia, la madre deciderà per gli anni pari i periodi di propria spettanza, il padre in quelli dispari.
In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive e/o invernali, autorizzando il genitore in quel momento non collocatario a visitare la minore previa comunicazione telefonica all'altro genitore.
Durante tutti i periodi di vacanza (siano essi invernali e/o estivi) sarà sospeso il calendario di collocamento sopra indicato, che riprenderà non appena terminato il periodo di vacanza.
d) Il compleanno di : verrà trascorso insieme con entrambi i genitori Per_1
e) La festa del papà: verrà trascorsa con il padre f) La festa della mamma: verrà trascorsa con la madre g) Tutti gli altri ponti scolastici: suddivisi equamente tra i genitori allineandoli al calendario scolastico e a quello delle alternanze.
La minore potrà incontrare liberamente tutti i parenti di entrambi i genitori e potrà, altresì, pernottare presso i nonni sia materni che paterni non solo nei giorni in cui ne sia prevista rispettivamente la presenza presso il padre o la madre, ma altresì in tutte le occasioni in cui lo desideri la minore.
4) DIRITTO DI MANTENIMENTO
Considerata la sostanziale parificazione dei tempi che la figlia trascorrerà presso l'uno e l'altro genitore, gli stessi provvederanno in via diretta al mantenimento della minore per il tempo in cui starà con ciascuno di loro, e, pertanto, non è dovuto un contributo indiretto in moneta tra i genitori, e ciò fino all'autosufficienza economica della figlia . Per_1
5) SPESE STRAORIDNARIE
I genitori contribuiranno al mantenimento di provvedendo al pagamento del Per_1 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, siano esse sanitarie, scolastiche e ricreative, precisando, a beneficio delle parti, ai fini della disciplina delle spese straordinarie il seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE: • medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, compresi i medicinali da banco;
• esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista con o senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
•
- SPESE SCOLASTICHE:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola/università privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale scolastico/universitario che, in corso d'anno, si rendesse necessario;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) della figlia, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici;
• mensa scolastica/universitaria;
• assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
•
- SPESE EXTRASCOLASTICHE:
• tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia della figlia e indisponibilità di altri familiari;
• centro ricreativo estivo e boyscout;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura e le spese per iscrizioni e partecipazioni a gare, tornei e ritiri;
• ricarica cellulare • abbigliamento ordinario di vestiario e scarpe, oltre i relativi cambi di stagione necessari.
• cura della persona (parrucchiere, estetista, ecc.)
• spese per il conseguimento della patente di guida – corso e lezioni – per motorino, moto e macchina;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione della figlia, se acquistati in accordo tra i genitori;
• sanzioni del codice della strada commessi dalla figlia.
• SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alla figlia anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate non coperti dal SSN;
- SPESE SCOLASTICHE:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per la scuola di infanzia presso istituti privati;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
• corsi privati di lingua straniera.
•
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE:
• corsi dopo il primo sportivi o artistici (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento e le spese per iscrizioni e partecipazioni a gare, tornei e ritiri;
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero;
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• acquisto del mezzo di trasporto per la figlia;
- Qualunque altra spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata – che non s'intende formulata a titolo esaustivo, ma solo esemplificativo - dovrà essere previamente concordata
Rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, whatsapp o qualsiasi altra forma di messaggistica), potrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia.
Conto corrente comune per le spese straordinarie
I ricorrenti, per il pagamento delle spese straordinarie della figlia, manterranno acceso e utilizzeranno il conto corrente cointestato presso Credit Agricole n. 00583/0000064836847.
Pertanto, i genitori verseranno, sul detto conto corrente, la quota pari alla metà ciascuno delle spese straordinarie relative a . Per_1
Deducibilità fiscale
I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella quota proporzionale del 50% ciascuno.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nel 50% ciascuno.
Assegno Unico
L'assegno unico sarà attribuito nella misura della metà tra ciascun genitore, e verrà accreditato sul conto corrente cointestato ai ricorrenti presso Credit Agricole n. 00583/0000064836847.
6) COLLABORAZIONE TRA I GENITORI
Entrambi i genitori dovranno interloquire costantemente sulle vicende che riguardano la figlia, con l'adozione condivisa delle scelte di maggior interesse quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'indirizzo scolastico, terapeutico o religioso da seguire, con la paritaria assunzione di compiti di cura, educazione e istruzione della minore da parte di entrambi, nonché con l'assunzione di un reciproco dovere di informazione su ogni questione rilevante che riguardi gli stessi.
7) I genitori mantengono, ognuno nei confronti dell'altro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno di essi, di contribuire entrambi alla Per_1 cura, educazione e istruzione, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun genitore.
8) Entrambi i genitori autorizzano fin da ora il rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida anche per l'espatrio per la minore . Per_1
9) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico di entrambe le parti nella quota del 50% ciascuna.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Pone le spese di lite a carico di entrambe le parti nella quota del 50% ciascuna.
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 12.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
CH NE AM DA