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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/03/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 1401/21
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1401/2021 tra
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Olga Califano elett.te dom.to Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Sarno (SA) Via Laudisio 8, giusta procura in atti
ATTORE
E
nella persona del sindaco p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Paolo Vitiello presso il cui Controparte_1 studio elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note autorizzate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 Il sig. (in seguito anche “l'attore”) citava in giudizio il (di seguito anche Parte_1 Controparte_1
“convenuto o “Ente convenuto”, per sentire accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto ex art
2051 c.c. nei confronti dell'attore, per i danni fisici subiti da quest'ultimo in occasione dell'incidente occorso al medesimo il 19/02/2021, quantificati in € 16.840,46 o in misura maggiore o minore, comunque entro i limiti di € 26.000,00.
Allegava l'attore che il giorno 19.02.2021, alle ore 06,00 circa, percorreva a piedi la Via Giacomo Matteotti, nel Comune di , in compagnia di amici per fare jogging;
che l'attore, a causa del basolato instabile, CP_1 che si muoveva alla pressione del piede, all'altezza del , cadeva rovinosamente a terra;
Controparte_2 che veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di dove gli veniva diagnosticata la lussazione della spalla CP_1 dx, frattura con distacco del trochide omerale, nonché trauma piramide nasale ed escoreazioni alla gamba.
Si costituiva non tempestivamente il , con comparsa depositata in data 07.03.2022, il Controparte_1 quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nonché nel merito l'infondatezza della stessa, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi.
Va preliminarmente disattesa la preliminare eccezione relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014. L'art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014 onera chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00, fuori dai casi in cui è espressamente prevista la mediazione ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, ad invitare l'altra parte alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito.
Ebbene, nel caso di specie il convenuto si è costituito tardivamente ed alla prima udienza il CP_1 precedente G.I. non ha rilevato d'ufficio la mancanza della condizione di procedibilità della domanda.
La domanda è infondata e va integralmente respinta per le ragioni che seguono.
Occorre prendere le mosse dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. “[...] ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione pagina 3 di 6 del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. 09/07/2023 n.
26142). Ed il giudizio sul punto integra un giudizio di fatto, di norma incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: ex aliis, Cass. 05/07/2017, n. 16502)” (Cass. Per Civ., Sez. III, 13/05/2024, n. 12943, De ).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al danneggiato fornire la duplice dimostrazione dell'esistenza, nonché entità del danno e della sua derivazione causale dalla res, mentre ricade sul custode la prova del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali la natura “insidiosa” o pericolosa della cosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, poiché elementi che ricadono nel paradigma tracciato dall'art. 2043 c.c. (invocato genericamente, solo in via subordinata, dall'attrice).
Come osservato, il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla colpa del danneggiato che, sempre secondo gli insegnamenti della Corte di legittimità, “[...] è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n.
2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481, Cass., 01/02/2018, n. 2482” (Cass. Civ.,
Sez. III, 28/06/2019, n. 17743; si vedano anche Cass. Civ. Sez. Unite, 30/06/2022, n. 20943).
pagina 4 di 6 La testimonianza dei sigg.ri e , entrambi escussi all'udienza del 01 Testimone_1 Testimone_2 febbraio 2024, ha confermato la dinamica riferita nell'atto introduttivo dall'attore, ma ciò non è di per sé sufficiente ad affermare la responsabilità del convenuto.
Sul punto valgano le seguenti considerazioni:
- le foto prodotte attestano la presenza di buche ben visibili anche da una certa distanza, che potevano certamente essere evitate usando l'ordinaria diligenza;
- i testi hanno riferito che la strada è tutta dissestata e che erano soliti fare jogging proprio nel luogo ove si
è verificato il sinistro
Alla luce del compendio probatorio formatosi nel corso del giudizio, non può trovare accoglimento la tesi attorea, dal momento che l'insidia stradale denunciata era tutt'altro che non prevedibile, né visibile e non era certamente di esigue dimensioni.
