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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/10/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte al n. 527 R.G. per l'anno 2024 e n. 628 R.G.
per l'anno 2024, riservate in decisione all'udienza del 1.10.25, e vertenti
T R A
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NU AR, come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Sant'Agata de' Goti
alla via Caudina, n. 7.
RICORRENTE nel procedimento R.G. n. 527/24
RESISTENTE nel procedimento R.G. n. 628/24
E
( ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'avv. Antonio Barbieri, come da procura allegata alla memoria di
1 costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in CE TA alla via Telesina, n.57.
RESISTENTE nel procedimento R.G. n. 527/24
RICORRENTE nel procedimento R.G. n. 628/24
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate il 2.7.25,
da intendersi qui integralmente riportate;
il P.M. ha concluso come da atto in data 1.10.24.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.2.24 , premesso che il 18.10.2003 Parte_1
aveva contratto in CE TA matrimonio concordatario con Parte_2
, e che dall'unione erano nati due figli, il 24.7.2004, e
[...] Per_1 Per_2
il 21.3.2011, esponeva che il rapporto, inizialmente felice, si era definitivamente incrinato al punto di rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Il chiedeva pertanto che: a) fosse dichiarata la separazione giudiziale Pt_1
dei coniugi;
b) fosse stabilito l'affido condiviso della IG minore, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e frequentarla senza vincoli, compatibilmente con le esigenze della minore, o,
in subordine, con regolamentazione del diritto di visita;
c) la casa coniugale fosse assegnata alla resistente, ove avrebbe vissuto unitamente ai figli;
d)
fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso Pt_1
al mantenimento della IG l'importo da determinarsi Per_2
2 giudizialmente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per detta
IG.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la e, premesso di aver Pt_2
proposto autonomo giudizio di separazione con ricorso depositato in data
26.2.24, non si opponeva alla domanda di separazione;
concordava con la controparte quanto all'assegnazione della casa coniugale, alla scelta del regime di affido condiviso della IG e alla sua collocazione prevalente presso la madre, chiedendo tuttavia la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario come da piano genitoriale allegato;
chiedeva inoltre che: a) la separazione fosse addebitata al a causa della Pt_1
violazione ad opera di quest'ultimo dei doveri nascenti dal matrimonio,
avendo il ricorrente tenuto condotte violente ai danni della moglie ed intrattenuto plurime relazioni extraconiugali;
b) fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso al mantenimento della IG e della moglie un assegno di Euro 600,00 mensili, oltre Per_2
ad un assegno di Euro 150,00 mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da versare Per_1
direttamente al ragazzo, con aggiunta del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
c)
l'importo dovuto fosse corrisposto direttamente dal datore di lavoro dell'obbligato ex art. 156 comma VI C.C.
All'udienza del 2.7.24 il Giudice designato, previa riunione del procedimento n. 628/24 R.G. a quello iscritto al n. 527/24 R.G., sentiti i coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, si riservava in ordine in ordine all'adozione dei
3 provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 CPC nonché in ordine alle richieste istruttorie, invitando parte ricorrente a depositare copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Con ordinanza del 6.8.24 erano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, da valere anche quale proposta conciliativa: “- autorizza i coniugi
a vivere separati, senza addebito della separazione;
- assegna la casa di
residenza familiare alla;
- dispone l'affido congiunto della IG Pt_2
minorenne con collocazione presso la madre;
- regolamenta il diritto Per_2
di visita del padre nei confronti della IG : a fine settimana alterni, Per_2
dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva;
per
quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti
alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno, nonché due giorni durante le festività Pasquali, comprendenti
alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Dieci giorni durante le vacanze estive in corrispondenza con le ferie e le
esigenze lavorative. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato
con la sig.ra entro il mese di luglio di ogni anno. Le parti potranno Pt_2
concordare variazioni alle suddette modalità del diritto di visita;
-pone a
carico di a far data dal ricorso un assegno di mantenimento da Parte_1
versare entro il giorno 20 di ogni mese in favore di per Parte_2
l'importo di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli
(euro 200,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
-le
spese straordinarie vengono poste a carico di entrambi i coniugi al 50%”.
4 Le cause riunite, previa assegnazione dei termini ex art. 473bis. 28 CPC,
erano riservate alla decisione del Collegio all'udienza del 25.2.25.
