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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12251 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
NRG. 17076/2025
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CA OC, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 17076/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Pietro Marchisio n. 257, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Bernoni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genzano di Roma, Via Generale Lordi n.
120, giusta procura depositata unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F./P.I.: in persona del l.r.p.t., con sede in
[...] P.IVA_1
Milano, Via Tiziano n. 32
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: nelle note in sostituzione di udienza conclude: “S'insite, pertanto, nell'accoglimento delle domande come formulate nel ricorso introduttivo, con la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi secondo i criteri indicati dal DM 55/14, tenuto conto del comportamento processuale da queste tenuto anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” CONCLUSIONI DEL RICORSO: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del presente ricorso: - in via principale: dichiarare ed accertare l'inefficacia giuridica dell'atto di recesso compiuto dalla con messaggio del Controparte_1
22/10/2024 ovvero del 28/10/2024, così come dichiarare la totale illegittimità ed inefficacia della missiva del 28/11/2024 per tutti i motivi di cui al ricorso e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di co.co.co. sottoscritto in data 02/09/2024 alla data di naturale scadenza del contratto medesimo e quindi al 02/12/2024 per decorso del termine pattuito;
per l'effetto e conseguentemente, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i compensi di cui all'art.
5- compensi del collaboratore sino alla data del 02/12/2024 e pari ad euro 1.400,00; condannare dunque la società resistente Controparte_2
.I.: , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano, Via
[...] P.IVA_1
Tiziano n. 32 ( al pagamento della somma di euro 1.400,00 in Email_1 favore del sig. ; Parte_1
- in subordine: dichiarare ed accertare che, ai sensi dell'art.
7- risoluzione anticipata,
l'efficacia giuridica dell'atto di recesso compiuto dalla Controparte_1
con messaggio del 22/10/2024 ovvero del 28/10/2024, decorra
[...] dal trentesimo giorno successivo alla avvenuta conoscibilità da parte del destinatario del recesso medesimo e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di co.co.co. sottoscritto in data
02/09/2024 alla data del 22/11/2024 ovvero 28/11/2024; per l'effetto e conseguentemente, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti compensi di cui all'art.
5- compensi del collaboratore sino a tale data e quindi il suo diritto a vedersi riconosciuta la somma pari ad euro 1.200,00, relativa alla mensilità di ottobre e novembre 2024; condannare dunque la società resistente Controparte_1
C.F./P.I.: , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano, Via Tiziano n. 32 P.IVA_1
( al pagamento della somma di euro 1.200,00 in favore del sig. Email_1
; Parte_1
- in estremo subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle precedenti conclusioni, dichiarato valido ed efficace il recesso compiuto con messaggio del 28/10/2024, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i compensi di cui all'art.
5- compensi del collaboratore relativamente al mese di ottobre 2024 e dunque nella somma di euro 600,00; condannare, dunque, la società resistente Controparte_1
C.F./P.I.: , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano, Via
[...] P.IVA_1 Tiziano n. 32 ( al pagamento della somma di euro 600,00 in Email_1 favore del sig. ; o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
Parte_1
- accertare e dichiarare la reiterata violazione degli artt. 1175 c.c., 1223, 1226 e 1375 c.c., da parte della Controparte_1
C.F./P.I.: , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano, Via Tiziano n. 32 P.IVA_1
( , per i motivi di cui al ricorso;
per l'effetto, previa valutazione Email_1 di tali condotte anche secondo i parametri di cui all'art. 96 c.p.c., dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un ulteriore importo teso a risarcire il danno patrimoniale subito derivante dalla perdita del lavoro;
con condanna della Società
[...]
.I.: , in persona del l.r.p.t., con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Milano, Via Tiziano n. 32 ( al risarcimento del danno Email_1 patrimoniale subito dal ricorrente da determinarsi secondo equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 c.p.c e 1226 c.c.; - Con vittoria di spese, competenze, onorari ed oneri del giudizio del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 10 maggio 2025 conveniva in Parte_1 giudizio la società in relazione Controparte_3 al rapporto di co.co.co. stipulato per il periodo 2/9/2024-2/12/2024 lamentando la illegittimità del recesso della società dal rapporto e chiedendo il conseguente risarcimento del danno.
Il ricorrente esponeva in fatto:
- che la società convenuta operava nel settore del fitness offrendo ed organizzando corsi di formazione specifica per il personale didattico sportivo utile in strutture quali centri fitness, alle palestre, ai villaggi turistici e altre strutture sportive;
- che la società operava su tutto il territorio nazionale con un personale atto sia a selezionare ei candidati ai corsi di formazione, sia i docenti e le strutture in cui tali corsi debbano avere luogo:
- che le parti avevano stipulato un contratto di co.co.co. ex art. 409, n. 3, c.p.c., art. 2 del D.lgs n. 81/2015 e art. 37, D.lgs. n. 36/2021 ed il ricorrente, in possesso di laurea magistrale in
Scienza e Tecnica dello Sport, era stato collocato presso l'ufficio sito in Via Cornelia, 498 a
Roma, presso l'Accademia Italiana Fitness, con il compito di selezionare i candidati ai corsi di formazione organizzati dalla società medesima mediante domande e candidature presentate via e-mail o su motori di ricerca di lavoro;
- che con tale contratto di collaborazione, avente decorrenza dal 02/09/2024 al 02/12/2024, le parti prevedevano una collaborazione per un totale di 20 ore settimanali da collocarsi su una fascia oraria non predeterminata in contratto ma individuata di comune accordo fra le parti contraenti;
- che il ricorrente aveva tenuto alternativamente degli orari diversificati distribuiti su diverse fasce orarie, quali ad esempio alcune settimane con orario dalle ore 11:30 alle ore 15:30 oppure, 13:00/17:00 o 14:00/18:00;
- che l'attività era veniva svolta insieme ed in coordinamento ad altri collaboratori della società resistente, quali. . e tutti collaboratori CP_4 CP_5 Parte_2 sotto la “sorveglianza” di;
Persona_1
- che le parti all'art.7 del contratto, denominato “risoluzione anticipata”, concordavano la reciproca facoltà di recedere dal rapporto di collaborazione antecedentemente alla scadenza del termine previsto senza prevedere un obbligo di motivazione alcuna “previa comunicazione” scritta dal recedente e controfirmata per ricevuta dal destinatario, ovvero all'invio di una
“lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
”
- che le parti avevano altresì previsto di posticipare la produzione degli affetti dell'avvenuto recesso in un termine successivo alla avvenuta comunicazione e/o consegna della a. r. comprovante il recesso prevedendo un termine di congruo preavviso “di 30 giorni nel caso di risoluzione per volontà della Società e di 60 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del Collaboratore” e con la previsione del diritto del collaboratore a richiedere ed a vedersi riconosciuti esclusivamente i compensi maturati sino alla data di avvenuta risoluzione “essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, rimborso e/o risarcimento.”;
- che il ricorrente aveva svolto sempre e con puntualità ogni attività inerente la collaborazione prestando attenzione e rispondendo ad ogni richiesta della committente;
- che in data 24/10/2024 il ricorrente veniva temporaneamente assunto con contratto a tempo determinato presso l'Istituito Paritaria “Il Giardino dell'Infanzia S.r.l.”, sito in Roma, Via
Cardinale Massimi n. 13, con un orario part-time per un totale di ore 7 e 50 settimanali distribuite nella giornata del lunedì (dalle ore 11:50 alle ore 12:40 e poi dalle ore 14:20 alle ore
16:30), giovedì alle ore 14:20 alle ore 16:30 e venerdì alle ore 11:00 alle ore 12:40;
- che il tipo di impegno e l'orario di lavoro previsto presso l'Istituto Paritario era tale dunque da consentire al ricorrente la prosecuzione della collaborazione con la resistente e il ricorrente aveva sempre manifestato la propria volontà a proseguire la collaborazione sino alla naturale scadenza del contratto;
- che, con messaggio del 22 ottobre 2024, il ricorrente informava della Persona_1 sua disponibilità a proseguire la collaborazione rendendosi disponibile a concordare con la società gli orari utili alla prosecuzione della sua attività;
- che il , con messaggio inviato in pari data a mezzo WhatsApp, informava il Persona_1 ricorrente di non voler proseguire nella collaborazione, senza rispetto delle modalità e del preavviso di cui all'art. 7 sopra citato;
- che il , in particolare, comunicava di “…volere portare a termine la Persona_1 collaborazione fino a fine ottobre. Perché come vedi a me internamente serve una persona dinamica e sicuramente con gli orari della scuola non riusciremo a far coincidere le due cose”;
- che il ricorrente aveva replicato nell'immediato che l'impegno scolastico non avrebbe in alcun modo leso il rapporto di collaborazione dichiarandosi disponibile a trovare un accordo con la società e proponendo il seguente orario: - Lunedì: dalla ore 16:00 alle ore 20:00; -
Martedì: dalle ore 10:00 alle ore 16:00; - Mercoledì: dalle ore 10:00 alle ore 16:00 - Giovedì': dalle ore 9:30 alle ore 13:30;
- che in data 28 ottobre 2024 il comunicava, sempre a mezzo messaggio, che la Persona_1 società non poteva accettare tale orario e risolveva unilateralmente il rapporto di collaborazione;
- che con missiva del 28/11/2024 la società gli aveva comunicato l'addebito della risoluzione del contratto;
- con missiva del 14 gennaio 2025, il ricorrente, tramite legale, impugnava tale atto risolutivo eccependo la violazione, da parte della Società, dell'art. 7 del contratto di collaborazione sottoscritto in data 02/09/2024 e diffidando la medesima a procedere al pagamento delle somme dovute al proprio Assistito a titolo delle indennità maturate e non ricevute, senza esito.
In punto di diritto il ricorrente chiedeva al Tribunale adito di valutare il comportamento della controparte anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. essendo le ragione del ricorrente più che fondate in presenza di una condotta omissiva e commissiva della società sportiva che non ha dato disponibilità alcuna a trovare un bonario componimento su una questione di esiguo valore economico.
Lamentava la violazione dell'art. 7 del contratto di co.co.co. con conseguente inefficacia del recesso del committente per violazione dell'art. 1353 c.c. e della forma scelta dalle parti e nel caso di specie non era mai stata inviata la comunicazione scritta e controfirmata dalla controparte pattuita con efficacia posticipata.
Il ricorrente contestava la missiva del 28/11/2024, ritenuta priva di pregio e non veritiera.
Il ricorrente, in ordine al quantum della richiesta, chiedeva la liquidazione delle indennità calcolate tenuto conto dell'art.5 del contratto e pari ad € 600,00 mensili, in ogni caso dovuta almeno per il periodo di 30 giorni successivi all'atto di recesso e di certo per il periodo lavorato del mese di ottobre.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, accertarsi la ussistenza dei presupposti per una lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con richiesta del risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 c.p.c
– valutazione equitativa del danno ex art. 1223 1226 c.c. stante la condotta tenuta dalla società resistente con violazione dell'art. 5 – compenso del collaboratore e del'art.
7- risoluzione anticipata, del contratto di co.co.co. sottoscritto in data 02/09/2024.
Il ricorrente riteneva tale violazione, generata da un abuso da parte della società della propria posizione contrattuale con violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. con pregiudizio economico al ricorrente che poteva essere facilmente oggetto di ristoro con un semplice componimento bonario della controversia o, quantomeno, con il riconoscimento del compenso dovutegli per il mese di ottobre 2024 e pari ad euro 600,00.
Concludeva, dunque, nei termini indicati in ricorso.
2.- Fissata l'udienza di comparizione, la società resistente non si costituiva in giudizio e veniva fissata udienza di discussione, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Nominato nuovo Giudice istruttore, all'udienza già fissata parte ricorrente depositava le note e richiamava le conclusioni di cui al ricorso.
3.- Con la domanda proposta in via principale, l'odierno ricorrente ha chiesto in primo luogo di dichiarare ed accertare l'inefficacia giuridica dell'atto di recesso della società
[...]
dal contratto di co.co..co. stipulato tra le parti il Controparte_1
2/9/2024, avvenuta asseritamente con messaggi del 22/10/204 e 28/10/2024.
