Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01883/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02273/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2024, proposto da RI NE, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Messina del 25 maggio 2024, n. 1044.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il giorno 11 dicembre 2024, e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria del Tribunale di Messina del 10 dicembre 2024, in atti, e notificata all’Amministrazione via PEC il 31 maggio 2024.
L’Amministrazione intimata si è costituita in data 9 gennaio 2025 con comparsa di mera forma.
All’udienza camerale del giorno 22 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
Parte ricorrente afferma che il Ministero resistente si sia finora sottratto agli obblighi derivanti dalla sentenza in epigrafe in relazione al pagamento di quanto portato in sentenza a titolo di carta elettronica del docente (non avendo il presente giudizio ad oggetto quanto liquidato nella sentenza cui si chiede ottemperare in favore dei difensori distrattari); si legge al riguardo in tale sentenza: «…Deve dunque riconoscersi il suo diritto all’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, pari ad € 500,00 per l’anno scolastico 2021/2022, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. 5.- Il ricorso va, dunque, accolto e il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato a costituire in favore di RI NE la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma spettante per l’anno scolastico 2021/2022 […] P.Q.M. Definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara il diritto di RI NE a beneficiare della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l’importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo; b) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, di metà delle spese giudiziali, che liquida nella somma già ridotta di € 160,25 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore dei procuratori antistatari e dichiara compensata la restante quota…» .
Il Collegio, atteso peraltro il silenzio del Ministero resistente in ordine all’eventuale adempimento, ritiene provato l’assunto (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).
Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, ed in particolare il decorso – alla data della spedizione in decisione dell’odierno ricorso – del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del DL 669/1996, e risultando provato che non risulta essere stato dato adempimento al disposto della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato al Ministero resistente di adottare i provvedimenti finalizzati a dare adempimento alla sentenza in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o notifica di parte se antecedente.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario ad acta , anche al fine di prevenire ulteriori esborsi, che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, il Dirigente dell’USR – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale struttura in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza.
Le spese, delle quali il procuratore costituito ha chiesto la distrazione in proprio favore, seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di CA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto: a) dichiara l’obbligo del Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione di parte se antecedente – della presente decisione; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’USR per la Sicilia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale struttura in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza; c) condanna il Ministero resistente al pagamento, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO