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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1899/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1899/2023 promossa da:
Per
(sposata , nata a San Paolo in [...] Controparte_1 Persona_2
l'01/09/1976, C.P.F.: , in proprio e n.q. di esercente la responsabiolità genitoriale C.F._1
(unitamente a , nato a San Paolo in [...] il [...]) Controparte_2 del figlio minore , nato a San Paolo in [...] Persona_3
l'11/06/2008, CPF: ; , nato a [...] C.F._2 Controparte_3 in Brasile il 29/09/2003, CPF: ; , nato a [...] C.F._3 Controparte_4
Paolo in Brasile il 30.03.1958, CPF: ; (Sposata C.F._4 Controparte_5
Colla), nata a San Paolo in [...] i 19/11/1980, CPF: , in proprio e n.q. di esercente C.F._5 la potestà genitoriale (unitamente a , nato a Guarulhos in [...], il Persona_4
04/03/1983) dei minori , nato a San Paolo in [...], il Persona_5
15/09/2007, CPF: e , nata a [...] in C.F._6 Controparte_6
Brasile, il 14/05/2010, CPF: ; , nata a [...] C.F._7 Controparte_7 in Brasile il 17/12/1983, CPF: , in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale C.F._8
(unitamente a ) del figlio minore , CP_8 Persona_6 nato a San Paolo in [...], il [...], CPF: ) e (unitamente a C.F._9 [...]
della figlia minore nata a [...] in Controparte_9 Persona_7
Brasile, il 03.06.2012, CPF: ; , nato a [...] in C.F._10 Parte_1
Brasile, l'01/05/2004, CPF: , tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. C.F._11
Vincenzo Carosi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in P.zza Benedetto Cairoli n° 2, come da procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di apostille in atti
-ricorrenti- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_10 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato il 05.10.2023, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_10 sanguinis, deducendo di essere discendenti dell'avo italiano , nato a Persona_8
Rosarno - Comune in provincia di Reggio Calabria - il 03/02/1894 (Cfr. doc. in atti n° 14), il quale, dopo essere emigrato in Brasile, aveva contratto matrimonio con (Cfr. doc. in atti n° Persona_9
15). Dalla loro unione matrimoniale era nato il figlio , in data 27/07/1929 (Cfr. Persona_10 doc. in atti n°17). Il (avo) era poi deceduto in Brasile senza avere mai acquisito la CP_4 cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 16).
aveva contratto matrimonio con (come da doc. Persona_10 Persona_11 indicato in ricorso al n°18, ma non allegato ad esso) e da tale matrimonio erano nati due figli (nipoti dell'avo), , l'01/09/1951 (Cfr. doc. in atti n° 19) ed Parte_2 Controparte_4
(odierno ricorrente), il 30/03/1958 (Cfr. doc. in atti n° 5).
[...]
In particolare, sulla discendenza di : Parte_2
In data 06/01/1973, , aveva contratto matrimonio con Parte_2 Persona_12
, cittadino brasiliano (Cfr. doc. in atti n° 20).
[...]
Da tale matrimonio era nata la figlia (odierna ricorrente e bisnipote Controparte_1 dell'avo), l'01/09/1976 (Cfr. doc. in atti n°1).
In data 07/07/200, aveva contratto matrimonio con Controparte_1 Controparte_2
, cittadino brasiliano (Cfr. doc. in atti n° 2). Da tale unione erano nati due figli, trisnipoti
[...] dell'avo, (odierno ricorrente), il 29/09/2003 (Cfr. doc. in atti n° 4) Controparte_3
e (odierno ricorrente), l'11/06/2008 (Cfr. doc. in atti n° 3). Persona_3 In particolare, sulla discendenza di : Controparte_4
In data 28/06/1979, aveva contratto matrimonio con SA IC UR Controparte_4
Mendes, cittadina brasiliana (Cfr. doc. in atti n° 21). Da tale unione erano nate due figlie, bisnipoti dell'avo, (odierna ricorrente), il 19/11/1980 (Cfr. doc. in atti n° 6) e Controparte_5
(odierna ricorrente), il 17/12/1983 (Cfr. doc. in atti n° 10). Controparte_7
In particolare, sulla discendenza di : Controparte_5
In data 04/12/2006, aveva contratto matrimonio con , Controparte_5 Persona_4 cittadino brasiliano (Cfr. doc. in atti n° 7). Da tele unione erano nati due figli, trisnipoti dell'avo,
(odierno ricorrente), il 15/09/2007 (Cfr. doc. in atti n° 8) e Persona_5
(odierna ricorrente), il 14/05/2010 (Cfr. doc. in atti n° 9). Controparte_6
In particolare, sulla discendenza di : Controparte_7
Dalla relazione di con , cittadino brasiliano, erano nati i Controparte_7 Persona_13 figli, trisnipote dell'avo, (odierno ricorrente), il 19/04/2007 (Cfr. Persona_14 doc. in atti n° 11) e (odierno ricorrente), il 01/05/2004(Cfr. doc. in atti n° Parte_1
13).
Dalla relazione di con LI GO AS AS NE, cittadino CP_7 CP_5 brasiliano, erano nata la figlia, trisnipote dell'avo, (odierna ricorrente), il Persona_7
03/06/2012 (Cfr. doc. in atti n° 12).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_10 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_10 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18/02/2025 i ricorrenti discutevano la causa, che veniva poi trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
In particolare, i ricorrenti deducono di avere quale primo avo italiano , nato Persona_15 il 03/02/1894 a Rosarno (RC), che avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana al figlio Persona_10
nato il [...], che a sua volta l'avrebbe trasmessa ai propri figli e così via.
[...]
Orbene, giova rilevare che dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano delle insuperabili discrepanze in merito alle generalità dell'avo italiano e dei suoi ascendenti, che non consentono di ritenere provata la discendenza degli odierni ricorrenti dal comune capostipite Persona_15
[...]
In particolare, dall'atto di nascita del predetto (doc. 14) emerge che egli sia nato a [...] il
03/02/1894, con il nome di battesimo , da e mentre Persona_15 Persona_16 Persona_17 dall'atto di matrimonio prodotto sub allegato 15 (celebrato in Brasile) emerge che tale Persona_18
sia nato nella “Parrocchia di Calabria Diocesi”, nel 1895 (null'altro specificando), figlio
[...] di e . Persona_19 CP_11
Altresì, non sono stati prodotti ulteriori documenti brasiliani in grado di poter risalire alla precisa data di nascita di , da poter confrontare con quella di . Persona_18 Persona_15
Ciò posto, pur dovendosi riconoscere che tutti i nomi di battesimo italiani sono sostanzialmente stati tradotti in lingua portoghese ( corrisponde a , ad e a Per_18 Per_15 Per_19 Per_16 CP_11
e quindi corrispondono ai rispettivi nomi di battesimo dell'avo e dei suoi genitori, tuttavia Per_9 non vi è certezza che sia effettivamente , essendo Persona_18 Persona_20 troppi gli elementi di discordanza: non corrispondono, a proposito delle generalità dell'avo, né il luogo di nascita (nell'atto di nascita è Rosarno, provincia di RC, mentre nel certificato di matrimonio v'è un generico riferimento alla sola Regione Calabria) né la data di nascita (nell'atto di nascita, il
03/02/1894, mentre nel certificato di matrimonio è indicato esclusivamente il solo -e differente- anno di nascita 1895).
Dunque, sebbene la diversità dei nomi di battesimo da sé sola si sarebbe potuta agevolmente superare in ragione della sostanziale traduzione degli stessi nella lingua locale se tutti gli altri dati fossero stati corretti e specificati, diversamente essa - considerata unitamente alla divergenza del dato essenziale identificativo dell'avo dell'anno di nascita e dell'omessa indicazione di tutti gli altri dati identificativi nell'atto di matrimonio (giorno e mese di nascita, comune di nascita, età, secondo nome di battesimo, cognome della madre da nubile) - non consente di ritenere provata la discendenza e la consequenziale trasmissione della cittadinanza italiana nella catena genealogica che parte dal capostipite
[...]
. Persona_15
Ciò è a dirsi tanto più considerato che è stato omesso, in fase di trascrizione all'interno dell'atto brasiliano di matrimonio, il secondo nome , in quanto l'indicazione del secondo nome avrebbe Per_15 potuto far intuire che si potesse trattare della stessa persona, laddove invece la sua assenza fa deporre per la diversità dei due soggetti.
Inoltre, anziché , viene indicato un ulteriore nome , che potrebbe sembrare la Per_15 Per_18 storpiatura del cognome della madre dell'avo , peraltro non indicato nell'atto di matrimonio Per_17
(ove la madre è identificata con il cognome ), ma proprio la non corrispondenza di questo CP_4 secondo nome/cognome nemmeno con il cognome della madre, unitamente a tutti gli altri elementi di divergenza ovvero omessi, non consente di ritenere provata la linea di discendenza.
Per le ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.