Il ricorrente ha documentato il contratto stipulato con la controparte il 2/09/2024 che prevedeva, in particolare:
• la durata sino al 2/12/2024;
• una collaborazione per attività a carattere amministrativo-gestionali, quali la raccolta delle iscrizioni, la gestione dei rapporti con i tesserati, la tenuta della prima nota;
• le modalità organizzative determinate di comune accordo;
• una prestazione non superiore a 20 ore settimanali, con esclusione della partecipazione a manifestazioni sportive;
il vademecum allegato e facente parte del contratto prevedeva una organizzazione mensile dei turni in collaborazione con i colleghi in modo tale da garantire la copertura adeguata durante l'orario di apertura dell'attività e l'obbligo di rispetto rigoroso del calendario una volta predisposto con modifiche previste solo in casi eccezionali e debitamente certificati;
• un compenso mensile di € 600,00 da erogare previa consegna del prospetto dell'attività oraria svolta e delle spese. • la libera recedibilità da parte di entrambe le parti. In particolare la clausola n. 7, sottoscritta specificamente, prevede che “le parti convengono che l'apposizione del termine di cui all'articolo che precede non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta a entrambe le parti che potranno esercitarla previa comunicazione scritta controfirmata per ricevuta dal destinatario. In caso di mancata sottoscrizione del destinatario la risoluzione dovrà essere comprovata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione dovrà essere consegnata con preavviso di 30 giorni nel caso di risoluzione per volontà della società e di 60 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del collaboratore. In tal caso al collaboratore saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento”.
Tanto premesso in ordine al contratto stipulato, il ricorrente sostiene l'intervenuto recesso da parte della società con messaggio WhatsApp del 22/10/2024 ovvero del 28/10/2024 ed ha contestato la missiva ricevuta in data 28/11/2024 da parte della società.
Lo stralcio dei messaggi prodotti sono tra il ricorrente e tal , in vista della Persona_1 assunzione del ricorrente presso istituto scolastico per una supplenza.
Come esposto in fatto, il viene indicato dal ricorrente come soggetto sotto la cui Persona_1
“sorveglianza” egli svolgeva la sua attività, ma di cui non si conosce la veste nell'ambito della società, non risultando né il legale rappresentante, né socio.
Il ricorrente si rivolge al il 22/10/2024 comunicandogli il rinnovo della supplenza Persona_1
e specificando “sono in attesa degli orari così vedo se e come riesco ad organizzarmi. Domani quando vengo in ufficio parliamo un attivo e ti spiego come possiamo fare se sei d'accordo”.
A tale messaggio segue la risposta del : “Ciao , ok, guarda, io in realtà a Persona_1 Parte_1 questo punto pensavo di portare a termine la collaborazione fino a fine ottobre. Perché come vedi a me internamente serve una persona dinamica e sicuramente con gli orari della scuola non riusciremo a far coincidere le due cose”.
Il ricorrente rispondeva ulteriormente: “Guarda a dire la verità in base agli orari che mi hanno dato (che diventano ufficiali settimana prossima) potrei tranquillamente mantenere il part time
(20h) e domani ti avrei spiegato come poter fare se vuoi – Lunedi 16-20, martedi 10-16, mercoledi 10-16, giovedì 9.30-13.30” e il , dopo ulteriore sollecitazione, il Persona_1
28/10/2024 ribatte: “purtroppo non è quello che serve alla società. Non posso accettare.”
Il ricorrente ha prodotto il contratto di supplenza per 6 ore distribuite nelle giornate del lunedi
(11.50-12.40 e 14.20-16.30), giovedi (14.20-16.30) e venerdì (11.50-12,40). Alla luce di quanto esposto ne conseguono le seguenti considerazioni:
1) il ricorrente dopo aver avviato il rapporto di co.co.co. con la società resistente, ha stipulato un distinto rapporto di lavoro, venendo meno agli accordi sull'orario concordati con la società resistente, comunicando di essere in attesa degli orari per vedere “se e come” sarebbe riuscito ad organizzarsi e proponendo un diverso orario, per cui non ha rispettato gli accordi già presi mettendo in forse anche la propria collaborazione;
2) il ricorrente non ha trovato un nuovo accordo sull'orario con la società, avendo proposto un orario alternativo (peraltro in parte coincidente con l'orario della supplenza quanto al lunedì) che non è stato trovato idoneo quantomeno dal;
Persona_1
3) solo a seguito della comunicazione della supplenza il ha dichiarato “pensavo di Persona_1 portare a termine la collaborazione fino a fine ottobre”, che come espressa è una mera manifestazione di intenti, ma non è qualificabile quale atto di recesso, tantomeno da parte della società;
4) successivamente, a fronte di una proposta di cambio orario, il (e non la Persona_1 società) non la accettava, ma anche tale diniego non costituisce manifestazione di alcun recesso e rispetto alla prima proposta il ricorrente non ha formulato alcuna proposta alternativa per cercare di trovare una intesa sull'orario.
Il ricorrente non ha, dunque, dato prova dell'avvenuto recesso della società, non essendo idoneo a risolvere il rapporto uno scambio interlocutorio di idee, peraltro con soggetto che non risulta legale rappresentante della società.
Non risulta, invece, che il ricorrente abbia proseguito a collaborare nei termini concordati o abbia trovato una soluzione concordata;
inoltre, a fronte della missiva datata 20/11/2024 da parte della società in cui si prendeva atto che dal 25/10/2024 (data peraltro di stipula del contratto di supplenza) il ricorrente non aveva più proseguito nella collaborazione, il ricorrente ha inviato una diffida il 14/1/2024 addebitando alla controparte il recesso e il mancato rispetto dell'art. 7 del contratto, ma non ha contestato di aver cessato la sua collaborazione (nei termini concordati o su un diverso orario pattuito) dal 25/10/2024 e la stessa agenda prodotta del ricorrente termina con l'attività svolta al 25/10/2024.
Per quanto esposto, in difetto di prova di un formale recesso da parte della società dal rapporto, che costituisce il titolo in base al quale il ricorrente formula la sua domanda in via principale, detta domanda va respinta.
4.- Va parimenti respinta la domanda formulata in via subordinata, volta a dichiarare il recesso anticipato della società con una efficacia decorrente dal trentesimo giorno successivo al 22 o
28/10/2024 con conseguente diritto ai compensi per i mesi di ottobre e novembre 2024.
Come detto nessuno dei messaggi WhatsApp prodotti esprime e comunica formalmente il recesso dal contratto da parte della società e, in ogni caso, non vi è prova che il ricorrente abbia successivamente offerto la prestazione come pattuita, non potendo tale considerarsi la unilaterale intenzione di modificare l'orario concordato della collaborazione.
