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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2257/2023, riservata in decisione all'udienza dell'8/05/2025, tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Scalzo Parte_1 C.F._1
Andrea;
- ATTORE
E
(c.f.: ), con l'Avv. Giagnorio Michele e Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Muscillo Angelo;
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori dal matrimonio;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8/05/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore ha proposto ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. e art. 337 quinquies c.c., domandando la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio (nt. a Foggia il 24/05/2018) adottata Persona_1
con decreto del Tribunale di Foggia del 15/06/2021 emesso nel procedimento n. 6417/2020 r.g.
L'attore, nello specifico, ha lamentato che la convenuta ostacolerebbe il suo rapporto con il figlio minore e che i suoi orari di lavoro, come pizzaiolo, in forza di un nuovo contratto di lavoro stipulato nel 2022 e successivamente rinnovato, sarebbero incompatibili con il calendario di frequentazioni padre-figlio vigente.
L'attore, pertanto, ha domandato di modificare i provvedimenti vigenti, nei termini che seguono:
“d) il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio quando lo vorrà, d'intesa con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita della minore, ed in mancanza di accordo:
- Lunedì di ciascuna settimana, tutto il giorno, rendendosi disponibile, altresì, ad
Per_ accompagnare il piccolo anche all'asilo, riprenderlo all'uscita, per poi tenerlo con sé sino alle 17:30 del martedì successivo con la possibilità di pranzare e pernottare con il padre;
- Mercoledì di ciascuna settimana, rendendosi disponibile ad accompagnare il piccolo all'asilo, riprenderlo all'uscita, per poi tenerlo con sé sino alle 17:30.
- Venerdì di ciascuna settimana, rendendosi disponibile ad accompagnare il piccolo all'asilo, riprenderlo all'uscita, per poi tenerlo con sé sino alle 17:30.
- Il sabato o la domenica alternate di ciascuna settimana, dalle ore 10 alle 18:00”.
La convenuta si è opposta al ricorso, deducendo l'inadempimento del padre al dovere di mantenimento del figlio e che le proprie resistenze a consentire che il genitore trascorresse più tempo con il minore erano legate alle gravi violenze poste in essere dall'attore, alla presenza del
Per_ figlio minore , nei confronti della ex convivente, per le quali l'attore Controparte_2
era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione.
La convenuta, pertanto, ha domandato di modificare i provvedimenti vigenti, nei termini che seguono:
“- In via principale, rigettare la domanda di affidamento in via condivisa ad entrambi i Per_ genitori del figlio minore , con affidamento esclusivo alla madre Controparte_1
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, si chiede l'affidamento condiviso del
pagina 2 di 6 minore con collocamento prevalente presso la madre;
- regolamentazione del diritto di visita padre/figlio con visite protette;
- confermare il decreto del Tribunale di Foggia del 15.06.2021 emesso nell'ambito del procedimento recante RG. 6417/2020 nel punto in cui prevede a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento per il figlio di euro 200 mensili, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
Nel corso del giudizio, alla luce delle risultanze delle attività delegate al Servizio Sociale di
Foggia e dell'esame degli atti relativi al procedimento penale a carico dell'attore, con ordinanza del 9/09/2024, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., si è disposto, in via temporanea e urgente, a modifica dei provvedimenti vigenti, che il padre potesse vedere il figlio una volta alla settimana, in modalità protetta, presso il Servizio Sociale, nonché presso l'istituto scolastico frequentato dal minore.
2. Tanto premesso, nel merito, l'attore è stato condannato, in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, alla pena di quattro anni di reclusione per i reati di cui all'art. 572, co. 1 e 2,
c.p. e all'art. 582 c.p. e, nello specifico, per aver maltrattato e provocato lesioni alla ex compagna negli anni 2020 e 2021, sottoponendola a continue vessazioni, Controparte_2
ingiuriandola e denigrandola, anche durante il suo stato di gravidanza, inviandole messaggi dal tenore minaccioso, intimidatorio e offensivo e percuotendola in più occasioni con calci e pugni, afferrandola per la gola e per i capelli nel corso dei frequenti litigi, aggredendo violentemente la
Per_ vittima anche alla presenza dei figli minori e (nata dalla relazione con la Persona_2
. CP_2
Dalla sentenza n. 3040/2022 del Tribunale di Foggia, depositata il 25/01/2023, risulta che durante uno degli episodi di violenza l'attore afferrò per i capelli la compagna, trascinandola per la casa e dandole pugni sulla testa, per poi lasciarla a terra in lacrime e dolorante, alla presenza
Per_ del figlio minore .
