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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/11/2024, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Viviana Scaramuzza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1853/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. LUIGI TOMEUCCI che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
Controparte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo
[...] P.IVA_1
studio dell'Avv. PATRIZIA DI CESARE che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuto, avente ad oggetto: Usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio l' ed esponeva: CP
- che il padre, con atto in notar Persona_1 Per_2
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto sezione civile del 23 dicembre 1992, aveva acquistato la quota pari alla metà indivisa di un fabbricato sito in Lipari, Vico Brenta n.12, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari al foglio 98, part. 619;
- che la restante quota di ½ era di proprietà dell' CP_2
(oggi per donazione precedentemente
[...] CP
ricevuta;
- che il padre aveva tenuto per sé la parte di immobile sito al piano terra del fabbricato, destinandolo a laboratorio di pasticceria, mentre le restanti parti dell'immobile (1° e 2° piano con terrazzino sovrastante), erano state occupate dalla figlia odierna attrice, la quale, a proprie esclusive spese, aveva PT
eseguito i lavori straordinari ed ordinari occorrenti per realizzare la propria casa di abitazione;
- che, a far data dal maggio 1995, aveva abitato nel predetto immobile esercitandone il possesso, diretto e personale, in modo continuo, pubblico ed ininterrotto.
Domandava, alla luce delle superiori premesse, l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della proprietà della quota di un mezzo (1/2) dell'unità immobiliare sita in Lipari, Vico Brenta, identificata al Catasto Fabbricati alla sezione 001, foglio 98, particella 619, sub. 2 Contr
- in atto formalmente intestata all' di - in favore dell'attrice CP PT
, per avere quest'ultima mantenuto il possesso di detto immobile in modo
[...]
continuato, pacifico, pubblico ed ininterrotto da oltre vent'anni (20) e,
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di provvedere alla relativa trascrizione del suddetto immobile in favore della medesima. 2) Condannare l' per i motivi sopra esposti, CP
suffragati da tutti i documenti prodotti in giudizio, al risarcimento del danno in favore dell'attrice per avere l'Ente di , con asserzioni generiche e CP CP
reticenti, prive di fondamento giuridico, e con atteggiamenti ostativi e non consoni all'operato di una Pubblica Amministrazione, denegato il diritto di proprietà della concludente ingiustamente, in violazione dell'art. 2043 c.c., arrecandole danno di natura patrimoniale e non, da liquidare in via equitativa. 3) Sussistendo i motivi di responsabilità aggravata, quale chiaramente discende dalla condotta e dagli atti e Contr dichiarazioni dei dirigenti formalmente esistenti nei due procedimenti, adottati con colpa grave e/o dolo, essendo palesi ed evidenti i gravi errori in cui è incorsa
l' che si è sempre discostata dal perseguire i fini tipici della p.a., obbligata a CP
conformarsi al dovere di correttezza e buona fede, come stabilito ed imposto dalla legge, si chiede la condanna dell' al risarcimento del danno da CP
liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. liquidandone l'importo in via equitativa tenuto conto della gravità dei fatti ad essa addebitabili, siccome emergenti Contr dagli atti dei procedimenti, 4) Si chiede inoltre la condanna dell' alle sanzioni di legge per la dichiarata mancata partecipazione alla seduta prefissata dall'Ufficio istituito presso il Consiglio Ordine Avvocati di Barcellona, non costituendo forma legale di partecipazione la lettera inviata al detto Ufficio, oltre al risarcimento del danno in favore della concludente per avere confermato le illegittime motivazioni già assunte e dichiarate nella prima mediazione”.
Nella resistenza dell' la domanda di accertamento CP
dell'intervenuta usucapione deve essere accolta.
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Parte attrice assume di avere usucapito la quota indivisa di ½ dell'unità immobiliare sita in Lipari, Vico Brenta, identificata al Catasto Fabbricati alla sezione 001, foglio 98, particella 619, sub.
2 - in atto formalmente Cont intestata all' di - e rappresenta che la restante quota è stata CP
acquisita giusto accordo conciliativo accertativo dell'avvenuta usucapione raggiunto con il padre in sede di mediazione in data
07/03/2022 ed acquisito innanzi al Notaio dott.ssa , in data Persona_3
21/06/2022, trascritto in il 22/06/2022, n.gen. 17312, n. part. CP
13837, e registrato a il 22/06/2022 al n. 10524. CP
Cont Ciò posto si osserva che le censure sollevate dall' appaiono del tutto prive di qualsiasi riscontro probatorio.
