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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/05/2024, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 1778/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando ----------------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Manuela Saracino ------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca --------------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(Bari – 26.11.1952), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1
Falco, elettivamente domiciliata in Bari-Ceglie del Campo alla Via Vincenzo Roppo
n.89, presso lo studio del difensore;
-Appellante-
E
con Controparte_1 sede in Roma, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n. 108, presso l'Avvocatura
Distrettuale ; CP_1
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1987/2022 emessa in data 29.6.2022 il Tribunale del Lavoro di Bari:
1) rigettava il ricorso proposto da in data 30.11.2019 nei confronti Parte_1 dell' , volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di cancellazione dagli CP_1 elenchi di variazione dei braccianti agricoli, in relazione sia all'anno lavorativo 2016 che 2017, per n. 151 giornate in ciascuno di detti anni assertivamente prestate alle dipendenze della , Controparte_2 in qualità di bracciante agricola a tempo determinato, nonché ad ottenere l'accertamento dell'irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017; 2) dichiarava irripetibili le spese di lite in presenza di dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Con ricorso depositato in data 29.12.2022 la interponeva appello per i Parte_1 motivi che di seguito si espongono e si valutano, chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento integrale delle domande proposte in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
L' resisteva. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 16.5.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del lavoro di Bari, all'esito della espletata prova testimoniale, disattendeva la domanda attorea ritenendo, in sintesi, che:
- il nominativo della ricorrente era stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza a seguito di un accertamento ispettivo sfociato nel verbale del 10 maggio 2018;
- gli ispettori avevano contestato a titolare dell'omonima ditta, _2
l'indisponibilità dei terreni indicati nella denuncia aziendale del 10 agosto 2012;
- perfino la restante parte dei fondi oggetto delle denunce aziendali era risultata incolta e, inoltre, nei suddetti terreni non era stata riscontrata la presenza di vigneti;
- attraverso l'analisi delle fatture di acquisto e di vendita, delle dichiarazioni reddituali e del costo del lavoro, i verbalizzanti avevano rilevato l'antieconomicità dell'attività aziendale;
- contrariamente a quanto sostenuto da la ditta non aveva effettuato alcun _2 conferimento di olive in favore del frantoio;
Per_1
- la ricorrente, che aveva affermato di aver lavorato sui fondi siti in Adelfia, non aveva fornito la prova della sussistenza dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio;
- le denunce dei rapporti in agricoltura, regolarmente effettuate da _2 risultavano smentite dalle evidenze degli accertamenti ispettivi;
- con specifico riferimento alla denuncia aziendale del 10 agosto 2012 era emerso che: a) i terreni nella diretta disponibilità di (indicati ai nn. 1, 2, 3 e da 33 a _2
40) erano risultati incolti e mai coltivati a vigneto come accertato da accesso ispettivo sugli stessi e da ortofoto;
b) l'avvenuta concessione dei terreni (indicati ai nn. da 4 a 32) era stata negata dai rispettivi proprietari;
- quanto ai terreni asseritamente concessi a a titolo gratuito, le _2 testimonianze dei presunti concedenti – sentiti sia nell'ambito del procedimento in oggetto sia nell'ambito di altri giudizi analoghi – risultavano contradditorie con le dichiarazioni rese dallo stesso in sede ispettiva (difatti, il titolare non aveva _2 fatto alcun riferimento ai predetti fondi ricevuti ad uso gratuito);
- i testi, asseriti colleghi di lavoro della ricorrente, avevano confermato di aver lavorato con la bracciante negli anni in questione;
tuttavia, la circostanza per cui gli stessi avevano promosso controversie analoghe nei confronti dell' previdenziale CP_1 imponeva di valutare con cautela l'attendibilità delle loro dichiarazioni;
- neppure la documentazione di provenienza datoriale era idonea a contrastare le risultanze del verbale ispettivo redatto a carico del medesimo datore di lavoro.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale errato nella valutazione delle risultanze istruttorie raccolte in primo grado (prove documentali e testimoniali).
L'appellante osserva che, il Giudice di prime cure ha escluso l'attendibilità dei testi escussi sul mero rilievo della circostanza per cui gli stessi erano attinti da analogo provvedimento di disconoscimento, omettendo qualsivoglia verifica circa la congruità e l'esaustività delle deposizioni raccolte.
pag. 2/9 A detta di parte appellante, le testimonianze hanno dato atto della tipologia e delle modalità di svolgimento delle mansioni nonché dell'identificazione topografica dei fondi, offrendo inoltre puntuali dettagli circa la durata e la collocazione temporale dell'attività lavorativa espletata dalla lavoratrice.
