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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/03/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
Sentenza resa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 336 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Philip Laroma Jezzi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Frabetti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_2
Parti resistenti
Oggetto: impugnazione di avviso di intimazione n. n. 089 2015 90041775 58/000.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento trae origine dal ricorso, inizialmente proposto da Parte_1 presso la di opposizione all'avviso di intimazione n. Controparte_3
08920159004177558/000. In seguito alla pronuncia della (su appello Organizzazione_1 dell' alla sentenza della che ha accolto il ricorso) con Controparte_1 Organizzazione_2
1 cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice del lavoro con riferimento alle somme indicate nell'avviso e concernenti pretese di natura previdenziale (e non oggetto di stralcio ai sensi del
D.L. 119/2018), l'iniziativa è stata riassunta prima dinanzi al Tribunale di Pistoia (il quale, dopo aver CP_ esteso il contraddittorio nei confronti di si è dichiarato incompetente territorialmente) e poi dinanzi a questo Tribunale.
Alla base dell'opposizione il sig. deduce la nullità dell'avviso di intimazione per Parte_1 avvenuta emissione ad opera di un Agente della Riscossione territorialmente incompetente rispetto alla residenza in Prato ( per la Provincia di Pistoia) e l'estinzione delle pretese Organizzazione_3 per intervenuta prescrizione. CP_
2. Si sono costituiti sia che Mentre quest'ultima contesta l'eccezione Controparte_1 di prescrizione per quanto concerne l'ava notificato il 18.6.2012, attesa l'intervenuta interruzione con la cartella impugnata, demandando alla difesa dell' la documentazione relativa Controparte_1 agli ulteriori atti impugnati, la difesa di sostiene che, attesa l'avvenuto accoglimento CP_4 dell'impugnazione della cartella presso il giudice tributario, la presente iniziativa giudiziaria violerebbe il ne bis in idem. Evidenzia inoltre come molte delle cartelle siano state oggetto di stralcio in seguito all'entrata in vigore del D.L. 119/2018, rendendo quindi esigibili soltanto due cartelle ed un avviso di addebito, rispetto alle quali assume l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e contesta la violazione dell'art. 46 d.P.R. 602/1973 alla luce della riferibilità territoriale dell'ufficio e l'assenza di capacità giuridica in capo ai vari “distaccamenti” provinciali.
3. Occorre, pertanto, chiarire che, in seguito all'avvenuto stralcio delle cartelle per opera del D.L.
n. 119/2018, risultano di fatto essere oggetto del contenzioso i seguenti atti:
. Cartella di pagamento n. 0892007009271381000;
- Cartella di pagamento n. 08920080011679862000;
- Avviso di addebito n. 38920120000314874.
Per effetto dell'entrata in vigore della cd. Rottamazione quater, il ricorrente ha effettuato istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 197/2022, motivo per cui le stesse sono state oggetto di stralcio ed iscritte in separato procedimento, con relativa sospensione in attesa degli eventi estintivi previsti dalla legge.
Diversamente, l'avviso di addebito risulta essere stato oggetto di sgravio (si vedano le concordi conclusioni di e della difesa del ricorrente). Pertanto, con le note di trattazione Controparte_1 scritta, la difesa sia del ricorrente che di hanno richiesto pronuncia di cessazione della materia CP_4
2 del contendere per tutte le cartelle oggetto di sgravio e riepilogate nella nota del 3.10.2023 dalla difesa di quest'ultima: 08920050001129673, 08920060000224930, 08920070008860060,
08920080000886282, 08920090010255026, 08920100013904346, 08920060004116774,
0892080008676668 ( solo con riferimento alle partite , 08920090003117676, CP_2
08920100000376684, 08920110003226919, 08920060006733213, 08920080009427444,
08920090009510521, 08920100004299971 (nonché con riferimento all'avviso di addebito oggetto di CP_ sgravio con l'ultima rottamazione). La difesa di si è riportata ai propri atti.
4. Deve darsi corso alla pronuncia di cessazione della materia del contendere. Trattasi, come noto, del riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere della lite fra le parti, per la sopravvenienza di un fatto che le privi comunque di ogni interesse a proseguire il giudizio (pronuncia che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n. 16755 del 2020).
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'annullamento ai sensi della legge sulla rottamazione opera automaticamente, ipso iure, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, “determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere” (Cass., n.
34841 del 2023 con riferimento alla cd. rottamazione ter, ma con principi valevoli anche nel caso di specie).
5. La cessata materia del contendere non esime, tuttavia, il giudice procedente di pronunciarsi sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi di soccombenza virtuale, valutando se il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali;
pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice valutare la sussistenza di ragioni di compensazione, anche parziale, delle spese tra le parti del giudizio.
6. Nel caso di specie, occorre valorizzare in principal modo l'incidenza determinante della modifica del quadro normativo sulle pretese previdenziali, elemento che impone pertanto la compensazione integrale delle spese di lite (si cfr. arg. ex Cass., n. 2828/2024 che, richiamando precedenti conformi in punto di rottamazione, ha affermato: “l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse”).
