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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2192/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 11/01/1974), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SCATOZZA ELISABETTA;
e
(ROMA (RM), 17/01/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SCATOZZA ELISABETTA;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 1998, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
• ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e avendo definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale
• Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà sita in Parte_1
Roma Via Poseidone ,55
1 • la sig.ra continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà sita in Roma Controparte_1
Via Poseidone, 82
• la figlia dei ricorrenti, , maggiorenne ed economicamente Parte_2
indipendente, non è più convivente con i genitori, conseguentemente non andrà preso nessun provvedimento in ordine al mantenimento della stessa
Spese compensate
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18/01/1998, giacché dagli atti risulta che
è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2192/2024 R.G.A.C.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/01/1998 tra 11/01/1974) e Parte_3
OMA (RM), 17/01/1973) trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Montecompatri (RM) al n. 1, Parte II , Serie
A1, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
2 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2192/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 11/01/1974), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SCATOZZA ELISABETTA;
e
(ROMA (RM), 17/01/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SCATOZZA ELISABETTA;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 1998, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
• ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e avendo definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale
• Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà sita in Parte_1
Roma Via Poseidone ,55
1 • la sig.ra continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà sita in Roma Controparte_1
Via Poseidone, 82
• la figlia dei ricorrenti, , maggiorenne ed economicamente Parte_2
indipendente, non è più convivente con i genitori, conseguentemente non andrà preso nessun provvedimento in ordine al mantenimento della stessa
Spese compensate
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18/01/1998, giacché dagli atti risulta che
è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2192/2024 R.G.A.C.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/01/1998 tra 11/01/1974) e Parte_3
OMA (RM), 17/01/1973) trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Montecompatri (RM) al n. 1, Parte II , Serie
A1, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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