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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16991 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 47221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione in data 09/07/2024
promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via delle Fornaci 44, presso lo studio dell'avv. Gianlorenzo Agliata, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTRICE
nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Roma, Via Leone C.F._2 IV n. 38, presso lo studio dell'avv. Vittoria Angela Livi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
nonché nei confronti
(C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliato in Roma via Sabotino n. 46, presso lo studio dell'avv.
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ES FR, che lo rappresenta e difende insieme all'avv. Vincenzo Petrizzi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: cessione di quote sociali – comunione legale
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ecc.Mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: - in via preliminare, per i motivi tutti di cui in narrativa, annullare, revocare, dichiarare nullo, inefficace o come meglio ritenuto l'atto di permuta di quote sociali stipulato in data 1 agosto 2018 avanti il Notaio
[...]
, Repertorio n. 3889 e Raccolta n. 2721, con ogni Per_1 conseguenziale statuizione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la Sig.ra è piena e legittima proprietaria del 25% delle Parte_1 quote sociali della “ MO RI SN (cod.fisc. Pt_2
), con sede in Roma alla via Marcantonio Colonna n. P.IVA_1 34;- in subordine, condannare il Sig. a Controparte_1 corrispondere in favore dell'odierna attrice il valore delle quote di pertinenza di questa ultima della predetta Società, da determinarsi a mezzo di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'ammissione della quale si svolge sin d'ora espressa istanza, ovvero del diverso importo che verrà provato in corso di causa o sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
- in via ulteriormente subordinata, condannare il Sig.
a corrispondere in favore dell'odierna Controparte_1 attrice l'importo di euro 68.500,00, pari al 50% del valore dichiarato dalle parti in sede di stipula del predetto atto di permuta di quote sociali, ovvero del diverso importo che verrà provato in corso di causa
o sarà ritenuto dio giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-in ogni caso, con la refusione di spese, competenze ed onorari di giudizio”
PARTE CONVENUTA : “Si chiede: - in via Controparte_1 preliminare e pregiudiziale accertare e dichiararsi la domanda proposta dalla Sig.ra inammissibile per difetto di legittimazione Pt_1 attiva in capo all'attrice; - subordinatamente in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiararsi la domanda proposta dalla Sig.ra improcedibile, ai sensi di cui al D.Lgs. 28/2010 per non avere Pt_1 parte attrice in via prodromica attivato il procedimento di mediazione obbligatoria;
- in via principale e nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque nulla per i
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motivi tutti esposti nelle premesse in fatto. – in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari” .
PARTE CONVENUTA “ 1) rigettarsi la domanda di CP_2 annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della permuta di cui al rogito per notar , Rep. 3889- Racc. 2721 in data 1 Persona_1 agosto 20; 2) in subordine e nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare che il sig. è titolare del 25% delle quote del CP_2 Parte_3 reintegrandolo nella relativa proprietà; 3) conseguentemente condannare il Sig. a risarcire il sig. Controparte_1 CP_2 dei danni subiti. Danni che saranno meglio precisati e determinati in corso di causa, entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; 4) vittoria di spese”.
POSIZIONI DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio e , Controparte_1 CP_2 esponendo:
- di avere contratto matrimonio in data 2/04/1990 con il sig.
[...]
e di avere optato per il regime di comunione legale;
CP_1
- il sig. aveva costituito, in data 28/09/1995, la Controparte_1 società ”, insieme al Controparte_3 sig. ed ognuno dei soci deteneva il 50% delle quote;
CP_4
- le quote del sig. erano, quindi, entrate a far parte Controparte_1 della comunione legale;
- nel corso del tempo, la società aveva cambiato denominazione in;
Controparte_5
-in data 1/08/2018, per atto di permuta di quote sociali, il sig.
[...]
cedeva le quote della predetta società in favore del Sig. CP_1 ed acquistava in permuta il 25% delle quote sociali della CP_2 società ; Parte_3
-l'attrice non aveva mai acconsentito alla cessione delle quote della da parte del sig. Controparte_5 Controparte_1 il quale, tra l'altro, aveva dichiarato nell'atto di permuta che la cessione aveva ad oggetto beni esclusi dalla comunione legale;
- non essendo possibile ricostituire la comunione legale ex art. 184 c.p.c., per essere stata sciolta in data 26/11/2018 in virtù della separazione dei coniugi, la sig.ra avrebbe dovuto essere Pt_1 dichiarata proprietaria del 50% delle quote illegittimamente cedute o, in subordine, avrebbe dovuto percepire pro-quota il controvalore. Concludeva come in epigrafe.
