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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa NI Coinu Consigliere
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 315 del ruolo generale per l'anno 2024 promossa da:
nato ad [...] il [...], ivi residente, rappresentato e Parte_1
difeso dagli avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dall'avvocato
NI CA in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 12 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
La Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza, accolga le seguenti
1 CONCLUSIONI
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'appellante l'indennizzo dovuto per le CP_1
denunciate malattie nella misura corrispondente al danno biologico e con la decorrenza che risulteranno in corso di causa, da conglobarsi con il danno già accertato.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali o CP_1
rivalutazione monetaria, se maggiore, dal 121° giorno dopo la domanda o da quell'altra data che verrà accertata in corso di causa.
3) Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, a favore dei difensori distrattari.
4) In subordine, condanni l'appellante al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio nella misura non superiore a euro 2.695,50.
5) Con vittoria delle spese del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, a favore dei difensori distrattari.
Nell'interesse dell'appellato:
La Corte d'Appello adita voglia rigettare l'appello avverso perché infondato, condannando
l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 20 luglio 2021 nato Parte_1
ad Assemini il 27 maggio 1956, premesso di essere titolare di un indennizzo in rendita pari al
19 % siccome correlato ad un danno biologico per varie tecnopatie (di cui 10 % per spondilodiscopatia lombare con sofferenza radicolare”, 6% per “Limitazione funzionale del cingolo s.o. dx e sn”, 4% per “Entesopatie dei gomiti) ha chiesto il riconoscimento di una maggior rendita dovuta in relazione ad un'angioneurosi e un'ipoacusia di origine professionale per le quali l' , adito in via sede amministrativa, non aveva riconosciuto l'eziologia CP_1
lavorativa.
Tali patologie, ha soggiunto il sono tabellate (in particolare ai sensi di quanto Pt_1
prevedono i nn. 75 e 76 della tabella allegata al D.M. 12 luglio 2008) talchè per le stesse opera la presunzione legale di origine professionale.
Egli ha infatti svolto le lavorazioni per le quali il legislatore ha valutato la presumibile ricorrenza del necessario rischio tecnopatico.
2 Si tratta, in particolare, di attività che per la angioneurosi concernono l'utilizzo di strumenti vibranti con sollecitazioni che si irradiano al sistema mano – braccio e che per quanto concerne la lamentata ipoacusia comportano una significativa esposizione ad elevate fonti di rumore.
Ha quindi convenuto in giudizio l' onde ottenere il beneficio ingiustamente CP_1
negatogli stante la eziologia professionale delle predette affezioni.
Quest'ultimo si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda escludendo, in particolare, l'origine professionale delle patologie lamentate in ricorso stante la mancata esposizione del ricorrente ad un rischio tecnopatico idoneo, per intensità e durata, a cagionare tali affezioni.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, non avendo il giudicante ritenuto necessario esperire ulteriori incombenti istruttori, è stata definita con il rigetto della domanda avanzata dal Pt_1
A fondamento di tale statuizione il Tribunale, all'esito della escussione di un solo testimone, stante la irreperibilità del secondo ed ultimo testimone indicato in ricorso nonostante il tentativo di notifica della intimazione a comparire, ha ritenuto che gli elementi di conoscenza complessivamente acquisiti non consentissero di apprezzare adeguatamente l'esistenza del denunciato rischio tecnopatico sia sotto il profilo della entità che della durata.
Per tale ragione alla luce di tale deficit probatorio ha rigettato il ricorso siccome infondato condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto nella misura ivi liquidata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 12 Parte_1
dicembre 2024, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La difesa appellante con un primo articolato motivo di gravame ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata l'effettiva esposizione ad un qualificato rischio tecnopatico.
2. Le doglianze sollevate dall'appellante, in particolare, riguardano nell'ordine: la ritenuta genericità della deposizione resa dal teste quanto alle mansioni svolte dal Testimone_1
la illegittimità del diniego da parte del giudice di primo grado rispetto alla richiesta di Pt_1
3 sostituzione del teste risultato irreperibile pur se citato dalla difesa del Tes_2 Pt_1
ed ancora la mancata valorizzazione da parte del giudicante della pregressa esposizione a rischio professionale dell'appellante riconosciuta dall'Istituto all'esito di altri pregressi procedimenti volti ad accertare l'indennizzabilità delle denunciate lesioni alle spalle, alla colonna ed ai gomiti.
3. Il motivo di appello dianzi richiamato ad avviso della Corte appare meritevole di accoglimento.
4. Osserva il Collegio che il teste pur avendo reso dichiarazioni non particolarmente Tes_1
approfondite rispetto alla capitolazione di prova ha comunque fornito indubbi elementi conoscitivi onde ricostruire il tipo di mansioni cui era normalmente adibito il Pt_1
Infatti ha rammentato che questi aveva sempre lavorato come operaio edile sia presso imprese terze che in proprio ed ha altresì chiarito le sue fonti di conoscenza al riguardo ossia l'aver lavorato presso lo stesso datore di lavoro presso diverse ditte all'interno di un arco temporale di circa 35 anni ed in particolare presso l'impresa RA per un periodo di circa tre o quattro
[anni].
Va rilevato, incidentalmente, che essendo egli il cognato del è del tutto verosimile che Pt_1
avesse contezza del tipo di attività che nel corso degli anni quest'ultimo ha svolto sia per ragioni di frequentazione a livello familiare sia perché svolgeva egli stesso mansioni analoghe a quelle del ricorrente.
