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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 532/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio di appello promosso da
, C.F. e P.I. con gli avvocati Francesca Moniga, Gisella Parte_1 P.IVA_1
DO e CO VA dell'Avvocatura Comunale appellante nei confronti di
, nato a [...] [...], c.f. , difeso in Controparte_1 Pt_1 C.F._1 proprio nel giudizio di primo grado appellato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 721/2024 pubblicata in data 10.9.2024 e non notificata sulle conclusioni di parte appellante: confermare i verbali sanzionatori elencati a pagina 8 del ricorso in appello ha emesso la seguente sentenza
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte appellata non costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione degli atti del processo (si veda quanto prodotto con le note del 203.2025, 10.6.2025 e 10.10.2025).
L'illecito oggetto dei provvedimenti sanzionatori opposti consiste nel transito non autorizzato in apposita zona da parte di veicolo di proprietà dell'appellato.
È pacifico tra le parti che l'automobile di proprietà dell'appellato non fosse autorizzata al transito. Nel giudizio di primo grado parte appellata ha sostenuto, con argomentazioni accolte dal giudice di pace, quanto segue:
− ai fini dell'irrogazione di sanzione all'obbligato solidale ex art. 196 c.d.s., è necessaria l'assenza di un fatto colposo dell'obbligato in solido;
− è errore scusabile l'omessa comunicazione del numero di targa da parte di soggetto già titolare del permesso di transito in zona a traffico limitato riguardante altro veicolo;
− è scusabile l'infrazione perché il ha omesso di svolgere controlli Parte_1
sull'identità del soggetto proprietario del veicolo transitante e per le modalità di effettuazione delle relative notifiche dei provvedimenti.
L'appello è fondato.
Unica circostanza che possa elidere l'imputabilità dell'illecito anche al proprietario del veicolo è quella prevista dall'articolo 196 comma 1 Codice della Strada (utilizzo contro la volontà del proprietario): parte appellante non ha fornito allegazioni né prove.
L'errore per essere scusabile non deve essere imputabile alla colpa dell'autore dell'errore e deve essere stato determinato dalla specifica e significativa condotta dell'autorità.
Nel caso di specie, non è contestato che l'errore sia stato determinato da una dimenticanza dell'appellato: la negligenza, che connota tale condotta, esclude la scusabilità dell'errore.
Inoltre, va sottolineato che la Polizia locale ha rispettato gli obblighi sia quanto a tempistica che a modalità di notifica delle infrazioni - tra l'altro non contestati in modo specifico da parte appellante. Né alcuna norma impone all'autorità di effettuare particolari verifiche ulteriori rispetto all'esistenza di una previa autorizzazione del titolare del numero di targa.
In ogni caso, la condotta dell'autorità per fondare un errore scusabile si deve sostanziare in uno specifico comportamento diretto all'autore dell'errore sostanziando una relazione qualificata tra le parti: non è questa la condotta lamentata da parte appellata che ha fatto riferimento a omissioni che, non essendo stato precedute da specifici contatti con l'appellato, potrebbero rientrare – in negativo – nel generale potere di vigilanza.
In conclusione, la sentenza pronunciata a conclusione del primo grado del giudizio va riformata confermando i provvedimenti sanzionatori opposti.
2. Parte appellata va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione appellante.
Nulla va disposto sulle spese processuali riguardanti il primo grado di giudizio in quanto l'amministrazione appellante si è costituita in giudizio tramite suo funzionario. Per quanto riguarda il presente grado di giudizio, il processo si presenta di pronta soluzione.
Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore 1.710 euro.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria e non ha depositato note di trattazione.
Le spese vanno determinate in euro 852 (213 + 213 + 426), oltre alle spese generali e agli accessori previsti dalla legge.
Per questi motivi
1. In riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 721/2024, conferma i verbali Pt_1
sanzionatori elencati a pagina 8 del ricorso in appello.
2. Nulla sulle spese processuali del primo grado di giudizio.
3. Condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 Parte_1
nel presente grado di giudizio che si liquidano in 852 euro, oltre alle spese
[...] generali, a C.p.a. e a I.V.A. come determinati per legge.
Si comunichi.
