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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1500/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
AR IO, TO
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 748/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804962/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804962/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804962/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 734/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Resistente_1 proponeva ricorso/reclamo, con istanza di sospensione, avverso l'avviso di accertamento n. TF9010804962/2019, anno 2014, di €. 8.641,00, notificato a mezzo posta in data
03/12/2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno con il quale veniva imputato, ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/86 il maggior reddito della società “Società_1 Srl” in qualità di socio al 45%, quale reddito di capitale, essendo una partecipazione qualificata. Tale avviso scaturiva dall'avviso di accertamento n. TF9030802462/2019, anno 2014, presumibilmente notificato in data 28/11/2019, con cui accertava, ai sensi dell'art. 39,comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/73, il reddito d'impresa pari ad €. 200.310,00 considerando l'originale dichiarazione presentata e non quella rettificata “dichiarazione integrativa” presentata l'08/11/2018.
Nel merito eccepiva: I) Nullità/illegittimità, anche derivata, dell'avviso di accertamento Irpef notificato al socio. Violazione ex art 3 L. 241/90 e art 7 Statuto del contribuente. Motivazione dell'avviso di accertamento e obbligo di allegazione. Mancanza. Illegittimità; II) Mancata attivazione del contraddittorio obbligatorio;
III)
Nullità dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione: violazione dell'art. 42 del DPR N. 600/1973, dell'art. 56 del DPR N. 633/1972, dell'art. 7 L. N. 212/2000 e dell'art. 3 L. N. 241/1990. Violazione del principio del contraddittorio ex art. 12 L. N. 212/2000; IV) Violazione di legge (art 39, comma 1, lettera “d” del DPR 600/73 anche in relazione del combinato disposto degli artt. 5 e 47 del TUIR). Difetto del presupposto.
Carenza di riscontro probatorio e V) Sull'infondatezza degli illeciti amministrativi in materia di Irpef e delle sanzioni comminate dal D.Lgs. N° 471/1997. Sulla illegittima applicazione delle sanzioni Irpef e addizionali nella misura massima e sulla richiesta applicazione delle attenuanti ex art. 7 D.Lgs. N. 472/1997. Chiedeva a) in via preliminare, l'istanza di riunione del presente giudizio con quello avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società; b) in via gradata, istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e c) in via principale l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento dell'avviso impugnato ed in via gradata la rideterminazione delle sanzioni, ragione di quanto esposto. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre gli oneri di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzione impugnava integralmente per quanto di ragione l'avverso dedotto e prodotto ed eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi addotti dal ricorrente. Faceva presente che l'avviso di accertamento n. TF9030802462/2019 emesso nei confronti della società “Società_1 Srl” era stato regolarmente notificato a mezzo Pec il 28/11/2019, dopo il contradditorio e la proposta di adesione, non accettato dalla parte, e si era reso definitivo per mancata opposizione. Rappresentava che opera la presunzione di distribuzione “pro quota” ai soci del maggior reddito accertato. Ribadiva la correttezza del proprio operato, essendo la quota di partecipazione della ricorrente pari al 45%, qualificata, e la sua fondatezza, non avendo la parte fornito prova contraria.
Chiedeva il rigetto sia della sospensione che del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio, maggiorate del 50% per il procedimento di mediazione, come da nota spesa allegata.
La CGT di 1° grado di Salerno, con sentenza n. 3100/03/2024 resa il 12/06/2024 e depositata il 10/07/2024, dopo aver vagliato tutte le questioni, accoglieva il ricorso, con condanna alle spese, con la seguente motivazione “Non avendo parte resistente confermato con le sue asserzioni le ragioni su cui si fonda l'inferenza della pretesa erariale nei confronti prima della società e successivamente nei confronti del socio, né indicato in modo sufficiente i presupposti giuridici e di fatto della pretesa, né enunciato e/o allegato in motivazione i fatti istruttori utilizzati, né soprattutto ha fornito prova (né certa, né presuntiva semplice) specifica, puntuale, circostanziata e sufficiente, la Corte ritiene, su tale punto, che il ricorso debba essere accolto stante insufficienza di prova dell'avviso di accertamento dell'utile occulto in capo al socio e come tale inidoneo a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva contenuta nell' atto impugnato”. L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno proponeva atto di appello in data 28/01/2025, avverso tale sentenza e ne chiedeva la riforma in quanto palesemente errata per i seguenti motivi: I) I giudici hanno errato in quanto hanno deciso sulla base di una sentenza della CGT di 2° che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, mentre la presente controversia è relativa all'anno 2014. L'accertamento relativo alla società per l'anno 2014 è stato rigettato con sentenza sia dalla CGT di 1° grado (2544/2020) che quella di 2° (3122/2022) resasi definitiva;
II) Onere probatorio. L'accertamento nei confronti della società si è reso definitivo per mancata opposizione. Chiedeva l'accoglimento dell'appello, con riforma integrale della sentenza impugnata e, per effetto, confermare la pretesa tributaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giustizia come da nota allegata.