Ha poi soggiunto che lo stesso giornalmente utilizzava i tipici strumenti ed utensili di Pt_1
norma adoperati all'interno dei cantieri edili ossia trapano, vibratore per cemento, smeriglio
e che l'impegno quotidiano in cantiere era pari a circa 8 ore (che è poi l'orario di lavoro usualmente osservato nel lavoro edilizio) per cinque o sei giorni alla settimana.
Quanto al tempo giornaliero durante il quale adoperava tali strumenti ha riferito di non essere in grado di precisare tale aspetto ed ha tuttavia aggiunto capita che li utilizziamo anche per 8 ore di seguito….in cantiere ci sono sempre macchinari e strumenti in funzione oltre quelli che ciascuno utilizza personalmente……il ricorrente provvede anche alle demolizioni con martello pneumatico e ha lavorato in cantieri dove si eseguono demolizioni.
Il teste in definitiva ha confermato lo svolgimento da parte dell'appellante di mansioni di operaio edile per un ampio arco temporale, circostanza peraltro ben documentata in atti
4 mediante la produzione dell'estratto conto previdenziale dal quale emerge una attività lavorativa iniziata fin dal 1971 e perdurata, pur con periodi privi di copertura assicurativa, fino al 2019 (cfr. doc. 9 produzioni parte appellante fascicolo di primo grado).
Tali mansioni comprendevano, come è comprensibile nel campo dei lavori edili,
l'espletamento delle usuali attività cui è adibito un muratore, con conseguente utilizzo, come espressamente confermato dal teste anzidetto, di strumenti vibranti ed esposizione a fonti di rumore nel corso delle 8 ore in cui si articolava la normale giornata lavorativa.
5. Accanto a tali elementi conoscitivi, si pone, come pure evidenziato nell'atto di appello, la circostanza relativa al pregresso riconoscimento in favore dell'appellante di un indennizzo in rendita in ragione di un danno biologico del 19 % a decorrere dal febbraio 2017 per varie patologie per le quali l' aveva già accertato la ricorrenza della eziologia professionale CP_1
(cfr. doc. 8 produzioni parte appellante fascicolo di primo grado)
Si tratta, più in particolare, di una entesopatia ai gomiti per la quale è stato riconosciuto un danno del 4 %, di una limitazione funzionale del cingolo scapolo omerale bilaterale, responsabile di un danno pari al 6 % ed ancora di una spondilodiscopatia del tratto lombare della colonna, indennizzata in ragione di un danno biologico del 10 %.
Rileva il Collegio che l'esistenza di tali affezioni per le quali, come detto, l'eziologia lavorativa è stata già positivamente riscontrata dall'Istituto appellato, costituisce un ulteriore significativo elemento a conforto dell'effettiva esposizione del ricorrente ad un apprezzabile rischio tecnopatico nel corso della sua non breve storia lavorativa.
Si è trattato, infatti, di sollecitazioni correlate proprio alle mansioni cui egli era quotidianamente adibito le quali comportavano la movimentazione manuale di carichi,
l'adozione di posture incongrue, tipiche attività svolte dall'operaio edile, che interessano non soltanto gli arti superiori ma, significativamente anche la colonna e le spalle.
Tutto ciò concorre, ad avviso del Collegio, a comprovare con sufficiente sicurezza l'esposizione del nel corso della giornata lavorativa ad apprezzabili fonti di rischio Pt_1
tecnopatico con riguardo alle affezioni lamentate in causa.
Dall'esame delle considerazioni mediche prodotte nel corso del giudizio di primo grado emerge, d'altra parte, che l'Istituto appellato ben fosse a conoscenza del fatto che il fin Pt_1
dal 1971 aveva svolto mansioni di muratore edile sia presso varie ditte che, per un certo
5 periodo, in proprio ed in particolare che fosse occupato principalmente della costruzione, demolizione e ristrutturazione di abitazioni civili sicchè Frequentemente ha utilizzato il martello pneumatico, smerigli, trapani, martello e scalpello (cfr. docc. 5 e 6 produzioni parte appellata del fascicolo primo grado recanti l'anamnesi lavorativa del . Pt_1
Dunque l'esistenza di condizioni lavorative che determinavano l'esposizione a sollecitazioni da strumenti vibranti in ambienti lavorativi caratterizzati dalla presenza di apprezzabili livelli di rumorosità può dirsi, sulla scorta di tali complessivi elementi di conoscenza ed all'esito di una ragionata valutazione degli stessi, sufficientemente dimostrata, con conseguente esistenza di un qualificato rischio tecnopatico.
6. Tale assunto consente di ravvisare l'esistenza del necessario nesso eziologico tra le patologie per cui è causa e la pregressa attività lavorativa svolta dall'appellato.
Osserva la Corte che l' nemmeno ha specificamente contestato, fin dal giudizio di CP_1
primo grado, che il sia affetto da angioneurosi ed ipoacusia avendo incentrato, come Pt_1
visto, le sue difese sull'assenza del rischio professionale.
Tanto chiarito deve darsi atto che si tratta di affezioni che rientrano tra quelle cd. tabellate, ossia incluse nell'elenco allegato al D.M. 9 aprile 2008 (vigente ratione temporis) recante, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 38/2000, le malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
Più in particolare il progressivo n. 75, relativo alla ipoacusia da rumore, concerne in generale
Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico ed in particolare riguarda lavorazioni che hanno comportato perforazioni con martelli pneumatici o ancora avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione.
