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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1888/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da nato ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Enna alla via Roma n. 353 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Impellizzeri (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
E
nata ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._3 in Piazza Armerina (EN) alla via F. Guccio n. 11 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leandro
Alberghina (CF. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della Parte_1 Parte_2
loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 07.10.2024, precisando di aver contratto matrimonio concordatario in Enna il 12 agosto 2006, annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al Numero 82, parte II, serie A, Anno 2006.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nati i figli nato ad [...] il Per_1
31.08.2007, e , nato ad [...] il [...], oggi minorenni e non economicamente Per_2
autosufficienti.
Rilevato che, venuta meno l'affectio coniugalis, la prosecuzione del rapporto coniugale è divenuta intollerabile, i coniugi hanno chiesto disporsi la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli sin d'ora a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- ordinare la trasmissione del decreto di omologazione al competente ufficio dello
Stato Civile, affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 68 e 69, D.P.R. n° 396 del 03.11.2000. - affidare in maniera condivisa i figli con stabile coabitazione presso la madre;
- disporre in favore del padre un diritto di visita dei propri figli minori così come statuito da entrambi
i coniugi con le seguenti modalità: Il padre potrà visitare e tenere presso di sé o figli: 1) per due pomeriggi alla settimana, dalle 16 alle 20, prescelti in base alle turnazioni di lavoro del padre;
2) per due fine settimana alternati (sabato e domenica) al mese dalle 10 alle 20; 3) per due giorni nel periodo pasquale (alternando, anno per anno, il giorni di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo), dalle 10 alle 20; 4) per tre giorni nel periodo delle festività Natalizie (alternando, anno per anno, il giorno di Natale con quello della sua Vigilia, ed il giorno di Capodanno con quello della sua vigilia), dalle 10 alle 20; 5) per il compleanno, nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 20, ovvero dalle 9 alle 13, prescelta dal genitore non collocatario in base alle proprie esigenze lavorative;
6) durante le principali festività religiose, civili e patronali, facendo sempre salvo il criterio dell'alternanza, per tutto il pomeriggio (15-20) o la mattina (9-13) in accordo con la madre;
7) per dieci giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, dalle 10 alle 20, periodo da concordarsi preventivamente con la madre nel rispetto, in ogni caso, delle preferenze e delle esigenze scolastiche e relazionali dei figli;
8) tutte le superiori condizioni inerenti le modalità, temporali e logistiche del diritto di visita, potranno sempre essere modificate nel superiore interesse dei minori o per ragioni attinenti alle preferenze o agli impegni lavorativi o familiari dei genitori, fermi restando gli obblighi di pronta
2 informazione ed avviso. - disporre in capo al genitore non collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio minore versando in favore dello stesso la somma di euro 400,00 mensili entro e non oltre ogni giorno 5 del mese. Somma rivalutabile secondo gl'indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge;
infine, il sig. si impegna a Parte_1 corrispondere l'intero importo dell'assegno unico o altri assegni familiari di sostegno”.
Ciò premesso, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge né all'interesse dei figli minori (ad entrambi i quali le pattuizioni sopra riportate devono intendersi riferite, nonostante l'evidente refuso contenuto alla quartultima riga delle medesime, ove è scritto per errore “del figlio”), va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti, sì come integrate dal piano genitoriale in atti, considerato che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione del 28.01.2025, insistendo in ricorso per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nato ad Parte_1
Enna il 26.06.1979 (C.F.: , e nata ad [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: , alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte C.F._3
motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1888/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da nato ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Enna alla via Roma n. 353 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Impellizzeri (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
E
nata ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._3 in Piazza Armerina (EN) alla via F. Guccio n. 11 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leandro
Alberghina (CF. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della Parte_1 Parte_2
loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 07.10.2024, precisando di aver contratto matrimonio concordatario in Enna il 12 agosto 2006, annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al Numero 82, parte II, serie A, Anno 2006.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nati i figli nato ad [...] il Per_1
31.08.2007, e , nato ad [...] il [...], oggi minorenni e non economicamente Per_2
autosufficienti.
Rilevato che, venuta meno l'affectio coniugalis, la prosecuzione del rapporto coniugale è divenuta intollerabile, i coniugi hanno chiesto disporsi la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli sin d'ora a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- ordinare la trasmissione del decreto di omologazione al competente ufficio dello
Stato Civile, affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 68 e 69, D.P.R. n° 396 del 03.11.2000. - affidare in maniera condivisa i figli con stabile coabitazione presso la madre;
- disporre in favore del padre un diritto di visita dei propri figli minori così come statuito da entrambi
i coniugi con le seguenti modalità: Il padre potrà visitare e tenere presso di sé o figli: 1) per due pomeriggi alla settimana, dalle 16 alle 20, prescelti in base alle turnazioni di lavoro del padre;
2) per due fine settimana alternati (sabato e domenica) al mese dalle 10 alle 20; 3) per due giorni nel periodo pasquale (alternando, anno per anno, il giorni di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo), dalle 10 alle 20; 4) per tre giorni nel periodo delle festività Natalizie (alternando, anno per anno, il giorno di Natale con quello della sua Vigilia, ed il giorno di Capodanno con quello della sua vigilia), dalle 10 alle 20; 5) per il compleanno, nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 20, ovvero dalle 9 alle 13, prescelta dal genitore non collocatario in base alle proprie esigenze lavorative;
6) durante le principali festività religiose, civili e patronali, facendo sempre salvo il criterio dell'alternanza, per tutto il pomeriggio (15-20) o la mattina (9-13) in accordo con la madre;
7) per dieci giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, dalle 10 alle 20, periodo da concordarsi preventivamente con la madre nel rispetto, in ogni caso, delle preferenze e delle esigenze scolastiche e relazionali dei figli;
8) tutte le superiori condizioni inerenti le modalità, temporali e logistiche del diritto di visita, potranno sempre essere modificate nel superiore interesse dei minori o per ragioni attinenti alle preferenze o agli impegni lavorativi o familiari dei genitori, fermi restando gli obblighi di pronta
2 informazione ed avviso. - disporre in capo al genitore non collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio minore versando in favore dello stesso la somma di euro 400,00 mensili entro e non oltre ogni giorno 5 del mese. Somma rivalutabile secondo gl'indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge;
infine, il sig. si impegna a Parte_1 corrispondere l'intero importo dell'assegno unico o altri assegni familiari di sostegno”.
Ciò premesso, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge né all'interesse dei figli minori (ad entrambi i quali le pattuizioni sopra riportate devono intendersi riferite, nonostante l'evidente refuso contenuto alla quartultima riga delle medesime, ove è scritto per errore “del figlio”), va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti, sì come integrate dal piano genitoriale in atti, considerato che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione del 28.01.2025, insistendo in ricorso per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nato ad Parte_1
Enna il 26.06.1979 (C.F.: , e nata ad [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: , alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte C.F._3
motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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