Risulta superfluo valutare ogni altra questione, compresa l'eccezione preliminarmente avanzata dal in tema di inammissibilità della domanda, in quanto è assorbita dalle motivazioni sulle CP_10 quali si fonda il rigetto della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_10 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in
€ 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 06.05.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1899/2023 promossa da:
Per
(sposata , nata a San Paolo in [...] Controparte_1 Persona_2
l'01/09/1976, C.P.F.: , in proprio e n.q. di esercente la responsabiolità genitoriale C.F._1
(unitamente a , nato a San Paolo in [...] il [...]) Controparte_2 del figlio minore , nato a San Paolo in [...] Persona_3
l'11/06/2008, CPF: ; , nato a [...] C.F._2 Controparte_3 in Brasile il 29/09/2003, CPF: ; , nato a [...] C.F._3 Controparte_4
Paolo in Brasile il 30.03.1958, CPF: ; (Sposata C.F._4 Controparte_5
Colla), nata a San Paolo in [...] i 19/11/1980, CPF: , in proprio e n.q. di esercente C.F._5 la potestà genitoriale (unitamente a , nato a Guarulhos in [...], il Persona_4
04/03/1983) dei minori , nato a San Paolo in [...], il Persona_5
15/09/2007, CPF: e , nata a [...] in C.F._6 Controparte_6
Brasile, il 14/05/2010, CPF: ; , nata a [...] C.F._7 Controparte_7 in Brasile il 17/12/1983, CPF: , in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale C.F._8
(unitamente a ) del figlio minore , CP_8 Persona_6 nato a San Paolo in [...], il [...], CPF: ) e (unitamente a C.F._9 [...]
della figlia minore nata a [...] in Controparte_9 Persona_7
Brasile, il 03.06.2012, CPF: ; , nato a [...] in C.F._10 Parte_1
Brasile, l'01/05/2004, CPF: , tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. C.F._11
Vincenzo Carosi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in P.zza Benedetto Cairoli n° 2, come da procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di apostille in atti
-ricorrenti- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_10 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato il 05.10.2023, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_10 sanguinis, deducendo di essere discendenti dell'avo italiano , nato a Persona_8
Rosarno - Comune in provincia di Reggio Calabria - il 03/02/1894 (Cfr. doc. in atti n° 14), il quale, dopo essere emigrato in Brasile, aveva contratto matrimonio con (Cfr. doc. in atti n° Persona_9
15). Dalla loro unione matrimoniale era nato il figlio , in data 27/07/1929 (Cfr. Persona_10 doc. in atti n°17). Il (avo) era poi deceduto in Brasile senza avere mai acquisito la CP_4 cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 16).
aveva contratto matrimonio con (come da doc. Persona_10 Persona_11 indicato in ricorso al n°18, ma non allegato ad esso) e da tale matrimonio erano nati due figli (nipoti dell'avo), , l'01/09/1951 (Cfr. doc. in atti n° 19) ed Parte_2 Controparte_4
(odierno ricorrente), il 30/03/1958 (Cfr. doc. in atti n° 5).
[...]
In particolare, sulla discendenza di : Parte_2
In data 06/01/1973, , aveva contratto matrimonio con Parte_2 Persona_12
, cittadino brasiliano (Cfr. doc. in atti n° 20).
[...]
Da tale matrimonio era nata la figlia (odierna ricorrente e bisnipote Controparte_1 dell'avo), l'01/09/1976 (Cfr. doc. in atti n°1).
In data 07/07/200, aveva contratto matrimonio con Controparte_1 Controparte_2
, cittadino brasiliano (Cfr. doc. in atti n° 2). Da tale unione erano nati due figli, trisnipoti
[...] dell'avo, (odierno ricorrente), il 29/09/2003 (Cfr. doc. in atti n° 4) Controparte_3
e (odierno ricorrente), l'11/06/2008 (Cfr. doc. in atti n° 3). Persona_3 In particolare, sulla discendenza di : Controparte_4
In data 28/06/1979, aveva contratto matrimonio con SA IC UR Controparte_4
Mendes, cittadina brasiliana (Cfr. doc. in atti n° 21). Da tale unione erano nate due figlie, bisnipoti dell'avo, (odierna ricorrente), il 19/11/1980 (Cfr. doc. in atti n° 6) e Controparte_5
(odierna ricorrente), il 17/12/1983 (Cfr. doc. in atti n° 10). Controparte_7
In particolare, sulla discendenza di : Controparte_5
In data 04/12/2006, aveva contratto matrimonio con , Controparte_5 Persona_4 cittadino brasiliano (Cfr. doc. in atti n° 7). Da tele unione erano nati due figli, trisnipoti dell'avo,
(odierno ricorrente), il 15/09/2007 (Cfr. doc. in atti n° 8) e Persona_5
(odierna ricorrente), il 14/05/2010 (Cfr. doc. in atti n° 9). Controparte_6
In particolare, sulla discendenza di : Controparte_7
Dalla relazione di con , cittadino brasiliano, erano nati i Controparte_7 Persona_13 figli, trisnipote dell'avo, (odierno ricorrente), il 19/04/2007 (Cfr. Persona_14 doc. in atti n° 11) e (odierno ricorrente), il 01/05/2004(Cfr. doc. in atti n° Parte_1
13).
