Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17698 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI POPOLITA1 76 98/ 02 LA CORTE SUPR M DI getto DICHIARAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTO EX ART. 147 COMMA 2 L.F. PROCEDIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15866/00 Presidente Dott. Antonio SAGGIO Dott. Alessandro Consigliere CRISCUOLO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 41666 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep.4720 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 11/06/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SDF BR NG DI EN EMILIO, DI EN SI DA e, in estensione, di D'SI UR e di DI EN BARTOLOMEO, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FOSSOMBRONE 92, presso l'avvocato TOMMASO DE TOMA, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO BONADIES, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente contro 2002 D'SI UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1347 LUCRINO 5, presso l'avvocato CARLA V. EFRATI, DE PALO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente
contro
BNL SPA, STOKAUS SRL, LA LL RAFFAELE, TESSILFIBRE SPA, PIER RENZO ARGENTERO DITTA, DE LEO ROCCO, AGRIPLASTICA SRL, SBS FACTORING SPA, SPEI LEASING SPA, MONTENBIANCO INDUSTRIE TESSILI SRL, NN GIOVANNI, DI EN BARTOLOMEO, LAMPEDECCHIA ANGELO;
- intimati -
avversO la sentenza n. 420/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 11/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BONADIES, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il reistente, l'Avvocato DE PALO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo, l'assorbimento del terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Dichiarato fallito in estensione, ai sensi 2 dell'art. 147 comma 2° 1.f., e con sentenza del 25.09.1996, quale socio illimitatamente responsabile della s. d. f. tra IA UN, LI e SI Da- miano Di EN, il cui fallimento era stato dichia- rato dal tribunale di Trani con sentenza del 3.7.1991, UR D'IS propose opposizione sulla base di varie contestazioni in rito e nel merito. Con sentenza non definitiva in data 15.03.1999, il tribunale rigettò per infondatezza tutte le questioni preliminari di nullità della procedura conclusasi con la dichiarazione di fallimento in estensione. Ц Con sentenza emessa 1'11.05.2000, la Corte di Ba- ri, accolto l'appello del D'IS, ha dichiarato nulla la sentenza dichiarativa del fallimento in estensione. Avverso tale sentenza, la curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione. Resiste il D'IS con controricorso. Motivi della decisione Il controricorso dev'essere dichiarato inammissi- bile perché proposto (notificato) il 17.10.2000, oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., tenuto conto della data di notificazione del ricorso (26.07.2000) e della non operatività ratione materiae, ex art. 92 dell'ordinamento giudiziario, della sospensione dei ter- mini di cui alla legge n. 742 del 1969. 3 La Corte di merito, riconoscendo fondatezza ai mo- tivi di gravame del D'IS sul punto della non ritua- lità della istruttoria prefallimentare, ha ritenuto, in via di principio, che a) il nuovo fallimento dichiarato ai sensi dell'art. 147 comma 2° l.f. 'conserva la sua "autonomia rispetto a quello già pronunciato.... donde l'estraneità, per diversità di presupposto, della dele- ga che, fondata sulla prassi, viene conferita ad un componente del collegio di procedere a nuova istruzione finalizzata all'eventuale estensione, rispetto a quella di cui all'art. 16 l.f. concessa per la gestione del precedente fallimento già dichiarato;
b) che il pre- ventivo apprezzamento dell'avvio della procedura di estensione del fallimento competa sempre al tribunale", ricavandosi dall'art.147 che debba restare "esclusa l'attribuzione al giudice delegato del potere di avvia- re ex se l'istruttoria prefallimentare per la dichiara- zione del fallimento in estensione", essendo, invece, assegnato al curatore, a qualunque interessato, oltre che allo stesso fallito "il potere di dare impulso a tale procedura e riservato poi al tribunale il potere di avviare, anche d'ufficio, la procedura di estensione secondo la norma dell'art. 15 l.f., ossia previa convo- cazione obbligatoria del debitore al fine di consentir- gli l'esercizio di difesa". 4 Posti tali principi, la stessa Corte ha ritenuto "irrituale ed invalida" la procedura in concreto segui- ta per la dichiarazione del fallimento (in estensione) del D' IS sulla base dei seguenti rilievi: a) l'iniziativa era stata assunta dal giudice delegato;
