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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/05/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
22/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Valeria Zurlini
- Ricorrente – contro
CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio Schiavone
- Convenuto –
OGGETTO: “TFR E PREMIO ABBONAMENTI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06/07/2021 il ricorrente, premesso di essere stato assunto dal 07/05/2009 al 30/11/2019 dalla società esercente attività di CP_1
vigilanza diurna e notturna, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Guardia Giurata ed inquadrato al 4° livello del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata, dichiarava di aver svolto con continuità anche l'attività di riscossione degli abbonamenti presso i clienti del datore di lavoro, e che per tale mansione veniva retribuito per l'intera durata del rapporto di lavoro in misura del 3% sugli incassi (cd premio abbonamenti).
Lamentava, tuttavia, di aver ricevuto a titolo di TFR, alla cessazione del rapporto di lavoro, un importo inferiore a quello dovutogli per legge in quanto, nel calcolo del trattamento di fine rapporto, l'azienda non aveva tenuto conto di tale emolumento.
Pertanto, chiedeva condannarsi la società resistente al pagamento in suo favore dell'importo di € euro 6.589,00 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge per la differenza tra quanto corrisposto e quanto in realtà dovuto.
In subordine chiedeva il riconoscimento del premio quale superminimo non assorbibile, e in ulteriore subordine chiedeva la condanna al pagamento di euro
1.850,27 a titolo di differenze sul tfr (al netto del premio abbonamenti) allegando specifici conteggi.
La società resistente ha confutato le avverse argomentazioni, deducendo l'infondatezza della domanda di ricalcolo del TFR e concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è parzialmente fondata, e pertanto deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Deve premettersi che risulta pacifico, perché circostanza incontestata, che il ricorrente abbia svolto, per pattuizione espressa tra le parti, oltre alla mansione di guardia giurata per come delineata dal combinato disposto del contratto collettivo e di quello individuale, anche l'attività di riscossione mensile dei cd “premi abbonamento”. Così come incontestato è che tale attività sia stata svolta per tutto l'arco temporale della durata del rapporto di lavoro e che in busta paga veniva corrisposto mensilmente il 3% degli incassi sotto la voce “premio abbonamento”.
Ordunque, la questione controversa riguarda il riconoscimento del diritto all'inclusione nella base di calcolo del tfr del suddetto premio, previa verifica della sua effettiva natura.
In particolare, l'art. 2120 co. 2 C.C. dispone che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, utile ai fini del calcolo del TFR, “comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è disposto
a titolo di rimborso spese”.
Pertanto, eventuali emolumenti possono essere considerati nel computo del Tfr, e dunque nella base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, solo se, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2120 del Codice civile, e in assenza di diverse previsioni contrattuali del contratto collettivo, non abbiano il carattere della
“occasionalità” e abbiano natura retributiva.
Quanto alla “non occasionalità” deve rilevarsi come in questa sede essa risulti un dato non contestato, atteso che entrambe le parti hanno riconosciuto il premio come riferito ad eventi collegati al rapporto lavorativo o comunque connesso alla particolare organizzazione del lavoro (cfr Cass. ordinanza 22 maggio 2024 n. 14242).
Rilevato, tuttavia, che la non occasionalità dell'emolumento corrisposto non comporta sillogisticamente l'inserimento dello stesso nella base di computo del TFR, atteso che per espressa previsione normativa le parti sociali sono in grado di escludere espressamente una voce retributiva dalla base di calcolo del TFR, occorre verificare quali emolumenti le parti sociali abbiano inteso includere in detta base di computo.
La posizione assunta dalla convenuta è nel senso che la computabilità debba essere esclusa per specifica previsione del CCNL di riferimento, di cui al combinato disposto dell'art 141 e dell'art 118; parte ricorrente afferma, al contrario, che trattasi di
“retribuzione normale” e come tale da includere nella base di calcolo del tfr. Orbene, alla luce delle buste paga prodotte da parte ricorrente è comprovato che tale premio partecipasse alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, cosa che è preclusa all'indennità di cassa per espressa previsione normativa di cui all'art 12 delle legge nr 153/1969.
Pertanto, valorizzando la funzione economica dell'emolumento e la sua connessione con la prestazione lavorativa, e non la mera denominazione attribuitagli, ritiene il
Giudicante che in effetti il premio abbonamenti abbia natura retributiva, e non possa ritenersi quale indennità di cassa.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che “è retribuzione ogni emolumento che, a prescindere dal titolo, è corrisposto in modo stabile in connessione con il rapporto di lavoro” (Cass civ sez lav nr 328/2020).
Dunque, se un emolumento è continuativo, corrisposto in relazione alla prestazione lavorativa e incide sui contributi, allora è retribuzione a tutti gli effetti.