E' comprensibile, pertanto, che, appresi i fatti, la convenuta abbia avuto timore di consentire che il padre continuasse a frequentare liberamente il figlio minore, spingendo affinché le visite si svolgessero a scuola o, comunque, in luoghi pubblici o alla presenza di terze persone.
3. Risulta, inoltre, che il padre sia quasi totalmente inadempiente all'obbligo di pagina 3 di 6 mantenimento del figlio minore.
A fronte delle allegazioni della madre, secondo cui “per interi periodi” il padre non ha corrisposto quanto dovuto in favore del minore, l'attore si è difeso deducendo che soltanto “per alcuni mesi” non ha versato il mantenimento.
Tuttavia, dalla documentazione in atti, contrariamente a quanto eccepito dall'attore, risulta che quest'ultimo, nonostante lavori quantomeno dall'anno 2022 come pizzaiolo, abbia versato il mantenimento per i soli mesi di novembre e dicembre 2021, di gennaio 2023 e di febbraio 2024.
4. L'affidamento del figlio al padre può dirsi, dunque, contrario all'interesse del minore.
Sarebbe senza dubbio pregiudizievole per un minore, infatti, il suo affidamento a un genitore che, nell'ambito di una relazione affettiva, abbia posto in essere comportamenti maltrattanti gravi e reiterati nei confronti del partner, consistiti in plurime violenze, avvenute, peraltro, alla presenza dello stesso figlio.
Aggrava il giudizio negativo sulle capacità genitoriali del padre il suo reiterato e ingiustificato inadempimento al dovere di mantenimento del figlio minore.
Nel caso di specie, l'affidamento esclusivo alla madre appare ancor più necessario se si considera che, al momento, il padre dovrebbe essere detenuto in carcere o, comunque, in procinto di iniziare la detenzione, in esecuzione della condanna penale subita, di recente divenuta definitiva.
Quanto alla figura materna, le accuse rivolte dal padre alla madre durante i colloqui con gli assistenti sociali non trovano alcun riscontro e, anzi, dalle indagini socio-ambientali espletate dal
Servizio Sociale di Foggia, risulta che il figlio sia adeguatamente accudito dalla la CP_1
quale si è mostrata sempre collaborativa e disponibile, manifestando interesse per il minore, anche in ambito scolastico.
Alla luce di quanto sopra esposto, in virtù delle gravi carenze genitoriali del padre, si ritiene di dover optare, nell'interesse del bambino, per un regime di affidamento c.d. super-esclusivo o rafforzato alla madre.
I comportamenti del padre impongono, infatti, di prevedere che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c., le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della pagina 4 di 6 responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.).
5. Quanto alle visite padre-figlio, considerato che il minore ha soli sei anni, durante la detenzione in carcere del genitore dovranno essere sospese;
mentre, quando cesserà la detenzione in carcere, le visite potranno riprendere ma soltanto in modalità protetta, presso il Servizio
Sociale di Foggia, al fine di tutelare il benessere del bambino, considerate le serie criticità della figura paterna.
6. I provvedimenti vigenti, di cui al decreto del Tribunale di Foggia del 15/06/2021, emesso nel procedimento n. 6417/2020 r.g., vanno confermati in ogni altra parte.
7. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi processuali - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., devono ricadere sull'attore e andranno pagate in favore della convenuta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti Giagnorio Michele e Muscillo
Angelo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) a parziale modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio , adottata Persona_1
con decreto del Tribunale di Foggia del 15/06/2021, emesso nel procedimento n. 6417/2020 r.g., dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, con la quale lo stesso continuerà a vivere;
le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e pagina 5 di 6 alla scelta della residenza abituale dello stesso, potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
durante la detenzione in carcere del padre, le visite padre-figlio dovranno essere sospese, mentre, quando cesserà la detenzione in carcere, le visite potranno riprendere solo in modalità protetta presso il Servizio Sociale di Foggia;
2) conferma in ogni altra parte i provvedimenti adottati con decreto del Tribunale di Foggia del 15/06/2021, emesso nel procedimento n. 6417/2020 r.g.;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, con distrazione in favore dei difensori antistatari Avv.ti Giagnorio Michele e Muscillo Angelo, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Foggia, 20/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2257/2023, riservata in decisione all'udienza dell'8/05/2025, tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Scalzo Parte_1 C.F._1
Andrea;
- ATTORE
E
(c.f.: ), con l'Avv. Giagnorio Michele e Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Muscillo Angelo;
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori dal matrimonio;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8/05/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore ha proposto ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. e art. 337 quinquies c.c., domandando la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio (nt. a Foggia il 24/05/2018) adottata Persona_1
con decreto del Tribunale di Foggia del 15/06/2021 emesso nel procedimento n. 6417/2020 r.g.
