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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/10/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 216/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 216/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
05/05/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL PE, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Melfi elettivamente domicilia alla Via S. SOFIA, 16;
ATTRICE
E
(P. Controparte_1
IVA ), in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. PAGLIALUNGA SONIA, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio in Venosa, elettivamente domicilia alla Piazza Frusci,
13;
CONVENUTO
Oggetto: inadempimento contrattuale, risarcimento del danno;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 05/05/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare dell'azienda Parte_1 agricola “Giardino” ha agito in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
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“Accertare l'inadempimento contrattuale del convenuto, con riferimento al CP_1 contratto stipulato in data 31.10.2009 con la sig.ra e, in conseguenza;
Parte_1
Condannare il in persona del Controparte_1 legale r.p.t, al risarcimento dei danni in favore della sig.ra per un Parte_1 importo di € 34.942,37, o alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo”.
A tal fine ha dedotto:
- che l'azienda agricola Giardino, proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno in agro di Barile, annualmente effettua la vendemmia di uve dalle quali ottiene un vino Aglianico
DOC;
- che in forza di contratto stipulato in data 31.10.2009, l'attrice conferiva le proprie uve, raccolte nel triennio 2007-08-09, al Controparte_2
del vino ottenuto (doc. 1);
[...]
- di aver, in particolare, conferito 116 ql di uve, dalle quali si sono ricavati 74,5 hl. (9.900 bottiglie ca.) di vino aglianico del Vulture Doc;
- di aver corrisposto al consorzio per le prestazioni espletate l'importo complessivo di €
8.492,37; (doc. 2);
- di non aver pagato le successive fatture, relative al biennio 2016-2018, a causa delle problematiche riscontrate;
- che nei primi mesi del 2016 il prodotto consegnato dal risultava essere CP_1 palesemente diverso da quello degli anni precedenti, sostituito da altro vino probabilmente ottenuto dai conferimenti di uve di qualche altro associato;
- che le differenze qualitative sono state accertate a mezzo di riscontri chimici di laboratorio effettuati sul prodotto originariamente stoccato e quello attualmente conservato;
- che, chieste spiegazioni al , questi, in persona del presidente pro tempore, CP_1
comunicava che “il vino ottenuto dalle vendemmie 2007-08-09 Controparte_3 dell'azienda Giardino fosse stato commercializzato, perché altrimenti sarebbe andato a male!”;
- che il avrebbe riconosciuto di aver commercializzato il vino ottenuto dai CP_1 conferimenti effettuati dall'azienda dell'attrice, sostituendolo con altro vino di minore qualità;
- che fino alla fattura n. 394 del dell'11.07.2013, infatti, venivano analiticamente riportate le quantità di vino stoccato della sig.ra , con relative annualità, mentre dalla Pt_1 successiva bolletta n. 870 del 31.12.2013, veniva riportata un'unica voce relativa alle
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quantità del prodotto stoccato, ovvero hl. 74,5, senza più alcuna distinzione fra le annualità (cfr. doc. 2);
- che, subito dopo, il invitata l'odierna attrice al ritiro del prodotto entro sette CP_1 giorni, trascorsi i quali nessuna responsabilità si sarebbe potuta addossare al CP_1 per il deterioramento del prodotto (doc. 3);
- che sono stati vani i tentativi di definizione bonaria della questione al pari dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le circostanze ex adverso CP_1 dedotte, eccependo di aver correttamente adempiuto la propria prestazione e che la controparte nulla avrebbe lamentato sino alla richiesta di pagamento della fattura n. 121 del 17.03.2016 e di ritiro del vino in giacenza presso il da diversi anni. CP_1
Negata l'asserita commercializzazione del vino da parte del , il dedotto CP_1 riconoscimento da parte del presidente dell'ente consortile, contestate le analisi che controparte avrebbe effettuato sul prodotto, ha avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo ancora dovuto pari ad € 4.631,12 e per la condanna dell'attrice al ritiro della merce, con vittoria di spese e condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., espletata l'istruttoria orale ammessa, respinta l'istanza di esibizione formulata dall'attrice, è stata rinviata per la decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
****************
§1. La domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice non può essere accolta per le ragioni di seguito chiarite.