La Sig.ra Resistente_1 si costituiva in giudizio in data 27/03/2025 e con controdeduzioni chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Primo Grado. Ribadiva che l'appellante fonda l'assunto, della errata sentenza, in virtù che l'accertamento della società era divenuto definitivo e, pertanto, l'avviso emesso nel confronti della socia era legittimo e non si prestava a censure. Faceva presente che i giudici nella sentenza hanno fatto buon governo delle norme e della giurisprudenza. Hanno evidenziato che
“l'accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base sociale costituisce antecedente logico- giuridico nei confronti del socio, il quale conserva la propria autonomia in considerazione della diversità dei presupposti e degli ulteriori requisiti motivazionali e probatori richiesti” e che “l'Ufficio non ha provato, con certezza, l'ammontare del reddito della società e le motivazioni del disconoscimento delle poste del bilancio della società” avendo ripreso il reddito della società, come da originale dichiarazione presentata, non considerando quella integrativa a favore per il medesimo periodo (anno 2014). Evidenziava che lo stesso
Ufficio aveva provveduto ad effettuare, su richiesta in autotutela della società, lo sgravio di imposte non dovute per l'anno sia 2013 che 2014 in funzione delle dichiarazioni integrative presentate in detti anni.
Concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese ed onorari di giudizio a favore del difensore antistatario.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio e le controdeduzioni, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ribadisce che in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società a ristretta base sociale, il reddito accertato a carico della società, divenuto definitivo, ha come conseguenza che il reddito del socio dovrà essere deciso in conformità a quello societario e per la quota spettante.
Occorre dire che l'avviso di accertamento emesso nei confronti delle società, di cui la ricorrente è socia al
45%, è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Tale atto costituisce il presupposto per quello conseguenziale in capo al socio, nei confronti del quale, dato che trattasi di società a ristretta base partecipativa, opera necessariamente la presunzione di distribuzione di utili extra contabili.
Tale presunzione è stata ritenuta valida dalla Suprema Corte dalle innumerevoli sentenze emesse in tal senso. L'imputazione pro quota ai soci del reddito prodotto dalla società è normalmente prevista soltanto per le società di persone, alle quali si applica il principio di trasparenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/86.
Tuttavia, anche nei confronti delle società di capitale, purché a ristretta base sociale, in capo alle quali viene accertato un maggior reddito, questo utile viene imputato pro quota in forza di una presunzione di distribuzione, alla quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza
(art. 2729 c.c.), necessari affinché possa legittimamente essere utilizzata nell'accertamento tributario.
La Corte rileva che, in linea generale, la “società a ristretta base azionaria” può essere definita come la società di capitali la cui compagine è costituita da un numero limitato di soci, legati spesso da vincoli di parentela e/o affinità. Proprio in relazione a tale tipo societario, nel corso degli anni, si è consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 3579/2025, n. 30598/2024, n. 29289/2024, n. 26473/2024, n. 4603/2024, n. 2752/2024) secondo il quale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo ad una società a ristretta base sociale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e salva la facoltà degli stessi di fornire la prova contraria.
Con le recenti Ordinanze della Cassazione nn. 15274/2025 e 16035/2025 è stato nuovamente confermato tale orientamento, ammettendo l'esistenza di una presunzione di distribuzione ai soci degli utili maggiori anche nell'ipotesi in cui la compagine sociale sia interamente costituita da altre società, sia di capitali sia di persone. E' ammessa la presunzione che utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale (cfr. Cass. n. 31932/2024, n. 5567/2023, n. 13485/2008).