5.- In via di ulteriore subordine il ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle precedenti conclusioni, ha chiesto, dichiarato valido ed efficace il recesso compiuto con messaggio del 28/10/2024, di dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuti i compensi di cui all'art. 5 del contratto relativamente al mese di ottobre 2024 e dunque nella somma di euro
600,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, per la ragione più liquida, va riconosciuto al ricorrente il corrispettivo della collaborazione svolta: appare sufficiente rilevare che la stessa società nella comunicazione datata 20/1/2024 fa presente che il ricorrente non aveva più collaborato ma a partire dal
25/10/2024 e, a fronte della richiesta del compenso del mese di ottobre 2024 al , Persona_1 questi indicava al ricorrente di scrivere alla contabile, circostanze dalle quali si desume la ammissione della collaborazione svolta sino alla data indicata.
La società, rimasta contumace, non ha dato prova di aver corrisposto quanto dovuto per il mese di ottobre 2024, che non può essere, peraltro, riconosciuto al ricorrente per intero, stante la mancata collaborazione nell'ultima settimana del mese di ottobre, che il ricorrente non ha dimostrato di aver svolto.
Ne consegue che la società va condannata al pagamento proporzionalmente all'attività prestata dal , pari alla somma di € 480,00, oltre interessi legali sulle somme via via Parte_1 rivalutate dalla maturazione del credito al saldo.
6.- Da ultimo il ricorrente ha richiesto accertare e dichiarare la reiterata violazione degli artt. 1175 c.c., 1223, 1226 e 1375 c.c., da parte della Controparte_1
per l'effetto, previa valutazione di tali condotte anche secondo i
[...] parametri di cui all'art. 96 c.p.c., dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un ulteriore importo teso a risarcire il danno patrimoniale subito derivante dalla perdita del lavoro;
con condanna della al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente da determinarsi secondo equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 c.p.c e 1226 c.c.
Premesso che la parte convenuta è rimasta contumace e, come detto, non ha preso alcuna formale iniziativa volta alla conclusione anticipata del rapporto di lavoro, non appare ricorrere alcuna ipotesi di abuso del diritto o di violazione dei canoni di buona fede come prospettato, tale non potendosi qualificare il mancato pagamento di tre settimane di collaborazione, non avendo il ricorrente neanche allegato di aver subito un danno superiore agli accessori riconosciuti.
Per il resto, giova ricordare che la Suprema Corte si è pronunciata in particolare sulla recedibilità ad nutum dai rapporti di durata a tempo indeterminato, che è principio generale del nostro ordinamento e risponde all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio. Di conseguenza, nei rapporti di collaborazione continuativa a tempo indeterminato il recesso ad nutum costituisce una causa estintiva ordinaria, alternativa rispetto al recesso per giusta causa e alla risoluzione per inadempimento. Poiché il principio generale della recedibilità ad nutum non coinvolge interessi pubblici o generali, le parti possono derogarvi anche implicitamente, ma siffatta deroga deve investire direttamente la stessa facoltà di recesso ad nutum, e non è desumibile dalla mera disciplina pattizia del recesso per inadempimento (cfr. Cass. civ. n.
16269 del 19/8/2004). Nondimeno, qualora un contratto preveda il diritto di recesso ad nutum in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi, per il semplice fatto che i contraenti hanno previsto espressamente quella clausola in virtù della loro libertà e autonomia contrattuale, dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto. La mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli art. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Consequenzialmente, accertato l'abuso, può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici (cfr. Cass. civ. n. 20106 del 18/9/2009, Cass. civ. n. 10324 del
29/05/2020).
Si ha abuso del diritto, in particolare, quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (cfr. Cass. civ. n. 20106 del 18/09/2009: in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, sul presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto).
Il Supremo Collegio osserva che l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica e che la rilevanza di tale obbligo si esplica nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.
Relativamente al rapporto tra buona fede e divieto di abuso del diritto, osserva la Suprema
Corte che l'abuso del diritto è un criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva, osservando che, con il divieto dell'abuso, l'ordinamento pone anche una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.
Quanto agli indici rivelatori dell'abuso, la Corte di cassazione ha escluso che, per la configurabilità di un “abuso del diritto”, occorra accertare una “volontà di nuocere” ed ha affermato che rileva invece la proporzionalità dei mezzi usati. In particolare, deve riconoscersi che anche l'esercizio di un diritto di recesso ad nutum, se pur sfugga ad un controllo di tipo teleologico, non si sottrae invece ad un controllo in ordine alle modalità con le quali il recesso risulti esercitato. Non si sottrae, insomma, ad un controllo in base al canone della buona fede, che costituisce fondamentale criterio di valutazione del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
E' stato inoltre ritenuto che vi è differenza tra le due forme di sindacato, nel senso che mentre l'applicazione del criterio ispirato alla verifica dell'abuso del diritto implica un controllo
“causale” dell'atto di esercizio del diritto (perchè mira ad evitare che quest'atto di esercizio possa ipoteticamente essere stato posto in essere per conseguire uno scopo/risultato diverso e ulteriore rispetto alle utilità che l'ordinamento garantisce al titolare della situazione giuridica attiva), nel caso, invece, in cui il controllo sull'esercizio del diritto venga operato attraverso il canone della buona fede non si sindaca lo scopo per il quale tale esercizio è avvenuto (scopo che si deve immaginare corrispondente alla finalità per la quale è avvenuta l'attribuzione del diritto), ma si censurano piuttosto le modalità con le quali esso si è realizzato. Tali modalità possono essere tali da fare ritenere sleale la condotta del contraente, come ad esempio il recesso improvviso, esercitato nonostante il comportamento precedente del recedente abbia colposamente indotto nella controparte il legittimo affidamento circa la continuazione del rapporto.
Nel caso di specie, non risulta allegata o provata alcuna condotta improvvisa o inaspettata della resistente, che ha, invece, ricevuto dal collaboratore la comunicazione della supplenza e della necessità di modificare le condizioni pattuite.
Parte ricorrente non ha, dunque, né allegato compiutamente né dimostrato la condotta abusiva o in violazione dei principi di buona fede della società resistente, per cui anche l'ultima domanda formulata va respinta.
7.- Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, ma ricorrono giusti motivi per la compensazione per 2/3, stante il rigetto di parte preponderante delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta in via principale, la prima subordinata e l'ultima domanda;
2) Accerta il diritto del ricorrente al pagamento della collaborazione svolta sino al 25 ottobre
2024 e condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 480,00 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al saldo.
3) Compensa le spese tra le parti per 2/3 e, per il residuo, condanna la società resistente al pagamento della residua parte in favore del ricorrente che si liquidano in € 16,00 per spese vive ed € 220,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA nella misura di legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Roma il 27/11/2025 Il Giudice
CA OC
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CA OC, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 17076/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Pietro Marchisio n. 257, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Bernoni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genzano di Roma, Via Generale Lordi n.
120, giusta procura depositata unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F./P.I.: in persona del l.r.p.t., con sede in
[...] P.IVA_1
Milano, Via Tiziano n. 32
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: nelle note in sostituzione di udienza conclude: “S'insite, pertanto, nell'accoglimento delle domande come formulate nel ricorso introduttivo, con la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi secondo i criteri indicati dal DM 55/14, tenuto conto del comportamento processuale da queste tenuto anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” CONCLUSIONI DEL RICORSO: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del presente ricorso: - in via principale: dichiarare ed accertare l'inefficacia giuridica dell'atto di recesso compiuto dalla con messaggio del Controparte_1
22/10/2024 ovvero del 28/10/2024, così come dichiarare la totale illegittimità ed inefficacia della missiva del 28/11/2024 per tutti i motivi di cui al ricorso e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di co.co.co. sottoscritto in data 02/09/2024 alla data di naturale scadenza del contratto medesimo e quindi al 02/12/2024 per decorso del termine pattuito;
per l'effetto e conseguentemente, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i compensi di cui all'art.
5- compensi del collaboratore sino alla data del 02/12/2024 e pari ad euro 1.400,00; condannare dunque la società resistente Controparte_2
.I.: , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano, Via
[...] P.IVA_1
Tiziano n. 32 ( al pagamento della somma di euro 1.400,00 in Email_1 favore del sig. ; Parte_1
- in subordine: dichiarare ed accertare che, ai sensi dell'art.
7- risoluzione anticipata,
l'efficacia giuridica dell'atto di recesso compiuto dalla Controparte_1
con messaggio del 22/10/2024 ovvero del 28/10/2024, decorra
[...] dal trentesimo giorno successivo alla avvenuta conoscibilità da parte del destinatario del recesso medesimo e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di co.co.co. sottoscritto in data
02/09/2024 alla data del 22/11/2024 ovvero 28/11/2024; per l'effetto e conseguentemente, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti compensi di cui all'art.
5- compensi del collaboratore sino a tale data e quindi il suo diritto a vedersi riconosciuta la somma pari ad euro 1.200,00, relativa alla mensilità di ottobre e novembre 2024; condannare dunque la società resistente Controparte_1
C.F./P.I.: , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano, Via Tiziano n. 32 P.IVA_1
( al pagamento della somma di euro 1.200,00 in favore del sig. Email_1
; Parte_1
- in estremo subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle precedenti conclusioni, dichiarato valido ed efficace il recesso compiuto con messaggio del 28/10/2024, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i compensi di cui all'art.
5- compensi del collaboratore relativamente al mese di ottobre 2024 e dunque nella somma di euro 600,00; condannare, dunque, la società resistente Controparte_1
C.F./P.I.: , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano, Via
[...] P.IVA_1 Tiziano n. 32 ( al pagamento della somma di euro 600,00 in Email_1 favore del sig. ; o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
Parte_1
- accertare e dichiarare la reiterata violazione degli artt. 1175 c.c., 1223, 1226 e 1375 c.c., da parte della Controparte_1
C.F./P.I.: , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano, Via Tiziano n. 32 P.IVA_1
( , per i motivi di cui al ricorso;
per l'effetto, previa valutazione Email_1 di tali condotte anche secondo i parametri di cui all'art. 96 c.p.c., dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un ulteriore importo teso a risarcire il danno patrimoniale subito derivante dalla perdita del lavoro;
con condanna della Società
[...]
.I.: , in persona del l.r.p.t., con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Milano, Via Tiziano n. 32 ( al risarcimento del danno Email_1 patrimoniale subito dal ricorrente da determinarsi secondo equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 c.p.c e 1226 c.c.; - Con vittoria di spese, competenze, onorari ed oneri del giudizio del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 10 maggio 2025 conveniva in Parte_1 giudizio la società in relazione Controparte_3 al rapporto di co.co.co. stipulato per il periodo 2/9/2024-2/12/2024 lamentando la illegittimità del recesso della società dal rapporto e chiedendo il conseguente risarcimento del danno.
Il ricorrente esponeva in fatto:
- che la società convenuta operava nel settore del fitness offrendo ed organizzando corsi di formazione specifica per il personale didattico sportivo utile in strutture quali centri fitness, alle palestre, ai villaggi turistici e altre strutture sportive;
- che la società operava su tutto il territorio nazionale con un personale atto sia a selezionare ei candidati ai corsi di formazione, sia i docenti e le strutture in cui tali corsi debbano avere luogo:
- che le parti avevano stipulato un contratto di co.co.co. ex art. 409, n. 3, c.p.c., art. 2 del D.lgs n. 81/2015 e art. 37, D.lgs. n. 36/2021 ed il ricorrente, in possesso di laurea magistrale in
Scienza e Tecnica dello Sport, era stato collocato presso l'ufficio sito in Via Cornelia, 498 a
Roma, presso l'Accademia Italiana Fitness, con il compito di selezionare i candidati ai corsi di formazione organizzati dalla società medesima mediante domande e candidature presentate via e-mail o su motori di ricerca di lavoro;
- che con tale contratto di collaborazione, avente decorrenza dal 02/09/2024 al 02/12/2024, le parti prevedevano una collaborazione per un totale di 20 ore settimanali da collocarsi su una fascia oraria non predeterminata in contratto ma individuata di comune accordo fra le parti contraenti;
- che il ricorrente aveva tenuto alternativamente degli orari diversificati distribuiti su diverse fasce orarie, quali ad esempio alcune settimane con orario dalle ore 11:30 alle ore 15:30 oppure, 13:00/17:00 o 14:00/18:00;
- che l'attività era veniva svolta insieme ed in coordinamento ad altri collaboratori della società resistente, quali. . e tutti collaboratori CP_4 CP_5 Parte_2 sotto la “sorveglianza” di;
Persona_1
