Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4257/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Abogado Vigolo Parte_1 C.F._1
Elisa,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Zanzottera Monica, CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del P.M.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.05.2025 le parti chiedevano congiuntamente di definire la presente controversia alle condizioni di seguito interamente riportate:
“- affido condiviso;
- recepimento del piano depositato dal Co.Ge. con la specifica che le spese straordinarie relative alla casa dovranno essere previamente concordate;
- AUU ripartito al 50% fra i genitori fino a quando la ricorrente non prenderà in locazione un im- mobile o comunque si trasferirà dalla casa coniugale. Da tale momento l'AUU sarà percepito solo dalla ricorrente. Per l'AUU maturato da dicembre 2024 ad aprile 2025, i tre quarti saranno perce- piti dalla madre ed un quarto dal padre. Le spese straordinarie dei minori, regolate come da Pro- tocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite al 50% e mantenimento diretto oltre a quanto previsto dal Co.ge.
- spese di lite compensate e Co.Ge. al 50%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti intrattenevano una convivenza more uxorio stabilendo come dimora abituale l'abitazione sita in Buscate (MI), Via Eugenio Villoresi n. 25, di proprietà del resistente.
Dalla loro unione nascevano i figli (il 23.10.2013), (il 19.06.2015) e (il Per_1 Per_2 Per_3
15.07.2021).
In data 19.11.2024 la SI.ra epositava ricorso per la regolamentazione dell'esercizio del- Pt_1 la responsabilità genitoriale chiedendo all'intestato Tribunale, in via preliminare ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., di ordinare l'allontanamento del resistente dalla casa familiare (in quanto questi stava tenendo una condotta verbalmente denigratoria nei suoi confronti), di disporre il collocamento dei minori presso la madre nella predetta casa familiare e di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'importo mensile di € 750,00 a titolo di contribu- to al mantenimento ordinario indiretto dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero importo dell'Assegno Unico. In via principale chiedeva, tra l'altro, di disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare da as- segnarle, di quantificare nell'importo mensile complessivo di € 750,00 il contributo paterno al man- tenimento ordinario indiretto dei figli e di ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenere per la prole.
In data 21.11.2024 Giudice Delegato, Dott. Paganini, fissava in via d'urgenza l'udienza del
04.12.2024 e disponeva procedersi a ctu, conferendo a tal fine incarico al Dott. . Persona_4
All'esito dell'udienza del 04.12.2024, le parti si accordavano al fine di avviare un percorso di Coor- dinazione genitoriale con il nominato CTU.
Alla prima udienza di comparizione del 18.12.2024, il Giudice disponeva, in via provvisoria,
l'affido condiviso dei figli con alternanza dei genitori nella casa familiare come da schema proposto dal Dott. , percezione dell'intero Assegno Unico da parte della madre dal mese di dicembre Per_4 2024, ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da protocollo della
Corte d'Appello di Milano e spese per le utenze della casa familiare a carico del resistente.
Il 16.01.2025 si costituiva il SI. mediante comparsa di risposta con la quale chiedeva, in via CP_1
principale, di confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria in punto di affido, collocamento e mantenimento dei figli, ma domandava la percezione del 50% dell'Assegno Unico e il contributo della ricorrente “al pagamento del costo delle utenze della casa familiare in ragione di 1/2 ovvero quanto meno di 1/3”. In via subordinata, domandava il collocamento prevalente dei figli presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo in capo alla ricorrente di versargli un importo mensile non inferiore ad € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 11.02.2025 il presente fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice relatore.
A mezzo delle note depositate in data 08.05.2025, il Dott. riferiva che le parti avevano con- Per_4
cordato, a chiusura del percorso di Co.ge, il piano genitoriale di seguito interamente riportato:
“Frequentazione
La frequentazione tra i genitori e i bambini avviene secondo lo schema sotto riportato. Prevede
l'alternanza dei genitori e dei nonni paterni nella casa coniugale, seguendo la turnistica lavorativa del sig. CP_1
Tale modalità di frequentazione e, di conseguenza, di cogestione della casa coniugale, rimarrà in essere fino al momento in cui la sig.ra edrà confermato a tempo indeterminato il proprio Pt_1 contratto di lavoro e avrà reperito un'abitazione che le permetterà di spostarsi dall'attuale abita- zione, di proprietà esclusiva del sig. CP_1
La sig.ra si impegna a trovare un'abitazione in Buscate o nei paesi limitrofi, al fine di Pt_1
non modificare le abitudini di vita consolidate dei minori.