Quanto alla affezione agli arti superiori, che verrà meglio descritta nel prosieguo della esposizione, il progressivo n. 76 del decreto ministeriale in esame riconnette tra le lavorazioni per le quali è presumibile l'esposizione ad un rischio qualificato quelle che svolte in modo non occasionale…..comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.
Va opportunamente precisato che il requisito della non occasionalità, quanto alla adibizione alle mansioni cd. tabellate, per un verso non richiede lo svolgimento ininterrotto di tali mansioni nell'arco della giornata lavorativa e per altro verso esclude che rilevino i casi in cui
6 le stesse vengano espletate saltuariamente, essendo quindi sufficiente che il lavoratore sia adibito con adeguata continuità a tali compiti e che l'insorgenza della patologia, come effettivamente è emerso nella vicenda lavorativa che riguarda l'odierno appellante, si collochi temporalmente entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione, circostanza questa nemmeno contestata dall' appellato. CP_1
Può quindi ritenersi operante nella specie la presunzione legale della origine professionale delle malattie anzidette la quale, a ben vedere, non risulta esser stata superata dall' CP_1
mediante la dimostrazione della incidenza di fattori patogeni extralavorativi che in via esclusiva e determinante sono alla origine dell'insorgenza delle affezioni in discorso.
Sul punto è costante l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 20510/2015) dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi secondo il quale nell'ipotesi di malattia tabellata
"vi è l'onere per il lavoratore di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, mentre l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi dell'esposizione e di manifestazione della malattia".
Lo svolgimento delle mansioni corrispondenti a quelle tabellate rileva, d'altra parte, anche laddove rivesta valenza di mera concausa efficiente rispetto alla insorgenza della malattia professionale cosicchè nemmeno è necessario che costituisca un fattore causale esclusivo o prevalente (cfr. Cass. ord. n. 13024/2017 e Cass. ord, n. 16173/2019).
7. Detto della sussistenza del nesso causale la Corte, con specifico riguardo all'ulteriore profilo relativo alla entità del danno biologico correlato alle affezioni in discorso, ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica di ufficio affidata al dottor Persona_1
qualificato specialista in medicina legale.
Questi ha reso una articolata relazione, depositata il 3 ottobre 2025, alle cui argomentazioni il Collegio ritiene di poter aderire stante l'analitica ed esaustiva disamina del caso clinico condotta con adeguato rigore metodologico sulla scorta delle risultanze documentali.
7 Il c.t.u. si è infatti avvalso, oltre che dei dati clinici ricavabili dalla visita medico legale effettuata sul degli esiti degli accertamenti strumentali e diagnostici ripetuti nel corso Pt_1
del tempo tal da consentitirgli di vagliare anche l'eventuale evoluzione del quadro clinico
Secondo il predetto Ausiliare l'appellante presenta una ipoacusia bilaterale, neurosensoriale, con interessamento dei toni acutissimi del campo tonale ed un quadro strumentale/anamnestico suggestivo di un'alterata vasomotilità arteriosa digitale che può considerarsi compatibile con una angioneurosi da strumenti vibranti, affezioni per le quali il c.t.u. riconosce (pur trattandosi di questione che può ritenersi superata, alla luce delle considerazioni che precedono posto che si è in presenza di malattie cd. tabellate) l'esistenza di un rapporto perlomeno di concausalità con le lavorazioni cui era adibito l'appellato dal 1971 al 2023 ed un danno biologico rispettivamente pari al 2 % per l'ipoacusia ed al 10 % per la patologia angioneurotica per un complessivo danno biologico pari al 26 % alla data della domanda amministrativa ed al 30 % dal settembre 2023 in ragione di un aggravamento del danno sofferto agli arti superiori strumentalmente accertato nel marzo 2024.
8. Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono devono ritenersi debitamente accertati tutti i requisiti necessari per il riconoscimento del danno biologico rivendicato in causa.
8.1. Ricorre infatti il nesso eziologico tra l'accertata ipoacusia bilaterale e la angioneurosi da strumenti vibranti e le pregresse mansioni lavorative che egli ha svolto nel lasso temporale che intercorre tra il 1971 ed il momento in cui ha proposto la domanda amministrativa, ossia il 24 novembre 2020, onde ottenere il riconoscimento dell'indennizzo rivendicato in causa.
8.2. Del pari risulta adeguatamente accertata l'entità del danno biologico sia per quanto concerne il dato percentuale correlato alle singole anzidette patologie sia per quanto riguarda il valore complessivo del danno risultante all'esito del richiesto conglobamento, profili questi che, a ben vedere, nemmeno hanno ricevuto specifiche ed argomentate osservazioni critiche da parte dell' CP_1
Difatti il consulente della parte appellata ha testualmente affermato che L'an affermato dal collega non è condivisibile ma allo stesso tempo, stanti le premesse, non è efficacemente contestabile. Per quanto riguarda il quantum, non è chiaro il punteggio delle perdite uditive del tracciato in esame per cui non è possibile esprimersi.