Con sentenza non definitiva n. 347/25, pubblicata il 17.3.25, era dichiarata la separazione personale dei coniugi e venivano confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati con ordinanza del 6.8.24 in punto di affidamento della IG minore ad entrambi i genitori, di sua collocazione prevalente presso la madre, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, di attribuzione alla del godimento della casa familiare Pt_2
sita in CE TA, in Via Mazzarella n. 115, di assegno posto a carico del per il mantenimento dei figli e di concorso dei genitori alle spese Pt_1
straordinarie occorrenti per i medesimi figli;
con separata ordinanza si disponeva per il prosieguo del giudizio quanto alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla . Pt_2
All'esito dell'assunzione della prova ammessa, la causa era riservata alla decisione del Collegio sulle conclusioni precisate in epigrafe all'udienza del
1.10.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo la sentenza non definitiva n. 347/2024 resta da esaminare la questione concernente la domanda di addebito della separazione.
Tale domanda è stata avanzata dalla , che ha ascritto al marito plurime Pt_2
violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, consistenti in condotte violente ai danni della moglie e nell' intrattenere svariate relazioni extraconiugali.
5 Il ha contestato tale ricostruzione dei fatti, attribuendo il venir meno Pt_1
dell'affectio coniugalis al distacco affettivo della moglie e alla mancata condivisione di idee, iniziative, emozioni.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 151 CC, il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
Tuttavia, è ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente la prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza. Occorre, quindi,
affinché possa essere accolta la domanda di cui si discute, la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass.
8873/2012; Cass. 21245/2010).
Orbene, quanto alle violenze fisiche lamentate dalla , il teste Pt_2 Tes_1
, fratello della resistente, ha riferito di aver appreso durante una
[...]
telefonata con la sorella delle percosse inferte dal . Pt_1
La circostanza, appresa de relato, non ha peraltro trovato adeguati elementi di riscontro.
Ulteriore motivo di addebito addotto dalla riguarda la violazione Pt_2
dell'obbligo di fedeltà coniugale ad opera del marito.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della
6 prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. n.
25618/07; Cass., n. 16859/15; Cass n. 917/17).
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 CC quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui
è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio,
comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. n. 15557/08;
Cass. n. 8929/13; Cass n. 21657/17).
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà
(cfr. n.2059/12).
Ciò posto, l'istruttoria svolta ha consentito di acquisire numerosi riscontri all'assunto della . Pt_2
7 Il teste , fratello della resistente, ha riferito che in data 29.12.23, Tes_2
sospettando un tradimento da parte del marito, la sorella gli aveva chiesto di verificare la circostanza. Pertanto, aveva atteso il passaggio del cognato che rientrava dal lavoro e ne aveva seguito l'auto, una Giulietta nera, fino al B&B
“Nottetempo”. Il poteva così constatare che dietro la macchina del Pt_2
cognato era parcheggiata la Renault Megane bianca della (indicata CP_1
come amante del ricorrente). Il teste ha riferito di aver inviato le foto delle auto al marito della donna, suo collega, che successivamente lo raggiungeva.
I due, verso le 18,00, vedevano il e la uscire insieme dalla Pt_1 CP_1
struttura per poi andar via ciascuno con la propria macchina. Il teste ha anche precisato che “dal momento in cui ho visto le due auto parcheggiate al
momento in cui sono usciti è passata circa un'oretta e mezza” (Cfr. verbale udienza del 29.4.25).
Il teste , marito della ha confermato il racconto di Tes_3 CP_1
riferendo che “quando sono arrivato ho riconosciuto la Tes_2
macchina di che era una Giulietta nera e stavano parcheggiate una Pt_1
dietro e una avanti [… ]; alle 18:00 sono usciti uno affianco all'altro, non
erano mano nella mano, e sono andati nelle rispettive macchine”. Inoltre ha riferito che: “io non ho parlato subito di questa cosa con mia moglie;
la sera
di Capodanno [… ] abbiamo litigato, io gli ho mostrato il video e lei mi ha
confermato che avevano una relazione affettiva. Dopo questa confessione ci
siamo separati”.
Il ricorrente, invece, non ha fornito prova dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
8 In conclusione, la domanda riconvenzionale di addebito avanzata dalla resistente va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
secondo le tariffe forensi, in mancanza di nota del difensore.
Di esse va disposto il pagamento in favore dell'Erario, ex art. 133 DPR
115/2002, essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Pt_2
Cass. 25653/20).
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore della medesima parte si provvede come da separato decreto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e sulle domande Parte_1 Parte_2
riconvenzionali avanzate dalla resistente, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. dichiara la separazione addebitabile a Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1
complessivi Euro 3.809,00 (Euro 851,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 602,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro
903,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
Euro 1.453,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
9 15% come per legge, di cui dispone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.25.
IL PRESIDENTE Est.
(dr. Ennio RICCI)
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