Si tratta allora, nel caso di specie, di un'erogazione diversa rispetto a quella di mera indennità di cassa ex 118 ccnl, ed in quanto tale includibile per le sue caratteristiche, modalità di pagamento e finalità fra gli emolumenti astrattamente riconducibili alla base di calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 C.C..
Tuttavia, la determinazione della base di calcolo del T.F.R. obbliga l'interprete a tenere conto esclusivamente delle voci a tal fine considerate dalla Contrattazione Collettiva che ben può escludere, per determinare il t.f.r., voci retributive e anche costantemente percepite.
Al riguardo si rileva in primo luogo che dall'esame del CCNL Vigilanza si evince la distinzione tra due nozioni di retribuzione, di cui la prima, cd “retribuzione normale” ( art 105) include :1) il salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata); 2.
Eventuali terzi elementi di cui al successivo art 110; 3) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art 111.
L'art. 112 prevede poi la “retribuzione di fatto”, inclusiva, oltre che degli elementi previsti dall'art 105, anche delle indennità continuative (che non abbiano il carattere del rimborso spese) e dei superminimi. Orbene, la computabilità ai fini della base di calcolo del T.f.r. dipende dalla circostanza che il premio abbonamenti vada ascritto al concetto di “retribuzione normale”/“salario unico nazionale” di cui agli artt.105 e 106, ovvero di retribuzione di fatto di cui all'art
112.
Ritiene il Tribunale che detto premio, per la natura e la finalità che lo contraddistinguono, vada incluso tra le “indennità fisse e continuative e che non abbiano carattere di rimborso spese” di cui all'art. 112, e dunque sia ascrivibile al concetto di retribuzione di fatto, e non alla retribuzione normale ovvero al salario unico nazionale.
Ed invero le medesime parti collettive, nel medesimo testo contrattuale, hanno ben tenuto presente tali concetti, tanto che tale emolumento, diversamente da altre voci pur ricomprese nella retribuzione di fatto, non è compreso nell'elenco fornito dall'art. 141 per la determinazione della base annua utile per il calcolo del tfr.
Trattasi, “expressis verbis” di un elenco nel quale computare esclusivamente gli elementi indicati, con esclusione pertanto - a contraris- dei restanti.
Sul tema è stato chiarito (cfr. Cass. n. 26609/2019) che “in materia di trattamento di fine rapporto, l'art. 46 del CCNL Federambiente del 1995 prevede un'elencazione specifica - da ritenersi tassativa- delle voci retributive da computare del Tfr, in deroga al principio di onnicomprensività ex art. 2120 c.c.; pertanto, va escluso il lavoro straordinario, non ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco”.
Sebbene nel caso in esame vi sia un qualcosa in più, ovvero un' espressa esclusione di altre voci operata dal comma successivo, la stessa deve ritenersi effettuata ad abundantiam e comunque non sufficiente a ritenere incluso ciò che è stato ivi indicato.
Ritiene infatti il Giudicante che la lettura della normativa negoziale, interpretata secondo i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, evidenzia come laddove le parti sociali abbiano inteso includere una voce retributiva nella base di computo del TFR tanto abbiano fatto esplicitamente, e che pertanto laddove nulla è specificato deve intendersi che la voce retributiva non vada inclusa nella base di calcolo.
Vieppiù che la stessa elencazione effettuata dall'art. 141 risulta tassativa, chiara e univoca, laddove si consideri che la Suprema Corte ha statuito a più riprese che “In tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purché la volontà risulti chiara, pur senza
l'utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. (cfr cass nr n. 365 del 13 gennaio 2010; n. 4708 del 23 marzo 2012; n. 11264 del 29 maggio 2015)
Da ciò ne discende che, nella fattispecie, il premio abbonamenti deve ritenersi escluso dalla disposizione contrattuale di cui all'art 141 del ccnl e non computabile ai sensi dell'art 2120 del c.c. essendo la intentio legis di tale norma volta sicuramente a ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale, ma solo ove non sussista una chiara volontà ad escludendum espressa dalle parti contrattuali.
Per i motivi fin qui indicati, la domanda principale di parte ricorrente, assorbita per l'effetto la domanda subordinata, non merita accoglimento.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato in ordine al richiesto pagamento della somma differenziale a titolo di tfr, sia pur in caso di esclusione del premio abbonamenti, per essere stato comunque corrisposto un importo inferiore a quello spettante sulla base delle buste paga.
Difatti, stante la mancata contestazione specifica da parte del resistente dei conteggi allegati da parte ricorrente, la circostanza dedotta deve ritenersi comprovata.