8 Tale ultimo profilo, d'altra parte, può ritenersi superato posto che il dottor ha fornito Per_1
compiuti chiarimenti al riguardo in sede di controdeduzioni laddove ha spiegato, ponendo le sue osservazioni in stretta correlazione con le risultanze ricavabili dal tracciato audiometrico ivi riportate, che la curva audiometrica in atti, eseguita in data 22.02.19, abbia un andamento abbastanza tipico di un deficit uditivo da trauma acustico cronico bilaterale; infatti è presente un interessamento dei toni acutissimi del campo tonale e l'esame è stato eseguito in costanza di lavoro. Nei tracciati successivi, eseguiti nel 2021 e nel 2024, è invece presente una significativa componente presbiacusica che non può considerarsi di origine professionale ma rappresenta una nuova condizione patologia extralavorativa (cfr. pag. 14 della relazione di c.t.u. in atti).
9. Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi assorbito il secondo motivo di gravame concernente l'erroneo calcolo operato dal primo giudice relativamente allo scaglione di riferimento per il calcolo delle spese di lite da porre a carico del risultato soccombente Pt_1
all'esito del primo grado di giudizio.
La presente statuizione, infatti, laddove riforma tale decisione, segnatamente ponendo le spese di lite anche per il primo grado a carico dell' determina automaticamente il CP_1
venir meno delle originarie ragioni di doglianza avanzate dal sul punto. Pt_1
10. In conclusione la sentenza appellata va riformata dovendosi per l'effetto dichiarare che già titolare di indennizzo in rendita in misura pari al 19 % per patologie alla Parte_1
colonna, ai gomiti ed alle spalle nei termini sopra richiamati, è anche affetto da ipoacusia bilaterale e da angioneurosi da strumenti vibranti, per le quali è comprovata la eziologia lavorativa.
Tali patologie sono responsabili di un danno biologico rispettivamente del 2% e del 10 %, con decorrenza di legge dalla data delle rispettive domande amministrative del 24 novembre
2020 con conseguente danno complessivo, all'esito del richiesto conglobamento pari al 26 % dal 24 novembre 2020 e, per effetto dell'accertato aggravamento dell' al 30 % Parte_2
dall'1 settembre 2023.
L'appellante ha perciò maturato a partire da tali date il diritto alla costituzione della rendita, nella complessiva misura del 26 % e quindi del 30 %, con decorrenza di legge dalle date anzidette.
9 L' deve pertanto essere condannato al pagamento delle differenze tra quanto CP_1
percepito nel medesimo periodo e quanto dovuto a titolo di indennizzo in rendita nella predetta misura con le decorrenze sopra precisate, oltre interessi come per legge o rivalutazione monetaria se maggiore.
11. Quanto alle spese del primo grado di giudizio le stesse debbono essere poste a carico dell' stante la soccombenza all'esito della presente decisione di riforma della CP_1
sentenza impugnata e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
Al riguardo debbono essere utilizzate le tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 con applicazione dello scaglione di valore da 26.000,01 euro a 52.000,00 euro per le cause previdenziali, tenuto conto dei conteggi prodotti in atti dalla difesa appellante quanto al valore della causa calcolato sull'importo differenziale riconosciuto all'esito del giudizio di appello, nemmeno contestati dalla difesa dell' , ed utilizzo di valori pari ai minimi salvo un incremento del 25 % per CP_1
la sola fase istruttoria, per le fasi ivi previste (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
12. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono del pari la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, secondo i valori minimi previsti per ciascuna delle quattro fasi ivi previste, tenuto conto della limitata complessità della causa, con applicazione dello scaglione di valore da 26.000,01 a 52.000,00 euro della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello, devono essere poste a carico dell che va CP_1
condannato alla loro rifusione alla parte appellata con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
13. Le spese di consulenza tecnica come separatamente liquidate debbono infine essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
Per questi motivi
La Corte D'Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro,
n. 946/2024 resa il 26 giugno 2024 e, in riforma della stessa, dichiara che già Parte_1
titolare di indennizzo in rendita per altre patologie in misura pari al 19 % è anche affetto da ipoacusia bilaterale ed angioneurosi da strumenti vibranti, ambedue di verosimile origine
10 professionale, dalle quali è conseguito un danno biologico rispettivamente quantificabile nella misura del 2% e del 10 %, con conseguente danno complessivo conglobato del 26 %, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa, nonché un danno complessivo conglobato, per le ragioni di cui in parte motiva, del 30% dall'1 settembre 2023, ed ha perciò diritto di percepire con tali decorrenze il corrispondente indennizzo in rendita, nella misura del
26 % e del 30%;
2. Condanna, perciò, l' alla costituzione in suo favore del predetto indennizzo in CP_1
rendita ed al pagamento della differenza tra quanto percepito nel medesimo periodo e quanto dovuto a titolo di indennizzo in rendita, nella misura del 26 % dal 24 novembre 2020 e del 30
% dall'1 settembre 2023, con decorrenza di legge dalle date ora precisate, oltre interessi come per legge o rivalutazione monetaria se maggiore;
3. Condanna, altresì, l' al pagamento in favore di delle spese dei CP_1 Parte_1
due gradi del giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi 4.974,50 euro e per il giudizio d'appello in complessivi 3.473,00 euro, oltre spese forfettarie al 15% e rimborso del contributo unificato corrisposto per il primo giudizio ed accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
4. Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica di ufficio CP_1
espletata nel presente giudizio nella misura già liquidata con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 29 novembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa NI Coinu Consigliere
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 315 del ruolo generale per l'anno 2024 promossa da:
nato ad [...] il [...], ivi residente, rappresentato e Parte_1
difeso dagli avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dall'avvocato
NI CA in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 12 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
La Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza, accolga le seguenti
1 CONCLUSIONI
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'appellante l'indennizzo dovuto per le CP_1
denunciate malattie nella misura corrispondente al danno biologico e con la decorrenza che risulteranno in corso di causa, da conglobarsi con il danno già accertato.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali o CP_1
rivalutazione monetaria, se maggiore, dal 121° giorno dopo la domanda o da quell'altra data che verrà accertata in corso di causa.
3) Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, a favore dei difensori distrattari.
4) In subordine, condanni l'appellante al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio nella misura non superiore a euro 2.695,50.
5) Con vittoria delle spese del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, a favore dei difensori distrattari.
Nell'interesse dell'appellato:
La Corte d'Appello adita voglia rigettare l'appello avverso perché infondato, condannando
l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 20 luglio 2021 nato Parte_1
ad Assemini il 27 maggio 1956, premesso di essere titolare di un indennizzo in rendita pari al
19 % siccome correlato ad un danno biologico per varie tecnopatie (di cui 10 % per spondilodiscopatia lombare con sofferenza radicolare”, 6% per “Limitazione funzionale del cingolo s.o. dx e sn”, 4% per “Entesopatie dei gomiti) ha chiesto il riconoscimento di una maggior rendita dovuta in relazione ad un'angioneurosi e un'ipoacusia di origine professionale per le quali l' , adito in via sede amministrativa, non aveva riconosciuto l'eziologia CP_1
lavorativa.
Tali patologie, ha soggiunto il sono tabellate (in particolare ai sensi di quanto Pt_1
prevedono i nn. 75 e 76 della tabella allegata al D.M. 12 luglio 2008) talchè per le stesse opera la presunzione legale di origine professionale.
Egli ha infatti svolto le lavorazioni per le quali il legislatore ha valutato la presumibile ricorrenza del necessario rischio tecnopatico.
2 Si tratta, in particolare, di attività che per la angioneurosi concernono l'utilizzo di strumenti vibranti con sollecitazioni che si irradiano al sistema mano – braccio e che per quanto concerne la lamentata ipoacusia comportano una significativa esposizione ad elevate fonti di rumore.
Ha quindi convenuto in giudizio l' onde ottenere il beneficio ingiustamente CP_1
negatogli stante la eziologia professionale delle predette affezioni.
Quest'ultimo si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda escludendo, in particolare, l'origine professionale delle patologie lamentate in ricorso stante la mancata esposizione del ricorrente ad un rischio tecnopatico idoneo, per intensità e durata, a cagionare tali affezioni.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, non avendo il giudicante ritenuto necessario esperire ulteriori incombenti istruttori, è stata definita con il rigetto della domanda avanzata dal Pt_1
A fondamento di tale statuizione il Tribunale, all'esito della escussione di un solo testimone, stante la irreperibilità del secondo ed ultimo testimone indicato in ricorso nonostante il tentativo di notifica della intimazione a comparire, ha ritenuto che gli elementi di conoscenza complessivamente acquisiti non consentissero di apprezzare adeguatamente l'esistenza del denunciato rischio tecnopatico sia sotto il profilo della entità che della durata.
Per tale ragione alla luce di tale deficit probatorio ha rigettato il ricorso siccome infondato condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto nella misura ivi liquidata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 12 Parte_1
dicembre 2024, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La difesa appellante con un primo articolato motivo di gravame ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata l'effettiva esposizione ad un qualificato rischio tecnopatico.
2. Le doglianze sollevate dall'appellante, in particolare, riguardano nell'ordine: la ritenuta genericità della deposizione resa dal teste quanto alle mansioni svolte dal Testimone_1
la illegittimità del diniego da parte del giudice di primo grado rispetto alla richiesta di Pt_1
3 sostituzione del teste risultato irreperibile pur se citato dalla difesa del Tes_2 Pt_1
ed ancora la mancata valorizzazione da parte del giudicante della pregressa esposizione a rischio professionale dell'appellante riconosciuta dall'Istituto all'esito di altri pregressi procedimenti volti ad accertare l'indennizzabilità delle denunciate lesioni alle spalle, alla colonna ed ai gomiti.
3. Il motivo di appello dianzi richiamato ad avviso della Corte appare meritevole di accoglimento.
4. Osserva il Collegio che il teste pur avendo reso dichiarazioni non particolarmente Tes_1
approfondite rispetto alla capitolazione di prova ha comunque fornito indubbi elementi conoscitivi onde ricostruire il tipo di mansioni cui era normalmente adibito il Pt_1
Infatti ha rammentato che questi aveva sempre lavorato come operaio edile sia presso imprese terze che in proprio ed ha altresì chiarito le sue fonti di conoscenza al riguardo ossia l'aver lavorato presso lo stesso datore di lavoro presso diverse ditte all'interno di un arco temporale di circa 35 anni ed in particolare presso l'impresa RA per un periodo di circa tre o quattro
[anni].
Va rilevato, incidentalmente, che essendo egli il cognato del è del tutto verosimile che Pt_1
avesse contezza del tipo di attività che nel corso degli anni quest'ultimo ha svolto sia per ragioni di frequentazione a livello familiare sia perché svolgeva egli stesso mansioni analoghe a quelle del ricorrente.