Ed invero, secondo la prospettazione della convenuta, la non PT
avrebbe usucapito il bene in oggetto perché avrebbe goduto dello stesso a titolo di comodato d'uso gratuito (precario) concesso dal padre ma di Cont tale circostanza non v'è alcuna prova in atti né, tantomeno, l' – sulla quale incombeva il relativo onere – si è offerta di dimostrare alcunchè al riguardo, avendo circoscritto la propria difesa ai richiami giurisprudenziali operanti in materia ma senza alcun richiamo alla specifica vicenda fattuale. Cont Si osserva, altresì, che a nulla rilevano le difese spiegate dall' circa il fatto che il padre dell'odierna attrice, abbia, in Persona_1
passato, formulato la proposta di acquisto della quota di ½ del fabbricato di cui oggi si discorre, in quanto siffatta proposta incide sulla carenza di animus possidendi in capo al padre ma nessun effetto spiega nei confronti dell'odierna attrice.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Del pari, in questa sede, non spiega alcun effetto l'eccezione di nullità dell'accordo intervenuto tra il padre dell'odierna attrice e quest'ultima avente ad oggetto il riconoscimento dell'usucapione della quota di ½ di titolarità del fabbricato oggetto di causa poiché, evidentemente, estraneo all'oggetto del contendere che – come sopra detto – riguarda l'accertamento dell'usucapione della quota di ½ appartenente all'Asp.
Ciò posto ed a fronte dell'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte convenuta, si osserva che l'attrice ha documentato: di avere eseguito i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria nell'immobile in oggetto;
di avere sopportato i costi di gestione del fabbricato (cfr. ricevute pagamento utenze); di essere residente nello stesso a far data dal 27 luglio 1995; che i medesimi abitanti del comune di Lipari hanno sempre riconosciuto la quale unica proprietaria delle unità PT
abitative oggi in contestazione (cfr. dichiarazioni sostitutive atto di notorietà).
Il compendio probatorio in atti in uno al fatto che la convenuta, al di fuori del pagamento dell'Imu, non si è in alcun modo offerta di dimostrare di avere nel corso del ventennio esercitato alcun possesso sul bene in parola, prova la fondatezza della domanda di usucapione spiegata da Parte_1
In ordine alle domande risarcitorie, invece, le stesse devono essere rigettate non sussistendo alcun elemento in atti da cui desumere ed eventualmente quantificare il pregiudizio patito.
La parziale soccombenza di parte attrice comporta il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e la compensazione di 1/3 delle spese del
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile giudizio con condanna della parte convenuta al pagamento della restante somma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale in capo all'attrice della proprietà della quota di un mezzo (1/2) dell'unità immobiliare sita in Lipari, Vico Brenta n.12, identificata al Catasto Fabbricati alla sezione 001, foglio 98, particella
619, sub. 2; dispone la trascrizione della sentenza a cura del competente
Funzionario della Agenzia delle Entrate – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
compensa 1/3 delle spese del giudizio;
condanna parte convenuta al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio, liquidati in € 172,66 per spese ed € 3.384,66 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 06/11/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Viviana Scaramuzza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1853/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. LUIGI TOMEUCCI che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
Controparte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo
[...] P.IVA_1
studio dell'Avv. PATRIZIA DI CESARE che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuto, avente ad oggetto: Usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio l' ed esponeva: CP
- che il padre, con atto in notar Persona_1 Per_2
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto sezione civile del 23 dicembre 1992, aveva acquistato la quota pari alla metà indivisa di un fabbricato sito in Lipari, Vico Brenta n.12, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari al foglio 98, part. 619;
- che la restante quota di ½ era di proprietà dell' CP_2
(oggi per donazione precedentemente
[...] CP
ricevuta;
- che il padre aveva tenuto per sé la parte di immobile sito al piano terra del fabbricato, destinandolo a laboratorio di pasticceria, mentre le restanti parti dell'immobile (1° e 2° piano con terrazzino sovrastante), erano state occupate dalla figlia odierna attrice, la quale, a proprie esclusive spese, aveva PT
eseguito i lavori straordinari ed ordinari occorrenti per realizzare la propria casa di abitazione;
- che, a far data dal maggio 1995, aveva abitato nel predetto immobile esercitandone il possesso, diretto e personale, in modo continuo, pubblico ed ininterrotto.
Domandava, alla luce delle superiori premesse, l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della proprietà della quota di un mezzo (1/2) dell'unità immobiliare sita in Lipari, Vico Brenta, identificata al Catasto Fabbricati alla sezione 001, foglio 98, particella 619, sub. 2 Contr
- in atto formalmente intestata all' di - in favore dell'attrice CP PT
, per avere quest'ultima mantenuto il possesso di detto immobile in modo
[...]