Le spese di lite vanno integralmente compensate stante la soccombenza reciproca nonché la natura interpretativa e la novità della questione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a pagare in favore della ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma di euro 1.857 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta per il resto
3. Spese integralmente compensate
Taranto, 15 maggio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
22/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Valeria Zurlini
- Ricorrente – contro
CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio Schiavone
- Convenuto –
OGGETTO: “TFR E PREMIO ABBONAMENTI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06/07/2021 il ricorrente, premesso di essere stato assunto dal 07/05/2009 al 30/11/2019 dalla società esercente attività di CP_1
vigilanza diurna e notturna, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Guardia Giurata ed inquadrato al 4° livello del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata, dichiarava di aver svolto con continuità anche l'attività di riscossione degli abbonamenti presso i clienti del datore di lavoro, e che per tale mansione veniva retribuito per l'intera durata del rapporto di lavoro in misura del 3% sugli incassi (cd premio abbonamenti).
Lamentava, tuttavia, di aver ricevuto a titolo di TFR, alla cessazione del rapporto di lavoro, un importo inferiore a quello dovutogli per legge in quanto, nel calcolo del trattamento di fine rapporto, l'azienda non aveva tenuto conto di tale emolumento.
Pertanto, chiedeva condannarsi la società resistente al pagamento in suo favore dell'importo di € euro 6.589,00 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge per la differenza tra quanto corrisposto e quanto in realtà dovuto.
In subordine chiedeva il riconoscimento del premio quale superminimo non assorbibile, e in ulteriore subordine chiedeva la condanna al pagamento di euro
1.850,27 a titolo di differenze sul tfr (al netto del premio abbonamenti) allegando specifici conteggi.
La società resistente ha confutato le avverse argomentazioni, deducendo l'infondatezza della domanda di ricalcolo del TFR e concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è parzialmente fondata, e pertanto deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Deve premettersi che risulta pacifico, perché circostanza incontestata, che il ricorrente abbia svolto, per pattuizione espressa tra le parti, oltre alla mansione di guardia giurata per come delineata dal combinato disposto del contratto collettivo e di quello individuale, anche l'attività di riscossione mensile dei cd “premi abbonamento”. Così come incontestato è che tale attività sia stata svolta per tutto l'arco temporale della durata del rapporto di lavoro e che in busta paga veniva corrisposto mensilmente il 3% degli incassi sotto la voce “premio abbonamento”.
Ordunque, la questione controversa riguarda il riconoscimento del diritto all'inclusione nella base di calcolo del tfr del suddetto premio, previa verifica della sua effettiva natura.
In particolare, l'art. 2120 co. 2 C.C. dispone che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, utile ai fini del calcolo del TFR, “comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è disposto
a titolo di rimborso spese”.
Pertanto, eventuali emolumenti possono essere considerati nel computo del Tfr, e dunque nella base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, solo se, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2120 del Codice civile, e in assenza di diverse previsioni contrattuali del contratto collettivo, non abbiano il carattere della
“occasionalità” e abbiano natura retributiva.
Quanto alla “non occasionalità” deve rilevarsi come in questa sede essa risulti un dato non contestato, atteso che entrambe le parti hanno riconosciuto il premio come riferito ad eventi collegati al rapporto lavorativo o comunque connesso alla particolare organizzazione del lavoro (cfr Cass. ordinanza 22 maggio 2024 n. 14242).
Rilevato, tuttavia, che la non occasionalità dell'emolumento corrisposto non comporta sillogisticamente l'inserimento dello stesso nella base di computo del TFR, atteso che per espressa previsione normativa le parti sociali sono in grado di escludere espressamente una voce retributiva dalla base di calcolo del TFR, occorre verificare quali emolumenti le parti sociali abbiano inteso includere in detta base di computo.
La posizione assunta dalla convenuta è nel senso che la computabilità debba essere esclusa per specifica previsione del CCNL di riferimento, di cui al combinato disposto dell'art 141 e dell'art 118; parte ricorrente afferma, al contrario, che trattasi di
“retribuzione normale” e come tale da includere nella base di calcolo del tfr. Orbene, alla luce delle buste paga prodotte da parte ricorrente è comprovato che tale premio partecipasse alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, cosa che è preclusa all'indennità di cassa per espressa previsione normativa di cui all'art 12 delle legge nr 153/1969.
Pertanto, valorizzando la funzione economica dell'emolumento e la sua connessione con la prestazione lavorativa, e non la mera denominazione attribuitagli, ritiene il
Giudicante che in effetti il premio abbonamenti abbia natura retributiva, e non possa ritenersi quale indennità di cassa.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che “è retribuzione ogni emolumento che, a prescindere dal titolo, è corrisposto in modo stabile in connessione con il rapporto di lavoro” (Cass civ sez lav nr 328/2020).
Dunque, se un emolumento è continuativo, corrisposto in relazione alla prestazione lavorativa e incide sui contributi, allora è retribuzione a tutti gli effetti.