La denuncia, altresì, la decisione del Tribunale di non ritenere rilevanti le Parte_1 deposizioni – acquisite sia nell'ambito del giudizio in oggetto sia in altri giudizi analoghi – di , e , i quali Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 avevano confermato di aver ceduto in uso gratuito a i fondi di loro proprietà. _2
Infine, l'appellante evidenzia che la tesi dell'Istituto previdenziale circa l'oggettiva impossibilità di esercizio di qualunque attività agricola, in assenza dei terreni nella disponibilità del non può certamente essere corroborata dalle risultanze _2 lacunose e incoerenti del verbale ispettivo e che l' non ha fornito alcuna prova CP_1 individuale che la ricorrente non avesse lavorato alle dipendenze del _2
L'appello è da ritenersi infondato, dovendosi condividere la valutazione operata dal
Tribunale in merito al compendio istruttorio raccolto.
È utile premettere che sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della
Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito (cfr. Cass. sez. un. n. 1133 del
2000):
a) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
b) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. n. 13877 del 2012).
pag. 3/9 A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. nn. 2739 del 2016 e 18605 del
2017), invero, «l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
In sostanza, quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova (che si rivelano indispensabili qualora la contestazione verta sulla non esistente presunzione di onerosità del rapporto determinata da un vincolo di parentela o di coniugio o di affinità con il datore di lavoro); con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio dell'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (cfr. Cass. n. 5227 del 2015). CP_
Nel caso di specie, dagli atti contenuti nel fascicolo dell' e dalle difese rassegnate dall' sin dal giudizio di primo grado e reiterate in sede di appello CP_1 emerge che il disconoscimento delle giornate agricole oggetto di causa è scaturito da quanto accertato dai funzionari di vigilanza in sede di verifica della correttezza degli adempimenti effettuati dalla ditta , esercente nel settore agricolo. Controparte_2
Nel verbale di ispettivo n. 2017023905/DDL del 10 maggio 2018 in relazione al periodo, compreso tra il 1 luglio 2012 e il 28 febbraio 2018, a carico della PT
, pacificamente prodotto in atti dall' al momento della
[...] Controparte_2 CP_1 costituzione in giudizio in primo grado, a firma dei funzionari ispettivi
[...]
e sono precisate analiticamente le fonti da CP_3 CP_4 Controparte_5 cui, a seguito dei controlli eseguiti nei confronti dell'azienda agricola _2
, i verbalizzanti hanno tratto il convincimento della insussistenza del rapporto
[...] di lavoro della Parte_1
In particolare, gli ispettori hanno appurato che la Parte_3 _2
[...]
- aveva trasmesso in data 16 luglio 2012 in via telematica un primo modello D.A.
(denuncia aziendale) in cui aveva dichiarato di condurre circa 3 ettari di terreni agricoli in agro di Adelfia;
- successivamente, in data 10 agosto 2012 la medesima ditta aveva trasmesso una ulteriore D.A. in cui aveva dichiarato di condurre circa 13 ettari di terreni agricoli in agro di Adelfia e di Casamassima;
pag. 4/9 - con fascicolo di domanda all'Agea ai fini del riconoscimento del contributo PAC
(Politica Agricola Comune), la ditta aveva dichiarato di condurre circa 00,69 ettari
(coltivati ad olivo, vite e foresta) fino al mese di febbraio 2018;
- nel corso degli anni l'azienda aveva effettuato come attività principale
«Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari»; sui terreni, dichiarati quali condotti, aveva inoltre denunciato manodopera bracciantile;
- l'azienda non risultava presente negli archivi del Comune di Adelfia al fine della fruizione del carburante agevolato per uso agricolo (UMA);
- l'azienda, per la posizione agricola con dipendenti, aveva accumulato un debito CP_ contributivo nei confronti dell' per il periodo dal 3° trimestre 2012 al 3° trimestre
2017, pari a 290.694,00 euro;
- dall'analisi delle fatture acquisto/vendita e dalle dichiarazioni alla Agenzia delle
Entrate, gli ispettori avevano rilevato l'antieconomicità dell'attività aziendale (v. pag.