- che le parti all'art.7 del contratto, denominato “risoluzione anticipata”, concordavano la reciproca facoltà di recedere dal rapporto di collaborazione antecedentemente alla scadenza del termine previsto senza prevedere un obbligo di motivazione alcuna “previa comunicazione” scritta dal recedente e controfirmata per ricevuta dal destinatario, ovvero all'invio di una
“lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
”
- che le parti avevano altresì previsto di posticipare la produzione degli affetti dell'avvenuto recesso in un termine successivo alla avvenuta comunicazione e/o consegna della a. r. comprovante il recesso prevedendo un termine di congruo preavviso “di 30 giorni nel caso di risoluzione per volontà della Società e di 60 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del Collaboratore” e con la previsione del diritto del collaboratore a richiedere ed a vedersi riconosciuti esclusivamente i compensi maturati sino alla data di avvenuta risoluzione “essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, rimborso e/o risarcimento.”;
- che il ricorrente aveva svolto sempre e con puntualità ogni attività inerente la collaborazione prestando attenzione e rispondendo ad ogni richiesta della committente;
- che in data 24/10/2024 il ricorrente veniva temporaneamente assunto con contratto a tempo determinato presso l'Istituito Paritaria “Il Giardino dell'Infanzia S.r.l.”, sito in Roma, Via
Cardinale Massimi n. 13, con un orario part-time per un totale di ore 7 e 50 settimanali distribuite nella giornata del lunedì (dalle ore 11:50 alle ore 12:40 e poi dalle ore 14:20 alle ore
16:30), giovedì alle ore 14:20 alle ore 16:30 e venerdì alle ore 11:00 alle ore 12:40;
- che il tipo di impegno e l'orario di lavoro previsto presso l'Istituto Paritario era tale dunque da consentire al ricorrente la prosecuzione della collaborazione con la resistente e il ricorrente aveva sempre manifestato la propria volontà a proseguire la collaborazione sino alla naturale scadenza del contratto;
- che, con messaggio del 22 ottobre 2024, il ricorrente informava della Persona_1 sua disponibilità a proseguire la collaborazione rendendosi disponibile a concordare con la società gli orari utili alla prosecuzione della sua attività;
- che il , con messaggio inviato in pari data a mezzo WhatsApp, informava il Persona_1 ricorrente di non voler proseguire nella collaborazione, senza rispetto delle modalità e del preavviso di cui all'art. 7 sopra citato;
- che il , in particolare, comunicava di “…volere portare a termine la Persona_1 collaborazione fino a fine ottobre. Perché come vedi a me internamente serve una persona dinamica e sicuramente con gli orari della scuola non riusciremo a far coincidere le due cose”;
- che il ricorrente aveva replicato nell'immediato che l'impegno scolastico non avrebbe in alcun modo leso il rapporto di collaborazione dichiarandosi disponibile a trovare un accordo con la società e proponendo il seguente orario: - Lunedì: dalla ore 16:00 alle ore 20:00; -
Martedì: dalle ore 10:00 alle ore 16:00; - Mercoledì: dalle ore 10:00 alle ore 16:00 - Giovedì': dalle ore 9:30 alle ore 13:30;
- che in data 28 ottobre 2024 il comunicava, sempre a mezzo messaggio, che la Persona_1 società non poteva accettare tale orario e risolveva unilateralmente il rapporto di collaborazione;
- che con missiva del 28/11/2024 la società gli aveva comunicato l'addebito della risoluzione del contratto;
- con missiva del 14 gennaio 2025, il ricorrente, tramite legale, impugnava tale atto risolutivo eccependo la violazione, da parte della Società, dell'art. 7 del contratto di collaborazione sottoscritto in data 02/09/2024 e diffidando la medesima a procedere al pagamento delle somme dovute al proprio Assistito a titolo delle indennità maturate e non ricevute, senza esito.
In punto di diritto il ricorrente chiedeva al Tribunale adito di valutare il comportamento della controparte anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. essendo le ragione del ricorrente più che fondate in presenza di una condotta omissiva e commissiva della società sportiva che non ha dato disponibilità alcuna a trovare un bonario componimento su una questione di esiguo valore economico.
Lamentava la violazione dell'art. 7 del contratto di co.co.co. con conseguente inefficacia del recesso del committente per violazione dell'art. 1353 c.c. e della forma scelta dalle parti e nel caso di specie non era mai stata inviata la comunicazione scritta e controfirmata dalla controparte pattuita con efficacia posticipata.
Il ricorrente contestava la missiva del 28/11/2024, ritenuta priva di pregio e non veritiera.
Il ricorrente, in ordine al quantum della richiesta, chiedeva la liquidazione delle indennità calcolate tenuto conto dell'art.5 del contratto e pari ad € 600,00 mensili, in ogni caso dovuta almeno per il periodo di 30 giorni successivi all'atto di recesso e di certo per il periodo lavorato del mese di ottobre.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, accertarsi la ussistenza dei presupposti per una lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con richiesta del risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 c.p.c
– valutazione equitativa del danno ex art. 1223 1226 c.c. stante la condotta tenuta dalla società resistente con violazione dell'art. 5 – compenso del collaboratore e del'art.
7- risoluzione anticipata, del contratto di co.co.co. sottoscritto in data 02/09/2024.
Il ricorrente riteneva tale violazione, generata da un abuso da parte della società della propria posizione contrattuale con violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. con pregiudizio economico al ricorrente che poteva essere facilmente oggetto di ristoro con un semplice componimento bonario della controversia o, quantomeno, con il riconoscimento del compenso dovutegli per il mese di ottobre 2024 e pari ad euro 600,00.
Concludeva, dunque, nei termini indicati in ricorso.
2.- Fissata l'udienza di comparizione, la società resistente non si costituiva in giudizio e veniva fissata udienza di discussione, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Nominato nuovo Giudice istruttore, all'udienza già fissata parte ricorrente depositava le note e richiamava le conclusioni di cui al ricorso.
3.- Con la domanda proposta in via principale, l'odierno ricorrente ha chiesto in primo luogo di dichiarare ed accertare l'inefficacia giuridica dell'atto di recesso della società
[...]
dal contratto di co.co..co. stipulato tra le parti il Controparte_1
2/9/2024, avvenuta asseritamente con messaggi del 22/10/204 e 28/10/2024.
