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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 706/2018 R.G., promosso da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Mezzasalma, giusta procura allegata in atti;
opponenti
contro codice fiscale e partita iva , con sede legale a Venezia Controparte_1 P.IVA_1
Mestre, via Terraglio 63, in persona del procuratore , giusta procura Controparte_2
generale alle liti a rogito del notaio di Venezia – Mestre del 10.11.2017 (rep. Persona_1
n. 38916, racc. 13589), rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pesenti, giusta procura allegata in atti;
opposta
********
All'udienza del 7.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 27.12.2017, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5923/2017, emesso dal Tribunale di
Catania il 25.10.2017, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo
1 di euro 13.058,38 oltre interessi come da domanda e spese per il procedimento di ingiunzione, quale saldo residuo dei rapporti relativi ai seguenti contratti di finanziamento: n.
507650 del 7.8.1998 stipulato con n. 101102699008 del 16.5.2006 stipulato CP_3
con ID;
n. 36603 del 9.3.2007 stipulato con GO TO s.p.a., n. 20117681145911 del
3.5.2006 stipulato con ES s.p.a.
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di la Controparte_1 prescrizione del credito ingiunto e l'invalidità del contratto di finanziamento n. 507650 prodotto dalla banca. Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.5.2018 si è costituita Controparte_1
contestando nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con ordinanza del 26.7.2018 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Indi, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 7.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che la pretesa creditoria azionata in via monitoria da si fonda sui seguenti rapporti contrattuali: Controparte_1
A) contratto di finanziamento n. 507650 del 7.8.1998 dell'importo di lire 8.000.000 stipulato con (doc.
3 - fascicolo monitorio); CP_3
B) contratto di apertura di credito revolving n. 101102699008 dell'importo di euro 4.000 stipulato il 16.5.2006 con ID (doc. 6 – fascicolo monitorio), rispetto al quale è intervenuta quale garante Parte_2
C) contratto di finanziamento n. 36603 dell'importo di euro 4.500 stipulato il 9.3.2007 con
GO (doc.
9 - fascicolo monitorio); CP_3
D) contratto di finanziamento n. 20117681145911 dell'importo di euro 3.600 stipulato il
3.5.2006 con ES s.p.a. (doc. 13 – fascicolo monitorio).
In ordine ai citati rapporti contrattuali è stato ingiunto agli opponenti i pagamento della somma complessiva di euro 13.058,38, così calcolato: euro 4.613,60 per sorte capitale ed euro 871,77 per interessi derivanti dal saldo debitorio del contratto n. 507650 (doc. 5); euro
2.162,20 derivanti dal saldo debitorio del contratto n. 101102699008 (doc. 8); euro 3.554,36
2 derivanti dal saldo debitorio del contratto n. 36603 (doc. 12); euro 2.728,22 derivanti dal saldo debitorio del contratto n. 20117681145911 (doc. 17).
3. Appare opportuno, in via preliminare, evidenziare il vizio di ultra-petizione in cui è incorso il giudice del monitorio ai danni di a cui è stato ingiunto il pagamento, in Parte_2 solido con il coniuge, dell'intero importo di euro 13.058,38 sebbene nei confronti della predetta abbia chiesto che venisse ingiunta la minore somma di euro Controparte_1
2.162,20, quale saldo debitorio derivante dal finanziamento ID del 16.5.2006, oltre interessi di mora al tasso legale.
Per quanto sopra, pur in mancanza di un motivo di opposizione sul punto, deve ritenersi che rientri nella cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo il potere emendare il vizio di ultra petizione, dal momento che l'azione è sorretta dalla domanda di adempimento proposta in sede monitoria ed il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti di essa (art. 112
c.p.c.).
4. Tanto premesso, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di è Controparte_1
parzialmente fondata.
