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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. VG 2981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.3.2025 da
1) Parte_1 nato/a Milano cittadino/a: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Virginia Pisaniello presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nato/a Milano cittadino/a: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Virginia Pisaniello presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Monte MA (CR) il 24.06.2006
(anno 2006 atto n. 2 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
• ordinare al Comune di Monte MA (CR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali ed omologare le seguenti condizioni della separazione
Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra loro ogni questione economica e patrimoniale, senza null'altro avere a pretendere.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Monte MA (CR) il 24.6.2006
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte MA (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, se in comunione.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.3.2025 da
1) Parte_1 nato/a Milano cittadino/a: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Virginia Pisaniello presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nato/a Milano cittadino/a: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Virginia Pisaniello presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Monte MA (CR) il 24.06.2006
(anno 2006 atto n. 2 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
• ordinare al Comune di Monte MA (CR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali ed omologare le seguenti condizioni della separazione
Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra loro ogni questione economica e patrimoniale, senza null'altro avere a pretendere.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Monte MA (CR) il 24.6.2006
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte MA (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, se in comunione.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________