Brescia, 16.10.2025
Il giudice
RI BO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio di appello promosso da
, C.F. e P.I. con gli avvocati Francesca Moniga, Gisella Parte_1 P.IVA_1
DO e CO VA dell'Avvocatura Comunale appellante nei confronti di
, nato a [...] [...], c.f. , difeso in Controparte_1 Pt_1 C.F._1 proprio nel giudizio di primo grado appellato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 721/2024 pubblicata in data 10.9.2024 e non notificata sulle conclusioni di parte appellante: confermare i verbali sanzionatori elencati a pagina 8 del ricorso in appello ha emesso la seguente sentenza
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte appellata non costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione degli atti del processo (si veda quanto prodotto con le note del 203.2025, 10.6.2025 e 10.10.2025).
L'illecito oggetto dei provvedimenti sanzionatori opposti consiste nel transito non autorizzato in apposita zona da parte di veicolo di proprietà dell'appellato.
È pacifico tra le parti che l'automobile di proprietà dell'appellato non fosse autorizzata al transito. Nel giudizio di primo grado parte appellata ha sostenuto, con argomentazioni accolte dal giudice di pace, quanto segue:
− ai fini dell'irrogazione di sanzione all'obbligato solidale ex art. 196 c.d.s., è necessaria l'assenza di un fatto colposo dell'obbligato in solido;
− è errore scusabile l'omessa comunicazione del numero di targa da parte di soggetto già titolare del permesso di transito in zona a traffico limitato riguardante altro veicolo;
− è scusabile l'infrazione perché il ha omesso di svolgere controlli Parte_1
sull'identità del soggetto proprietario del veicolo transitante e per le modalità di effettuazione delle relative notifiche dei provvedimenti.
L'appello è fondato.
Unica circostanza che possa elidere l'imputabilità dell'illecito anche al proprietario del veicolo è quella prevista dall'articolo 196 comma 1 Codice della Strada (utilizzo contro la volontà del proprietario): parte appellante non ha fornito allegazioni né prove.
L'errore per essere scusabile non deve essere imputabile alla colpa dell'autore dell'errore e deve essere stato determinato dalla specifica e significativa condotta dell'autorità.
Nel caso di specie, non è contestato che l'errore sia stato determinato da una dimenticanza dell'appellato: la negligenza, che connota tale condotta, esclude la scusabilità dell'errore.
Inoltre, va sottolineato che la Polizia locale ha rispettato gli obblighi sia quanto a tempistica che a modalità di notifica delle infrazioni - tra l'altro non contestati in modo specifico da parte appellante. Né alcuna norma impone all'autorità di effettuare particolari verifiche ulteriori rispetto all'esistenza di una previa autorizzazione del titolare del numero di targa.
In ogni caso, la condotta dell'autorità per fondare un errore scusabile si deve sostanziare in uno specifico comportamento diretto all'autore dell'errore sostanziando una relazione qualificata tra le parti: non è questa la condotta lamentata da parte appellata che ha fatto riferimento a omissioni che, non essendo stato precedute da specifici contatti con l'appellato, potrebbero rientrare – in negativo – nel generale potere di vigilanza.
In conclusione, la sentenza pronunciata a conclusione del primo grado del giudizio va riformata confermando i provvedimenti sanzionatori opposti.
2. Parte appellata va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione appellante.
Nulla va disposto sulle spese processuali riguardanti il primo grado di giudizio in quanto l'amministrazione appellante si è costituita in giudizio tramite suo funzionario. Per quanto riguarda il presente grado di giudizio, il processo si presenta di pronta soluzione.
Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore 1.710 euro.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria e non ha depositato note di trattazione.
Le spese vanno determinate in euro 852 (213 + 213 + 426), oltre alle spese generali e agli accessori previsti dalla legge.
Per questi motivi
1. In riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 721/2024, conferma i verbali Pt_1
sanzionatori elencati a pagina 8 del ricorso in appello.
2. Nulla sulle spese processuali del primo grado di giudizio.
3. Condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 Parte_1
nel presente grado di giudizio che si liquidano in 852 euro, oltre alle spese
[...] generali, a C.p.a. e a I.V.A. come determinati per legge.
Si comunichi.
Brescia, 16.10.2025
Il giudice
RI BO