4.1 In ordine al contratto n. 507650 concluso con (lett. A) è stato depositato in CP_3
giudizio il contratto del 28.12.2000 avente ad oggetto la cessione del credito in favore di
Toscana s.p.a. (doc. 4 fascicolo monitorio) nonché la comunicazione della cessione del credito a di cui alla lettera raccomandata del 15.1.2009, ricevuta dal predetto Parte_1
in data 29.1.2009 (doc. 1 comparsa di risposta). Risulta in atti, inoltre, l'atto di fusione per incorporazione del 27.12.2011 tra Toscana s.p.a. e (doc. 1 fascicolo Controparte_1 monitorio) nonché l'ulteriore raccomandata 2001050150052067 di cessione del credito in favore di relativa al contratto 507650 del 12.3.2015 (doc. 18), ricevuta dal Controparte_1
nipote di in data 21.3.2015 (doc. 19). Parte_1
4.2 In merito al contratto di apertura di credito revolving n. 101102699008 (lett. B) l'opposta ha depositato copia del contratto di cessione del credito da ID in favore di Toscana s.p.a.
(doc. 7 fascicolo monitorio) nonché l'atto di fusione tra Toscana s.p.a. e Controparte_1
(doc. 1 fascicolo monitorio). Quanto alla comunicazione della cessione al debitore ceduto,
giova rammentare che la notifica della cessione al debitore ceduto, adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., non è requisito di esistenza o validità del contratto di cessione, che intercorre tra creditore cedente e creditore cessionario e rispetto al quale il debitore ceduto è soggetto terzo. La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei 3 confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (in questo senso, ex multis,
Cass. nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004). Ne consegue che, pur in mancanza dell'atto di cessione del credito, la notifica al debitore ceduto dell'ingiunzione assolve all'onere di comunicazione della cessione del credito.
4.3 Con riguardo al contratto n. 36603 concluso con GO TO (lett. C), invece, si osserva che l'opposta non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare la legittimazione attiva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n.
4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolare del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio in rapporti oggetto di cessione. Nella stessa direzione si pone la recente ordinanza della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405), in cui si ribadisce il carattere insufficiente dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allorché non contenga gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e ad affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (in questo senso anche Cass. civ., Sez.
I, 20.07.2023, n. 21821).
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato, unitamente al ricorso monitorio, l'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28.12.2013 contenente l'avviso di cessione in blocco, ex art. 58
TUB, dei crediti da GO TO s.p.a. a (doc. 10 fascicolo monitorio). Controparte_4
L'avviso in esame non consente, tuttavia, di avere certezza che il credito discendente dal contratto n. 36603 del 6.3.2007 sia incluso tra quelli oggetto di cessione. Ed invero, la categoria dei crediti ceduti è assai ampia, comprendendo quelli vantati da GO TO s.p.a.
4 che alla data del 31.8.2013 derivino da contratti di credito al consumo conclusi tra il
21.6.1990 ed il 3.7.2012 e rispetto ai quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine in un arco temporale compreso tra il 3.12.1993 ed il 28.7.2012. Si tratta di un periodo troppo esteso per individuare con certezza il credito per cui è causa, dovendosi precisare come, in relazione a tale contratto, non sia stata data prova che GO TO s.p.a. abbia comunicato entro il 28.7.2012 la decadenza dal beneficio del termine a e Parte_1
posto che l'unica comunicazione versata in atti è quella successiva del Parte_2
30.11.2015 (doc. 18), ricevuta per compiuta giacenza in data 1.2.2016 (doc. 19), con cui che ha comunicato l'intervenuta cessione del credito a Controparte_1 Controparte_5
Non vale a sanare il difetto di prova circa la legittimazione attiva la produzione in giudizio del contratto relativo alla successiva cessione del credito da a Controparte_5 CP_1 del 27.11.2015 (doc. 11), permanendo l'incertezza in ordine alla titolarità del credito in
[...] esame in capo all'originaria cessionaria Controparte_5
Per quanto sopra, l'importo di euro 3.554,36 derivante dal contratto n. 36603 concluso con
GO TO non è dovuto.