Dalla relazione di con LI GO AS AS NE, cittadino CP_7 CP_5 brasiliano, erano nata la figlia, trisnipote dell'avo, (odierna ricorrente), il Persona_7
03/06/2012 (Cfr. doc. in atti n° 12).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_10 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_10 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18/02/2025 i ricorrenti discutevano la causa, che veniva poi trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
In particolare, i ricorrenti deducono di avere quale primo avo italiano , nato Persona_15 il 03/02/1894 a Rosarno (RC), che avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana al figlio Persona_10
nato il [...], che a sua volta l'avrebbe trasmessa ai propri figli e così via.
[...]
Orbene, giova rilevare che dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano delle insuperabili discrepanze in merito alle generalità dell'avo italiano e dei suoi ascendenti, che non consentono di ritenere provata la discendenza degli odierni ricorrenti dal comune capostipite Persona_15
[...]
In particolare, dall'atto di nascita del predetto (doc. 14) emerge che egli sia nato a [...] il
03/02/1894, con il nome di battesimo , da e mentre Persona_15 Persona_16 Persona_17 dall'atto di matrimonio prodotto sub allegato 15 (celebrato in Brasile) emerge che tale Persona_18
sia nato nella “Parrocchia di Calabria Diocesi”, nel 1895 (null'altro specificando), figlio
[...] di e . Persona_19 CP_11
Altresì, non sono stati prodotti ulteriori documenti brasiliani in grado di poter risalire alla precisa data di nascita di , da poter confrontare con quella di . Persona_18 Persona_15
Ciò posto, pur dovendosi riconoscere che tutti i nomi di battesimo italiani sono sostanzialmente stati tradotti in lingua portoghese ( corrisponde a , ad e a Per_18 Per_15 Per_19 Per_16 CP_11
e quindi corrispondono ai rispettivi nomi di battesimo dell'avo e dei suoi genitori, tuttavia Per_9 non vi è certezza che sia effettivamente , essendo Persona_18 Persona_20 troppi gli elementi di discordanza: non corrispondono, a proposito delle generalità dell'avo, né il luogo di nascita (nell'atto di nascita è Rosarno, provincia di RC, mentre nel certificato di matrimonio v'è un generico riferimento alla sola Regione Calabria) né la data di nascita (nell'atto di nascita, il
03/02/1894, mentre nel certificato di matrimonio è indicato esclusivamente il solo -e differente- anno di nascita 1895).
Dunque, sebbene la diversità dei nomi di battesimo da sé sola si sarebbe potuta agevolmente superare in ragione della sostanziale traduzione degli stessi nella lingua locale se tutti gli altri dati fossero stati corretti e specificati, diversamente essa - considerata unitamente alla divergenza del dato essenziale identificativo dell'avo dell'anno di nascita e dell'omessa indicazione di tutti gli altri dati identificativi nell'atto di matrimonio (giorno e mese di nascita, comune di nascita, età, secondo nome di battesimo, cognome della madre da nubile) - non consente di ritenere provata la discendenza e la consequenziale trasmissione della cittadinanza italiana nella catena genealogica che parte dal capostipite
[...]
. Persona_15
Ciò è a dirsi tanto più considerato che è stato omesso, in fase di trascrizione all'interno dell'atto brasiliano di matrimonio, il secondo nome , in quanto l'indicazione del secondo nome avrebbe Per_15 potuto far intuire che si potesse trattare della stessa persona, laddove invece la sua assenza fa deporre per la diversità dei due soggetti.
Inoltre, anziché , viene indicato un ulteriore nome , che potrebbe sembrare la Per_15 Per_18 storpiatura del cognome della madre dell'avo , peraltro non indicato nell'atto di matrimonio Per_17
(ove la madre è identificata con il cognome ), ma proprio la non corrispondenza di questo CP_4 secondo nome/cognome nemmeno con il cognome della madre, unitamente a tutti gli altri elementi di divergenza ovvero omessi, non consente di ritenere provata la linea di discendenza.
Per le ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.
Risulta superfluo valutare ogni altra questione, compresa l'eccezione preliminarmente avanzata dal in tema di inammissibilità della domanda, in quanto è assorbita dalle motivazioni sulle CP_10 quali si fonda il rigetto della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_10 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in
€ 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 06.05.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Elena M. A. Luppino