13);
- in riferimento ai terreni non di proprietà di come dichiarati e Controparte_2 riportati nel quadro F dal n. 4 al n. 32 della D.A. del 10 agosto 2012 (v. pag. 4), i verbalizzanti avevano accertato che gli stessi non erano mai stati nella sua disponibilità
a nessun titolo;
tanto avevano riferito i legittimi proprietari, le cui dichiarazioni erano state riportate nel verbale;
- in riferimento ai terreni di proprietà di dichiarati e riportati Controparte_2 nella D.A. del 10 agosto 2012 al quadro F ai nn. 1, 2 e 3, gli stessi erano risultati incolti nel corso degli anni a partire dal 2012, come accertato da ortofoto e da accesso ispettivo sugli stessi;
inoltre, sui predetti terreni non erano mai stati presenti vigneti;
- in riferimento ai terreni riportati nella citata denuncia dal n. 33 al n. 40, gli ispettori avevano accertato che tali terreni erano stati nella disponibilità di rimasti però _2 incolti per tutto il periodo dal 2012 al 2017;
- il titolare del frantoio di Adelfia aveva riferito ai verbalizzanti di non Per_1 aver ricevuto alcun conferimento di olive da olio dalla ditta, contrariamento a quanto dichiarato dallo stesso in sede ispettiva;
_2
- l'azienda aveva esibito esclusivamente n. 26 fatture di acquisto di verdure e ortaggi vari per l'attività commerciale relativa all'anno 2013 e n. 3 fatture riguardanti la vendita di uva e di un piccolo quantitativo di olive nere e mele cotogne inerenti all'anno 2017;
- il titolare aveva dichiarato di aver smarrito la totalità della documentazione fiscale, per cui aveva sporto denunce ai Carabinieri;
tuttavia, gli ispettori avevano verificato che quest'ultime non erano inerenti lo smarrimento e/o il furto di documentazione aziendale;
- pertanto, gli ispettori avevano rilevato «la oggettiva impossibilità di esercizio di qualunque attività agricola, stante l'insussistenza di terreni coltivati e l'assenza di terreni nella disponibilità del sig. oltre che il mancato conferimento di olive al _2 frantoio indicato dallo stesso»;
- la documentazione contabile reperita presso lo studio di consulenza fiscale
[...]
in Adelfia era riferita all'attività commerciale svolta da presso il punto CP_6 _2 vendita “P.D.M. di;
Controparte_2
pag. 5/9 - il consulente fiscale aveva riferito agli ispettori di non essersi mai CP_6 occupato della compilazione dei quadri relativi l'attività agricola della ditta ispezionata;
- gli ispettori avevano sentito anche 34 pretesi lavoratori, le cui dichiarazioni erano risultate intrise di contraddizioni, confermando l'insussistenza dello svolgimento di attività agricola.
Per quanto sopra detto, gli ispettori avevano proceduto all'annullamento dei rapporti di lavoro instaurati dalla ditta . Controparte_2
A fronte di così stringenti elementi di giudizio – in sé sicuramente idonei a giustificare il disconoscimento del rapporto di lavoro di cui si controverte in questo giudizio – le prove offerte dalla parte odierna appellante non appaiono affatto idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte della lavoratrice a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della ditta ispezionata.
Si deve evidenziare innanzitutto che, come correttamente affermato dal Tribunale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera a ben vedere non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice ed ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati.
Non giova alla prospettazione dell'odierna appellante neppure la prova orale raccolta in primo grado, atteso che – come giustamente sottolineato dal Tribunale –
l'attendibilità dei due testi (asseriti colleghi) va attentamente ponderata in ragione della posizione rivestita, esattamente speculare rispetto a quella della collega.
Va, difatti, rilevato che i testi e sono destinatari di Testimone_4 Testimone_5 analogo provvedimento di disconoscimento dei loro rispettivi rapporti di lavoro e, come CP_ riferito dagli stessi, hanno promosso giudizio analogo contro l'
Orbene, se è vero che – come rimarcato dall'appellante – tale situazione senz'altro non configura una situazione di incapacità a testimoniare ex art. 256 c.p.c., è altrettanto vero che l'evidente comunanza di interessi tra la medesima e i testi impone un'attenta e rigorosa valutazione del materiale probatorio raccolto su istanza della lavoratrice che, quale attrice in senso sostanziale, è tenuta a provare il fondamento della propria domanda.
Ed invero, il giudizio sull'attendibilità di una deposizione testimoniale ben può essere basato anche su un accertato rapporto tra il teste e la parte, indipendentemente pag. 6/9 dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare (cfr., in motivazione, Cass. n. 14835 del 2019).
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7763 del 2010 e n. 7623 del 2016) ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Pertanto – atteso che i suddetti testi sono portatori di un innegabile interesse “di fatto” all'esito del giudizio – la sola circostanza per cui le dichiarazioni rese dagli stessi sembrano avvalorare la ricostruzione sottesa alle domande proposte dall'istante, non conduce a far ritenere dimostrato il fatto costitutivo controverso, ossia, l'effettivo espletamento di attività lavorativa da parte dell'odierna appellante negli anni 2016 e 2017 alle dipendenze della ditta . Controparte_2
Al delineato quadro, va altresì aggiunto che i testi hanno all'unisono riferito di essere stati adibiti – esattamente come dedotto dall'appellante nei ricorsi introduttivi – alla lavorazione dei vigneti, circostanza che non trova convalida nelle risultanze del verbale ispettivo. Difatti – come si è visto – oltre ad accertare lo stato incolto dei terreni di proprietà di gli ispettori avevo escluso la presenza di vigneti nei suddetti _2 fondi, sicché risulta improbabile che abbia potuto espletare tali mansioni. Parte_1
Occorre del resto evidenziare che il disconoscimento delle giornate di lavoro di cui si controverte è avvenuto in ragione dell'accertata insussistenza di terreni coltivati e dell'assenza di terreni nella disponibilità della ditta ispezionata (v. pag. 14 del verbale ispettivo).