4.4 Con riferimento al contratto concluso con ES (lett. D), l'opposta ha dato prova dell'intervenuta cessione dei crediti, avendo depositato in atti il contratto di cessione tra
ES e OC del 16.4.2013 (doc. 14 fascicolo monitorio) nonché l'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 54.5.2013 (doc. 15 fascicolo monitorio) avente ad oggetto la comunicazione di cessione da OC s.p.a. in favore di Controparte_6
In questo caso, l'avviso di cessione del credito consente di identificare con certezza i crediti oggetto di cessione, avendo indicato espressamente i crediti di cui alla precedente cessione del 16.4.2013 in favore di OC s.p.a. Infine, risulta depositato il contratto di cessione dei crediti in questione in favore di (doc. 16). Controparte_1
5. Venendo al merito, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione relativa ai crediti derivanti dai contratti di cui alle lettere A), B) e D) del superiore elenco.
L'eccezione preliminare non è fondata.
5.1 In materia di mutuo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il dies a
quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata decorra dalla scadenza dell'ultima rata, stante l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei e l'impossibilità di considerare scaduto il debito prima della scadenza dell'ultima rata (tra le tante, si veda Cass. n. 4232/2023).
5 Nel caso di specie si osserva che:
A) il contratto di finanziamento n. 507650 prevedeva la concessione, a favore di
[...]
, della somma complessiva di lire 8.000.000, da restituire in 36 rate mensili di lire Pt_1
289.000 ciascuna, con scadenza la prima rata al 7.8.1998 e l'ultima al 7.8.2001 (doc. 3). Il termine del 7.8.2001 costituisce, pertanto, il dies a quo della prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata.
Come sostenuto dall'opposta, deve essere riconosciuta idoneità interruttiva della prescrizione alla lettera del 24.8.2000 (indirizzata, a mezzo raccomandata a.r., a - in via Parte_1
Mulino a Vento 74/A), con cui ha comunicato la decadenza dal beneficio del CP_3
termine, nonché alla diffida del 15.1.2009 (doc. 2 comparsa di risposta), ricevuta in data
29.1.2009. Infine, valgono quali ulteriori atti interruttivi della prescrizione la comunicazione di cessione del 12.3.2015 (doc. 18), ricevuta il 21.3.2015 (doc. 19) nonché la notifica del decreto ingiuntivo dl 16.11.2017.
B) Con riguardo al contratto di apertura di credito n. 101102699008 stipulato con ID, va rilevato che dall'estratto conto emerge la data di esecuzione dell'ultima rata mediante bollettino postale avvenuta in data 18.4.2008 (cfr. pag. 10, doc. 8 fascicolo monitorio). Ne
segue che va riconosciuta idoneità interruttiva alla notifica del decreto ingiuntivo in data
16.11.2017.
D) In merito al contratto n. 20117681145911, con cui è stato concesso a un Parte_1
finanziamento di euro 3.800 da restituire in 24 rate mensili di euro 105,90 ed in ulteriori 24 di euro 79,16 ciascuna, si osserva che la prima rata risale al 3.5.2006 e l'ultima al 3.5.2010. Il termine del 3.5.2010 costituisce, pertanto, il dies a quo della prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata. La decorrenza del predetto termine è stata interrotta dalla diffida contenente la comunicazione della cessione del credito da Controparte_6
a (perfezionatasi per compiuta giacenza) e, comunque, dalla notifica del Controparte_1
decreto ingiuntivo in data 16.11.2017 (cfr. doc. 18 e 19 fascicolo monitorio).
5.2. Ciò posto, le ulteriori doglianze di parte opponente non sono fondate.
In diritto si osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio (opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui 6 grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n.
13533/2001).
Nel caso di specie, l'opposta, quale cessionaria del credito, ha correttamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo depositato i contratti di finanziamento n. 507650 del 7.8.1998 stipulato con n. 101102699008 del 16.5.2006 stipulato con CP_3
ID; n. 36603 del 9.3.2007 stipulato con GO TO s.p.a. e n. 20117681145911 del
3.5.2006 con ES s.p.a. (cfr. docc. 3 – 6 – 9 - 13 – fascicolo monitorio). Ciascun documento contrattuale contiene l'indicazione del capitale finanziato, degli interessi, della somma dovuta per le spese di istruttoria, nonché delle condizioni generali applicate.