3
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 4.3.2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 336 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Philip Laroma Jezzi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Frabetti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_2
Parti resistenti
Oggetto: impugnazione di avviso di intimazione n. n. 089 2015 90041775 58/000.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento trae origine dal ricorso, inizialmente proposto da Parte_1 presso la di opposizione all'avviso di intimazione n. Controparte_3
08920159004177558/000. In seguito alla pronuncia della (su appello Organizzazione_1 dell' alla sentenza della che ha accolto il ricorso) con Controparte_1 Organizzazione_2
1 cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice del lavoro con riferimento alle somme indicate nell'avviso e concernenti pretese di natura previdenziale (e non oggetto di stralcio ai sensi del
D.L. 119/2018), l'iniziativa è stata riassunta prima dinanzi al Tribunale di Pistoia (il quale, dopo aver CP_ esteso il contraddittorio nei confronti di si è dichiarato incompetente territorialmente) e poi dinanzi a questo Tribunale.
Alla base dell'opposizione il sig. deduce la nullità dell'avviso di intimazione per Parte_1 avvenuta emissione ad opera di un Agente della Riscossione territorialmente incompetente rispetto alla residenza in Prato ( per la Provincia di Pistoia) e l'estinzione delle pretese Organizzazione_3 per intervenuta prescrizione. CP_
2. Si sono costituiti sia che Mentre quest'ultima contesta l'eccezione Controparte_1 di prescrizione per quanto concerne l'ava notificato il 18.6.2012, attesa l'intervenuta interruzione con la cartella impugnata, demandando alla difesa dell' la documentazione relativa Controparte_1 agli ulteriori atti impugnati, la difesa di sostiene che, attesa l'avvenuto accoglimento CP_4 dell'impugnazione della cartella presso il giudice tributario, la presente iniziativa giudiziaria violerebbe il ne bis in idem. Evidenzia inoltre come molte delle cartelle siano state oggetto di stralcio in seguito all'entrata in vigore del D.L. 119/2018, rendendo quindi esigibili soltanto due cartelle ed un avviso di addebito, rispetto alle quali assume l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e contesta la violazione dell'art. 46 d.P.R. 602/1973 alla luce della riferibilità territoriale dell'ufficio e l'assenza di capacità giuridica in capo ai vari “distaccamenti” provinciali.
3. Occorre, pertanto, chiarire che, in seguito all'avvenuto stralcio delle cartelle per opera del D.L.
n. 119/2018, risultano di fatto essere oggetto del contenzioso i seguenti atti:
. Cartella di pagamento n. 0892007009271381000;
- Cartella di pagamento n. 08920080011679862000;
- Avviso di addebito n. 38920120000314874.
Per effetto dell'entrata in vigore della cd. Rottamazione quater, il ricorrente ha effettuato istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 197/2022, motivo per cui le stesse sono state oggetto di stralcio ed iscritte in separato procedimento, con relativa sospensione in attesa degli eventi estintivi previsti dalla legge.
Diversamente, l'avviso di addebito risulta essere stato oggetto di sgravio (si vedano le concordi conclusioni di e della difesa del ricorrente). Pertanto, con le note di trattazione Controparte_1 scritta, la difesa sia del ricorrente che di hanno richiesto pronuncia di cessazione della materia CP_4
2 del contendere per tutte le cartelle oggetto di sgravio e riepilogate nella nota del 3.10.2023 dalla difesa di quest'ultima: 08920050001129673, 08920060000224930, 08920070008860060,
08920080000886282, 08920090010255026, 08920100013904346, 08920060004116774,
0892080008676668 ( solo con riferimento alle partite , 08920090003117676, CP_2
08920100000376684, 08920110003226919, 08920060006733213, 08920080009427444,
08920090009510521, 08920100004299971 (nonché con riferimento all'avviso di addebito oggetto di CP_ sgravio con l'ultima rottamazione). La difesa di si è riportata ai propri atti.
4. Deve darsi corso alla pronuncia di cessazione della materia del contendere. Trattasi, come noto, del riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere della lite fra le parti, per la sopravvenienza di un fatto che le privi comunque di ogni interesse a proseguire il giudizio (pronuncia che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n. 16755 del 2020).
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'annullamento ai sensi della legge sulla rottamazione opera automaticamente, ipso iure, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, “determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere” (Cass., n.
34841 del 2023 con riferimento alla cd. rottamazione ter, ma con principi valevoli anche nel caso di specie).
5. La cessata materia del contendere non esime, tuttavia, il giudice procedente di pronunciarsi sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi di soccombenza virtuale, valutando se il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali;
pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice valutare la sussistenza di ragioni di compensazione, anche parziale, delle spese tra le parti del giudizio.
6. Nel caso di specie, occorre valorizzare in principal modo l'incidenza determinante della modifica del quadro normativo sulle pretese previdenziali, elemento che impone pertanto la compensazione integrale delle spese di lite (si cfr. arg. ex Cass., n. 2828/2024 che, richiamando precedenti conformi in punto di rottamazione, ha affermato: “l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse”).
3
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 4.3.2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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