^^^^^^
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Si costituiva in giudizio il sig. il quale impugnava e Controparte_1 contestava, quanto dedotto dall'attrice in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, deducendo:
- la costituzione della società MO era avvenuta grazie alle somme di denaro ricavate dalla vendita dell'immobile di via Pietro Maffi, di esclusiva proprietà del convenuto, avendolo acquistato prima della celebrazione del matrimonio: con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 179 c.c., le quote sociali non erano cadute in comunione e l'attrice era quindi carente di legittimazione attiva;
- la vendita delle quote sociali era intervenuta nell'ambito di una ristrutturazione delle posizioni in seno a varie società, per cui, in esito alla permuta effettuata, il era uscito dalla società Controparte_1
MO ed aveva acquistato la partecipazione del sig. CP_2 nella società pari al 25%, oltre a quella del sig. Parte_4 CP_5
pari al 35%. La permuta era avvenuta senza scambio di denaro;
[...]
- la domanda era improcedibile, perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione, vertendo la causa in tema di comunione legale;
- era comunque infondata la domanda di annullamento dell'atto di permuta delle quote, perché, ove mai si fosse dato credito alla tesi dell'attrice per cui le quote facevano parte della comunione legale, comunque ci si trovava di fronte ad una delle ipotesi per cui l'assenza del consenso del coniuge non era causa di invalidità dell'atto, essendo le quote sociali ricomprese tra i beni mobili non iscritti nei pubblici registri;
- non potevano assegnarsi le quote alla sig.ra perché era Pt_1 precluso l'ingresso forzoso dei soci nella compagine sociale;
- le domande dell'attrice erano infondate e andavano rigettate.
^^^^^ Si costituiva il sig. il quale deduceva di avere concluso l'atto di CP_2 permuta senza avere conoscenza delle vicende familiari del socio. Riteneva comunque infondate le richieste dall'attrice, perché, ai sensi dell'art. 178 c.c., i beni destinati all'esercizio imprese costituita dopo il matrimonio, salva l'ipotesi di loro sussistenza al momento dello scioglimento della comunione, dando luogo ad un'ipotesi di comunione de residuo. Le quote della società MO non potevano essere ricomprese nel regime della comunione. Anche nell'ipotesi in cui fosse intervenuta la separazione personale dei coniugi, all'attrice non spetterebbero di certo le quote della società, ma al limite un diritto di credito pari al valore delle quote possedute dal sig. Controparte_1
Nel caso in cui fosse però accolta la tesi dell'attrice, vi sarebbe stata la responsabilità del sig. di risarcire il sig. Controparte_1 CP_2
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avendo sottoscritto un contratto in violazione dei canoni di correttezza e lealtà. Infine, il sig. avrebbe avuto anche il diritto di vedersi reintegrato CP_2 nella proprietà delle quote di oggetto della permuta. Parte_3
^^^^^^ In esito al deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale riteneva non ammissibile la prova testimoniale richiesta, in quanto i capitoli articolati erano in parte superflui, perché non pertinenti rispetto al thema probandum, in parte relativi a circostanze già desunte dalla documentazione in atti ovvero contrastanti da quanto risultante chiaramente da prove precostituite, ed in parte formulati in modo generico, senza univoca collocazione nel tempo e nello spazio, ovvero contenenti apprezzamenti e valutazioni non demandabili a testi;
riteneva inoltre superflua la CTU, vertendo la controversia su questioni prettamente giuridiche. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14/04/2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies. La causa veniva assegnata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Thema decidendum
Parte attrice ha intrapreso la presente iniziativa giudiziaria per vedere annullato o dichiarato nullo l'atto di permuta delle quote sociali dell'1/08/2018, con il quale il convenuto ex Controparte_1 coniuge, aveva ceduto le quote della società MO al sig. E CP_2 ciò sulla scorta della considerazione che tali quote facessero parte della comunione legale tra i coniugi, per cui l'attrice avrebbe dovuto prestare il proprio consenso. In via subordinata chiede la condanna del convenuto alla restituzione del controvalore delle quote.