Si tratta allora, nel caso di specie, di un'erogazione diversa rispetto a quella di mera indennità di cassa ex 118 ccnl, ed in quanto tale includibile per le sue caratteristiche, modalità di pagamento e finalità fra gli emolumenti astrattamente riconducibili alla base di calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 C.C..
Tuttavia, la determinazione della base di calcolo del T.F.R. obbliga l'interprete a tenere conto esclusivamente delle voci a tal fine considerate dalla Contrattazione Collettiva che ben può escludere, per determinare il t.f.r., voci retributive e anche costantemente percepite.
Al riguardo si rileva in primo luogo che dall'esame del CCNL Vigilanza si evince la distinzione tra due nozioni di retribuzione, di cui la prima, cd “retribuzione normale” ( art 105) include :1) il salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata); 2.
Eventuali terzi elementi di cui al successivo art 110; 3) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art 111.
L'art. 112 prevede poi la “retribuzione di fatto”, inclusiva, oltre che degli elementi previsti dall'art 105, anche delle indennità continuative (che non abbiano il carattere del rimborso spese) e dei superminimi. Orbene, la computabilità ai fini della base di calcolo del T.f.r. dipende dalla circostanza che il premio abbonamenti vada ascritto al concetto di “retribuzione normale”/“salario unico nazionale” di cui agli artt.105 e 106, ovvero di retribuzione di fatto di cui all'art
112.
Ritiene il Tribunale che detto premio, per la natura e la finalità che lo contraddistinguono, vada incluso tra le “indennità fisse e continuative e che non abbiano carattere di rimborso spese” di cui all'art. 112, e dunque sia ascrivibile al concetto di retribuzione di fatto, e non alla retribuzione normale ovvero al salario unico nazionale.
Ed invero le medesime parti collettive, nel medesimo testo contrattuale, hanno ben tenuto presente tali concetti, tanto che tale emolumento, diversamente da altre voci pur ricomprese nella retribuzione di fatto, non è compreso nell'elenco fornito dall'art. 141 per la determinazione della base annua utile per il calcolo del tfr.
Trattasi, “expressis verbis” di un elenco nel quale computare esclusivamente gli elementi indicati, con esclusione pertanto - a contraris- dei restanti.
Sul tema è stato chiarito (cfr. Cass. n. 26609/2019) che “in materia di trattamento di fine rapporto, l'art. 46 del CCNL Federambiente del 1995 prevede un'elencazione specifica - da ritenersi tassativa- delle voci retributive da computare del Tfr, in deroga al principio di onnicomprensività ex art. 2120 c.c.; pertanto, va escluso il lavoro straordinario, non ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco”.
Sebbene nel caso in esame vi sia un qualcosa in più, ovvero un' espressa esclusione di altre voci operata dal comma successivo, la stessa deve ritenersi effettuata ad abundantiam e comunque non sufficiente a ritenere incluso ciò che è stato ivi indicato.
Ritiene infatti il Giudicante che la lettura della normativa negoziale, interpretata secondo i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, evidenzia come laddove le parti sociali abbiano inteso includere una voce retributiva nella base di computo del TFR tanto abbiano fatto esplicitamente, e che pertanto laddove nulla è specificato deve intendersi che la voce retributiva non vada inclusa nella base di calcolo.
Vieppiù che la stessa elencazione effettuata dall'art. 141 risulta tassativa, chiara e univoca, laddove si consideri che la Suprema Corte ha statuito a più riprese che “In tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purché la volontà risulti chiara, pur senza
l'utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. (cfr cass nr n. 365 del 13 gennaio 2010; n. 4708 del 23 marzo 2012; n. 11264 del 29 maggio 2015)
Da ciò ne discende che, nella fattispecie, il premio abbonamenti deve ritenersi escluso dalla disposizione contrattuale di cui all'art 141 del ccnl e non computabile ai sensi dell'art 2120 del c.c. essendo la intentio legis di tale norma volta sicuramente a ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale, ma solo ove non sussista una chiara volontà ad escludendum espressa dalle parti contrattuali.
Per i motivi fin qui indicati, la domanda principale di parte ricorrente, assorbita per l'effetto la domanda subordinata, non merita accoglimento.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato in ordine al richiesto pagamento della somma differenziale a titolo di tfr, sia pur in caso di esclusione del premio abbonamenti, per essere stato comunque corrisposto un importo inferiore a quello spettante sulla base delle buste paga.
Difatti, stante la mancata contestazione specifica da parte del resistente dei conteggi allegati da parte ricorrente, la circostanza dedotta deve ritenersi comprovata.
Le spese di lite vanno integralmente compensate stante la soccombenza reciproca nonché la natura interpretativa e la novità della questione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a pagare in favore della ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma di euro 1.857 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta per il resto
3. Spese integralmente compensate
Taranto, 15 maggio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)