Ha poi soggiunto che lo stesso giornalmente utilizzava i tipici strumenti ed utensili di Pt_1
norma adoperati all'interno dei cantieri edili ossia trapano, vibratore per cemento, smeriglio
e che l'impegno quotidiano in cantiere era pari a circa 8 ore (che è poi l'orario di lavoro usualmente osservato nel lavoro edilizio) per cinque o sei giorni alla settimana.
Quanto al tempo giornaliero durante il quale adoperava tali strumenti ha riferito di non essere in grado di precisare tale aspetto ed ha tuttavia aggiunto capita che li utilizziamo anche per 8 ore di seguito….in cantiere ci sono sempre macchinari e strumenti in funzione oltre quelli che ciascuno utilizza personalmente……il ricorrente provvede anche alle demolizioni con martello pneumatico e ha lavorato in cantieri dove si eseguono demolizioni.
Il teste in definitiva ha confermato lo svolgimento da parte dell'appellante di mansioni di operaio edile per un ampio arco temporale, circostanza peraltro ben documentata in atti
4 mediante la produzione dell'estratto conto previdenziale dal quale emerge una attività lavorativa iniziata fin dal 1971 e perdurata, pur con periodi privi di copertura assicurativa, fino al 2019 (cfr. doc. 9 produzioni parte appellante fascicolo di primo grado).
Tali mansioni comprendevano, come è comprensibile nel campo dei lavori edili,
l'espletamento delle usuali attività cui è adibito un muratore, con conseguente utilizzo, come espressamente confermato dal teste anzidetto, di strumenti vibranti ed esposizione a fonti di rumore nel corso delle 8 ore in cui si articolava la normale giornata lavorativa.
5. Accanto a tali elementi conoscitivi, si pone, come pure evidenziato nell'atto di appello, la circostanza relativa al pregresso riconoscimento in favore dell'appellante di un indennizzo in rendita in ragione di un danno biologico del 19 % a decorrere dal febbraio 2017 per varie patologie per le quali l' aveva già accertato la ricorrenza della eziologia professionale CP_1
(cfr. doc. 8 produzioni parte appellante fascicolo di primo grado)
Si tratta, più in particolare, di una entesopatia ai gomiti per la quale è stato riconosciuto un danno del 4 %, di una limitazione funzionale del cingolo scapolo omerale bilaterale, responsabile di un danno pari al 6 % ed ancora di una spondilodiscopatia del tratto lombare della colonna, indennizzata in ragione di un danno biologico del 10 %.
Rileva il Collegio che l'esistenza di tali affezioni per le quali, come detto, l'eziologia lavorativa è stata già positivamente riscontrata dall'Istituto appellato, costituisce un ulteriore significativo elemento a conforto dell'effettiva esposizione del ricorrente ad un apprezzabile rischio tecnopatico nel corso della sua non breve storia lavorativa.
Si è trattato, infatti, di sollecitazioni correlate proprio alle mansioni cui egli era quotidianamente adibito le quali comportavano la movimentazione manuale di carichi,
l'adozione di posture incongrue, tipiche attività svolte dall'operaio edile, che interessano non soltanto gli arti superiori ma, significativamente anche la colonna e le spalle.
Tutto ciò concorre, ad avviso del Collegio, a comprovare con sufficiente sicurezza l'esposizione del nel corso della giornata lavorativa ad apprezzabili fonti di rischio Pt_1
tecnopatico con riguardo alle affezioni lamentate in causa.
Dall'esame delle considerazioni mediche prodotte nel corso del giudizio di primo grado emerge, d'altra parte, che l'Istituto appellato ben fosse a conoscenza del fatto che il fin Pt_1
dal 1971 aveva svolto mansioni di muratore edile sia presso varie ditte che, per un certo
5 periodo, in proprio ed in particolare che fosse occupato principalmente della costruzione, demolizione e ristrutturazione di abitazioni civili sicchè Frequentemente ha utilizzato il martello pneumatico, smerigli, trapani, martello e scalpello (cfr. docc. 5 e 6 produzioni parte appellata del fascicolo primo grado recanti l'anamnesi lavorativa del . Pt_1
Dunque l'esistenza di condizioni lavorative che determinavano l'esposizione a sollecitazioni da strumenti vibranti in ambienti lavorativi caratterizzati dalla presenza di apprezzabili livelli di rumorosità può dirsi, sulla scorta di tali complessivi elementi di conoscenza ed all'esito di una ragionata valutazione degli stessi, sufficientemente dimostrata, con conseguente esistenza di un qualificato rischio tecnopatico.
6. Tale assunto consente di ravvisare l'esistenza del necessario nesso eziologico tra le patologie per cui è causa e la pregressa attività lavorativa svolta dall'appellato.
Osserva la Corte che l' nemmeno ha specificamente contestato, fin dal giudizio di CP_1
primo grado, che il sia affetto da angioneurosi ed ipoacusia avendo incentrato, come Pt_1
visto, le sue difese sull'assenza del rischio professionale.
Tanto chiarito deve darsi atto che si tratta di affezioni che rientrano tra quelle cd. tabellate, ossia incluse nell'elenco allegato al D.M. 9 aprile 2008 (vigente ratione temporis) recante, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 38/2000, le malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
Più in particolare il progressivo n. 75, relativo alla ipoacusia da rumore, concerne in generale
Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico ed in particolare riguarda lavorazioni che hanno comportato perforazioni con martelli pneumatici o ancora avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione.
