Ordinanza collegiale 20 maggio 2015
Ordinanza cautelare 9 luglio 2015
Sentenza 10 febbraio 2016
Decreto collegiale 3 febbraio 2017
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2017
Ordinanza collegiale 3 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 09/07/2015, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02909/2015 REG.PROV.CAU.
N. 05106/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5106 del 2015, proposto da:
ON DO, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Gigliotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni, 265;
contro
Roma Capitale, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Graglia, con domicilio eletto presso Federica Graglia in Roma, Via Tempio di Giove;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Del provvedimento in data 3 dicembre 2014 prot. n. EL 35779 con il quale Roma Capitale - Dipartimento Politiche Abitative ha disposto la non ammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente per partecipare al Bando Generale 2012 per l’assegnazione in locazione di alloggi ERP, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,nonché per la condanna al rilascio da parte di Roma Capitale del provvedimento di ammissione al Bando Generale 2012 per l’assegnazione in locazione di alloggi ERP pubblicato da Roma Capitale con assegnazione del relativo punteggio,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 la dott.ssa Linda Sandulli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 11, comma 6 della Legger Regionale del Lazio 12/’90;
Considerato che Roma Capitale non ha prodotto la relazione richiesta con ordinanza istruttoria n. 7308/’15 limitandosi ad una mera riproposizione della vicenda in fatto
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
Accoglie e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 gennaio 2016.
Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00 (cinquecento euro);
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente, Estensore
Giuseppe Sapone, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2015
IL SEGRETARIO