b) il tribunale aveva affermato, "contrariamente al vero" di aver promosso d'ufficio la procedura di estensione, ciò che era invece il frutto di una "identificazione dei suoi poteri con quelli esercitati dal g.d. ; c) lo stesso tribunale aveva affermato che il D'IS aveva reso spontanee dichiarazioni, verbalizzate dal giudice delegato su domande da quest'ultimo poste;
d) nessuna convocazione del debitore dinanzi a sé il tribunale aveva mai disposto e mai esso aveva provveduto ad av- viare la procedura di estensione del fallimento. In tale situazione, conclude la sentenza, non era condivisibile l'argomento sostenuto dal primo giudice, che il D'IS aveva avuto comunque il modo di far va- lere le sue ragioni attraverso gli scritti difensivi e rendendo le sue dichiarazioni, atteso che l'argomento stesso trascurava "il vizio che inficiava a monte il procedimento, atteso che tali difese delegato erano sta- te svolte dinanzi ad un organo giudiziario privo di po- testas judicandi e mai delegato all'assunzione di tali difese". Aggiunge la Corte che fondatamente l'appellante aveva posto in evidenza che "al momento della sua audi- zione non esisteva un organo collegiale già precosti- tuito, per cui l'organo giudiziario davanti al quale si era svolta l'istruttoria prefallimentare non poteva es- sere delegato e non poteva riservarsi di riferire ad un collegio costituito soltanto a posteriori sulla base di criteri incontrollabili, con la conseguente inosservan- za del principio che vuole la decisione assunta dal giudice naturale precostituito dall'ordinamento". La curatela ricorrente ha formulato i seguenti mo- tivi di ricorso: - nullità del procedimento e della relativa 1° sentenza per l'omessa esame del fascicolo fallimentare, con conseguente violazione e falsa applicazione di nor- me di diritto, omesso o comunque insufficiente esame di atti e documenti rilevanti ai fini della decisione. 2° - violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 147 comma 2° l.f. e comunque contraddittoria moti- vazione. Il motivo si compendia nel richiamo ai principi giurisprudenziali fissati da questa Corte anche in tem- po successivo alle pronunce della Corte Costituzionali intervenute sulle norme della legge fallimentare (sentenze n. 141 e 142 del 1970), nel richiamo testuale al verbale 11.07.1996 e al suo contenuto di informa- zione sulla circostanza di fatto che "il D'IS com- parve personalmente dinanzi al giudice delegato insie- me con il di lui difensore munito di procura e depositò preliminarmente una memoria difensiva.... nonché vari do- cumenti"; nella tesi della non contrarietà alle norme della legge fallimentare della "iniziativa istruttoria presa direttamente dal giudice delegato". Il primo motivo, che non indica quali particolari elementi di valutazione e di giudizio la Corte di Appello avrebbe potuto trarre dal l'esame del fascicolo fallimentare, non può condurre di per sé alla cassazio- ne della sentenza impugnata atteso che questa, che pur ha dato atto dell'avvenuto espletamento da parte del D'IS di un'attività difensiva nella fase prefalli- mentare e proprio in relazione alla possibilità dell'estensione del fallimento, si compendia in affer- mazioni di principio, immediatamente ed esaustivamente sul piano della loro correttezza giuri- controllabili dica nella disamina del secondo motivo di ricorso. Tale secondo motivo fondato. Il tribunale di Trani, il quale, con la sentenza del 1991, aveva dichiarato il fallimento della società di fatto come inizialmente accertata nella sua composi- zione, era l'organo giurisdizionale precostituito e 7 già "investito dell'intera procedura" (art.23 1. f.) al quale il giudice delegato riferiva "su ogni affare per il quale era richiesto un provvedimento del Collegio" (art. 25 1.f.), quindi anche in relazione a fatti, CO- munque acquisiti nel corso del procedimento, che assu- mevano rilevanza ai fini dell'estensione del fallimen- a soci illimitatamente responsabili la cui esisten- to fosse risultata dopo la dichiarazione di fallimento za della società (art. 147 comma 2°). Sulla base delle norme suindicate, certamente può affermarsi che il tribunale fallimentare (nel caso di specie, non altro che il tribunale di Trani) sia perma- nentemente investito della sua funzione giurisdizionale in ordine ad ogni questione che riguardi la procedura fallimentare in corso, senza necessità che esso sia di volta in volta e preventivamente "costituito" e senza necessità che ancora di volta in volta esso attribui- sca al giudice delegato, attraverso una specifica dele- quella potestas judicandi, la cui mancanza, per il ga caso di specie, è stata ritenuta dalla Corte di merito. Quanto alla "autonomia" del fallimento in estensio- ne, può dirsi che questo in realtà non ne abbia di par- ticolare, non potendo essere considerato