Mette conto rilevare che quasi tutti i concedenti dei terreni indicati nella denuncia aziendale (sei su sette) hanno detto di non aver mai concesso i fondi di loro proprietà ad alcuno e certo non a l'unico che ha dichiarato di aver venduto il fondo a _2 questi (ricevendo il corrispettivo ma, in maniera del tutto singolare, senza che l'accordo fosse consacrato in un atto di trasferimento per l'indisponibilità di ad andare _2 dal notaio) era proprietario di un fondo che era rimasto incolto tra il 2012 ed il 2017 (v. pag. 9 del verbale ispettivo).
Né può ritenersi fondata la tesi prospettata dall'appellante secondo cui l'attività lavorativa si sarebbe espletata in fondi concessi a ad uso gratuito e diversi da _2 quelli indicati nella denuncia aziendale del 10 agosto 2012.
Difatti, le dichiarazioni di , e Testimone_3 Testimone_6 Tes_2
(sentiti in altri giudizi analoghi) – secondo cui gli stessi avrebbero concesso
[...] gratuitamente terreni di loro proprietà siti in agro di Adelfia a – non trovano _2
pag. 7/9 alcun riscontro non soltanto nelle denunce aziendali, ma anche nella dichiarazione resa da in sede ispettiva. _2
Sentito dagli ispettori il 26 marzo 2018, difatti, non aveva affatto riferito _2 circa la disponibilità di tali terreni, ma si era limitato a menzionare suoli di sua proprietà ovvero presi in fitto da altri senza fare alcun cenno ad ulteriori fondi concessigli in uso a titolo gratuito («… sono proprietario di circa tre o quattro ettari di terreni agricoli ubicati in agro di Adelfia;
non sono in grado di dire le contrade… la documentazione di proprietà dei terreni sopradetti mi impegno a produrla nel più breve tempo possibile.
Fino a due anni fa
(2015/2016) ho preso in affitto circa 6 ettari di terreno;
non sono in grado di dire con precisione da chi li ho presi in affitto mi ricordo solo , Persona_2 Per_3 ed altri che non ricordo;
anche di questi contratti vi fornirò copia nel più
[...] breve tempo possibile»).
Questa palese discrasia rende scarsamente attendibile la ricostruzione su cui poggia la tesi difensiva di parte appellante, posto che – ferma la terzietà dei soggetti ascoltati giacché privi di interesse personale all'esito della lite – vi è una netta ed insanabile contraddizione tra quanto asserito dai dichiaranti e quanto riferito dal titolare dell'azienda ed accertato dagli ispettori, con la conseguenza che non può dirsi raggiunta la prova convincente circa l'esistenza del fatto controverso (ossia la disponibilità, da parte di di Controparte_2 terreni coltivati).
Senza dire che la concessione dei terreni in questione sarebbe avvenuta a titolo meramente precario e senza alcun atto scritto, il che esclude che alle dichiarazioni dei terzi possa essere dato riscontro per via documentale.
Inoltre, i rapporti di lavoro intercorsi tra i testi e e la Testimone_4 Testimone_5 CP_ citata ditta nel corso degli anni 2016 e 2017 sono stati disconosciuti dall' e il relativo giudizio instaurato dai braccianti si è concluso negativamente per questi ultimi
(v. Corte d'appello di Bari sent. n. 1951/2023 in proc. n. 973/2022 R.G. e sent. n.
1172/2023 in proc. n. 1371/2022 R.G.), sicché la credibilità soggettiva degli indicati testimoni è da reputarsi fortemente compromessa e non può ritenersi che essi abbiano effettivamente lavorato negli anni in questione e che la loro deposizione possa fornire riscontro dell'effettività della prestazione resa dall'appellante.
-------
In definitiva, la valutazione complessiva dell'intero materiale istruttorio raccolto induce a ritenere – come già correttamente statuito dal Tribunale di Bari – non adeguatamente suffragata la prospettazione dell'odierna appellante, con la conseguente infondatezza del proposto gravame.
Al rigetto della domanda principale di accertamento dei rapporti di lavoro di negli anni 2016 e 2017 segue l'ovvio diniego anche delle connesse Parte_1 rivendicazioni relative alle prestazioni previdenziali afferenti all'indennità di disoccupazione agricola.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione. pag. 8/9 Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante il deposito di rituale dichiarazione per l'esenzione della condanna alle spese ex art. 152 disp. att.
