Articolo 2 della Legge 20 dicembre 1956, n. 1525
Articolo 1
Versione
1 febbraio 1957
Art. 2.
All'onere di lire 3.100.000 (tre milioni centomila lire) per la quota di partecipazione relativa agli anni 1953 e 1954, sara' fatto fronte mediante una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292 , concernente modificazione alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 febbraio 1957