§1.1. L'attrice ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno causato dall'inadempimento del convenuto che avrebbe indebitamente CP_1 commercializzato le uve conferite dall'attrice, relative ai raccolti degli anni 2007-2008-
2009, e sostituito le stesse con altre di qualità inferiore.
Le circostanze dedotte, tuttavia, appaiono eccessivamente generiche, oltre a non essere supportate dalla documentazione in atti né dall'istruttoria espletata.
In primo luogo, l'attrice deduce di aver effettuato delle “analisi organolettiche comparative con il prodotto originale” nonché “riscontri chimici di laboratorio effettuati sul prodotto originariamente stoccato e quello attualmente conservato” dai quali sarebbe
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risultato che il avrebbe utilizzato altre uve, di qualità inferiore, per la CP_1 realizzazione del vino da consegnare all'attrice.
Ebbene, di tali analisi - da cui sarebbe emerso l'inadempimento del - non vi è CP_1 alcun riscontro documentale in atti (circostanza che, da sola, rende scarsamente attendibile la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice).
Ancora, è documentalmente provato che il ha sollecitato l'attrice per il CP_1 pagamento delle fatture non pagate nonché per il ritiro del prodotto stoccato presso il e non ritirato (cfr. raccomandata a/r del 04.06.2016 prodotta con la comparsa CP_1 di costituzione).
In sede di interrogatorio formale l'attrice ha confermato la circostanza dichiarando “ho sempre pagato regolarmente le fatture che mi sono state inviate dal però non CP_1 ho mai ritirato il vino;
tale scelta è stata fatta al fine di capire come commercializzare il vino”.
L'attrice, dunque, ammette di non aver ritirato il vino in giacenza presso il CP_1 indipendentemente dall'altrui dedotto inadempimento, avvalorando la prospettazione di controparte secondo cui ella avrebbe deciso di non ritirare il prodotto - e di non commercializzarlo – probabilmente per mancanza di richiesta.
La circostanza è, ulteriormente, confermata dal teste di parte convenuta, , il Tes_1 quale ha confermato che il vino è ancora in giacenza, pur avendo sollecitato più volte l'attrice di procedere al relativo ritiro.
Ancora, deve dubitarsi dell'attendibilità dell'unico teste di parte attrice escusso - in merito all'incontro avutosi con il legale rappresentane del che avrebbe ammesso la CP_1 indebita commercializzazione del vino proveniente dalle uve conferite dall'attrice - trattandosi di fratello dell'attrice da questa incaricato ad occuparsi dell'assaggio del vino e della contestazione dell'assenza di qualità e dunque di persona, evidentemente, coinvolta nella vicenda per cui è causa.
Si ribadisce, inoltre, l'inammissibilità della richiesta di esibizione documentale formulata dall'attrice in termini assolutamente esplorativi, avente ad oggetto “l'esibizione in giudizio dei registri vitivinicoli obbligatori (Registro carico e scarico, Registro di vinificazione, Registro delle operazioni enologiche, Registro dell'imbottigliamento), giusta normativa vigente, nelle parti relative alle uve conferite nelle annate 2007-08-09 dalla sig.ra ”. Pt_1
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§1.2. La domanda in ogni caso va rigettata pur volendo prescindere dalla mancata emersione di un inadempimento imputabile al convenuto dall'istruttoria CP_1 espletata.
Come noto, infatti, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta comunque provato dall'attrice il nesso causale tra il dedotto inadempimento ed i danni lamentati (onere della prova che grava sul creditore che agisce in giudizio per il risarcimento del danno anche in ipotesi di responsabilità contrattuale).
Nel caso in esame, infatti, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare che ove il avesse CP_1 correttamente adempiuto la propria prestazione, consegnando un prodotto conforme a quello pattuito (realizzato con le uve conferite), questo sarebbe stato utilmente commercializzato determinando un utile per l'attrice pari a quello di cui si chiede in questa sede il risarcimento quale lucro cessante.
Ebbene, alcuna prova in questi termini risulta essere stata fornita dall'attrice, nemmeno tramite presunzioni.
Né la prova poteva essere raggiunta mediante i mezzi istruttori non ammessi atteso che l'ordine di esibizione non avrebbe sicuramente consentito il raggiungimento della prova nei termini anzidetti, né la CTU avrebbe potuto sopperire alle deficienze probatorie della parte.
Con riferimento alla consulenza tecnica, peraltro, va segnalato come la stessa sarebbe stata eseguita su vino stoccato da diversi anni le cui caratteristiche organolettiche non potevano sicuramente essere le medesime di quelle risalenti all'inizio dello stoccaggio
(evidenziandosi che il giudizio è stato introdotto circa tre anni dopo la raccomandata con cui il invitava l'attrice a provveder al ritiro del vino ed in cui, espressamente, CP_1 declinava ogni responsabilità “anche di un eventuale deterioramento del prodotto” in caso di mancato ritiro).
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Circa l'asserito danno da lucro cessante per la mancata vendita del vino si evidenzia, infine, la mancata escussione del teste non essendo mai andata a buon fine la Tes_2 notifica dell'intimazione a testimoniare.
Peraltro, la prova testimoniale andava dichiarata inammissibile per la mancata tempestiva allegazione delle circostanze oggetto di prova.
Invero, nella citazione introduttiva del giudizio la parte non ha fatto alcun riferimento all'incontro che sarebbe avvenuto nel mese di maggio 2016 in cui l'ing. (fratello Pt_1 dell'attrice) ed il Sig. si sarebbero recati presso i locali del Tes_2 [...]
né dell'intenzione del Sig. di acquistare tutto Controparte_1 Tes_2 il vino prodotto dall'Azienda Giardino della Sig.ra Ciccullo Angela, al prezzo di € 2,20 al litro + iva.
In citazione, invero, l'attrice deduce genericamente che “quanto al lucro cessante e, quindi, all'impossibilità da parte dell'azienda Giardino di poter commercializzare il suo prodotto Doc con il proprio marchio identificativo, si ritiene assolutamente congrua una richiesta di € 14.850,00, pari ad un €1,50 di mancato guadagno per ogni bottiglia (circa
9.900 ricavabili dagli h. 74,5 di vino ottenuto) che si sarebbe potuta vendere a terzi”, omettendo di depositare la prima memoria nei concessi termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ. all'epoca vigente che, come noto, segna il termine ultimo per le allegazioni difensive (essendo le successive memorie destinate alla prova diretta e contraria dei fatti già tempestivamente dedotti in giudizio dalle parti).
Il teste di parte convenuta, invece, ha dichiarato di “non aver mai visto l'Ing. Tes_1
(fratello dell'attrice, ndr) in compagnia di chicchessia se non con la sorella”. Pt_1
§1.3. Parimenti non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno emergente, riferito al valore delle uve, non sufficientemente circostanziato anche in considerazione del rilievo eccepito dal convenuto in merito all'avvenuto pagamento dell'uva conferita da parte del (cfr. fattura di acquisto n. 1 del 31.12.2009 prodotta con la comparsa CP_1 di costituzione), oltre alle considerazioni già svolte in merito alla consulenza tecnica.
§2. Di contro, va invece accolta la domanda riconvenzionale avanzata tempestivamente dal non essendo contestato il mancato pagamento da parte dell'attrice del CP_1 residuo corrispettivo ancora dovuto, pari ad € 4.631,12 (di cui alle fatture n. 121 del
17.03.2016; n. 92 dell'8.03.2017; n. 134 del 19.03.2018; n. 121 del 14.03.2019), per la prestazione di stoccaggio del vino espressamente prevista nel contratto sottoscritto dalle parti in data 31.10.2009.
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Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali che, in mancanza di precisazioni di parte, non possono che essere fatti decorre dal giorno della domanda giudiziale (con il deposito della comparsa conclusionale il 06.05.2019) e fino all'effettivo soddisfo, mentre non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, in mancanza di prova del maggior danno non coperto dagli interessi.
§2.1. Va, ulteriormente, accolta la domanda di pagamento delle ulteriori fatture emesse in corso di causa (n. 11 del 9/01/2020; n. 55 del 1/03/2021; n. 67 del 22/03/2022; n. 188 del 9/06/2023; n. 205 del 16/05/2024; n. 70 del 20/03/2025) per complessivi € 6.946,68 per lo stoccaggio del vino in applicazione di quanto previsto nel contratto concluso tra le parti (€ 13+iva per ogni hl di vino stoccato per anno), atteso che l'attrice non ha ancora provveduto a ritirare il vino in giacenza.
Si ritiene applicabile alla presente fattispecie quell'orientamento giurisprudenziale che, per ragioni di economia processuale, sostiene – con particolare riferimento all'aggravamento del danno nel corso del giudizio – che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi e, pertanto, non può essere equiparata a una nuova domanda.
Trattasi, evidentemente, di principi applicabili all'ipotesi in cui, in corso di causa, vi sia una modificazione, in termini quantitativi, non del danno, ma del corrispettivo, allorché
l'elemento costitutivo – il fatto generatore del credito – sia già oggetto di causa (come nel caso in esame atteso che il contratto in base al quale è richiesta l'ulteriore somma è sempre il medesimo).
Gli interessi sull'ulteriore somma riconosciuta non potranno decorrere dalla domanda, bensì dalla scadenza delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo.
§2.2. L'attrice va, infine, condannata a provvedere al ritiro della merce giacente presso la sede del , come già diffidato in via stragiudiziale, entro il termine di 60 giorni CP_1 dalla pubblicazione del presente provvedimento, argomentando ex art. 1771 co. 2 cod. civ..
§2.3. Non si rinvengono, invece, elementi sufficienti per condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 co. 3 cod. proc. civ.
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022 tenuto conto del valore della domanda (scaglione da 26.001 a 52.000) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata dall'attrice;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna Parte_1
al pagamento, in favore del
[...] [...]
, della somma di € 4.631,12 Parte_2 oltre interessi moratori dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, nonché dell'ulteriore somma di € 6.946,68 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3. Condanna a provvedere al ritiro della merce ancora Parte_1 giacente presso la sede del convenuto entro il termine di 60 giorni;
CP_1
4. condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese Parte_2 del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 7.714,00, di cui
98,00 per spese ed € 7.616,00 per onorari, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. SONIA PAGLIALUNGA per dichiarato anticipo.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 09.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 216/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
05/05/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL PE, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Melfi elettivamente domicilia alla Via S. SOFIA, 16;
ATTRICE
E
(P. Controparte_1
IVA ), in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. PAGLIALUNGA SONIA, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio in Venosa, elettivamente domicilia alla Piazza Frusci,
13;
CONVENUTO
Oggetto: inadempimento contrattuale, risarcimento del danno;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 05/05/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare dell'azienda Parte_1 agricola “Giardino” ha agito in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
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“Accertare l'inadempimento contrattuale del convenuto, con riferimento al CP_1 contratto stipulato in data 31.10.2009 con la sig.ra e, in conseguenza;
Parte_1
Condannare il in persona del Controparte_1 legale r.p.t, al risarcimento dei danni in favore della sig.ra per un Parte_1 importo di € 34.942,37, o alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo”.
A tal fine ha dedotto:
- che l'azienda agricola Giardino, proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno in agro di Barile, annualmente effettua la vendemmia di uve dalle quali ottiene un vino Aglianico
DOC;
- che in forza di contratto stipulato in data 31.10.2009, l'attrice conferiva le proprie uve, raccolte nel triennio 2007-08-09, al Controparte_2
del vino ottenuto (doc. 1);
[...]
- di aver, in particolare, conferito 116 ql di uve, dalle quali si sono ricavati 74,5 hl. (9.900 bottiglie ca.) di vino aglianico del Vulture Doc;
- di aver corrisposto al consorzio per le prestazioni espletate l'importo complessivo di €
8.492,37; (doc. 2);
- di non aver pagato le successive fatture, relative al biennio 2016-2018, a causa delle problematiche riscontrate;
- che nei primi mesi del 2016 il prodotto consegnato dal risultava essere CP_1 palesemente diverso da quello degli anni precedenti, sostituito da altro vino probabilmente ottenuto dai conferimenti di uve di qualche altro associato;
- che le differenze qualitative sono state accertate a mezzo di riscontri chimici di laboratorio effettuati sul prodotto originariamente stoccato e quello attualmente conservato;
- che, chieste spiegazioni al , questi, in persona del presidente pro tempore, CP_1
comunicava che “il vino ottenuto dalle vendemmie 2007-08-09 Controparte_3 dell'azienda Giardino fosse stato commercializzato, perché altrimenti sarebbe andato a male!”;
- che il avrebbe riconosciuto di aver commercializzato il vino ottenuto dai CP_1 conferimenti effettuati dall'azienda dell'attrice, sostituendolo con altro vino di minore qualità;
- che fino alla fattura n. 394 del dell'11.07.2013, infatti, venivano analiticamente riportate le quantità di vino stoccato della sig.ra , con relative annualità, mentre dalla Pt_1 successiva bolletta n. 870 del 31.12.2013, veniva riportata un'unica voce relativa alle
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quantità del prodotto stoccato, ovvero hl. 74,5, senza più alcuna distinzione fra le annualità (cfr. doc. 2);
- che, subito dopo, il invitata l'odierna attrice al ritiro del prodotto entro sette CP_1 giorni, trascorsi i quali nessuna responsabilità si sarebbe potuta addossare al CP_1 per il deterioramento del prodotto (doc. 3);
- che sono stati vani i tentativi di definizione bonaria della questione al pari dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le circostanze ex adverso CP_1 dedotte, eccependo di aver correttamente adempiuto la propria prestazione e che la controparte nulla avrebbe lamentato sino alla richiesta di pagamento della fattura n. 121 del 17.03.2016 e di ritiro del vino in giacenza presso il da diversi anni. CP_1
Negata l'asserita commercializzazione del vino da parte del , il dedotto CP_1 riconoscimento da parte del presidente dell'ente consortile, contestate le analisi che controparte avrebbe effettuato sul prodotto, ha avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo ancora dovuto pari ad € 4.631,12 e per la condanna dell'attrice al ritiro della merce, con vittoria di spese e condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., espletata l'istruttoria orale ammessa, respinta l'istanza di esibizione formulata dall'attrice, è stata rinviata per la decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
****************
§1. La domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice non può essere accolta per le ragioni di seguito chiarite.
§1.1. L'attrice ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno causato dall'inadempimento del convenuto che avrebbe indebitamente CP_1 commercializzato le uve conferite dall'attrice, relative ai raccolti degli anni 2007-2008-
2009, e sostituito le stesse con altre di qualità inferiore.
Le circostanze dedotte, tuttavia, appaiono eccessivamente generiche, oltre a non essere supportate dalla documentazione in atti né dall'istruttoria espletata.
In primo luogo, l'attrice deduce di aver effettuato delle “analisi organolettiche comparative con il prodotto originale” nonché “riscontri chimici di laboratorio effettuati sul prodotto originariamente stoccato e quello attualmente conservato” dai quali sarebbe
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risultato che il avrebbe utilizzato altre uve, di qualità inferiore, per la CP_1 realizzazione del vino da consegnare all'attrice.
Ebbene, di tali analisi - da cui sarebbe emerso l'inadempimento del - non vi è CP_1 alcun riscontro documentale in atti (circostanza che, da sola, rende scarsamente attendibile la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice).
Ancora, è documentalmente provato che il ha sollecitato l'attrice per il CP_1 pagamento delle fatture non pagate nonché per il ritiro del prodotto stoccato presso il e non ritirato (cfr. raccomandata a/r del 04.06.2016 prodotta con la comparsa CP_1 di costituzione).
In sede di interrogatorio formale l'attrice ha confermato la circostanza dichiarando “ho sempre pagato regolarmente le fatture che mi sono state inviate dal però non CP_1 ho mai ritirato il vino;
tale scelta è stata fatta al fine di capire come commercializzare il vino”.
L'attrice, dunque, ammette di non aver ritirato il vino in giacenza presso il CP_1 indipendentemente dall'altrui dedotto inadempimento, avvalorando la prospettazione di controparte secondo cui ella avrebbe deciso di non ritirare il prodotto - e di non commercializzarlo – probabilmente per mancanza di richiesta.
La circostanza è, ulteriormente, confermata dal teste di parte convenuta, , il Tes_1 quale ha confermato che il vino è ancora in giacenza, pur avendo sollecitato più volte l'attrice di procedere al relativo ritiro.
Ancora, deve dubitarsi dell'attendibilità dell'unico teste di parte attrice escusso - in merito all'incontro avutosi con il legale rappresentane del che avrebbe ammesso la CP_1 indebita commercializzazione del vino proveniente dalle uve conferite dall'attrice - trattandosi di fratello dell'attrice da questa incaricato ad occuparsi dell'assaggio del vino e della contestazione dell'assenza di qualità e dunque di persona, evidentemente, coinvolta nella vicenda per cui è causa.
Si ribadisce, inoltre, l'inammissibilità della richiesta di esibizione documentale formulata dall'attrice in termini assolutamente esplorativi, avente ad oggetto “l'esibizione in giudizio dei registri vitivinicoli obbligatori (Registro carico e scarico, Registro di vinificazione, Registro delle operazioni enologiche, Registro dell'imbottigliamento), giusta normativa vigente, nelle parti relative alle uve conferite nelle annate 2007-08-09 dalla sig.ra ”. Pt_1
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§1.2. La domanda in ogni caso va rigettata pur volendo prescindere dalla mancata emersione di un inadempimento imputabile al convenuto dall'istruttoria CP_1 espletata.
Come noto, infatti, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta comunque provato dall'attrice il nesso causale tra il dedotto inadempimento ed i danni lamentati (onere della prova che grava sul creditore che agisce in giudizio per il risarcimento del danno anche in ipotesi di responsabilità contrattuale).
Nel caso in esame, infatti, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare che ove il avesse CP_1 correttamente adempiuto la propria prestazione, consegnando un prodotto conforme a quello pattuito (realizzato con le uve conferite), questo sarebbe stato utilmente commercializzato determinando un utile per l'attrice pari a quello di cui si chiede in questa sede il risarcimento quale lucro cessante.
Ebbene, alcuna prova in questi termini risulta essere stata fornita dall'attrice, nemmeno tramite presunzioni.
Né la prova poteva essere raggiunta mediante i mezzi istruttori non ammessi atteso che l'ordine di esibizione non avrebbe sicuramente consentito il raggiungimento della prova nei termini anzidetti, né la CTU avrebbe potuto sopperire alle deficienze probatorie della parte.
Con riferimento alla consulenza tecnica, peraltro, va segnalato come la stessa sarebbe stata eseguita su vino stoccato da diversi anni le cui caratteristiche organolettiche non potevano sicuramente essere le medesime di quelle risalenti all'inizio dello stoccaggio
(evidenziandosi che il giudizio è stato introdotto circa tre anni dopo la raccomandata con cui il invitava l'attrice a provveder al ritiro del vino ed in cui, espressamente, CP_1 declinava ogni responsabilità “anche di un eventuale deterioramento del prodotto” in caso di mancato ritiro).
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Circa l'asserito danno da lucro cessante per la mancata vendita del vino si evidenzia, infine, la mancata escussione del teste non essendo mai andata a buon fine la Tes_2 notifica dell'intimazione a testimoniare.
Peraltro, la prova testimoniale andava dichiarata inammissibile per la mancata tempestiva allegazione delle circostanze oggetto di prova.
Invero, nella citazione introduttiva del giudizio la parte non ha fatto alcun riferimento all'incontro che sarebbe avvenuto nel mese di maggio 2016 in cui l'ing. (fratello Pt_1 dell'attrice) ed il Sig. si sarebbero recati presso i locali del Tes_2 [...]
né dell'intenzione del Sig. di acquistare tutto Controparte_1 Tes_2 il vino prodotto dall'Azienda Giardino della Sig.ra Ciccullo Angela, al prezzo di € 2,20 al litro + iva.
In citazione, invero, l'attrice deduce genericamente che “quanto al lucro cessante e, quindi, all'impossibilità da parte dell'azienda Giardino di poter commercializzare il suo prodotto Doc con il proprio marchio identificativo, si ritiene assolutamente congrua una richiesta di € 14.850,00, pari ad un €1,50 di mancato guadagno per ogni bottiglia (circa
9.900 ricavabili dagli h. 74,5 di vino ottenuto) che si sarebbe potuta vendere a terzi”, omettendo di depositare la prima memoria nei concessi termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ. all'epoca vigente che, come noto, segna il termine ultimo per le allegazioni difensive (essendo le successive memorie destinate alla prova diretta e contraria dei fatti già tempestivamente dedotti in giudizio dalle parti).
Il teste di parte convenuta, invece, ha dichiarato di “non aver mai visto l'Ing. Tes_1
(fratello dell'attrice, ndr) in compagnia di chicchessia se non con la sorella”. Pt_1
§1.3. Parimenti non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno emergente, riferito al valore delle uve, non sufficientemente circostanziato anche in considerazione del rilievo eccepito dal convenuto in merito all'avvenuto pagamento dell'uva conferita da parte del (cfr. fattura di acquisto n. 1 del 31.12.2009 prodotta con la comparsa CP_1 di costituzione), oltre alle considerazioni già svolte in merito alla consulenza tecnica.
§2. Di contro, va invece accolta la domanda riconvenzionale avanzata tempestivamente dal non essendo contestato il mancato pagamento da parte dell'attrice del CP_1 residuo corrispettivo ancora dovuto, pari ad € 4.631,12 (di cui alle fatture n. 121 del
17.03.2016; n. 92 dell'8.03.2017; n. 134 del 19.03.2018; n. 121 del 14.03.2019), per la prestazione di stoccaggio del vino espressamente prevista nel contratto sottoscritto dalle parti in data 31.10.2009.
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Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali che, in mancanza di precisazioni di parte, non possono che essere fatti decorre dal giorno della domanda giudiziale (con il deposito della comparsa conclusionale il 06.05.2019) e fino all'effettivo soddisfo, mentre non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, in mancanza di prova del maggior danno non coperto dagli interessi.
§2.1. Va, ulteriormente, accolta la domanda di pagamento delle ulteriori fatture emesse in corso di causa (n. 11 del 9/01/2020; n. 55 del 1/03/2021; n. 67 del 22/03/2022; n. 188 del 9/06/2023; n. 205 del 16/05/2024; n. 70 del 20/03/2025) per complessivi € 6.946,68 per lo stoccaggio del vino in applicazione di quanto previsto nel contratto concluso tra le parti (€ 13+iva per ogni hl di vino stoccato per anno), atteso che l'attrice non ha ancora provveduto a ritirare il vino in giacenza.
Si ritiene applicabile alla presente fattispecie quell'orientamento giurisprudenziale che, per ragioni di economia processuale, sostiene – con particolare riferimento all'aggravamento del danno nel corso del giudizio – che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi e, pertanto, non può essere equiparata a una nuova domanda.
Trattasi, evidentemente, di principi applicabili all'ipotesi in cui, in corso di causa, vi sia una modificazione, in termini quantitativi, non del danno, ma del corrispettivo, allorché
l'elemento costitutivo – il fatto generatore del credito – sia già oggetto di causa (come nel caso in esame atteso che il contratto in base al quale è richiesta l'ulteriore somma è sempre il medesimo).
Gli interessi sull'ulteriore somma riconosciuta non potranno decorrere dalla domanda, bensì dalla scadenza delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo.
§2.2. L'attrice va, infine, condannata a provvedere al ritiro della merce giacente presso la sede del , come già diffidato in via stragiudiziale, entro il termine di 60 giorni CP_1 dalla pubblicazione del presente provvedimento, argomentando ex art. 1771 co. 2 cod. civ..
§2.3. Non si rinvengono, invece, elementi sufficienti per condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 co. 3 cod. proc. civ.
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022 tenuto conto del valore della domanda (scaglione da 26.001 a 52.000) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata dall'attrice;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna Parte_1
al pagamento, in favore del
[...] [...]
, della somma di € 4.631,12 Parte_2 oltre interessi moratori dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, nonché dell'ulteriore somma di € 6.946,68 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3. Condanna a provvedere al ritiro della merce ancora Parte_1 giacente presso la sede del convenuto entro il termine di 60 giorni;
CP_1
4. condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese Parte_2 del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 7.714,00, di cui
98,00 per spese ed € 7.616,00 per onorari, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. SONIA PAGLIALUNGA per dichiarato anticipo.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 09.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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