Non merita accoglimento la doglianza di parte opponente relativa all'invalidità del documento prodotto con riferimento al contratto n. 507650, in quanto privo degli elementi essenziali e sprovvisto di data e di indicazione del numero identificativo di finanziamento.
Ed invero, l'assunto di parte opponente, oltre a palesarsi generico, è infondato, emergendo con evidenza che il contratto n. 507650 (numero riportato a penna sul frontespizio del documento contestato) sia stato stipulato in data 7.8.1998, come peraltro si ricava dalla prova di erogazione della somma mutuata sottoscritta da in pari data (cfr. doc. 3 Parte_1 comparsa di risposta, “prova di erogazione contratto TO n. 507650”).
5.3 In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 Pt_2
è parzialmente fondata. Il decreto ingiuntivo opposto n. 5923/2017 va revocato e
[...]
va condannato al pagamento della somma di euro 9.504,02 (euro 13.058,88- Parte_1
3.554.36), oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda;
va condannata, Parte_2
in solido con il coniuge, al pagamento della minore somma di euro, 2.160, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda, relativamente al saldo debitore del contratto n.
101102699008.
6. Le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione di metà e, per la restante metà, vanno poste a carico di parte opponente. Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, nella somma già dimidiata di euro 2.538,50, oltre accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 706/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
7 ACCOGLIE parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5923/2017 emesso dal Tribunale Parte_2
di Catania;
CONDANNA al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
euro 9.504,02, oltre interessi legali dalla domanda monitoria;
CONDANNA al pagamento, in favore di ed in solido con Parte_2 Controparte_1
, della somma di euro 2.160,20, oltre interessi legali dalla domanda;
Parte_1
COMPENSA in ragione di metà le spese processuali;
CONDANNA e al pagamento della restante metà in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a. Controparte_1
Così deciso in Catania, il 29.3.2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 706/2018 R.G., promosso da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Mezzasalma, giusta procura allegata in atti;
opponenti
contro codice fiscale e partita iva , con sede legale a Venezia Controparte_1 P.IVA_1
Mestre, via Terraglio 63, in persona del procuratore , giusta procura Controparte_2
generale alle liti a rogito del notaio di Venezia – Mestre del 10.11.2017 (rep. Persona_1
n. 38916, racc. 13589), rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pesenti, giusta procura allegata in atti;
opposta
********
All'udienza del 7.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 27.12.2017, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5923/2017, emesso dal Tribunale di
Catania il 25.10.2017, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo
1 di euro 13.058,38 oltre interessi come da domanda e spese per il procedimento di ingiunzione, quale saldo residuo dei rapporti relativi ai seguenti contratti di finanziamento: n.
507650 del 7.8.1998 stipulato con n. 101102699008 del 16.5.2006 stipulato CP_3
con ID;
n. 36603 del 9.3.2007 stipulato con GO TO s.p.a., n. 20117681145911 del
3.5.2006 stipulato con ES s.p.a.
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di la Controparte_1 prescrizione del credito ingiunto e l'invalidità del contratto di finanziamento n. 507650 prodotto dalla banca. Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.5.2018 si è costituita Controparte_1
contestando nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con ordinanza del 26.7.2018 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Indi, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 7.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che la pretesa creditoria azionata in via monitoria da si fonda sui seguenti rapporti contrattuali: Controparte_1
A) contratto di finanziamento n. 507650 del 7.8.1998 dell'importo di lire 8.000.000 stipulato con (doc.
3 - fascicolo monitorio); CP_3
B) contratto di apertura di credito revolving n. 101102699008 dell'importo di euro 4.000 stipulato il 16.5.2006 con ID (doc. 6 – fascicolo monitorio), rispetto al quale è intervenuta quale garante Parte_2
C) contratto di finanziamento n. 36603 dell'importo di euro 4.500 stipulato il 9.3.2007 con
GO (doc.