Quanto alla affezione agli arti superiori, che verrà meglio descritta nel prosieguo della esposizione, il progressivo n. 76 del decreto ministeriale in esame riconnette tra le lavorazioni per le quali è presumibile l'esposizione ad un rischio qualificato quelle che svolte in modo non occasionale…..comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.
Va opportunamente precisato che il requisito della non occasionalità, quanto alla adibizione alle mansioni cd. tabellate, per un verso non richiede lo svolgimento ininterrotto di tali mansioni nell'arco della giornata lavorativa e per altro verso esclude che rilevino i casi in cui
6 le stesse vengano espletate saltuariamente, essendo quindi sufficiente che il lavoratore sia adibito con adeguata continuità a tali compiti e che l'insorgenza della patologia, come effettivamente è emerso nella vicenda lavorativa che riguarda l'odierno appellante, si collochi temporalmente entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione, circostanza questa nemmeno contestata dall' appellato. CP_1
Può quindi ritenersi operante nella specie la presunzione legale della origine professionale delle malattie anzidette la quale, a ben vedere, non risulta esser stata superata dall' CP_1
mediante la dimostrazione della incidenza di fattori patogeni extralavorativi che in via esclusiva e determinante sono alla origine dell'insorgenza delle affezioni in discorso.
Sul punto è costante l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 20510/2015) dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi secondo il quale nell'ipotesi di malattia tabellata
"vi è l'onere per il lavoratore di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, mentre l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi dell'esposizione e di manifestazione della malattia".
Lo svolgimento delle mansioni corrispondenti a quelle tabellate rileva, d'altra parte, anche laddove rivesta valenza di mera concausa efficiente rispetto alla insorgenza della malattia professionale cosicchè nemmeno è necessario che costituisca un fattore causale esclusivo o prevalente (cfr. Cass. ord. n. 13024/2017 e Cass. ord, n. 16173/2019).
7. Detto della sussistenza del nesso causale la Corte, con specifico riguardo all'ulteriore profilo relativo alla entità del danno biologico correlato alle affezioni in discorso, ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica di ufficio affidata al dottor Persona_1
qualificato specialista in medicina legale.
Questi ha reso una articolata relazione, depositata il 3 ottobre 2025, alle cui argomentazioni il Collegio ritiene di poter aderire stante l'analitica ed esaustiva disamina del caso clinico condotta con adeguato rigore metodologico sulla scorta delle risultanze documentali.
7 Il c.t.u. si è infatti avvalso, oltre che dei dati clinici ricavabili dalla visita medico legale effettuata sul degli esiti degli accertamenti strumentali e diagnostici ripetuti nel corso Pt_1
del tempo tal da consentitirgli di vagliare anche l'eventuale evoluzione del quadro clinico
Secondo il predetto Ausiliare l'appellante presenta una ipoacusia bilaterale, neurosensoriale, con interessamento dei toni acutissimi del campo tonale ed un quadro strumentale/anamnestico suggestivo di un'alterata vasomotilità arteriosa digitale che può considerarsi compatibile con una angioneurosi da strumenti vibranti, affezioni per le quali il c.t.u. riconosce (pur trattandosi di questione che può ritenersi superata, alla luce delle considerazioni che precedono posto che si è in presenza di malattie cd. tabellate) l'esistenza di un rapporto perlomeno di concausalità con le lavorazioni cui era adibito l'appellato dal 1971 al 2023 ed un danno biologico rispettivamente pari al 2 % per l'ipoacusia ed al 10 % per la patologia angioneurotica per un complessivo danno biologico pari al 26 % alla data della domanda amministrativa ed al 30 % dal settembre 2023 in ragione di un aggravamento del danno sofferto agli arti superiori strumentalmente accertato nel marzo 2024.
8. Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono devono ritenersi debitamente accertati tutti i requisiti necessari per il riconoscimento del danno biologico rivendicato in causa.
8.1. Ricorre infatti il nesso eziologico tra l'accertata ipoacusia bilaterale e la angioneurosi da strumenti vibranti e le pregresse mansioni lavorative che egli ha svolto nel lasso temporale che intercorre tra il 1971 ed il momento in cui ha proposto la domanda amministrativa, ossia il 24 novembre 2020, onde ottenere il riconoscimento dell'indennizzo rivendicato in causa.
8.2. Del pari risulta adeguatamente accertata l'entità del danno biologico sia per quanto concerne il dato percentuale correlato alle singole anzidette patologie sia per quanto riguarda il valore complessivo del danno risultante all'esito del richiesto conglobamento, profili questi che, a ben vedere, nemmeno hanno ricevuto specifiche ed argomentate osservazioni critiche da parte dell' CP_1
Difatti il consulente della parte appellata ha testualmente affermato che L'an affermato dal collega non è condivisibile ma allo stesso tempo, stanti le premesse, non è efficacemente contestabile. Per quanto riguarda il quantum, non è chiaro il punteggio delle perdite uditive del tracciato in esame per cui non è possibile esprimersi.