L'attore, nello specifico, ha lamentato che la convenuta ostacolerebbe il suo rapporto con il figlio minore e che i suoi orari di lavoro, come pizzaiolo, in forza di un nuovo contratto di lavoro stipulato nel 2022 e successivamente rinnovato, sarebbero incompatibili con il calendario di frequentazioni padre-figlio vigente.
L'attore, pertanto, ha domandato di modificare i provvedimenti vigenti, nei termini che seguono:
“d) il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio quando lo vorrà, d'intesa con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita della minore, ed in mancanza di accordo:
- Lunedì di ciascuna settimana, tutto il giorno, rendendosi disponibile, altresì, ad
Per_ accompagnare il piccolo anche all'asilo, riprenderlo all'uscita, per poi tenerlo con sé sino alle 17:30 del martedì successivo con la possibilità di pranzare e pernottare con il padre;
- Mercoledì di ciascuna settimana, rendendosi disponibile ad accompagnare il piccolo all'asilo, riprenderlo all'uscita, per poi tenerlo con sé sino alle 17:30.
- Venerdì di ciascuna settimana, rendendosi disponibile ad accompagnare il piccolo all'asilo, riprenderlo all'uscita, per poi tenerlo con sé sino alle 17:30.
- Il sabato o la domenica alternate di ciascuna settimana, dalle ore 10 alle 18:00”.
La convenuta si è opposta al ricorso, deducendo l'inadempimento del padre al dovere di mantenimento del figlio e che le proprie resistenze a consentire che il genitore trascorresse più tempo con il minore erano legate alle gravi violenze poste in essere dall'attore, alla presenza del
Per_ figlio minore , nei confronti della ex convivente, per le quali l'attore Controparte_2
era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione.
La convenuta, pertanto, ha domandato di modificare i provvedimenti vigenti, nei termini che seguono:
“- In via principale, rigettare la domanda di affidamento in via condivisa ad entrambi i Per_ genitori del figlio minore , con affidamento esclusivo alla madre Controparte_1
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, si chiede l'affidamento condiviso del
pagina 2 di 6 minore con collocamento prevalente presso la madre;
- regolamentazione del diritto di visita padre/figlio con visite protette;
- confermare il decreto del Tribunale di Foggia del 15.06.2021 emesso nell'ambito del procedimento recante RG. 6417/2020 nel punto in cui prevede a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento per il figlio di euro 200 mensili, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
Nel corso del giudizio, alla luce delle risultanze delle attività delegate al Servizio Sociale di
Foggia e dell'esame degli atti relativi al procedimento penale a carico dell'attore, con ordinanza del 9/09/2024, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., si è disposto, in via temporanea e urgente, a modifica dei provvedimenti vigenti, che il padre potesse vedere il figlio una volta alla settimana, in modalità protetta, presso il Servizio Sociale, nonché presso l'istituto scolastico frequentato dal minore.
2. Tanto premesso, nel merito, l'attore è stato condannato, in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, alla pena di quattro anni di reclusione per i reati di cui all'art. 572, co. 1 e 2,
c.p. e all'art. 582 c.p. e, nello specifico, per aver maltrattato e provocato lesioni alla ex compagna negli anni 2020 e 2021, sottoponendola a continue vessazioni, Controparte_2
ingiuriandola e denigrandola, anche durante il suo stato di gravidanza, inviandole messaggi dal tenore minaccioso, intimidatorio e offensivo e percuotendola in più occasioni con calci e pugni, afferrandola per la gola e per i capelli nel corso dei frequenti litigi, aggredendo violentemente la
Per_ vittima anche alla presenza dei figli minori e (nata dalla relazione con la Persona_2
. CP_2
Dalla sentenza n. 3040/2022 del Tribunale di Foggia, depositata il 25/01/2023, risulta che durante uno degli episodi di violenza l'attore afferrò per i capelli la compagna, trascinandola per la casa e dandole pugni sulla testa, per poi lasciarla a terra in lacrime e dolorante, alla presenza
Per_ del figlio minore .