c.p.c., disposizione qui applicabile dal momento che la presente controversia, alla luce del petitum di cui sopra (si invoca anche la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito relativo alla erogazione della indennità di disoccupazione agricola), rientra nel novero dei giudizi in relazione ai quali opera la predetta disposizione speciale («Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali …»).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 29.12.2022, Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 29.6.2022, nei confronti dell' così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
dichiara CP_1 non ripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presente grado sostenute CP_ dall'
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 16 maggio 2024
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando ----------------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Manuela Saracino ------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca --------------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(Bari – 26.11.1952), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1
Falco, elettivamente domiciliata in Bari-Ceglie del Campo alla Via Vincenzo Roppo
n.89, presso lo studio del difensore;
-Appellante-
E
con Controparte_1 sede in Roma, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n. 108, presso l'Avvocatura
Distrettuale ; CP_1
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1987/2022 emessa in data 29.6.2022 il Tribunale del Lavoro di Bari:
1) rigettava il ricorso proposto da in data 30.11.2019 nei confronti Parte_1 dell' , volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di cancellazione dagli CP_1 elenchi di variazione dei braccianti agricoli, in relazione sia all'anno lavorativo 2016 che 2017, per n. 151 giornate in ciascuno di detti anni assertivamente prestate alle dipendenze della , Controparte_2 in qualità di bracciante agricola a tempo determinato, nonché ad ottenere l'accertamento dell'irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017; 2) dichiarava irripetibili le spese di lite in presenza di dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Con ricorso depositato in data 29.12.2022 la interponeva appello per i Parte_1 motivi che di seguito si espongono e si valutano, chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento integrale delle domande proposte in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
L' resisteva. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 16.5.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del lavoro di Bari, all'esito della espletata prova testimoniale, disattendeva la domanda attorea ritenendo, in sintesi, che:
- il nominativo della ricorrente era stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza a seguito di un accertamento ispettivo sfociato nel verbale del 10 maggio 2018;
- gli ispettori avevano contestato a titolare dell'omonima ditta, _2
l'indisponibilità dei terreni indicati nella denuncia aziendale del 10 agosto 2012;
- perfino la restante parte dei fondi oggetto delle denunce aziendali era risultata incolta e, inoltre, nei suddetti terreni non era stata riscontrata la presenza di vigneti;
- attraverso l'analisi delle fatture di acquisto e di vendita, delle dichiarazioni reddituali e del costo del lavoro, i verbalizzanti avevano rilevato l'antieconomicità dell'attività aziendale;
- contrariamente a quanto sostenuto da la ditta non aveva effettuato alcun _2 conferimento di olive in favore del frantoio;
Per_1
- la ricorrente, che aveva affermato di aver lavorato sui fondi siti in Adelfia, non aveva fornito la prova della sussistenza dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio;
- le denunce dei rapporti in agricoltura, regolarmente effettuate da _2 risultavano smentite dalle evidenze degli accertamenti ispettivi;
- con specifico riferimento alla denuncia aziendale del 10 agosto 2012 era emerso che: a) i terreni nella diretta disponibilità di (indicati ai nn. 1, 2, 3 e da 33 a _2
40) erano risultati incolti e mai coltivati a vigneto come accertato da accesso ispettivo sugli stessi e da ortofoto;
b) l'avvenuta concessione dei terreni (indicati ai nn. da 4 a 32) era stata negata dai rispettivi proprietari;
- quanto ai terreni asseritamente concessi a a titolo gratuito, le _2 testimonianze dei presunti concedenti – sentiti sia nell'ambito del procedimento in oggetto sia nell'ambito di altri giudizi analoghi – risultavano contradditorie con le dichiarazioni rese dallo stesso in sede ispettiva (difatti, il titolare non aveva _2 fatto alcun riferimento ai predetti fondi ricevuti ad uso gratuito);
- i testi, asseriti colleghi di lavoro della ricorrente, avevano confermato di aver lavorato con la bracciante negli anni in questione;
tuttavia, la circostanza per cui gli stessi avevano promosso controversie analoghe nei confronti dell' previdenziale CP_1 imponeva di valutare con cautela l'attendibilità delle loro dichiarazioni;
- neppure la documentazione di provenienza datoriale era idonea a contrastare le risultanze del verbale ispettivo redatto a carico del medesimo datore di lavoro.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale errato nella valutazione delle risultanze istruttorie raccolte in primo grado (prove documentali e testimoniali).
L'appellante osserva che, il Giudice di prime cure ha escluso l'attendibilità dei testi escussi sul mero rilievo della circostanza per cui gli stessi erano attinti da analogo provvedimento di disconoscimento, omettendo qualsivoglia verifica circa la congruità e l'esaustività delle deposizioni raccolte.
pag. 2/9 A detta di parte appellante, le testimonianze hanno dato atto della tipologia e delle modalità di svolgimento delle mansioni nonché dell'identificazione topografica dei fondi, offrendo inoltre puntuali dettagli circa la durata e la collocazione temporale dell'attività lavorativa espletata dalla lavoratrice.