La ristretta base azionaria è assunta come fatto noto per presumere, con sufficiente probabilità, che gli utili non dichiarati dalla società siano stati effettivamente distribuiti ai soci, che la distribuzione sia avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui li avrebbe prodotti la società e nella stessa proporzione della quota di partecipazione al capitale sociale.
Tuttavia l'omessa opposizione da parte della società all'avviso di accertamento non comporta la definitività dell'accertamento nei confronti del socio. Più in generale, poi, nel caso in cui l'accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito, il socio non perde la possibilità di far valere le proprie ragioni nel giudizio relativo al reddito di partecipazione che gli sia stato attribuito, in merito a un caso in cui era stata applicata la nota presunzione, di “origine giurisprudenziale”, secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale i redditi accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci. (Corte di Cassazione
Ordinanza n. 6001/25 del 6 marzo 2025).
La pronuncia in commento enuncia il seguente principio di diritto: “il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l'accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l'accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell'omessa impugnazione dell'atto impositivo o di vizi procedurali dell'impugnativa proposta dalla società; in tali casi il socio può pertanto contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società”.
Inoltre, sotto l'aspetto probatorio il novellato comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 introdotto dall'art. 6 della legge 130/2022 stabilisce che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”. La Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26473/2024 del 10/10/2024, sulla vertenza della presunta distribuzioni degli utili extracontabile da parte della società ai soci, ha affermato “In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (Sez. 5, Ordinanza n. 31878 del 27/10/2022); in senso conforme, tra le ultime, Sez. 5, 8/5/2024, n. 12575), “sicché il principio innanzi indicato mantiene intatta la sua valenza, poiché la legge n. 130 del 2022 si è limitata a registrare una ricorrente modalità di valutazione, in applicazione dei principi generali, degli elementi presuntivi che devono essere comunque essere accertati in relazione alla vicenda concreta” (di recente, Sez. 5, Sentenze n. 19409 e n. 19357 del 15/7/2024).
Posto quanto sopra, la Corte rileva che la contribuente ha eccepito che per l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, l'Ufficio ha effettuato la ripresa fiscale, pur prendendo atto che era stata presentata dichiarazione integrativa in data 08/11/2018, con una perdita di €. 3.274,00 e che era stato depositato il bilancio 2014 presso la CCIAA di Salerno in data 15/11/2018, basandosi solo sulla dichiarazione originale che riportava un utile di €. 134.861,00.
La Corte, considerato che la società ha presentato dichiarazione integrativa a favore mediante la quale ha modificato i dati dichiarati nel quadro RF, in quanto aveva perso tutti i dati contabili e aveva dovuto ricostruire la contabilità, tant'è che solo in data 15/11/2018 aveva provveduto a depositare il bilancio 2014, come si evince dall'avviso di accertamento impugnato, ritiene che l'Ufficio nell'accertamento non ha considerato gli elementi integrativi della dichiarazione, in particolare i costi e non li ha contestati e non ha motivato la loro eventuale indeducibilità per mancanza di certezza, determinatezza e/o inerenza. L'avviso riporta solo il contenuto delle due dichiarazioni e la cronologia degli eventi, senza nessuna motivazione sostanziale, mentre avrebbe dovuto contestare gli elementi oggetto dell'integrazione. Vi è una assenza assoluta dei motivi del recupero e/o del disconoscimento dei costi. L'Ufficio non ha esplicitato quali sono i rilievi che vengono contestati, il loro importo ed i motivi del disconoscimento e la norma violata. Non ha considerato gli elementi nuovi della dichiarazione integrativa, ma ha tenuto conto degli elementi della prima dichiarazione originaria in base ai quali ha accertato i componenti positivi di reddito, l'utile d'esercizio ed il reddito d'impresa.
Dagli atti si evince che la stessa Agenzia ha provveduto a comunicare, su richiesta in autotutela della società, dei provvedimenti di sgravio di somme non dovute per l'anno 2014, in funzione della Dichiarazione dei
Redditi integrativa presentata.