Il convenuto sostiene, invece, che le quote non Controparte_1 siano cadute in comunione legale perché la costituzione della società è avvenuta con capitale proveniente dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà. Comunque, l'atto di permuta non può essere dichiarato nullo perché le quote sono beni mobili non registrati per cui possono essere alienate anche senza il consenso dell'altro coniuge.
sostiene che la domanda dell'attrice sia infondata perché CP_2
l'impresa era esclusa dal regime della comunione;
tuttavia, nel caso fosse accolta la domanda dell'attrice di annullamento dell'atto di
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permuta, il dovrebbe risarcirlo per aver stipulato un Controparte_1 contratto in violazione del principio della buona fede oggettiva.
2) Sulla eccezione di improcedibilità della domanda.
Il sig. eccepisce, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda perché il procedimento sarebbe connesso con la materia della divisione della comunione, per cui sarebbe stato necessario avviare il propedeutico tentativo obbligatorio di mediazione.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni, nell'elencare le materie dove è obbligatoria la mediazione, fa riferimento alla : nel caso che ci occupa, il tema è la cessione di quote societarie e la comunione legale, e non vi è alcun collegamento diretto con la divisone della comunione.
Pertanto, non era necessario procedere al tentativo obbligatorio richiamato dal convenuto.
3) Sulla carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Il sig. eccepisce l'eccezione di carenza della Controparte_1 legittimazione attiva della sig.ra perché la partecipazione Pt_1 sociale sarebbe stata acquistata con proventi della vendita di un immobile di cui era proprietario per acquisto anteriore al matrimonio, per cui le quote della non sarebbero mai potute cadere CP_5 in comunione.
Ora, come noto, la carenza di legittimazione – in quanto condizione dell'azione il cui difetto impedisce la trattazione del merito - consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. In altri termini, la legittimazione attiva o passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo alla quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
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Dalla prospettazione dell'attrice, v'è che in linea astratta la stessa potrebbe avere delle pretese sulle quote sociali acquistate dal convenuto in costanza di matrimonio, laddove è pacifico che i coniugi avessero optato per il regime della comunione legale dei beni.
Pertanto, l'eccezione andrà rigettata.
4) Sull'acquisto di partecipazioni sociali da parte del coniuge in regime di comunione legale.
Secondo l'art. 177 del codice civile, costituiscono oggetto della comunione legale a) gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi).
La regola generale, quindi, prevede che i beni acquistati durante il matrimonio anche da uno solo dei coniugi, rientrino nella comunione legale e sono in comproprietà.
Vi sono delle eccezioni, normate dall'art. 178 e dall'art. 179 del codice civile. A mente dell'art. 178 c.c., i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa. Sono, invece, esclusi dalla comunione ex art. 179 c.c., perché restano beni personali del coniuge, i beni di cui il coniuge era proprietario o titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio;
quelli acquisiti successivamente per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che siano attribuiti alla comunione;
i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto.
Si tratta, quindi, di tre diversi regimi: quello della comunione legale immediata, quello della comunione legale differita o de residuo e quello della natura permanentemente personale del bene.
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Rispetto alle suddette classificazioni, si è posto il quesito di dove collocare le partecipazioni societarie, non essendoci un'indicazione chiara da parte del legislatore, atteso che l'art. 177 lett a) si riferisce genericamente ad acquisti di beni (comunione immediata), l'art. 177 lett. c) menziona i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi sempre che siano presenti al momento dello scioglimento, le aziende cadono in comunione sempre che siano costituite e gestite da entrambi i coniugi, mentre l'art. 178 c.c. menziona “i beni destinati all'esercizio dell'impresa”.
La questione è duplice perché investe sia la possibilità di considerare 'bene' la partecipazione societaria, sia la riconduzione della partecipazione societaria ai “beni destinati all'esercizio dell'impresa” e, quindi, alla comunione de residuo.
La giurisprudenza di legittimità più risalente non ha sviluppato una linea coerente, alternandosi pronunce di segno opposto.
Secondo un primo orientamento, la quota societaria è un bene mobile non registrato – oggetto di atti dispositivi senza il necessario consenso dell'altro coniuge ai sensi dell'art. 184 c.c. – che ricadrebbe nella comunione immediata.
Secondo Cass. n. 2509/2009 “La quota sociale va invece ricondotta nella nozione di beni mobili fornita dall'art. 810 c.c. e dall'art. 812 c.c., u.c., perché essendo trasferibili a terzi inter vivos e mortis causa (cf.r Cass- civ., sez. 2, sent. 9 settembre 1997, n. 8784) ed assoggettabile anche ad espropriazione forzata (cfr. Cass. civ. sez. 1, sent. 11 luglio 1962, n. 1835), pur se per l'opponibilità del trasferimento alla compagine sociale occorre il consenso degli altri soci, costituisce una cosa immateriale che può formare oggetto di diritti. L'iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti, ferma la distinzione tra la loro titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio, rientrano conseguentemente tra gli acquisti che a norma dell'art. 177 lett. a) c.c. costituiscono oggetto della comunione legale, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, e non beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c.” (Cass. n. 2509/2009).
A tale orientamento, si oppone l'indirizzo di cui alla pronuncia n. 6876/2013, nella quale si ritiene che l'acquisto di una partecipazione sia effettuato nell'ottica dell'esercizio dell'impresa e, quindi, valorizzando la libertà di iniziativa, si ritiene non cada immediatamente nella comunione ma solo in via differita all'atto dello scioglimento della stessa.
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In detta pronuncia si legge “ nella fattispecie considerata nell'art. 178 c.c., sebbene il coniuge non destini dei beni “all'esercizio dell'impresa”, ma all'acquisto di una partecipazione in una società e sarà questa ultima ( e non il singolo coniuge) ad esercitare l'impresa, la dottrina prevalente, evidenziando l'identità di ratio, condivisibilmente ritiene che la quota societaria del coniuge non cada in comunione legale ex art. 177 c.c., lettera a) ma appunto in quella ex art. 178 c.c.” (Cass. n. 6876/2013).
La questione, poi, risulta peculiare in relazione alle società di persone, rispetto alle quali non sembra possibile ammettere la responsabilità illimitata (con rischio quindi di fallimento) per il coniuge del socio che non abbia espressamente acconsentito all'acquisto della quota. Inoltre, sarebbe preferibile che il coniuge imprenditore possa svolgere l'attività senza le limitazioni di cui all'art. 180 c.c. relativamente all'amministrazione dei beni in comunione.
Secondo altri autori, ciò che rileverebbe non sarebbe il parametro della responsabilità, ma lo scopo dell'acquisto delle quote: se a scopo speculativo o se, invece, finalizzato all'attività imprenditoriale del coniuge. Solo in quest'ultimo caso, l'acquisto delle partecipazioni nelle società di persone non sarebbe incluso immediatamente nella comunione legale, bensì dovrà ritenersi applicabile la c.d comunione differita di cui alla previsione dell'art. 178 c.c. Tuttavia, tale tesi renderebbe incerto il regime giuridico delle quote a seconda dell'intendimento soggettivo di investimento o di impresa dell'acquirente delle quote.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in sede nomofilattica, ha avuto occasione di pronunciarsi sulla natura della comunione de residuo, essendosi contrapposte due tesi: quella della natura di diritto reale e, dunque, della contitolarità del diritto e quella della natura del diritto di credito. Con ordinanza interlocutoria n. 28872/2021, la Seconda Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della c.d. comunione de residuo, posto che sia in dottrina che in giurisprudenza si contendevano il campo la tesi che attribuisce al coniuge non imprenditore un diritto di credito - pari alla metà del valore dell'azienda al momento dello scioglimento della comunione - e quella che invece opta per il riconoscimento di un diritto di compartecipazione alla titolarità dei singoli beni individuali.