Il ricorrente ha documentato il contratto stipulato con la controparte il 2/09/2024 che prevedeva, in particolare:
• la durata sino al 2/12/2024;
• una collaborazione per attività a carattere amministrativo-gestionali, quali la raccolta delle iscrizioni, la gestione dei rapporti con i tesserati, la tenuta della prima nota;
• le modalità organizzative determinate di comune accordo;
• una prestazione non superiore a 20 ore settimanali, con esclusione della partecipazione a manifestazioni sportive;
il vademecum allegato e facente parte del contratto prevedeva una organizzazione mensile dei turni in collaborazione con i colleghi in modo tale da garantire la copertura adeguata durante l'orario di apertura dell'attività e l'obbligo di rispetto rigoroso del calendario una volta predisposto con modifiche previste solo in casi eccezionali e debitamente certificati;
• un compenso mensile di € 600,00 da erogare previa consegna del prospetto dell'attività oraria svolta e delle spese. • la libera recedibilità da parte di entrambe le parti. In particolare la clausola n. 7, sottoscritta specificamente, prevede che “le parti convengono che l'apposizione del termine di cui all'articolo che precede non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta a entrambe le parti che potranno esercitarla previa comunicazione scritta controfirmata per ricevuta dal destinatario. In caso di mancata sottoscrizione del destinatario la risoluzione dovrà essere comprovata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione dovrà essere consegnata con preavviso di 30 giorni nel caso di risoluzione per volontà della società e di 60 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del collaboratore. In tal caso al collaboratore saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento”.
Tanto premesso in ordine al contratto stipulato, il ricorrente sostiene l'intervenuto recesso da parte della società con messaggio WhatsApp del 22/10/2024 ovvero del 28/10/2024 ed ha contestato la missiva ricevuta in data 28/11/2024 da parte della società.
Lo stralcio dei messaggi prodotti sono tra il ricorrente e tal , in vista della Persona_1 assunzione del ricorrente presso istituto scolastico per una supplenza.
Come esposto in fatto, il viene indicato dal ricorrente come soggetto sotto la cui Persona_1
“sorveglianza” egli svolgeva la sua attività, ma di cui non si conosce la veste nell'ambito della società, non risultando né il legale rappresentante, né socio.
Il ricorrente si rivolge al il 22/10/2024 comunicandogli il rinnovo della supplenza Persona_1
e specificando “sono in attesa degli orari così vedo se e come riesco ad organizzarmi. Domani quando vengo in ufficio parliamo un attivo e ti spiego come possiamo fare se sei d'accordo”.
A tale messaggio segue la risposta del : “Ciao , ok, guarda, io in realtà a Persona_1 Parte_1 questo punto pensavo di portare a termine la collaborazione fino a fine ottobre. Perché come vedi a me internamente serve una persona dinamica e sicuramente con gli orari della scuola non riusciremo a far coincidere le due cose”.
Il ricorrente rispondeva ulteriormente: “Guarda a dire la verità in base agli orari che mi hanno dato (che diventano ufficiali settimana prossima) potrei tranquillamente mantenere il part time
(20h) e domani ti avrei spiegato come poter fare se vuoi – Lunedi 16-20, martedi 10-16, mercoledi 10-16, giovedì 9.30-13.30” e il , dopo ulteriore sollecitazione, il Persona_1
28/10/2024 ribatte: “purtroppo non è quello che serve alla società. Non posso accettare.”
Il ricorrente ha prodotto il contratto di supplenza per 6 ore distribuite nelle giornate del lunedi
(11.50-12.40 e 14.20-16.30), giovedi (14.20-16.30) e venerdì (11.50-12,40). Alla luce di quanto esposto ne conseguono le seguenti considerazioni:
1) il ricorrente dopo aver avviato il rapporto di co.co.co. con la società resistente, ha stipulato un distinto rapporto di lavoro, venendo meno agli accordi sull'orario concordati con la società resistente, comunicando di essere in attesa degli orari per vedere “se e come” sarebbe riuscito ad organizzarsi e proponendo un diverso orario, per cui non ha rispettato gli accordi già presi mettendo in forse anche la propria collaborazione;
2) il ricorrente non ha trovato un nuovo accordo sull'orario con la società, avendo proposto un orario alternativo (peraltro in parte coincidente con l'orario della supplenza quanto al lunedì) che non è stato trovato idoneo quantomeno dal;
Persona_1
3) solo a seguito della comunicazione della supplenza il ha dichiarato “pensavo di Persona_1 portare a termine la collaborazione fino a fine ottobre”, che come espressa è una mera manifestazione di intenti, ma non è qualificabile quale atto di recesso, tantomeno da parte della società;
4) successivamente, a fronte di una proposta di cambio orario, il (e non la Persona_1 società) non la accettava, ma anche tale diniego non costituisce manifestazione di alcun recesso e rispetto alla prima proposta il ricorrente non ha formulato alcuna proposta alternativa per cercare di trovare una intesa sull'orario.
Il ricorrente non ha, dunque, dato prova dell'avvenuto recesso della società, non essendo idoneo a risolvere il rapporto uno scambio interlocutorio di idee, peraltro con soggetto che non risulta legale rappresentante della società.
Non risulta, invece, che il ricorrente abbia proseguito a collaborare nei termini concordati o abbia trovato una soluzione concordata;
inoltre, a fronte della missiva datata 20/11/2024 da parte della società in cui si prendeva atto che dal 25/10/2024 (data peraltro di stipula del contratto di supplenza) il ricorrente non aveva più proseguito nella collaborazione, il ricorrente ha inviato una diffida il 14/1/2024 addebitando alla controparte il recesso e il mancato rispetto dell'art. 7 del contratto, ma non ha contestato di aver cessato la sua collaborazione (nei termini concordati o su un diverso orario pattuito) dal 25/10/2024 e la stessa agenda prodotta del ricorrente termina con l'attività svolta al 25/10/2024.
Per quanto esposto, in difetto di prova di un formale recesso da parte della società dal rapporto, che costituisce il titolo in base al quale il ricorrente formula la sua domanda in via principale, detta domanda va respinta.
4.- Va parimenti respinta la domanda formulata in via subordinata, volta a dichiarare il recesso anticipato della società con una efficacia decorrente dal trentesimo giorno successivo al 22 o
28/10/2024 con conseguente diritto ai compensi per i mesi di ottobre e novembre 2024.
Come detto nessuno dei messaggi WhatsApp prodotti esprime e comunica formalmente il recesso dal contratto da parte della società e, in ogni caso, non vi è prova che il ricorrente abbia successivamente offerto la prestazione come pattuita, non potendo tale considerarsi la unilaterale intenzione di modificare l'orario concordato della collaborazione.
