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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5822/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/cartelle esattoriali promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Menza;
Parte_1
Opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., { FORMTEXT } CP_1
Opposto
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Gabriella Taglialatela;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 100 2023 90095265 74/000, notificata in data 11.10.2023, in relazione alle sottese cartelle esattoriali nn. 10020170012540302000, 10020170024378083000 10020180019485862000, aventi ad oggetto contributi-premi/sanzioni di competenza dell' anni 2016, 2017 e 2018. CP_1
L'opponente ha dedotto la nullità della notifica della intimazione di pagamento e la nullità della intimazione di pagamento per la omessa notifica degli atti presupposti e la omessa idonea motivazione e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali chiedendone l'accertamento, con conseguente richiesta di annullamento degli atti. Si è costituito l chiedendo, con articolate CP_1 argomentazioni, il rigetto del ricorso. A seguito di istanza di esibizione degli atti interruttivi disposta dal
Giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., con memoria del 21.10.2024 si è altresì costituito, con intervento volontario, l' che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Controparte_2 per non avere il ricorrente convenuto il Concessionario della Riscossione legittimato in ordine ai vizi dedotti avverso la intimazione di pagamento ed ha altresì chiesto il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 31.1.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore
(per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Fatta questa premessa, si osserva che nel caso di specie l'opponente lamenta per un verso la irregolarità formale della intimazione di pagamento per i vizi propri dell'atto dedotti in ricorso (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi, relativamente alla quale è legittimato passivo la Controparte_2
) e per altro verso contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione dei
[...] diritti di credito (con ciò configurando una opposizione “recuperatoria” a ruolo e all'esecuzione relativamente alle quali è legittimato passivo l'ente impositore ). CP_3
Si specifica sotto tale profilo che la norma indicata dall' a fondamento Controparte_2 della dedotta inammissibilità della domanda (art. 14 comma 6 bis d.lgs. 546/92) è inconferente rispetto alla fattispecie di causa riguardando specificamente il processo tributario. Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 7514/2022) il rapporto processuale tra il contribuente, l'Ente impositore e il Concessionario della Riscossione va ricondotto nell'alveo della legittimazione a contraddire che nella specie come visto, avuto riguardo ai motivi di opposizione, sussiste per quanto di relativa competenza in capo ad entrambi gli Enti costituiti in giudizio.
Tanto premesso deve evidenziarsi che, come si evince dalla intimazione di pagamento, le cartelle esattoriali oggetto di causa risultano formalmente notificate il 24.8.2017, 18.8.2017 e 20.7.2018.
L' , intervenuta con memoria di costituzione in giudizio, ha fornito la Controparte_2 prova della effettiva notifica a mezzo PEC di tali atti mediante la produzione delle ricevute di consegna Contr rispetto alle quali alcuna contestazione risulta effettuata dalla parte ricorrente (v. doc. e note scritte di parte ricorrente del 30.1.2025).
Acclarata, nei predetti termini, la notifica delle cartelle esattoriali alla parte ricorrente, va rilevata, oltre alla infondatezza della deduzione in ordine alla irregolarità della sequenza procedimentale, anche la incontrovertibilità delle pretese creditorie in esse contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione degli stessi entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) nonché, di conseguenza, la inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su vizi formali e di merito anteriori alla data della notifica delle cartelle esattoriali. Ed invero come detto, le cartelle esattoriali risultano notificate il 24.8.2017, 18.8.2017 e 20.7.2018 e il ricorso in opposizione è stato depositato il 20.10.2023.
D'altronde va altresì rilevata la insussistenza della sopravvenuta prescrizione dei crediti.
Sotto tale profilo si evidenzia che il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 Contr risulta utilmente interrotto dall' dapprima con la notifica, in data 30.10.2019, della intimazione di pagamento n. 10020199007831020000 e successivamente con la notifica, in data 11.10.2023, della intimazione di pagamento oggetto di causa. La notifica della intimazione di pagamento n.
10020199007831020000 risulta regolarmente eseguita dalla (attraverso Controparte_2 proprio messo) secondo le previsioni di cui all'art. 60 c. 1 lettera b-bis DPR 600/1973 a norma del quale
“se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. Come noto, la Corte di Cassazione ha affermato che l'invio della raccomandata informativa (in raccomandata semplice) rappresenta un adempimento essenziale della notifica, sia essa eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte e che la suddetta raccomandata è necessaria anche nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia (Cass. 2868/2017, Cass. 8700/2020). Nella specie, come emerge dall'avviso di ricevimento, la intimazione di pagamento risulta ricevuta presso l'indirizzo di residenza del ricorrente da familiare di quest'ultimo (moglie) e a tale notifica risulta aver fatto seguito la spedizione di raccomandata informativa n. 57328799722-7 (v. doc. in atti).
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_5 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. CP_6
23397/2016-.
Venendo quindi alle censure proposte dalla parte ricorrente avverso la intimazione di pagamento (che, come detto, hanno quale legittimato passivo l' intervenuta in giudizio), Controparte_2 va anzitutto osservato che con riguardo alla dedotta nullità della notifica della intimazione di pagamento
-in quanto effettuata “a mezzo raccomandata e senza la compilazione della relativa relata di notifica”-, posto che nel caso di specie non è in contestazione la circostanza dell'effettiva ricezione della intimazione di pagamento da parte del ricorrente -il quale ha infatti tempestivamente opposto tale atto prendendo posizione in ordine ad esso-, si applica anche in tale contesto l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 6417/2019).
Avuto poi riguardo alle ulteriori censure, si evidenzia che l'intimazione di pagamento è normativamente prevista e disciplinata dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recita: “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”. Dal contenuto di tale norma si evince anzitutto che, ferma la prescrizione quinquennale, alcuna decadenza è prevista dall'Ordinamento nel caso in cui l'Agente di Riscossione non proceda all'esecuzione entro l'anno dalla notifica del titolo esecutivo, prescrivendo la legge esclusivamente l'onere di far precedere la esecuzione dalla notifica della intimazione di pagamento.
Si osserva poi che l'avviso di intimazione è previsto come un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che, come affermato dalla Corte di Cassazione, lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione in quanto, perla natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (Cass. 21065/2022). L'art. 50 DPR 602/1973 esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tale provvedimento proprio perché non influente sul diritto di difesa ed in genere inidoneo ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione.
Del resto, come pure valutato dalla Corte di Cassazione, in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La Corte di Cassazione ha quindi conclusivamente affermato che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato (Cass.
2227/2018, Cass. 21065/2022).
In virtù delle argomentazioni della Corte di Cassazione finora riportate, le censure proposte dalla parte ricorrente avverso la intimazione di pagamento con riferimento alla decadenza dall'azione esecutiva e al contenuto motivazionale dell'atto appaiono quindi infondate.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza, tenuto conto del valore della causa e delle tariffe vigenti.
Riguardo alla posizione processuale di , si rammenta il consolidato Controparte_2 insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione ai sensi del quale l'interventore adesivo, a seguito della relativa costituzione in giudizio, diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio (Cass. 20659/2024,
Cass. 5684/2006, Cass. 11202/2003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore dell' e dell Parte_1 CP_5 Controparte_2
, delle spese di lite che liquida in € 852,00 per ciascun convenuto, oltre spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA, se dovute come per legge.
Salerno, 31.1.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5822/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/cartelle esattoriali promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Menza;
Parte_1
Opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., { FORMTEXT } CP_1
Opposto
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Gabriella Taglialatela;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 100 2023 90095265 74/000, notificata in data 11.10.2023, in relazione alle sottese cartelle esattoriali nn. 10020170012540302000, 10020170024378083000 10020180019485862000, aventi ad oggetto contributi-premi/sanzioni di competenza dell' anni 2016, 2017 e 2018. CP_1
L'opponente ha dedotto la nullità della notifica della intimazione di pagamento e la nullità della intimazione di pagamento per la omessa notifica degli atti presupposti e la omessa idonea motivazione e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali chiedendone l'accertamento, con conseguente richiesta di annullamento degli atti. Si è costituito l chiedendo, con articolate CP_1 argomentazioni, il rigetto del ricorso. A seguito di istanza di esibizione degli atti interruttivi disposta dal
Giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., con memoria del 21.10.2024 si è altresì costituito, con intervento volontario, l' che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Controparte_2 per non avere il ricorrente convenuto il Concessionario della Riscossione legittimato in ordine ai vizi dedotti avverso la intimazione di pagamento ed ha altresì chiesto il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 31.1.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore
(per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Fatta questa premessa, si osserva che nel caso di specie l'opponente lamenta per un verso la irregolarità formale della intimazione di pagamento per i vizi propri dell'atto dedotti in ricorso (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi, relativamente alla quale è legittimato passivo la Controparte_2
) e per altro verso contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione dei
[...] diritti di credito (con ciò configurando una opposizione “recuperatoria” a ruolo e all'esecuzione relativamente alle quali è legittimato passivo l'ente impositore ). CP_3
Si specifica sotto tale profilo che la norma indicata dall' a fondamento Controparte_2 della dedotta inammissibilità della domanda (art. 14 comma 6 bis d.lgs. 546/92) è inconferente rispetto alla fattispecie di causa riguardando specificamente il processo tributario. Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 7514/2022) il rapporto processuale tra il contribuente, l'Ente impositore e il Concessionario della Riscossione va ricondotto nell'alveo della legittimazione a contraddire che nella specie come visto, avuto riguardo ai motivi di opposizione, sussiste per quanto di relativa competenza in capo ad entrambi gli Enti costituiti in giudizio.
Tanto premesso deve evidenziarsi che, come si evince dalla intimazione di pagamento, le cartelle esattoriali oggetto di causa risultano formalmente notificate il 24.8.2017, 18.8.2017 e 20.7.2018.
