Articolo 3 della Legge 14 febbraio 1949, n. 41
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 marzo 1949
Art. 3.
Per la liquidazione della pensione all', vedova e figli minori degli agenti di cui al precedente art. 2, le aliquote di riversibilita' previste dall'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , vengono sostituite da quelle stabilite nell' art. 8, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1910, n. 2373 , convertito nella logge 7 aprile 1021, n. 360.
Entrata in vigore il 18 marzo 1949