La denuncia, altresì, la decisione del Tribunale di non ritenere rilevanti le Parte_1 deposizioni – acquisite sia nell'ambito del giudizio in oggetto sia in altri giudizi analoghi – di , e , i quali Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 avevano confermato di aver ceduto in uso gratuito a i fondi di loro proprietà. _2
Infine, l'appellante evidenzia che la tesi dell'Istituto previdenziale circa l'oggettiva impossibilità di esercizio di qualunque attività agricola, in assenza dei terreni nella disponibilità del non può certamente essere corroborata dalle risultanze _2 lacunose e incoerenti del verbale ispettivo e che l' non ha fornito alcuna prova CP_1 individuale che la ricorrente non avesse lavorato alle dipendenze del _2
L'appello è da ritenersi infondato, dovendosi condividere la valutazione operata dal
Tribunale in merito al compendio istruttorio raccolto.
È utile premettere che sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della
Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito (cfr. Cass. sez. un. n. 1133 del
2000):
a) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
b) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. n. 13877 del 2012).
pag. 3/9 A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. nn. 2739 del 2016 e 18605 del
2017), invero, «l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
In sostanza, quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova (che si rivelano indispensabili qualora la contestazione verta sulla non esistente presunzione di onerosità del rapporto determinata da un vincolo di parentela o di coniugio o di affinità con il datore di lavoro); con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio dell'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (cfr. Cass. n. 5227 del 2015). CP_
Nel caso di specie, dagli atti contenuti nel fascicolo dell' e dalle difese rassegnate dall' sin dal giudizio di primo grado e reiterate in sede di appello CP_1 emerge che il disconoscimento delle giornate agricole oggetto di causa è scaturito da quanto accertato dai funzionari di vigilanza in sede di verifica della correttezza degli adempimenti effettuati dalla ditta , esercente nel settore agricolo. Controparte_2
Nel verbale di ispettivo n. 2017023905/DDL del 10 maggio 2018 in relazione al periodo, compreso tra il 1 luglio 2012 e il 28 febbraio 2018, a carico della PT
, pacificamente prodotto in atti dall' al momento della
[...] Controparte_2 CP_1 costituzione in giudizio in primo grado, a firma dei funzionari ispettivi
[...]
e sono precisate analiticamente le fonti da CP_3 CP_4 Controparte_5 cui, a seguito dei controlli eseguiti nei confronti dell'azienda agricola _2
, i verbalizzanti hanno tratto il convincimento della insussistenza del rapporto
[...] di lavoro della Parte_1
In particolare, gli ispettori hanno appurato che la Parte_3 _2
[...]
- aveva trasmesso in data 16 luglio 2012 in via telematica un primo modello D.A.
(denuncia aziendale) in cui aveva dichiarato di condurre circa 3 ettari di terreni agricoli in agro di Adelfia;
- successivamente, in data 10 agosto 2012 la medesima ditta aveva trasmesso una ulteriore D.A. in cui aveva dichiarato di condurre circa 13 ettari di terreni agricoli in agro di Adelfia e di Casamassima;
pag. 4/9 - con fascicolo di domanda all'Agea ai fini del riconoscimento del contributo PAC
(Politica Agricola Comune), la ditta aveva dichiarato di condurre circa 00,69 ettari
(coltivati ad olivo, vite e foresta) fino al mese di febbraio 2018;
- nel corso degli anni l'azienda aveva effettuato come attività principale
«Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari»; sui terreni, dichiarati quali condotti, aveva inoltre denunciato manodopera bracciantile;
- l'azienda non risultava presente negli archivi del Comune di Adelfia al fine della fruizione del carburante agevolato per uso agricolo (UMA);
- l'azienda, per la posizione agricola con dipendenti, aveva accumulato un debito CP_ contributivo nei confronti dell' per il periodo dal 3° trimestre 2012 al 3° trimestre
2017, pari a 290.694,00 euro;
- dall'analisi delle fatture acquisto/vendita e dalle dichiarazioni alla Agenzia delle
Entrate, gli ispettori avevano rilevato l'antieconomicità dell'attività aziendale (v. pag.
13);
- in riferimento ai terreni non di proprietà di come dichiarati e Controparte_2 riportati nel quadro F dal n. 4 al n. 32 della D.A. del 10 agosto 2012 (v. pag. 4), i verbalizzanti avevano accertato che gli stessi non erano mai stati nella sua disponibilità
a nessun titolo;
tanto avevano riferito i legittimi proprietari, le cui dichiarazioni erano state riportate nel verbale;
- in riferimento ai terreni di proprietà di dichiarati e riportati Controparte_2 nella D.A. del 10 agosto 2012 al quadro F ai nn. 1, 2 e 3, gli stessi erano risultati incolti nel corso degli anni a partire dal 2012, come accertato da ortofoto e da accesso ispettivo sugli stessi;
inoltre, sui predetti terreni non erano mai stati presenti vigneti;
- in riferimento ai terreni riportati nella citata denuncia dal n. 33 al n. 40, gli ispettori avevano accertato che tali terreni erano stati nella disponibilità di rimasti però _2 incolti per tutto il periodo dal 2012 al 2017;
- il titolare del frantoio di Adelfia aveva riferito ai verbalizzanti di non Per_1 aver ricevuto alcun conferimento di olive da olio dalla ditta, contrariamento a quanto dichiarato dallo stesso in sede ispettiva;
_2
- l'azienda aveva esibito esclusivamente n. 26 fatture di acquisto di verdure e ortaggi vari per l'attività commerciale relativa all'anno 2013 e n. 3 fatture riguardanti la vendita di uva e di un piccolo quantitativo di olive nere e mele cotogne inerenti all'anno 2017;
- il titolare aveva dichiarato di aver smarrito la totalità della documentazione fiscale, per cui aveva sporto denunce ai Carabinieri;
tuttavia, gli ispettori avevano verificato che quest'ultime non erano inerenti lo smarrimento e/o il furto di documentazione aziendale;
- pertanto, gli ispettori avevano rilevato «la oggettiva impossibilità di esercizio di qualunque attività agricola, stante l'insussistenza di terreni coltivati e l'assenza di terreni nella disponibilità del sig. oltre che il mancato conferimento di olive al _2 frantoio indicato dallo stesso»;
- la documentazione contabile reperita presso lo studio di consulenza fiscale
[...]
in Adelfia era riferita all'attività commerciale svolta da presso il punto CP_6 _2 vendita “P.D.M. di;
Controparte_2
pag. 5/9 - il consulente fiscale aveva riferito agli ispettori di non essersi mai CP_6 occupato della compilazione dei quadri relativi l'attività agricola della ditta ispezionata;
- gli ispettori avevano sentito anche 34 pretesi lavoratori, le cui dichiarazioni erano risultate intrise di contraddizioni, confermando l'insussistenza dello svolgimento di attività agricola.
Per quanto sopra detto, gli ispettori avevano proceduto all'annullamento dei rapporti di lavoro instaurati dalla ditta . Controparte_2
A fronte di così stringenti elementi di giudizio – in sé sicuramente idonei a giustificare il disconoscimento del rapporto di lavoro di cui si controverte in questo giudizio – le prove offerte dalla parte odierna appellante non appaiono affatto idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte della lavoratrice a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della ditta ispezionata.
Si deve evidenziare innanzitutto che, come correttamente affermato dal Tribunale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera a ben vedere non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice ed ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati.
Non giova alla prospettazione dell'odierna appellante neppure la prova orale raccolta in primo grado, atteso che – come giustamente sottolineato dal Tribunale –
l'attendibilità dei due testi (asseriti colleghi) va attentamente ponderata in ragione della posizione rivestita, esattamente speculare rispetto a quella della collega.
Va, difatti, rilevato che i testi e sono destinatari di Testimone_4 Testimone_5 analogo provvedimento di disconoscimento dei loro rispettivi rapporti di lavoro e, come CP_ riferito dagli stessi, hanno promosso giudizio analogo contro l'
Orbene, se è vero che – come rimarcato dall'appellante – tale situazione senz'altro non configura una situazione di incapacità a testimoniare ex art. 256 c.p.c., è altrettanto vero che l'evidente comunanza di interessi tra la medesima e i testi impone un'attenta e rigorosa valutazione del materiale probatorio raccolto su istanza della lavoratrice che, quale attrice in senso sostanziale, è tenuta a provare il fondamento della propria domanda.
Ed invero, il giudizio sull'attendibilità di una deposizione testimoniale ben può essere basato anche su un accertato rapporto tra il teste e la parte, indipendentemente pag. 6/9 dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare (cfr., in motivazione, Cass. n. 14835 del 2019).
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7763 del 2010 e n. 7623 del 2016) ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Pertanto – atteso che i suddetti testi sono portatori di un innegabile interesse “di fatto” all'esito del giudizio – la sola circostanza per cui le dichiarazioni rese dagli stessi sembrano avvalorare la ricostruzione sottesa alle domande proposte dall'istante, non conduce a far ritenere dimostrato il fatto costitutivo controverso, ossia, l'effettivo espletamento di attività lavorativa da parte dell'odierna appellante negli anni 2016 e 2017 alle dipendenze della ditta . Controparte_2
Al delineato quadro, va altresì aggiunto che i testi hanno all'unisono riferito di essere stati adibiti – esattamente come dedotto dall'appellante nei ricorsi introduttivi – alla lavorazione dei vigneti, circostanza che non trova convalida nelle risultanze del verbale ispettivo. Difatti – come si è visto – oltre ad accertare lo stato incolto dei terreni di proprietà di gli ispettori avevo escluso la presenza di vigneti nei suddetti _2 fondi, sicché risulta improbabile che abbia potuto espletare tali mansioni. Parte_1
Occorre del resto evidenziare che il disconoscimento delle giornate di lavoro di cui si controverte è avvenuto in ragione dell'accertata insussistenza di terreni coltivati e dell'assenza di terreni nella disponibilità della ditta ispezionata (v. pag. 14 del verbale ispettivo).