9 - fascicolo monitorio); CP_3
D) contratto di finanziamento n. 20117681145911 dell'importo di euro 3.600 stipulato il
3.5.2006 con ES s.p.a. (doc. 13 – fascicolo monitorio).
In ordine ai citati rapporti contrattuali è stato ingiunto agli opponenti i pagamento della somma complessiva di euro 13.058,38, così calcolato: euro 4.613,60 per sorte capitale ed euro 871,77 per interessi derivanti dal saldo debitorio del contratto n. 507650 (doc. 5); euro
2.162,20 derivanti dal saldo debitorio del contratto n. 101102699008 (doc. 8); euro 3.554,36
2 derivanti dal saldo debitorio del contratto n. 36603 (doc. 12); euro 2.728,22 derivanti dal saldo debitorio del contratto n. 20117681145911 (doc. 17).
3. Appare opportuno, in via preliminare, evidenziare il vizio di ultra-petizione in cui è incorso il giudice del monitorio ai danni di a cui è stato ingiunto il pagamento, in Parte_2 solido con il coniuge, dell'intero importo di euro 13.058,38 sebbene nei confronti della predetta abbia chiesto che venisse ingiunta la minore somma di euro Controparte_1
2.162,20, quale saldo debitorio derivante dal finanziamento ID del 16.5.2006, oltre interessi di mora al tasso legale.
Per quanto sopra, pur in mancanza di un motivo di opposizione sul punto, deve ritenersi che rientri nella cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo il potere emendare il vizio di ultra petizione, dal momento che l'azione è sorretta dalla domanda di adempimento proposta in sede monitoria ed il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti di essa (art. 112
c.p.c.).
4. Tanto premesso, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di è Controparte_1
parzialmente fondata.
4.1 In ordine al contratto n. 507650 concluso con (lett. A) è stato depositato in CP_3
giudizio il contratto del 28.12.2000 avente ad oggetto la cessione del credito in favore di
Toscana s.p.a. (doc. 4 fascicolo monitorio) nonché la comunicazione della cessione del credito a di cui alla lettera raccomandata del 15.1.2009, ricevuta dal predetto Parte_1
in data 29.1.2009 (doc. 1 comparsa di risposta). Risulta in atti, inoltre, l'atto di fusione per incorporazione del 27.12.2011 tra Toscana s.p.a. e (doc. 1 fascicolo Controparte_1 monitorio) nonché l'ulteriore raccomandata 2001050150052067 di cessione del credito in favore di relativa al contratto 507650 del 12.3.2015 (doc. 18), ricevuta dal Controparte_1
nipote di in data 21.3.2015 (doc. 19). Parte_1
4.2 In merito al contratto di apertura di credito revolving n. 101102699008 (lett. B) l'opposta ha depositato copia del contratto di cessione del credito da ID in favore di Toscana s.p.a.
(doc. 7 fascicolo monitorio) nonché l'atto di fusione tra Toscana s.p.a. e Controparte_1
(doc. 1 fascicolo monitorio). Quanto alla comunicazione della cessione al debitore ceduto,
giova rammentare che la notifica della cessione al debitore ceduto, adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., non è requisito di esistenza o validità del contratto di cessione, che intercorre tra creditore cedente e creditore cessionario e rispetto al quale il debitore ceduto è soggetto terzo. La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei 3 confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (in questo senso, ex multis,
Cass. nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004). Ne consegue che, pur in mancanza dell'atto di cessione del credito, la notifica al debitore ceduto dell'ingiunzione assolve all'onere di comunicazione della cessione del credito.
4.3 Con riguardo al contratto n. 36603 concluso con GO TO (lett. C), invece, si osserva che l'opposta non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare la legittimazione attiva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n.
4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolare del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio in rapporti oggetto di cessione. Nella stessa direzione si pone la recente ordinanza della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405), in cui si ribadisce il carattere insufficiente dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allorché non contenga gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e ad affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (in questo senso anche Cass. civ., Sez.
I, 20.07.2023, n. 21821).