8 Tale ultimo profilo, d'altra parte, può ritenersi superato posto che il dottor ha fornito Per_1
compiuti chiarimenti al riguardo in sede di controdeduzioni laddove ha spiegato, ponendo le sue osservazioni in stretta correlazione con le risultanze ricavabili dal tracciato audiometrico ivi riportate, che la curva audiometrica in atti, eseguita in data 22.02.19, abbia un andamento abbastanza tipico di un deficit uditivo da trauma acustico cronico bilaterale; infatti è presente un interessamento dei toni acutissimi del campo tonale e l'esame è stato eseguito in costanza di lavoro. Nei tracciati successivi, eseguiti nel 2021 e nel 2024, è invece presente una significativa componente presbiacusica che non può considerarsi di origine professionale ma rappresenta una nuova condizione patologia extralavorativa (cfr. pag. 14 della relazione di c.t.u. in atti).
9. Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi assorbito il secondo motivo di gravame concernente l'erroneo calcolo operato dal primo giudice relativamente allo scaglione di riferimento per il calcolo delle spese di lite da porre a carico del risultato soccombente Pt_1
all'esito del primo grado di giudizio.
La presente statuizione, infatti, laddove riforma tale decisione, segnatamente ponendo le spese di lite anche per il primo grado a carico dell' determina automaticamente il CP_1
venir meno delle originarie ragioni di doglianza avanzate dal sul punto. Pt_1
10. In conclusione la sentenza appellata va riformata dovendosi per l'effetto dichiarare che già titolare di indennizzo in rendita in misura pari al 19 % per patologie alla Parte_1
colonna, ai gomiti ed alle spalle nei termini sopra richiamati, è anche affetto da ipoacusia bilaterale e da angioneurosi da strumenti vibranti, per le quali è comprovata la eziologia lavorativa.
Tali patologie sono responsabili di un danno biologico rispettivamente del 2% e del 10 %, con decorrenza di legge dalla data delle rispettive domande amministrative del 24 novembre
2020 con conseguente danno complessivo, all'esito del richiesto conglobamento pari al 26 % dal 24 novembre 2020 e, per effetto dell'accertato aggravamento dell' al 30 % Parte_2
dall'1 settembre 2023.
L'appellante ha perciò maturato a partire da tali date il diritto alla costituzione della rendita, nella complessiva misura del 26 % e quindi del 30 %, con decorrenza di legge dalle date anzidette.
9 L' deve pertanto essere condannato al pagamento delle differenze tra quanto CP_1
percepito nel medesimo periodo e quanto dovuto a titolo di indennizzo in rendita nella predetta misura con le decorrenze sopra precisate, oltre interessi come per legge o rivalutazione monetaria se maggiore.
11. Quanto alle spese del primo grado di giudizio le stesse debbono essere poste a carico dell' stante la soccombenza all'esito della presente decisione di riforma della CP_1
sentenza impugnata e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
Al riguardo debbono essere utilizzate le tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 con applicazione dello scaglione di valore da 26.000,01 euro a 52.000,00 euro per le cause previdenziali, tenuto conto dei conteggi prodotti in atti dalla difesa appellante quanto al valore della causa calcolato sull'importo differenziale riconosciuto all'esito del giudizio di appello, nemmeno contestati dalla difesa dell' , ed utilizzo di valori pari ai minimi salvo un incremento del 25 % per CP_1
la sola fase istruttoria, per le fasi ivi previste (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
12. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono del pari la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, secondo i valori minimi previsti per ciascuna delle quattro fasi ivi previste, tenuto conto della limitata complessità della causa, con applicazione dello scaglione di valore da 26.000,01 a 52.000,00 euro della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello, devono essere poste a carico dell che va CP_1
condannato alla loro rifusione alla parte appellata con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
13. Le spese di consulenza tecnica come separatamente liquidate debbono infine essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
Per questi motivi
La Corte D'Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro,
n. 946/2024 resa il 26 giugno 2024 e, in riforma della stessa, dichiara che già Parte_1
titolare di indennizzo in rendita per altre patologie in misura pari al 19 % è anche affetto da ipoacusia bilaterale ed angioneurosi da strumenti vibranti, ambedue di verosimile origine
10 professionale, dalle quali è conseguito un danno biologico rispettivamente quantificabile nella misura del 2% e del 10 %, con conseguente danno complessivo conglobato del 26 %, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa, nonché un danno complessivo conglobato, per le ragioni di cui in parte motiva, del 30% dall'1 settembre 2023, ed ha perciò diritto di percepire con tali decorrenze il corrispondente indennizzo in rendita, nella misura del
26 % e del 30%;
2. Condanna, perciò, l' alla costituzione in suo favore del predetto indennizzo in CP_1
rendita ed al pagamento della differenza tra quanto percepito nel medesimo periodo e quanto dovuto a titolo di indennizzo in rendita, nella misura del 26 % dal 24 novembre 2020 e del 30
% dall'1 settembre 2023, con decorrenza di legge dalle date ora precisate, oltre interessi come per legge o rivalutazione monetaria se maggiore;
3. Condanna, altresì, l' al pagamento in favore di delle spese dei CP_1 Parte_1
due gradi del giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi 4.974,50 euro e per il giudizio d'appello in complessivi 3.473,00 euro, oltre spese forfettarie al 15% e rimborso del contributo unificato corrisposto per il primo giudizio ed accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
4. Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica di ufficio CP_1
espletata nel presente giudizio nella misura già liquidata con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 29 novembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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