continuato, pacifico, pubblico ed ininterrotto da oltre vent'anni (20) e,
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di provvedere alla relativa trascrizione del suddetto immobile in favore della medesima. 2) Condannare l' per i motivi sopra esposti, CP
suffragati da tutti i documenti prodotti in giudizio, al risarcimento del danno in favore dell'attrice per avere l'Ente di , con asserzioni generiche e CP CP
reticenti, prive di fondamento giuridico, e con atteggiamenti ostativi e non consoni all'operato di una Pubblica Amministrazione, denegato il diritto di proprietà della concludente ingiustamente, in violazione dell'art. 2043 c.c., arrecandole danno di natura patrimoniale e non, da liquidare in via equitativa. 3) Sussistendo i motivi di responsabilità aggravata, quale chiaramente discende dalla condotta e dagli atti e Contr dichiarazioni dei dirigenti formalmente esistenti nei due procedimenti, adottati con colpa grave e/o dolo, essendo palesi ed evidenti i gravi errori in cui è incorsa
l' che si è sempre discostata dal perseguire i fini tipici della p.a., obbligata a CP
conformarsi al dovere di correttezza e buona fede, come stabilito ed imposto dalla legge, si chiede la condanna dell' al risarcimento del danno da CP
liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. liquidandone l'importo in via equitativa tenuto conto della gravità dei fatti ad essa addebitabili, siccome emergenti Contr dagli atti dei procedimenti, 4) Si chiede inoltre la condanna dell' alle sanzioni di legge per la dichiarata mancata partecipazione alla seduta prefissata dall'Ufficio istituito presso il Consiglio Ordine Avvocati di Barcellona, non costituendo forma legale di partecipazione la lettera inviata al detto Ufficio, oltre al risarcimento del danno in favore della concludente per avere confermato le illegittime motivazioni già assunte e dichiarate nella prima mediazione”.
Nella resistenza dell' la domanda di accertamento CP
dell'intervenuta usucapione deve essere accolta.
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Parte attrice assume di avere usucapito la quota indivisa di ½ dell'unità immobiliare sita in Lipari, Vico Brenta, identificata al Catasto Fabbricati alla sezione 001, foglio 98, particella 619, sub.
2 - in atto formalmente Cont intestata all' di - e rappresenta che la restante quota è stata CP
acquisita giusto accordo conciliativo accertativo dell'avvenuta usucapione raggiunto con il padre in sede di mediazione in data
07/03/2022 ed acquisito innanzi al Notaio dott.ssa , in data Persona_3
21/06/2022, trascritto in il 22/06/2022, n.gen. 17312, n. part. CP
13837, e registrato a il 22/06/2022 al n. 10524. CP
Cont Ciò posto si osserva che le censure sollevate dall' appaiono del tutto prive di qualsiasi riscontro probatorio.
Ed invero, secondo la prospettazione della convenuta, la non PT
avrebbe usucapito il bene in oggetto perché avrebbe goduto dello stesso a titolo di comodato d'uso gratuito (precario) concesso dal padre ma di Cont tale circostanza non v'è alcuna prova in atti né, tantomeno, l' – sulla quale incombeva il relativo onere – si è offerta di dimostrare alcunchè al riguardo, avendo circoscritto la propria difesa ai richiami giurisprudenziali operanti in materia ma senza alcun richiamo alla specifica vicenda fattuale. Cont Si osserva, altresì, che a nulla rilevano le difese spiegate dall' circa il fatto che il padre dell'odierna attrice, abbia, in Persona_1
passato, formulato la proposta di acquisto della quota di ½ del fabbricato di cui oggi si discorre, in quanto siffatta proposta incide sulla carenza di animus possidendi in capo al padre ma nessun effetto spiega nei confronti dell'odierna attrice.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Del pari, in questa sede, non spiega alcun effetto l'eccezione di nullità dell'accordo intervenuto tra il padre dell'odierna attrice e quest'ultima avente ad oggetto il riconoscimento dell'usucapione della quota di ½ di titolarità del fabbricato oggetto di causa poiché, evidentemente, estraneo all'oggetto del contendere che – come sopra detto – riguarda l'accertamento dell'usucapione della quota di ½ appartenente all'Asp.
Ciò posto ed a fronte dell'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte convenuta, si osserva che l'attrice ha documentato: di avere eseguito i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria nell'immobile in oggetto;
di avere sopportato i costi di gestione del fabbricato (cfr. ricevute pagamento utenze); di essere residente nello stesso a far data dal 27 luglio 1995; che i medesimi abitanti del comune di Lipari hanno sempre riconosciuto la quale unica proprietaria delle unità PT
abitative oggi in contestazione (cfr. dichiarazioni sostitutive atto di notorietà).
Il compendio probatorio in atti in uno al fatto che la convenuta, al di fuori del pagamento dell'Imu, non si è in alcun modo offerta di dimostrare di avere nel corso del ventennio esercitato alcun possesso sul bene in parola, prova la fondatezza della domanda di usucapione spiegata da Parte_1
In ordine alle domande risarcitorie, invece, le stesse devono essere rigettate non sussistendo alcun elemento in atti da cui desumere ed eventualmente quantificare il pregiudizio patito.
La parziale soccombenza di parte attrice comporta il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e la compensazione di 1/3 delle spese del
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile giudizio con condanna della parte convenuta al pagamento della restante somma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale in capo all'attrice della proprietà della quota di un mezzo (1/2) dell'unità immobiliare sita in Lipari, Vico Brenta n.12, identificata al Catasto Fabbricati alla sezione 001, foglio 98, particella
619, sub. 2; dispone la trascrizione della sentenza a cura del competente
Funzionario della Agenzia delle Entrate – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
compensa 1/3 delle spese del giudizio;
condanna parte convenuta al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio, liquidati in € 172,66 per spese ed € 3.384,66 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 06/11/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile