TRIB
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/07/2024, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4849/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 19/04/2024 da
, con l'avv. GABRIELLI NICOLA;
Parte_1
e
, con l'avv. GABRIELLI NICOLA;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: cessazione effetti civili matrimonio
Con ricorso depositato il 02/04/2024, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni:
1) tenuto conto della non indipendenza economica della figlia e della Per_1
convivenza di quest'ultima con la madre, il signor verserà alla Controparte_1
Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la Parte_1
somma mensile di € 300,00, entro il giorno 10 di ciascun mese, mediante bonifico 2
bancario nel conto corrente intestato alla stessa, somma che si rivaluterà
automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie previamente concordate tra i coniugi ed individuate secondo il
Protocollo del Tribunale di Padova.
2) Il Sig. continuerà a provvedere al pagamento per l'intero delle Controparte_1
residue rate del mutuo n. 777013999,58 contratto insieme alla Sig.ra con Parte_1
per l'acquisto della casa sita in Campolongo Organizzazione_1
Maggiore (VE), via Marche n. 21.
3) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, in quanto
entrambi economicamente autosufficienti.
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro
a qualsiasi titolo, avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 12.06.1999 in ALBIGNASEGO (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 20 anno 1999.
Dalla loro unione è nata la figlia il 6.09.2001, maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale il 26.06.201 e la separazione è stata omologata con
Decreto n. 4714/2014 del 15.09.2014.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità,
conformi all'interesse della prole minore, pertanto va preso atto delle stesse;
la condizione di cui al n. 2, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto Parte_1 Controparte_1
il 12.06.1999 in ALBIGNASEGO (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 20 anno 1999
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3) Prende atto delle rassegnate conclusioni.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Padova il 9.7.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.