Inoltre, entrambi i genitori possono contare esclusivamente sulla presenza dei nonni paterni, resi- denti a Buscate, per un supporto all'accudimento dei figli.
In aggiunta allo schema di frequentazione sottoindicato, il sig. si impegna a rendersi dispo- CP_1
nibile, almeno una sera nella settimana con turno 6-14, a rimanere con i bambini fino alle 22, per permettere alla sig.ra i avere del tempo ad uso personale. Pt_1
(Nello schema, in azzurro il tempo del papà, in rosa il tempo della mamma e in verde quello dei nonni).
Ponti scolastici
I ponti scolastici seguono il fine settimana di spettanza e vengono goduti dal genitore nell'intero periodo (ponte + fine settimana).
Il termine del ponte è sempre l'accompagnamento a scuola. L'inizio del ponte è sempre intorno alle
10 del primo giorno di ponte, salvo diversi accordi tra i genitori.
Festività Natalizie
Divise in due periodi dalla fine della scuola al 30/12 e dal 31/12 alla ripresa della scuola, salvo di- versi accordi tra i genitori, alternati di anno in anno.
Primo periodo 2025 con la mamma
Festività pasquali
L'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali con un genitore, alternato di anno in anno.
Vacanze Pasqua 2026 con la mamma.
Periodo estivo
Due settimane con ciascun genitore, anche separate, da decidere preferibilmente entro il 30 aprile di ogni anno.
Per l'anno 2025 i genitori hanno ipotizzato i primi dieci giorni del mese con la mamma, gli ultimi dieci con il papà, ma il calendario richiede ancora l'approvazione dei rispettivi datori di lavoro.
I genitori si sono accordati, nel caso in cui la mamma vada con i bambini dai nonni materni, di in- contrarsi a metà strada per il passaggio dei bambini al papà, almeno per quest'anno.
I genitori concordano nel far frequentare ai figli il centro estivo dalla fine della scuola e per tutto il periodo di disponibilità del centro.
I genitori si avvisano quando i figli dormono in un luogo differente da quello abituale. Feste particolari
Festa della Mamma e Festa del Papà godute da ciascun genitore a prescindere dai giorni di spet- tanza.
I compleanni dei bambini saranno organizzati dai genitori in maniera congiunta
Comunione e Cresima, dopo la cerimonia, saranno festeggiati dai genitori separatamente, ciascuno organizza il proprio ricevimento.
Percorsi scolastici
Non ci sono esigenze particolari, la scuola scelta da entrambi è quella statale.
I genitori concordano nel far fare ai figli almeno un'attività sportiva.
Per eventuali supporti scolastici pomeridiani, i genitori si affidano al parere degli insegnanti.
Questioni sanitarie
I genitori sono d'accordo sull'attuale pediatra. Eventuali cambiamenti avverranno in maniera con- giunta.
Per ogni visita specialistica si segue il parere del pediatra.
Per visite non urgenti i genitori sono d'accordo nel rivolgersi al SSN;
per visite che il pediatra ri- tiene urgenti i genitori valutano il ricorso a specialisti privati.
Manutenzione e gestione della casa
I genitori sono d'accordo nel suddividere le utenze al 50%
I genitori si impegnano a suddividere la gestione del prato alternandosi nei tagli ogni 10 gg circa durante il periodo primavera/estate.
La stessa modalità sarà utilizzata per la gestione della piscina.
Sarà solo il sig. ad occuparsi del trattamento dell'acqua e a spiegare alla mamma come pro- CP_1
cedere per le manutenzioni ordinarie della piscina.
Tutte le spese per le manutenzioni straordinarie che avverranno fino a quando la sig.ra Pt_1
abiterà lì saranno suddivise al 50%.
Per la prossima imbiancatura divideranno al 50% le spese di materiale mentre il sig. si oc- CP_1
cupa della manodopera.
Ciascun genitore si impegna a gestire con cura l'abitazione sia negli spazi interni, sia negli spazi esterni.
I genitori concordano che, nel momento in cui la sig.ra ascerà l'attuale casa coniugale e Pt_1 qualora il sig. ottenesse il passaggio dall'orario a turni all'orario “a giornata”, la frequen- CP_1 tazione passerà a un'alternanza settimanale dei minori tra le due case.
I genitori si impegnano a non depositare audio e video, almeno per tutto il periodo dell'alternanza nella casa coniugale”. All'udienza del 13.05.2025 le parti raggiungevano gli accordi sopra trascritti che devono essere re- cepiti, in quanto coerenti con le condizioni economiche delle parti, non contrari all'ordine pubblico né al buon costume e conformi all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida i minori ad entrambi i genitori e dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 13 mag- gio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa