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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a intimazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di pagamento pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3395/25 R.G. Affari N. 3395/25 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 02.12.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a intimazione di pagamento”; e vertente N. _______________ tra
rappresentato e difeso dall'avv. C. Sparano
[...]Parte_1
N. ______________ del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 158/2025 R.B. Prev.
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Capaccio
Paestum (Sa), Via Magna Grecia, n. 179;
Discusso nel termine
Ricorrente del 02.12.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc
in persona del legale
Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. S.M. Abete del
Deposito minuta Foro di Napoli in virtù di procura allegata alla memoria difensiva,
_________________ elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli,
Via B. Cirino, n. 1;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 3395/25 R.G. c/o + 2 pag. 1 Pt_1 CP_2 e
, in persona del Controparte_3
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale per Notar di Roma in data 22.03.2024, Per_1
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
e
Controparte_4
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
[...]
difeso dagli avv.ti F. Sacco e D. Cantore in virtù di procura generale in data 18.06.2014 per atto notar di Napoli, elettivamente Persona_2
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale Inail in Salerno,
Via De Leo, n. 12;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 02.12.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 29.05.2025, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90061538 72 000, notificata dall in data 06.05.2025, relativa a n. 6 Controparte_1
avvisi di addebito per contributi previdenziali non versati e a n. 2 cartelle di pagamento per premi non versati, e ne chiedeva l'annullamento, CP_4
con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc.
Giudizio n. 3395/25 R.G. D c/o + 2 pag. 2 Pt_1 CP_2 civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso in data 06.06.2025 (cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti), la parte ricorrente dichiarava di rinunziare al ricorso con comunicazione in data 25.07.2025 (notificata alle controparti a mezzo pec in data 25.07.2025); quindi, successivamente si costituivano in giudizio le parti resistenti in data 02.09.2025, in data 30.09.2025 e in data 17.11.2025, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 02.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, l'odierno ricorrente ha rinunciato alla domanda, come da comunicazione in data 25.07.2025, notificata in pari data a mezzo pec a tutte le controparti (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente).
Allo stato, non risulta pervenuta l'accettazione delle parti resistenti e, quindi, non può essere pronunciata ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 307 cpc: in ogni caso, l'intervenuta rinuncia comprova il venir meno dell'interesse (art. 100 cpc) del ricorrente al prosieguo del giudizio e di conseguenza, va pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere.
Invero, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Giudizio n. 3395/25 R.G. c/o + 2 pag. 3 Pt_1 CP_2 La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione oggettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass.,
Sez. Unite, sentenza 28.09.2000, n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 486/1998). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 5593/1999; Cass.
Civ., Sez. Lav., 06.04.1983 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. S.U. 12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale ed elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto,
Giudizio n. 3395/25 R.G. D'Angelo c/o + 2 pag. 4 CP_2 anche d'ufficio, tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della circostanza che il ricorrente ha rinunziato al giudizio con dichiarazione in data 25.07.2025, comunicata in pari data a tutte le controparti (cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec), cioè ben prima che le parti resistenti si costituissero in giudizio (costituzione avvenuta in data in data 02.09.2025, in data 30.09.2025 e in data
17.11.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell , dell'
[...] Controparte_1 CP_3
e dell' con ricorso depositato in data 29.05.2025 e ritualmente CP_4
notificato in data 06.06.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno in data 02.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3395/25 R.G. c/o + 2 pag. 5 Pt_1 CP_2