La Corte, alla luce anche di quanto stabilito dalla giurisprudenza e sulla scorta delle motivazioni che precedono, rigetta l'appello e la particolarità della controversia costituisce valido motivo per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese di giudizio del presente grado.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
AR IO, TO
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 748/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804962/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804962/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804962/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 734/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Resistente_1 proponeva ricorso/reclamo, con istanza di sospensione, avverso l'avviso di accertamento n. TF9010804962/2019, anno 2014, di €. 8.641,00, notificato a mezzo posta in data
03/12/2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno con il quale veniva imputato, ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/86 il maggior reddito della società “Società_1 Srl” in qualità di socio al 45%, quale reddito di capitale, essendo una partecipazione qualificata. Tale avviso scaturiva dall'avviso di accertamento n. TF9030802462/2019, anno 2014, presumibilmente notificato in data 28/11/2019, con cui accertava, ai sensi dell'art. 39,comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/73, il reddito d'impresa pari ad €. 200.310,00 considerando l'originale dichiarazione presentata e non quella rettificata “dichiarazione integrativa” presentata l'08/11/2018.
Nel merito eccepiva: I) Nullità/illegittimità, anche derivata, dell'avviso di accertamento Irpef notificato al socio. Violazione ex art 3 L. 241/90 e art 7 Statuto del contribuente. Motivazione dell'avviso di accertamento e obbligo di allegazione. Mancanza. Illegittimità; II) Mancata attivazione del contraddittorio obbligatorio;
III)
Nullità dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione: violazione dell'art. 42 del DPR N. 600/1973, dell'art. 56 del DPR N. 633/1972, dell'art. 7 L. N. 212/2000 e dell'art. 3 L. N. 241/1990. Violazione del principio del contraddittorio ex art. 12 L. N. 212/2000; IV) Violazione di legge (art 39, comma 1, lettera “d” del DPR 600/73 anche in relazione del combinato disposto degli artt. 5 e 47 del TUIR). Difetto del presupposto.
Carenza di riscontro probatorio e V) Sull'infondatezza degli illeciti amministrativi in materia di Irpef e delle sanzioni comminate dal D.Lgs. N° 471/1997. Sulla illegittima applicazione delle sanzioni Irpef e addizionali nella misura massima e sulla richiesta applicazione delle attenuanti ex art. 7 D.Lgs. N. 472/1997. Chiedeva a) in via preliminare, l'istanza di riunione del presente giudizio con quello avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società; b) in via gradata, istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e c) in via principale l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento dell'avviso impugnato ed in via gradata la rideterminazione delle sanzioni, ragione di quanto esposto. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre gli oneri di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzione impugnava integralmente per quanto di ragione l'avverso dedotto e prodotto ed eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi addotti dal ricorrente. Faceva presente che l'avviso di accertamento n. TF9030802462/2019 emesso nei confronti della società “Società_1 Srl” era stato regolarmente notificato a mezzo Pec il 28/11/2019, dopo il contradditorio e la proposta di adesione, non accettato dalla parte, e si era reso definitivo per mancata opposizione. Rappresentava che opera la presunzione di distribuzione “pro quota” ai soci del maggior reddito accertato. Ribadiva la correttezza del proprio operato, essendo la quota di partecipazione della ricorrente pari al 45%, qualificata, e la sua fondatezza, non avendo la parte fornito prova contraria.
Chiedeva il rigetto sia della sospensione che del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio, maggiorate del 50% per il procedimento di mediazione, come da nota spesa allegata.
La CGT di 1° grado di Salerno, con sentenza n. 3100/03/2024 resa il 12/06/2024 e depositata il 10/07/2024, dopo aver vagliato tutte le questioni, accoglieva il ricorso, con condanna alle spese, con la seguente motivazione “Non avendo parte resistente confermato con le sue asserzioni le ragioni su cui si fonda l'inferenza della pretesa erariale nei confronti prima della società e successivamente nei confronti del socio, né indicato in modo sufficiente i presupposti giuridici e di fatto della pretesa, né enunciato e/o allegato in motivazione i fatti istruttori utilizzati, né soprattutto ha fornito prova (né certa, né presuntiva semplice) specifica, puntuale, circostanziata e sufficiente, la Corte ritiene, su tale punto, che il ricorso debba essere accolto stante insufficienza di prova dell'avviso di accertamento dell'utile occulto in capo al socio e come tale inidoneo a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva contenuta nell' atto impugnato”. L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno proponeva atto di appello in data 28/01/2025, avverso tale sentenza e ne chiedeva la riforma in quanto palesemente errata per i seguenti motivi: I) I giudici hanno errato in quanto hanno deciso sulla base di una sentenza della CGT di 2° che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, mentre la presente controversia è relativa all'anno 2014. L'accertamento relativo alla società per l'anno 2014 è stato rigettato con sentenza sia dalla CGT di 1° grado (2544/2020) che quella di 2° (3122/2022) resasi definitiva;
II) Onere probatorio. L'accertamento nei confronti della società si è reso definitivo per mancata opposizione. Chiedeva l'accoglimento dell'appello, con riforma integrale della sentenza impugnata e, per effetto, confermare la pretesa tributaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giustizia come da nota allegata.
La Sig.ra Resistente_1 si costituiva in giudizio in data 27/03/2025 e con controdeduzioni chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Primo Grado. Ribadiva che l'appellante fonda l'assunto, della errata sentenza, in virtù che l'accertamento della società era divenuto definitivo e, pertanto, l'avviso emesso nel confronti della socia era legittimo e non si prestava a censure. Faceva presente che i giudici nella sentenza hanno fatto buon governo delle norme e della giurisprudenza. Hanno evidenziato che
“l'accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base sociale costituisce antecedente logico- giuridico nei confronti del socio, il quale conserva la propria autonomia in considerazione della diversità dei presupposti e degli ulteriori requisiti motivazionali e probatori richiesti” e che “l'Ufficio non ha provato, con certezza, l'ammontare del reddito della società e le motivazioni del disconoscimento delle poste del bilancio della società” avendo ripreso il reddito della società, come da originale dichiarazione presentata, non considerando quella integrativa a favore per il medesimo periodo (anno 2014). Evidenziava che lo stesso
Ufficio aveva provveduto ad effettuare, su richiesta in autotutela della società, lo sgravio di imposte non dovute per l'anno sia 2013 che 2014 in funzione delle dichiarazioni integrative presentate in detti anni.
Concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese ed onorari di giudizio a favore del difensore antistatario.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio e le controdeduzioni, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ribadisce che in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società a ristretta base sociale, il reddito accertato a carico della società, divenuto definitivo, ha come conseguenza che il reddito del socio dovrà essere deciso in conformità a quello societario e per la quota spettante.
Occorre dire che l'avviso di accertamento emesso nei confronti delle società, di cui la ricorrente è socia al
45%, è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Tale atto costituisce il presupposto per quello conseguenziale in capo al socio, nei confronti del quale, dato che trattasi di società a ristretta base partecipativa, opera necessariamente la presunzione di distribuzione di utili extra contabili.
Tale presunzione è stata ritenuta valida dalla Suprema Corte dalle innumerevoli sentenze emesse in tal senso. L'imputazione pro quota ai soci del reddito prodotto dalla società è normalmente prevista soltanto per le società di persone, alle quali si applica il principio di trasparenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/86.
Tuttavia, anche nei confronti delle società di capitale, purché a ristretta base sociale, in capo alle quali viene accertato un maggior reddito, questo utile viene imputato pro quota in forza di una presunzione di distribuzione, alla quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza
(art. 2729 c.c.), necessari affinché possa legittimamente essere utilizzata nell'accertamento tributario.
La Corte rileva che, in linea generale, la “società a ristretta base azionaria” può essere definita come la società di capitali la cui compagine è costituita da un numero limitato di soci, legati spesso da vincoli di parentela e/o affinità. Proprio in relazione a tale tipo societario, nel corso degli anni, si è consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 3579/2025, n. 30598/2024, n. 29289/2024, n. 26473/2024, n. 4603/2024, n. 2752/2024) secondo il quale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo ad una società a ristretta base sociale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e salva la facoltà degli stessi di fornire la prova contraria.
Con le recenti Ordinanze della Cassazione nn. 15274/2025 e 16035/2025 è stato nuovamente confermato tale orientamento, ammettendo l'esistenza di una presunzione di distribuzione ai soci degli utili maggiori anche nell'ipotesi in cui la compagine sociale sia interamente costituita da altre società, sia di capitali sia di persone. E' ammessa la presunzione che utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale (cfr. Cass. n. 31932/2024, n. 5567/2023, n. 13485/2008).