E' comprensibile, pertanto, che, appresi i fatti, la convenuta abbia avuto timore di consentire che il padre continuasse a frequentare liberamente il figlio minore, spingendo affinché le visite si svolgessero a scuola o, comunque, in luoghi pubblici o alla presenza di terze persone.
3. Risulta, inoltre, che il padre sia quasi totalmente inadempiente all'obbligo di pagina 3 di 6 mantenimento del figlio minore.
A fronte delle allegazioni della madre, secondo cui “per interi periodi” il padre non ha corrisposto quanto dovuto in favore del minore, l'attore si è difeso deducendo che soltanto “per alcuni mesi” non ha versato il mantenimento.
Tuttavia, dalla documentazione in atti, contrariamente a quanto eccepito dall'attore, risulta che quest'ultimo, nonostante lavori quantomeno dall'anno 2022 come pizzaiolo, abbia versato il mantenimento per i soli mesi di novembre e dicembre 2021, di gennaio 2023 e di febbraio 2024.
4. L'affidamento del figlio al padre può dirsi, dunque, contrario all'interesse del minore.
Sarebbe senza dubbio pregiudizievole per un minore, infatti, il suo affidamento a un genitore che, nell'ambito di una relazione affettiva, abbia posto in essere comportamenti maltrattanti gravi e reiterati nei confronti del partner, consistiti in plurime violenze, avvenute, peraltro, alla presenza dello stesso figlio.
Aggrava il giudizio negativo sulle capacità genitoriali del padre il suo reiterato e ingiustificato inadempimento al dovere di mantenimento del figlio minore.
Nel caso di specie, l'affidamento esclusivo alla madre appare ancor più necessario se si considera che, al momento, il padre dovrebbe essere detenuto in carcere o, comunque, in procinto di iniziare la detenzione, in esecuzione della condanna penale subita, di recente divenuta definitiva.
Quanto alla figura materna, le accuse rivolte dal padre alla madre durante i colloqui con gli assistenti sociali non trovano alcun riscontro e, anzi, dalle indagini socio-ambientali espletate dal
Servizio Sociale di Foggia, risulta che il figlio sia adeguatamente accudito dalla la CP_1
quale si è mostrata sempre collaborativa e disponibile, manifestando interesse per il minore, anche in ambito scolastico.
Alla luce di quanto sopra esposto, in virtù delle gravi carenze genitoriali del padre, si ritiene di dover optare, nell'interesse del bambino, per un regime di affidamento c.d. super-esclusivo o rafforzato alla madre.
I comportamenti del padre impongono, infatti, di prevedere che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c., le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della pagina 4 di 6 responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.).
5. Quanto alle visite padre-figlio, considerato che il minore ha soli sei anni, durante la detenzione in carcere del genitore dovranno essere sospese;
mentre, quando cesserà la detenzione in carcere, le visite potranno riprendere ma soltanto in modalità protetta, presso il Servizio
Sociale di Foggia, al fine di tutelare il benessere del bambino, considerate le serie criticità della figura paterna.
6. I provvedimenti vigenti, di cui al decreto del Tribunale di Foggia del 15/06/2021, emesso nel procedimento n. 6417/2020 r.g., vanno confermati in ogni altra parte.
7. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi processuali - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., devono ricadere sull'attore e andranno pagate in favore della convenuta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti Giagnorio Michele e Muscillo
Angelo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) a parziale modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio , adottata Persona_1
con decreto del Tribunale di Foggia del 15/06/2021, emesso nel procedimento n. 6417/2020 r.g., dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, con la quale lo stesso continuerà a vivere;
le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e pagina 5 di 6 alla scelta della residenza abituale dello stesso, potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
durante la detenzione in carcere del padre, le visite padre-figlio dovranno essere sospese, mentre, quando cesserà la detenzione in carcere, le visite potranno riprendere solo in modalità protetta presso il Servizio Sociale di Foggia;
2) conferma in ogni altra parte i provvedimenti adottati con decreto del Tribunale di Foggia del 15/06/2021, emesso nel procedimento n. 6417/2020 r.g.;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, con distrazione in favore dei difensori antistatari Avv.ti Giagnorio Michele e Muscillo Angelo, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Foggia, 20/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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