Le S.U. con sentenza n. 15889, 17/05/2022, esprimendosi in tema di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella c.d. comunione «de residuo», ha affermato che al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetti un diritto di credito pari al 50% del valore
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dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
A sostegno di tale tesi ha considerato, in particolare, le criticità che sarebbero emerse nel caso in cui si condividesse la tesi della contitolarità dei beni presenti nella comunione de residuo allorché la natura "reale" del rapporto determinerebbe “un incremento dei legami economici fra i due coniugi proprio quando e, anzi addirittura, proprio "perché" si sono prodotte vicende che, secondo la stessa previsione legislativa, ne dovrebbero invece comportare la cessazione. Ne' va trascurato il fatto che il passaggio automatico dei beni comuni de residuo dalla titolarità e disponibilità esclusive del coniuge al patrimonio in comunione si tradurrebbe in una menomazione dell'autonomia e della libertà del coniuge stesso, che il legislatore ha, invece, inteso salvaguardare nella fase precedente allo scioglimento, con il rischio che la conflittualità tra coniugi, che spesso caratterizza alcune delle fattispecie che determinano le cessazione del regime patrimoniale legale, possa riverberarsi anche nella gestione e nelle scelte che afferiscano ai beni aziendali caduti nella comunione de residuo. Il carattere poi ordinario della comunione che verrebbe in tal modo a determinarsi, oltre ad incidere sulle regole gestionali della stessa, porrebbe il problema dei potenziali esiti esiziali per la stessa sopravvivenza dell'impresa”.
Occorre, quindi, affermare che, in adesione alla più recente giurisprudenza di legittimità, l'acquisto di partecipazioni in società di persone non possa costituire acquisto che ricade nella comunione immediata, ma solo nella comunione de residuo. Al momento dello scioglimento della comunione legale, che consegue al provvedimento presidenziale, il coniuge non imprenditore non acquisisce un diritto reale di contitolarità delle quote ma solo un diritto di credito alla metà del controvalore.
5) La costituzione della società Controparte_5
Secondo la ricostruzione del convenuto la Controparte_1 costituzione della società Controparte_3
sarebbe avvenuta tramite mezzi di sua proprietà esclusiva,
[...] derivanti dalla vendita di un bene immobile la cui titolarità era risalente a data anteriore alla contrazione del matrimonio.
Affinché possa escludersi l'appartenenza di un bene dalla comunione, è però necessario che - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 179 c.c.- tale esclusione risulti dall'atto di acquisto al quale deve aver partecipato anche l'altro coniuge. Ciò nel caso in cui si ritenga possibile la caduta nella comunione di una partecipazione in società di persone. Ad ogni
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buon conto, della provenienza dei fondi dalla vendita di un bene personale e della manifestazione di volontà di escludere detto acquisto dalla comunione legale non si ha evidenza nel caso di specie, non emergendo nulla in tal senso dalla documentazione in atti.
Inoltre, v'è che non è nemmeno certo che il conferimento del capitale per la costituzione della MO sia avvenuto grazie al prezzo ottenuto dalla vendita dell'immobile di proprietà di via Pietro Maffi. Sul punto, infatti, va sottolineato come, mentre la società era stata costituita in data 28/09/1995, la vendita dell'appartamento avveniva solo nel gennaio del 1996, a nulla rilevando che nell'atto di compravendita si faccia menzione di una somma di denaro già ricevuta in acconto. Peraltro, solo con l'atto notarile dell'11.01.1996, il venditore rilasciava quietanza della somma già ricevuta da parte acquirente. Non è presente una produzione documentale idonea a confermare la datazione della ricezione della somma in acconto.
Le quote della società, quindi, non possono essere considerate beni personali ma sono da ricomprendere nella comunione de residuo.
6) Sull'atto di permuta del 1° agosto 2018.
Sostiene l'attrice che l'atto di permuta del 1 agosto 2018 andrebbe dichiarato nullo o annullato perché sottoscritto senza il suo consenso, e questo perché le quote della MO appartenevano alla comunione legale.
Questo Giudice ritiene, invece, aderendo all'orientamento della più recente giurisprudenza, che le partecipazioni di società di persone non possano ricadere nella comunione legale immediata, pena la responsabilità illimitata del coniuge, il quale si ritroverebbe passibile di essere esposto anche alle conseguenze dell'insolvenza della società ed alla successiva procedura fallimentare, senza avere mai prestato il proprio consenso all'acquisto delle quote e senza avere mai collaborato all'attività imprenditoriale.