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato, unitamente al ricorso monitorio, l'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28.12.2013 contenente l'avviso di cessione in blocco, ex art. 58
TUB, dei crediti da GO TO s.p.a. a (doc. 10 fascicolo monitorio). Controparte_4
L'avviso in esame non consente, tuttavia, di avere certezza che il credito discendente dal contratto n. 36603 del 6.3.2007 sia incluso tra quelli oggetto di cessione. Ed invero, la categoria dei crediti ceduti è assai ampia, comprendendo quelli vantati da GO TO s.p.a.
4 che alla data del 31.8.2013 derivino da contratti di credito al consumo conclusi tra il
21.6.1990 ed il 3.7.2012 e rispetto ai quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine in un arco temporale compreso tra il 3.12.1993 ed il 28.7.2012. Si tratta di un periodo troppo esteso per individuare con certezza il credito per cui è causa, dovendosi precisare come, in relazione a tale contratto, non sia stata data prova che GO TO s.p.a. abbia comunicato entro il 28.7.2012 la decadenza dal beneficio del termine a e Parte_1
posto che l'unica comunicazione versata in atti è quella successiva del Parte_2
30.11.2015 (doc. 18), ricevuta per compiuta giacenza in data 1.2.2016 (doc. 19), con cui che ha comunicato l'intervenuta cessione del credito a Controparte_1 Controparte_5
Non vale a sanare il difetto di prova circa la legittimazione attiva la produzione in giudizio del contratto relativo alla successiva cessione del credito da a Controparte_5 CP_1 del 27.11.2015 (doc. 11), permanendo l'incertezza in ordine alla titolarità del credito in
[...] esame in capo all'originaria cessionaria Controparte_5
Per quanto sopra, l'importo di euro 3.554,36 derivante dal contratto n. 36603 concluso con
GO TO non è dovuto.
4.4 Con riferimento al contratto concluso con ES (lett. D), l'opposta ha dato prova dell'intervenuta cessione dei crediti, avendo depositato in atti il contratto di cessione tra
ES e OC del 16.4.2013 (doc. 14 fascicolo monitorio) nonché l'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 54.5.2013 (doc. 15 fascicolo monitorio) avente ad oggetto la comunicazione di cessione da OC s.p.a. in favore di Controparte_6
In questo caso, l'avviso di cessione del credito consente di identificare con certezza i crediti oggetto di cessione, avendo indicato espressamente i crediti di cui alla precedente cessione del 16.4.2013 in favore di OC s.p.a. Infine, risulta depositato il contratto di cessione dei crediti in questione in favore di (doc. 16). Controparte_1
5. Venendo al merito, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione relativa ai crediti derivanti dai contratti di cui alle lettere A), B) e D) del superiore elenco.
L'eccezione preliminare non è fondata.
5.1 In materia di mutuo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il dies a
quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata decorra dalla scadenza dell'ultima rata, stante l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei e l'impossibilità di considerare scaduto il debito prima della scadenza dell'ultima rata (tra le tante, si veda Cass. n. 4232/2023).
5 Nel caso di specie si osserva che:
A) il contratto di finanziamento n. 507650 prevedeva la concessione, a favore di
[...]
, della somma complessiva di lire 8.000.000, da restituire in 36 rate mensili di lire Pt_1
289.000 ciascuna, con scadenza la prima rata al 7.8.1998 e l'ultima al 7.8.2001 (doc. 3). Il termine del 7.8.2001 costituisce, pertanto, il dies a quo della prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata.
Come sostenuto dall'opposta, deve essere riconosciuta idoneità interruttiva della prescrizione alla lettera del 24.8.2000 (indirizzata, a mezzo raccomandata a.r., a - in via Parte_1
Mulino a Vento 74/A), con cui ha comunicato la decadenza dal beneficio del CP_3
termine, nonché alla diffida del 15.1.2009 (doc. 2 comparsa di risposta), ricevuta in data
29.1.2009. Infine, valgono quali ulteriori atti interruttivi della prescrizione la comunicazione di cessione del 12.3.2015 (doc. 18), ricevuta il 21.3.2015 (doc. 19) nonché la notifica del decreto ingiuntivo dl 16.11.2017.