5.- In via di ulteriore subordine il ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle precedenti conclusioni, ha chiesto, dichiarato valido ed efficace il recesso compiuto con messaggio del 28/10/2024, di dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuti i compensi di cui all'art. 5 del contratto relativamente al mese di ottobre 2024 e dunque nella somma di euro
600,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, per la ragione più liquida, va riconosciuto al ricorrente il corrispettivo della collaborazione svolta: appare sufficiente rilevare che la stessa società nella comunicazione datata 20/1/2024 fa presente che il ricorrente non aveva più collaborato ma a partire dal
25/10/2024 e, a fronte della richiesta del compenso del mese di ottobre 2024 al , Persona_1 questi indicava al ricorrente di scrivere alla contabile, circostanze dalle quali si desume la ammissione della collaborazione svolta sino alla data indicata.
La società, rimasta contumace, non ha dato prova di aver corrisposto quanto dovuto per il mese di ottobre 2024, che non può essere, peraltro, riconosciuto al ricorrente per intero, stante la mancata collaborazione nell'ultima settimana del mese di ottobre, che il ricorrente non ha dimostrato di aver svolto.
Ne consegue che la società va condannata al pagamento proporzionalmente all'attività prestata dal , pari alla somma di € 480,00, oltre interessi legali sulle somme via via Parte_1 rivalutate dalla maturazione del credito al saldo.
6.- Da ultimo il ricorrente ha richiesto accertare e dichiarare la reiterata violazione degli artt. 1175 c.c., 1223, 1226 e 1375 c.c., da parte della Controparte_1
per l'effetto, previa valutazione di tali condotte anche secondo i
[...] parametri di cui all'art. 96 c.p.c., dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un ulteriore importo teso a risarcire il danno patrimoniale subito derivante dalla perdita del lavoro;
con condanna della al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente da determinarsi secondo equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 c.p.c e 1226 c.c.
Premesso che la parte convenuta è rimasta contumace e, come detto, non ha preso alcuna formale iniziativa volta alla conclusione anticipata del rapporto di lavoro, non appare ricorrere alcuna ipotesi di abuso del diritto o di violazione dei canoni di buona fede come prospettato, tale non potendosi qualificare il mancato pagamento di tre settimane di collaborazione, non avendo il ricorrente neanche allegato di aver subito un danno superiore agli accessori riconosciuti.
Per il resto, giova ricordare che la Suprema Corte si è pronunciata in particolare sulla recedibilità ad nutum dai rapporti di durata a tempo indeterminato, che è principio generale del nostro ordinamento e risponde all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio. Di conseguenza, nei rapporti di collaborazione continuativa a tempo indeterminato il recesso ad nutum costituisce una causa estintiva ordinaria, alternativa rispetto al recesso per giusta causa e alla risoluzione per inadempimento. Poiché il principio generale della recedibilità ad nutum non coinvolge interessi pubblici o generali, le parti possono derogarvi anche implicitamente, ma siffatta deroga deve investire direttamente la stessa facoltà di recesso ad nutum, e non è desumibile dalla mera disciplina pattizia del recesso per inadempimento (cfr. Cass. civ. n.
16269 del 19/8/2004). Nondimeno, qualora un contratto preveda il diritto di recesso ad nutum in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi, per il semplice fatto che i contraenti hanno previsto espressamente quella clausola in virtù della loro libertà e autonomia contrattuale, dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto. La mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli art. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Consequenzialmente, accertato l'abuso, può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici (cfr. Cass. civ. n. 20106 del 18/9/2009, Cass. civ. n. 10324 del
29/05/2020).
Si ha abuso del diritto, in particolare, quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (cfr. Cass. civ. n. 20106 del 18/09/2009: in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, sul presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto).
Il Supremo Collegio osserva che l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica e che la rilevanza di tale obbligo si esplica nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.
Relativamente al rapporto tra buona fede e divieto di abuso del diritto, osserva la Suprema
Corte che l'abuso del diritto è un criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva, osservando che, con il divieto dell'abuso, l'ordinamento pone anche una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.
Quanto agli indici rivelatori dell'abuso, la Corte di cassazione ha escluso che, per la configurabilità di un “abuso del diritto”, occorra accertare una “volontà di nuocere” ed ha affermato che rileva invece la proporzionalità dei mezzi usati. In particolare, deve riconoscersi che anche l'esercizio di un diritto di recesso ad nutum, se pur sfugga ad un controllo di tipo teleologico, non si sottrae invece ad un controllo in ordine alle modalità con le quali il recesso risulti esercitato. Non si sottrae, insomma, ad un controllo in base al canone della buona fede, che costituisce fondamentale criterio di valutazione del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
E' stato inoltre ritenuto che vi è differenza tra le due forme di sindacato, nel senso che mentre l'applicazione del criterio ispirato alla verifica dell'abuso del diritto implica un controllo
“causale” dell'atto di esercizio del diritto (perchè mira ad evitare che quest'atto di esercizio possa ipoteticamente essere stato posto in essere per conseguire uno scopo/risultato diverso e ulteriore rispetto alle utilità che l'ordinamento garantisce al titolare della situazione giuridica attiva), nel caso, invece, in cui il controllo sull'esercizio del diritto venga operato attraverso il canone della buona fede non si sindaca lo scopo per il quale tale esercizio è avvenuto (scopo che si deve immaginare corrispondente alla finalità per la quale è avvenuta l'attribuzione del diritto), ma si censurano piuttosto le modalità con le quali esso si è realizzato. Tali modalità possono essere tali da fare ritenere sleale la condotta del contraente, come ad esempio il recesso improvviso, esercitato nonostante il comportamento precedente del recedente abbia colposamente indotto nella controparte il legittimo affidamento circa la continuazione del rapporto.
Nel caso di specie, non risulta allegata o provata alcuna condotta improvvisa o inaspettata della resistente, che ha, invece, ricevuto dal collaboratore la comunicazione della supplenza e della necessità di modificare le condizioni pattuite.
Parte ricorrente non ha, dunque, né allegato compiutamente né dimostrato la condotta abusiva o in violazione dei principi di buona fede della società resistente, per cui anche l'ultima domanda formulata va respinta.
7.- Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, ma ricorrono giusti motivi per la compensazione per 2/3, stante il rigetto di parte preponderante delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta in via principale, la prima subordinata e l'ultima domanda;
2) Accerta il diritto del ricorrente al pagamento della collaborazione svolta sino al 25 ottobre
2024 e condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 480,00 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al saldo.
3) Compensa le spese tra le parti per 2/3 e, per il residuo, condanna la società resistente al pagamento della residua parte in favore del ricorrente che si liquidano in € 16,00 per spese vive ed € 220,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA nella misura di legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Roma il 27/11/2025 Il Giudice
CA OC