Nel caso concreto, è la stessa attrice che sostiene di avere collaborato con il marito solo a partire dal 2012 (dal punto di vista dei documenti versati in atti, il rapporto contrattuale risulta – tra l'altro- solo a partire dal 2016), e comunque per società diverse dalla MO, che, a tutto concedere, era stata costituita quasi venti anni prima.
E' pacifico, inoltre, che la costituzione della MO fosse finalizzata a rafforzare l'attività imprenditoriale del convenuto, il quale ha sempre operato nel campo della ristorazione e del comparto alimentare.
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Per queste ragioni, le quote della società non possono che farsi rientrare nella cosiddetta comunione de residuo di cui all'art. 178 c.c., per il quale i beni saranno oggetto della comunione solo se e nella misura in cui non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione, senza che sussista alcun obbligo in merito alla loro conservazione.
Pertanto, la domanda di nullità/annullamento dell'atto del 1° agosto 2018 con cui sono state date in permuta le quote della MO andrà rigettata, non essendovi obbligo del convenuto di ricevere l'assenso del coniuge per poter sottoscrivere l'atto in contestazione.
7) Sulla domanda di restituzione del valore delle quote.
In via subordinata, la sig.ra chiede la condanna del Pt_1 [...]
a corrisponderle il valore delle quote di sua pertinenza. CP_1
Premesso che, a seguito dell'atto di permuta, il sig. Controparte_1
è titolare non di quote della MO ma di quote della
[...]
si deve ritenere fondata la domanda di condanna al Pt_3 pagamento del controvalore delle quote oggetto della permuta.
In effetti, le quote sono state permutate senza conguaglio al valore esplicitamente indicato per entrambe le partecipazioni societarie di
€137.000. Risulta incontestato tra le parti che il sig. Controparte_1 abbia permutato le quote e sia ancora in possesso della partecipazione nella società Parte_3
Pertanto, la sig.ra avrà diritto ad ottenere, in accoglimento Pt_1 dell'ultima domanda subordinata, la metà del controvalore, nulla essendo stato dedotto e provato dal sig. in ordine ad Controparte_1 una eventuale svalutazione della partecipazione societaria.
8) Sulla posizione processuale di CP_2
L'accoglimento della prima domanda della sig.ra è precluso, Pt_1 non essendo possibile annullare l'atto di permuta, in quanto la partecipazione di quote ricade nella comunione de residuo e, quindi, il diritto dell'ex coniuge nasce quale trasformazione in diritto di credito all'atto della costituzione della comunione de residuo. Peralto, ai sensi dell'art. 184 c.c. non essendo bene mobile registrato non avrebbe comunque consentito l'applicabilità di tale disciplina.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti del Sig. la stessa è stata proposta solo nel caso di Controparte_1 accoglimento della domanda di invalidazione dell'atto di permuta e, quindi, è da considerarsi assorbita dal rigetto della prima.
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9) Conclusioni
Per le ragioni esposte, va accolta la domanda svolta in estremo subordine dalla sig.ra con riconoscimento del diritto della stessa Pt_1 ad ottenere la somma di € 68.500 pari al 50% del valore dichiarato dalle parti nell'atto di permuta del notar del 01.08.2018, con Per_1 interessi legali di mora dalla domanda.
Le ulteriori domande sono infondate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
Il sig. sarà condannato a pagare le spese Controparte_1 nei confronti di mentre dovrà Parte_1 Parte_1 rifondere le spese di lite nei confronti di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda di condanna Parte_1
a pagare alla sig.ra la Controparte_1 Pt_1 somma di € 68.500 pari al 50% del valore dichiarato dalle parti nell'atto di permuta del notar del 01.08.2018, con Per_1 interessi legali di mora dalla domanda per quanto in narrativa;
2) Rigetta e dichiara comunque assorbite tutte le altre domande;
3) Condanna il sig. a rifondere alla Controparte_1
Sig.ra le spese di lite, che liquida in euro Parte_1
6.000,00 oltre oneri come per legge. 4) Condanna la Sig.ra a rifondere le spese di lite Parte_5 in favore del sig. , che liquida in euro 5.500,00 CP_2 per ogni convenuto, oltre oneri come per legge. Così deciso in Roma, in data 03.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Pigozzo
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
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