altrimenti, nella sua configurazione fattuale, giuridica e procedi- mentale, che come un evento pur sempre collegato alla 8 iniziale dichiarazione di fallimento, e interno ad es- sa, in virtù della responsabilità solidale ed illimita- ta che sin dall'inizio legava i soci, atteso che se già fossero stati noti a quel tempo gli "altri soci illimi- tatamente responsabili" essi sarebbero stati (avrebbero dovuto restare) già inizialmente coinvolti nella dichia- razione di fallimento della società - unico aspetto di separatezza é quello che emerge da ciò che nell'ambito dell'unico procedimento (148 comma 1°), governato da un solo giudice delegato e gestito da un solo curatore, i patrimoni della società e, rispettivamente, dei sin- goli soci, debbono restare distinti (art.148 comma 2°). L'esercizio del diritto di difesa nella procedura "prefallimentare" è a forma libera, onde la garanzia della preventiva audizione del fallendo è assicurata, pur dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 142 del 1970, tutte le volte che l'imprenditore sia posto in grado di avere piena conoscenza della vicenda giudi- ziaria e di contrastare le ragioni che vengano poste (dal creditore comunque interessato all'estensione, dal curatore autonomamente, dal soggetto già dichiarato fallito, о dal tribunale d'ufficio, eventualmente su relazione del giudice delegato) a base della richiesta о prospettata c.d. estensione del fallimento. (v.le pronunce di questa Corte n. 7385 del 1993, n. 73 del 1997). Anche all'ipotesi del fallimento in estensione ex art. 147 comma 2° 1.f. può dunque applicarsi, con il ne- cessario adattamento che le puntualizzazioni di cui so- pra circa l'inserirsi (anche ad iniziativa dello stesso tribunale della c.d. estensione nell'ambito di un pro- cedimento fallimentare già aperto rendono evidente e agevolmente comprensibile, quel principio, affermato da questa Corte con la sentenza n. 6505 del 1996 secondo len il quale "in tema di istruzione prefallimentare, la ne- cessità di assicurare al debitore la garanzia del di- ritto di difesa non postula necessariamente che l'imprenditore venga convocato ed ascoltato dal tribu- nale nella sua composizione collegiale, dovendosi rite- nere а tal fine sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli ele- menti che ne sono alla base, venga sentito dal giudice relatore.... Peraltro la circostanza che il tribunale de- leghi un componente del collegio per l'audizione del debitore e per riferire in camera di consiglio non comporta alcuna deviazione dal principio del giudice naturale precostituito, non spettando al giudice dele- gato alcuna autonoma facoltà decisionale e restando sempre e comunque individuato nel tribunale fallimenta- re il giudice designato a pronunciarsi nel merito 10 dell'istanza di fallimento". Per il caso di specie, la irritualità e nullità ri- tenuta dalla Corte di merito non sussiste, avendo la stessa Corte affermato che il D'IS ebbe a svolgere le sue difese dinanzi il giudice delegato (al già di- chiarato fallimento della s.d. f.) anche attraverso la produzione di scritti difensivi (pag. 8 della senten- za), oltre che comparendo dinanzi al giudice stesso di persona, ed essendo stata poi emessa comunque dal tri- bunale la dichiarazione di fallimento del D'IS. Per la pronuncia di nullità della sentenza dichia- rativa del fallimento in estensione, la sentenza va dunque cassata senza necessità di disporre il rinvio alla Corte di merito atteso che ricorrono le condizioni per la decisione della causa nel merito, ex art.384 c.p.c., nel senso del rigetto del gravame proposto dal D'IS avverso la sentenza del tribunale. Motivi di equità inducono la Corte a dichiarare compensate tra le parti sia le spese del giudizio in grado di appello sia quelle del giudizio di cassazione, restandone assorbito il terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il controricorso. Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, as- sorbito il terzo. Cassa l'impugnata sentenza e deciden- 11 do nel merito rigetta l'appello proposto dal D'IS avverso la sentenza del tribunale di Trani in data 15.03.1999. Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione. Cosl deciso addi 11 giugno 2002 nolla camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore 11 Presidente Walter Celentano Antonio Saggio Кричи изр CORTE SUPRESS 'CASSAZIONE Prime Deposited Cancelleria IL CANCELLIERE C.2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE Маже CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5 3-2003 serie 4 al n.9501 versate € 160,10 apposta in calco alla copia autentica (art. 278 T.. n°11 del 80/6/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Robend Biod 12