B) Con riguardo al contratto di apertura di credito n. 101102699008 stipulato con ID, va rilevato che dall'estratto conto emerge la data di esecuzione dell'ultima rata mediante bollettino postale avvenuta in data 18.4.2008 (cfr. pag. 10, doc. 8 fascicolo monitorio). Ne
segue che va riconosciuta idoneità interruttiva alla notifica del decreto ingiuntivo in data
16.11.2017.
D) In merito al contratto n. 20117681145911, con cui è stato concesso a un Parte_1
finanziamento di euro 3.800 da restituire in 24 rate mensili di euro 105,90 ed in ulteriori 24 di euro 79,16 ciascuna, si osserva che la prima rata risale al 3.5.2006 e l'ultima al 3.5.2010. Il termine del 3.5.2010 costituisce, pertanto, il dies a quo della prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata. La decorrenza del predetto termine è stata interrotta dalla diffida contenente la comunicazione della cessione del credito da Controparte_6
a (perfezionatasi per compiuta giacenza) e, comunque, dalla notifica del Controparte_1
decreto ingiuntivo in data 16.11.2017 (cfr. doc. 18 e 19 fascicolo monitorio).
5.2. Ciò posto, le ulteriori doglianze di parte opponente non sono fondate.
In diritto si osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio (opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui 6 grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n.
13533/2001).
Nel caso di specie, l'opposta, quale cessionaria del credito, ha correttamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo depositato i contratti di finanziamento n. 507650 del 7.8.1998 stipulato con n. 101102699008 del 16.5.2006 stipulato con CP_3
ID; n. 36603 del 9.3.2007 stipulato con GO TO s.p.a. e n. 20117681145911 del
3.5.2006 con ES s.p.a. (cfr. docc. 3 – 6 – 9 - 13 – fascicolo monitorio). Ciascun documento contrattuale contiene l'indicazione del capitale finanziato, degli interessi, della somma dovuta per le spese di istruttoria, nonché delle condizioni generali applicate.
Non merita accoglimento la doglianza di parte opponente relativa all'invalidità del documento prodotto con riferimento al contratto n. 507650, in quanto privo degli elementi essenziali e sprovvisto di data e di indicazione del numero identificativo di finanziamento.
Ed invero, l'assunto di parte opponente, oltre a palesarsi generico, è infondato, emergendo con evidenza che il contratto n. 507650 (numero riportato a penna sul frontespizio del documento contestato) sia stato stipulato in data 7.8.1998, come peraltro si ricava dalla prova di erogazione della somma mutuata sottoscritta da in pari data (cfr. doc. 3 Parte_1 comparsa di risposta, “prova di erogazione contratto TO n. 507650”).
5.3 In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 Pt_2
è parzialmente fondata. Il decreto ingiuntivo opposto n. 5923/2017 va revocato e
[...]
va condannato al pagamento della somma di euro 9.504,02 (euro 13.058,88- Parte_1
3.554.36), oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda;
va condannata, Parte_2
in solido con il coniuge, al pagamento della minore somma di euro, 2.160, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda, relativamente al saldo debitore del contratto n.
101102699008.
6. Le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione di metà e, per la restante metà, vanno poste a carico di parte opponente. Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, nella somma già dimidiata di euro 2.538,50, oltre accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 706/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
7 ACCOGLIE parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5923/2017 emesso dal Tribunale Parte_2
di Catania;
CONDANNA al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
euro 9.504,02, oltre interessi legali dalla domanda monitoria;
CONDANNA al pagamento, in favore di ed in solido con Parte_2 Controparte_1
, della somma di euro 2.160,20, oltre interessi legali dalla domanda;
Parte_1
COMPENSA in ragione di metà le spese processuali;
CONDANNA e al pagamento della restante metà in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a. Controparte_1
Così deciso in Catania, il 29.3.2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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