Lo stato dei luoghi, per la presenza delle buche e dei dislivelli di grandi dimensioni, ben visibili e distinguibili, non rendeva di per sé probabile l'evento dannoso, ascrivibile esclusivamente alla condotta disattenta di parte attrice, che ha omesso di adeguare la propria condotta alle condizioni del manto stradale, non conformandosi al canone di diligenza e prudenza che, ove correttamente osservato, le avrebbe permesso di evitare la buca ed evitare la caduta.
Dunque, dalla dinamica descritta dall'attore, dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria e dalla documentazione fotografica allegata si evince chiaramente come la causa del lamentato sinistro sia, in realtà, da attribuirsi esclusivamente ad una mancanza di attenzione e diligenza dell'attore stesso.
Giova altresì rilevare che i testi hanno riferito che erano soliti percorrere la strada in questione che si presentava “dissestata” dovendosi pertanto ritenere che l'attore conoscesse lo stato del manto stradale.
Ancora, dal materiale fotografico prodotto si evince chiaramente che il dissesto, nella parte che interessa, era evidente, essendo pertanto chiaramente visibile.
Merita ancora osservare che il punto di caduta si trova nella zona riservata al transito delle auto e non dei pedoni.
Conclusivamente la caduta deve essere ascritta alla condotta imprudente del , che non ha posto la Pt_1 dovuta attenzione nell'incedere.
D'altra parte, come ripetuto più volte dalla S.C. (cfr. da ultimo Cass. Ordinanza 7 giugno 2023, n. 16034,
"quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, pagina 5 di 6 tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
La condotta della sig.ra è, a parere di chi scrive, idonea a recidere il nesso di causalità e ad escludere Pt_1 qualsiasi responsabilità addebitata al Controparte_3
ogni altra questione.
[...]
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
- CONDANNA al pagamento in favore del convenuto in pers. del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t. delle spese processuali, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 12.03.2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 6 di 6
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 1401/21
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1401/2021 tra
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Olga Califano elett.te dom.to Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Sarno (SA) Via Laudisio 8, giusta procura in atti
ATTORE
E
nella persona del sindaco p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Paolo Vitiello presso il cui Controparte_1 studio elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note autorizzate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 Il sig. (in seguito anche “l'attore”) citava in giudizio il (di seguito anche Parte_1 Controparte_1
“convenuto o “Ente convenuto”, per sentire accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto ex art
2051 c.c. nei confronti dell'attore, per i danni fisici subiti da quest'ultimo in occasione dell'incidente occorso al medesimo il 19/02/2021, quantificati in € 16.840,46 o in misura maggiore o minore, comunque entro i limiti di € 26.000,00.
Allegava l'attore che il giorno 19.02.2021, alle ore 06,00 circa, percorreva a piedi la Via Giacomo Matteotti, nel Comune di , in compagnia di amici per fare jogging;
che l'attore, a causa del basolato instabile, CP_1 che si muoveva alla pressione del piede, all'altezza del , cadeva rovinosamente a terra;
Controparte_2 che veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di dove gli veniva diagnosticata la lussazione della spalla CP_1 dx, frattura con distacco del trochide omerale, nonché trauma piramide nasale ed escoreazioni alla gamba.
Si costituiva non tempestivamente il , con comparsa depositata in data 07.03.2022, il Controparte_1 quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nonché nel merito l'infondatezza della stessa, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi.
Va preliminarmente disattesa la preliminare eccezione relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014. L'art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014 onera chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00, fuori dai casi in cui è espressamente prevista la mediazione ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, ad invitare l'altra parte alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito.
Ebbene, nel caso di specie il convenuto si è costituito tardivamente ed alla prima udienza il CP_1 precedente G.I. non ha rilevato d'ufficio la mancanza della condizione di procedibilità della domanda.
La domanda è infondata e va integralmente respinta per le ragioni che seguono.