Mette conto rilevare che quasi tutti i concedenti dei terreni indicati nella denuncia aziendale (sei su sette) hanno detto di non aver mai concesso i fondi di loro proprietà ad alcuno e certo non a l'unico che ha dichiarato di aver venduto il fondo a _2 questi (ricevendo il corrispettivo ma, in maniera del tutto singolare, senza che l'accordo fosse consacrato in un atto di trasferimento per l'indisponibilità di ad andare _2 dal notaio) era proprietario di un fondo che era rimasto incolto tra il 2012 ed il 2017 (v. pag. 9 del verbale ispettivo).
Né può ritenersi fondata la tesi prospettata dall'appellante secondo cui l'attività lavorativa si sarebbe espletata in fondi concessi a ad uso gratuito e diversi da _2 quelli indicati nella denuncia aziendale del 10 agosto 2012.
Difatti, le dichiarazioni di , e Testimone_3 Testimone_6 Tes_2
(sentiti in altri giudizi analoghi) – secondo cui gli stessi avrebbero concesso
[...] gratuitamente terreni di loro proprietà siti in agro di Adelfia a – non trovano _2
pag. 7/9 alcun riscontro non soltanto nelle denunce aziendali, ma anche nella dichiarazione resa da in sede ispettiva. _2
Sentito dagli ispettori il 26 marzo 2018, difatti, non aveva affatto riferito _2 circa la disponibilità di tali terreni, ma si era limitato a menzionare suoli di sua proprietà ovvero presi in fitto da altri senza fare alcun cenno ad ulteriori fondi concessigli in uso a titolo gratuito («… sono proprietario di circa tre o quattro ettari di terreni agricoli ubicati in agro di Adelfia;
non sono in grado di dire le contrade… la documentazione di proprietà dei terreni sopradetti mi impegno a produrla nel più breve tempo possibile.
Fino a due anni fa
(2015/2016) ho preso in affitto circa 6 ettari di terreno;
non sono in grado di dire con precisione da chi li ho presi in affitto mi ricordo solo , Persona_2 Per_3 ed altri che non ricordo;
anche di questi contratti vi fornirò copia nel più
[...] breve tempo possibile»).
Questa palese discrasia rende scarsamente attendibile la ricostruzione su cui poggia la tesi difensiva di parte appellante, posto che – ferma la terzietà dei soggetti ascoltati giacché privi di interesse personale all'esito della lite – vi è una netta ed insanabile contraddizione tra quanto asserito dai dichiaranti e quanto riferito dal titolare dell'azienda ed accertato dagli ispettori, con la conseguenza che non può dirsi raggiunta la prova convincente circa l'esistenza del fatto controverso (ossia la disponibilità, da parte di di Controparte_2 terreni coltivati).
Senza dire che la concessione dei terreni in questione sarebbe avvenuta a titolo meramente precario e senza alcun atto scritto, il che esclude che alle dichiarazioni dei terzi possa essere dato riscontro per via documentale.
Inoltre, i rapporti di lavoro intercorsi tra i testi e e la Testimone_4 Testimone_5 CP_ citata ditta nel corso degli anni 2016 e 2017 sono stati disconosciuti dall' e il relativo giudizio instaurato dai braccianti si è concluso negativamente per questi ultimi
(v. Corte d'appello di Bari sent. n. 1951/2023 in proc. n. 973/2022 R.G. e sent. n.
1172/2023 in proc. n. 1371/2022 R.G.), sicché la credibilità soggettiva degli indicati testimoni è da reputarsi fortemente compromessa e non può ritenersi che essi abbiano effettivamente lavorato negli anni in questione e che la loro deposizione possa fornire riscontro dell'effettività della prestazione resa dall'appellante.
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In definitiva, la valutazione complessiva dell'intero materiale istruttorio raccolto induce a ritenere – come già correttamente statuito dal Tribunale di Bari – non adeguatamente suffragata la prospettazione dell'odierna appellante, con la conseguente infondatezza del proposto gravame.
Al rigetto della domanda principale di accertamento dei rapporti di lavoro di negli anni 2016 e 2017 segue l'ovvio diniego anche delle connesse Parte_1 rivendicazioni relative alle prestazioni previdenziali afferenti all'indennità di disoccupazione agricola.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione. pag. 8/9 Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante il deposito di rituale dichiarazione per l'esenzione della condanna alle spese ex art. 152 disp. att.
c.p.c., disposizione qui applicabile dal momento che la presente controversia, alla luce del petitum di cui sopra (si invoca anche la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito relativo alla erogazione della indennità di disoccupazione agricola), rientra nel novero dei giudizi in relazione ai quali opera la predetta disposizione speciale («Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali …»).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 29.12.2022, Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 29.6.2022, nei confronti dell' così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
dichiara CP_1 non ripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presente grado sostenute CP_ dall'
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 16 maggio 2024
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 9/9