La ristretta base azionaria è assunta come fatto noto per presumere, con sufficiente probabilità, che gli utili non dichiarati dalla società siano stati effettivamente distribuiti ai soci, che la distribuzione sia avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui li avrebbe prodotti la società e nella stessa proporzione della quota di partecipazione al capitale sociale.
Tuttavia l'omessa opposizione da parte della società all'avviso di accertamento non comporta la definitività dell'accertamento nei confronti del socio. Più in generale, poi, nel caso in cui l'accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito, il socio non perde la possibilità di far valere le proprie ragioni nel giudizio relativo al reddito di partecipazione che gli sia stato attribuito, in merito a un caso in cui era stata applicata la nota presunzione, di “origine giurisprudenziale”, secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale i redditi accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci. (Corte di Cassazione
Ordinanza n. 6001/25 del 6 marzo 2025).
La pronuncia in commento enuncia il seguente principio di diritto: “il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l'accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l'accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell'omessa impugnazione dell'atto impositivo o di vizi procedurali dell'impugnativa proposta dalla società; in tali casi il socio può pertanto contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società”.
Inoltre, sotto l'aspetto probatorio il novellato comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 introdotto dall'art. 6 della legge 130/2022 stabilisce che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”. La Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26473/2024 del 10/10/2024, sulla vertenza della presunta distribuzioni degli utili extracontabile da parte della società ai soci, ha affermato “In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (Sez. 5, Ordinanza n. 31878 del 27/10/2022); in senso conforme, tra le ultime, Sez. 5, 8/5/2024, n. 12575), “sicché il principio innanzi indicato mantiene intatta la sua valenza, poiché la legge n. 130 del 2022 si è limitata a registrare una ricorrente modalità di valutazione, in applicazione dei principi generali, degli elementi presuntivi che devono essere comunque essere accertati in relazione alla vicenda concreta” (di recente, Sez. 5, Sentenze n. 19409 e n. 19357 del 15/7/2024).
Posto quanto sopra, la Corte rileva che la contribuente ha eccepito che per l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, l'Ufficio ha effettuato la ripresa fiscale, pur prendendo atto che era stata presentata dichiarazione integrativa in data 08/11/2018, con una perdita di €. 3.274,00 e che era stato depositato il bilancio 2014 presso la CCIAA di Salerno in data 15/11/2018, basandosi solo sulla dichiarazione originale che riportava un utile di €. 134.861,00.
La Corte, considerato che la società ha presentato dichiarazione integrativa a favore mediante la quale ha modificato i dati dichiarati nel quadro RF, in quanto aveva perso tutti i dati contabili e aveva dovuto ricostruire la contabilità, tant'è che solo in data 15/11/2018 aveva provveduto a depositare il bilancio 2014, come si evince dall'avviso di accertamento impugnato, ritiene che l'Ufficio nell'accertamento non ha considerato gli elementi integrativi della dichiarazione, in particolare i costi e non li ha contestati e non ha motivato la loro eventuale indeducibilità per mancanza di certezza, determinatezza e/o inerenza. L'avviso riporta solo il contenuto delle due dichiarazioni e la cronologia degli eventi, senza nessuna motivazione sostanziale, mentre avrebbe dovuto contestare gli elementi oggetto dell'integrazione. Vi è una assenza assoluta dei motivi del recupero e/o del disconoscimento dei costi. L'Ufficio non ha esplicitato quali sono i rilievi che vengono contestati, il loro importo ed i motivi del disconoscimento e la norma violata. Non ha considerato gli elementi nuovi della dichiarazione integrativa, ma ha tenuto conto degli elementi della prima dichiarazione originaria in base ai quali ha accertato i componenti positivi di reddito, l'utile d'esercizio ed il reddito d'impresa.
Dagli atti si evince che la stessa Agenzia ha provveduto a comunicare, su richiesta in autotutela della società, dei provvedimenti di sgravio di somme non dovute per l'anno 2014, in funzione della Dichiarazione dei
Redditi integrativa presentata.
La Corte, alla luce anche di quanto stabilito dalla giurisprudenza e sulla scorta delle motivazioni che precedono, rigetta l'appello e la particolarità della controversia costituisce valido motivo per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese di giudizio del presente grado.