Occorre prendere le mosse dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. “[...] ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione pagina 3 di 6 del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. 09/07/2023 n.
26142). Ed il giudizio sul punto integra un giudizio di fatto, di norma incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: ex aliis, Cass. 05/07/2017, n. 16502)” (Cass. Per Civ., Sez. III, 13/05/2024, n. 12943, De ).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al danneggiato fornire la duplice dimostrazione dell'esistenza, nonché entità del danno e della sua derivazione causale dalla res, mentre ricade sul custode la prova del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali la natura “insidiosa” o pericolosa della cosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, poiché elementi che ricadono nel paradigma tracciato dall'art. 2043 c.c. (invocato genericamente, solo in via subordinata, dall'attrice).
Come osservato, il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla colpa del danneggiato che, sempre secondo gli insegnamenti della Corte di legittimità, “[...] è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n.
2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481, Cass., 01/02/2018, n. 2482” (Cass. Civ.,
Sez. III, 28/06/2019, n. 17743; si vedano anche Cass. Civ. Sez. Unite, 30/06/2022, n. 20943).
pagina 4 di 6 La testimonianza dei sigg.ri e , entrambi escussi all'udienza del 01 Testimone_1 Testimone_2 febbraio 2024, ha confermato la dinamica riferita nell'atto introduttivo dall'attore, ma ciò non è di per sé sufficiente ad affermare la responsabilità del convenuto.
Sul punto valgano le seguenti considerazioni:
- le foto prodotte attestano la presenza di buche ben visibili anche da una certa distanza, che potevano certamente essere evitate usando l'ordinaria diligenza;
- i testi hanno riferito che la strada è tutta dissestata e che erano soliti fare jogging proprio nel luogo ove si
è verificato il sinistro
Alla luce del compendio probatorio formatosi nel corso del giudizio, non può trovare accoglimento la tesi attorea, dal momento che l'insidia stradale denunciata era tutt'altro che non prevedibile, né visibile e non era certamente di esigue dimensioni.
Lo stato dei luoghi, per la presenza delle buche e dei dislivelli di grandi dimensioni, ben visibili e distinguibili, non rendeva di per sé probabile l'evento dannoso, ascrivibile esclusivamente alla condotta disattenta di parte attrice, che ha omesso di adeguare la propria condotta alle condizioni del manto stradale, non conformandosi al canone di diligenza e prudenza che, ove correttamente osservato, le avrebbe permesso di evitare la buca ed evitare la caduta.
Dunque, dalla dinamica descritta dall'attore, dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria e dalla documentazione fotografica allegata si evince chiaramente come la causa del lamentato sinistro sia, in realtà, da attribuirsi esclusivamente ad una mancanza di attenzione e diligenza dell'attore stesso.
Giova altresì rilevare che i testi hanno riferito che erano soliti percorrere la strada in questione che si presentava “dissestata” dovendosi pertanto ritenere che l'attore conoscesse lo stato del manto stradale.
Ancora, dal materiale fotografico prodotto si evince chiaramente che il dissesto, nella parte che interessa, era evidente, essendo pertanto chiaramente visibile.
Merita ancora osservare che il punto di caduta si trova nella zona riservata al transito delle auto e non dei pedoni.
Conclusivamente la caduta deve essere ascritta alla condotta imprudente del , che non ha posto la Pt_1 dovuta attenzione nell'incedere.
D'altra parte, come ripetuto più volte dalla S.C. (cfr. da ultimo Cass. Ordinanza 7 giugno 2023, n. 16034,
"quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, pagina 5 di 6 tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
La condotta della sig.ra è, a parere di chi scrive, idonea a recidere il nesso di causalità e ad escludere Pt_1 qualsiasi responsabilità addebitata al Controparte_3
ogni altra questione.
[...]
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
- CONDANNA al pagamento in favore del convenuto in pers. del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t. delle spese processuali, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 12.03.2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 6 di 6