L' , intervenuta con memoria di costituzione in giudizio, ha fornito la Controparte_2 prova della effettiva notifica a mezzo PEC di tali atti mediante la produzione delle ricevute di consegna Contr rispetto alle quali alcuna contestazione risulta effettuata dalla parte ricorrente (v. doc. e note scritte di parte ricorrente del 30.1.2025).
Acclarata, nei predetti termini, la notifica delle cartelle esattoriali alla parte ricorrente, va rilevata, oltre alla infondatezza della deduzione in ordine alla irregolarità della sequenza procedimentale, anche la incontrovertibilità delle pretese creditorie in esse contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione degli stessi entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) nonché, di conseguenza, la inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su vizi formali e di merito anteriori alla data della notifica delle cartelle esattoriali. Ed invero come detto, le cartelle esattoriali risultano notificate il 24.8.2017, 18.8.2017 e 20.7.2018 e il ricorso in opposizione è stato depositato il 20.10.2023.
D'altronde va altresì rilevata la insussistenza della sopravvenuta prescrizione dei crediti.
Sotto tale profilo si evidenzia che il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 Contr risulta utilmente interrotto dall' dapprima con la notifica, in data 30.10.2019, della intimazione di pagamento n. 10020199007831020000 e successivamente con la notifica, in data 11.10.2023, della intimazione di pagamento oggetto di causa. La notifica della intimazione di pagamento n.
10020199007831020000 risulta regolarmente eseguita dalla (attraverso Controparte_2 proprio messo) secondo le previsioni di cui all'art. 60 c. 1 lettera b-bis DPR 600/1973 a norma del quale
“se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. Come noto, la Corte di Cassazione ha affermato che l'invio della raccomandata informativa (in raccomandata semplice) rappresenta un adempimento essenziale della notifica, sia essa eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte e che la suddetta raccomandata è necessaria anche nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia (Cass. 2868/2017, Cass. 8700/2020). Nella specie, come emerge dall'avviso di ricevimento, la intimazione di pagamento risulta ricevuta presso l'indirizzo di residenza del ricorrente da familiare di quest'ultimo (moglie) e a tale notifica risulta aver fatto seguito la spedizione di raccomandata informativa n. 57328799722-7 (v. doc. in atti).
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_5 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. CP_6
23397/2016-.
Venendo quindi alle censure proposte dalla parte ricorrente avverso la intimazione di pagamento (che, come detto, hanno quale legittimato passivo l' intervenuta in giudizio), Controparte_2 va anzitutto osservato che con riguardo alla dedotta nullità della notifica della intimazione di pagamento
-in quanto effettuata “a mezzo raccomandata e senza la compilazione della relativa relata di notifica”-, posto che nel caso di specie non è in contestazione la circostanza dell'effettiva ricezione della intimazione di pagamento da parte del ricorrente -il quale ha infatti tempestivamente opposto tale atto prendendo posizione in ordine ad esso-, si applica anche in tale contesto l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 6417/2019).
Avuto poi riguardo alle ulteriori censure, si evidenzia che l'intimazione di pagamento è normativamente prevista e disciplinata dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recita: “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”. Dal contenuto di tale norma si evince anzitutto che, ferma la prescrizione quinquennale, alcuna decadenza è prevista dall'Ordinamento nel caso in cui l'Agente di Riscossione non proceda all'esecuzione entro l'anno dalla notifica del titolo esecutivo, prescrivendo la legge esclusivamente l'onere di far precedere la esecuzione dalla notifica della intimazione di pagamento.
Si osserva poi che l'avviso di intimazione è previsto come un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che, come affermato dalla Corte di Cassazione, lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione in quanto, perla natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (Cass. 21065/2022). L'art. 50 DPR 602/1973 esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tale provvedimento proprio perché non influente sul diritto di difesa ed in genere inidoneo ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione.
Del resto, come pure valutato dalla Corte di Cassazione, in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La Corte di Cassazione ha quindi conclusivamente affermato che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato (Cass.
2227/2018, Cass. 21065/2022).
In virtù delle argomentazioni della Corte di Cassazione finora riportate, le censure proposte dalla parte ricorrente avverso la intimazione di pagamento con riferimento alla decadenza dall'azione esecutiva e al contenuto motivazionale dell'atto appaiono quindi infondate.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza, tenuto conto del valore della causa e delle tariffe vigenti.
Riguardo alla posizione processuale di , si rammenta il consolidato Controparte_2 insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione ai sensi del quale l'interventore adesivo, a seguito della relativa costituzione in giudizio, diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio (Cass. 20659/2024,
Cass. 5684/2006, Cass. 11202/2003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore dell' e dell Parte_1 CP_5 Controparte_2
, delle spese di lite che liquida in € 852,00 per ciascun convenuto, oltre spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA, se dovute come per legge.
Salerno, 31.1.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio