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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'11.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7089/2025 R.G.L., avente a oggetto “indennità professionale”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Palma Balsamo;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore;
- convenuto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 14.7.2025, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1. Dichiari che, in ragione della attività svolta alle dipendenze dell' Controparte_1
, con contratto a tempo determinato, la parte
[...] ricorrente ha diritto al riconoscimento della “indennità professionale” prevista dall'art. 11 CIRL 2001 (per come integrato e modificato dal successivo art. 4 CIRL 2018) a partire dall'anno 2002;
2. per l'effetto condanni l'Assessorato resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 1.740,28, pari all'importo della indennità
1 professionale maturata nel periodo non interessato da prescrizione e, segnatamente, dall'11 gennaio 2018 all'8 novembre 2024, o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3.condanni l'ente resistente al pagamento di spese e compensi di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
L'Assessorato Regionale convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'11.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.1. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 4803/2023, emessa in data 29.11.2023 nel proc.
n. 8178/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania:
<…2. Reputa il Tribunale che il ricorso debba essere accolto, essendo fondata la pretesa avente ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, della indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Conviene, prima di dar conto della ragioni della decisione, ricostruire il quadro normativo di riferimento, evidenziandosi, preliminarmente, che il rapporto di lavoro degli operai dipendenti dell'Ente Foreste della Regione Sicilia, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stante l'inerenza del rapporto di
2 lavoro degli operati forestali ai fini istituzionali dell'Amministrazione territoriale e la natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico a norma del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001.
In siffatto contesto il dato che la disciplina di settore contenga un nucleo di norme che qualifica “speciali”, con cui affida alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrari la gestione giuridica ed economica del personale forestale, non è ragione che può far ritenere la natura privatistica del rapporto, in difetto di una precisa disposizione normativa che espressamente affermi lo svincolo di esso dalle implicazioni che nascono dal relativo inserimento nella struttura istituzionale dell'ente pubblico, assumendo rilevanza unicamente quale modalità disciplinatrice del contenuto integrativo del regolamento negoziale: il che è perfettamente compatibile con la natura pubblicistica del rapporto (cfr., ad esempio, con riferimento all'Azienda delle foreste demaniali della Sardegna, Cass. Sez. Unite 27.6.1986 n. 4277; ed ancora Cass. Sez.
Unite 17.3.1989 n. 1351; ancora, con riferimento all'analoga fattispecie dell'Azienda forestale della Regione Calabria Cass. 12. 3.2014 n. 15357; in tema di forestali della
Regione Valle d'Aosta, v. Cass. 26.5.2020 n.9786).
Ciò posto, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis inserito dalla L. reg. sic. n. 14/2006 stabilisce espressamente che “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di
3 cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del Controparte_2
e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali”, precisando, ancora, al successivo
[...] comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”.
Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della L. reg. sic. in parola regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali.
Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto
4 di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato:
(a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
A fronte del contesto normativo considerato, parte ricorrente si duole che l'Amministrazione datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni legate all'anzianità di servizio già riconosciute agli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del
CIRL 1998-2001.
Orbene, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di
Catania, sezione lavoro (n. 150/2020) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si riportano qui di seguito e fanno proprie a mente dell'art. 118, disp. att. c.p.c..
“Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica CP_1 sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del
2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e
5 concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr.
Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali
6 viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale.
La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_3
(già Azienda regionale foreste demaniali) della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella
7 relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. CP_1
31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL
16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”.
Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001
-nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato- stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
8 Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE...>> (cfr. sentenza n.
4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
2.2. Sulla base di tali argomentazioni e tenuto conto della specifica delimitazione temporale della domanda attorea in ragione dell'atto interruttivo della prescrizione ivi indicato (cfr. pagg. 5 e 17 del ricorso), in conclusione, alla ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato dal 2018 a novembre 2024 siccome comprovata dai cedolini paga in atti e dalla attestazione di servizio rilasciata dall'Assessorato convenuto (cfr. all. nn. 1 e 3 al ricorso), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
2.3. Siccome parimenti evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio,
<<…Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere
(non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 387 del
19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al CIRL) nella Gazzetta
Ufficiale della n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad agosto del 2018 essa Controparte_1 era pari ad € 3,873….>> (cfr. sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
2.4. Va, in definitiva, accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dalla ricorrente negli anni dal 2018 al mese di novembre 2024 (come risultanti dai conteggi formulati in ricorso e confermate dalla documentazione in atti); ciò, in particolare,
9 individuando l'indennità giornaliera suddividendo l'importo mensile di € 64,00 (a decorrere dal settembre 2018) e di € 61,97 (sino ad agosto 2018) per il numero convenzionale di 26 giornate e dunque moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale (sino al limite di 26 giornate mensili e all'importo massimo mensile di € 64,00 o € 61,97). Il numero di giornate lavorative annue costituisce infatti la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
2.5. Facendo – parziale – applicazione dei suddetti criteri, parte ricorrente ha determinato l'indennità in questione in complessivi € 1.740,28.
Tuttavia, in riferimento alle mensilità dal 22.6.2018 al 31.8.2018 deve riconoscersi il minore importo di € 130,90 ( id est: € 2,38 x 55 giornate lavorative per i mesi di giugno, luglio e agosto 2018), atteso che – come precisato dalla Corte di Appello di Catania nella succitata pronuncia – detta indennità “…è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere (non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018”, mentre “…fino ad agosto del 2018 essa era pari ad € 3,873…” (id est: € 61,97 mensili, pari a € 2,38 giornalieri).
Tenuto conto delle ulteriori 46 giornate lavorative nei mesi di ottobre e novembre
2018 (per € 113,23), l'importo complessivo spettante per tale annualità è dunque pari a €
244,13, in luogo del superiore importo di € 248,61 richiesto in ricorso – anche – per l'anno
2018 (id est: € 2,4615 x 101 giornate lavorative).
L'indennità in questione, correttamente calcolata secondo i criteri suddetti e tenuto altresì conto dell'iscrizione di parte ricorrente nel contingente di riferimento a partire, quantomeno, dal 2001 (cfr. servizi risultanti dalle attestazioni rilasciate dall'
[...]
e dall'Assessorato del Controparte_1
Territorio ed Ambiente, all. nn. 1 e 2) – ciò da cui dipende il diritto alla chiesta indennità professionale – ammonta dunque complessivamente alla minor somma di € 1.735,82 (id est: € 244,13 per l'anno 2018 ed € 1.491,69 per gli anni dal 2019 al 2024).
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'Assessorato convenuto deve essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente il detto importo, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/1994.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a
10 carico dell'Assessorato convenuto e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi dal
2018 a novembre 2024, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
condanna, per l'effetto, l'Assessorato convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, pari a complessivi € 1.735,82, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994, dal dovuto al soddisfo;
condanna l'Assessorato convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore.
Catania, 12 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'11.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7089/2025 R.G.L., avente a oggetto “indennità professionale”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Palma Balsamo;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore;
- convenuto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 14.7.2025, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1. Dichiari che, in ragione della attività svolta alle dipendenze dell' Controparte_1
, con contratto a tempo determinato, la parte
[...] ricorrente ha diritto al riconoscimento della “indennità professionale” prevista dall'art. 11 CIRL 2001 (per come integrato e modificato dal successivo art. 4 CIRL 2018) a partire dall'anno 2002;
2. per l'effetto condanni l'Assessorato resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 1.740,28, pari all'importo della indennità
1 professionale maturata nel periodo non interessato da prescrizione e, segnatamente, dall'11 gennaio 2018 all'8 novembre 2024, o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3.condanni l'ente resistente al pagamento di spese e compensi di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
L'Assessorato Regionale convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'11.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.1. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 4803/2023, emessa in data 29.11.2023 nel proc.
n. 8178/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania:
<…2. Reputa il Tribunale che il ricorso debba essere accolto, essendo fondata la pretesa avente ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, della indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Conviene, prima di dar conto della ragioni della decisione, ricostruire il quadro normativo di riferimento, evidenziandosi, preliminarmente, che il rapporto di lavoro degli operai dipendenti dell'Ente Foreste della Regione Sicilia, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stante l'inerenza del rapporto di
2 lavoro degli operati forestali ai fini istituzionali dell'Amministrazione territoriale e la natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico a norma del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001.
In siffatto contesto il dato che la disciplina di settore contenga un nucleo di norme che qualifica “speciali”, con cui affida alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrari la gestione giuridica ed economica del personale forestale, non è ragione che può far ritenere la natura privatistica del rapporto, in difetto di una precisa disposizione normativa che espressamente affermi lo svincolo di esso dalle implicazioni che nascono dal relativo inserimento nella struttura istituzionale dell'ente pubblico, assumendo rilevanza unicamente quale modalità disciplinatrice del contenuto integrativo del regolamento negoziale: il che è perfettamente compatibile con la natura pubblicistica del rapporto (cfr., ad esempio, con riferimento all'Azienda delle foreste demaniali della Sardegna, Cass. Sez. Unite 27.6.1986 n. 4277; ed ancora Cass. Sez.
Unite 17.3.1989 n. 1351; ancora, con riferimento all'analoga fattispecie dell'Azienda forestale della Regione Calabria Cass. 12. 3.2014 n. 15357; in tema di forestali della
Regione Valle d'Aosta, v. Cass. 26.5.2020 n.9786).
Ciò posto, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis inserito dalla L. reg. sic. n. 14/2006 stabilisce espressamente che “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di
3 cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del Controparte_2
e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali”, precisando, ancora, al successivo
[...] comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”.
Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della L. reg. sic. in parola regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali.
Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto
4 di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato:
(a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
A fronte del contesto normativo considerato, parte ricorrente si duole che l'Amministrazione datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni legate all'anzianità di servizio già riconosciute agli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del
CIRL 1998-2001.
Orbene, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di
Catania, sezione lavoro (n. 150/2020) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si riportano qui di seguito e fanno proprie a mente dell'art. 118, disp. att. c.p.c..
“Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica CP_1 sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del
2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e
5 concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr.
Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali
6 viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale.
La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_3
(già Azienda regionale foreste demaniali) della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella
7 relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. CP_1
31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL
16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”.
Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001
-nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato- stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
8 Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE...>> (cfr. sentenza n.
4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
2.2. Sulla base di tali argomentazioni e tenuto conto della specifica delimitazione temporale della domanda attorea in ragione dell'atto interruttivo della prescrizione ivi indicato (cfr. pagg. 5 e 17 del ricorso), in conclusione, alla ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato dal 2018 a novembre 2024 siccome comprovata dai cedolini paga in atti e dalla attestazione di servizio rilasciata dall'Assessorato convenuto (cfr. all. nn. 1 e 3 al ricorso), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
2.3. Siccome parimenti evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio,
<<…Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere
(non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 387 del
19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al CIRL) nella Gazzetta
Ufficiale della n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad agosto del 2018 essa Controparte_1 era pari ad € 3,873….>> (cfr. sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
2.4. Va, in definitiva, accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dalla ricorrente negli anni dal 2018 al mese di novembre 2024 (come risultanti dai conteggi formulati in ricorso e confermate dalla documentazione in atti); ciò, in particolare,
9 individuando l'indennità giornaliera suddividendo l'importo mensile di € 64,00 (a decorrere dal settembre 2018) e di € 61,97 (sino ad agosto 2018) per il numero convenzionale di 26 giornate e dunque moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale (sino al limite di 26 giornate mensili e all'importo massimo mensile di € 64,00 o € 61,97). Il numero di giornate lavorative annue costituisce infatti la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
2.5. Facendo – parziale – applicazione dei suddetti criteri, parte ricorrente ha determinato l'indennità in questione in complessivi € 1.740,28.
Tuttavia, in riferimento alle mensilità dal 22.6.2018 al 31.8.2018 deve riconoscersi il minore importo di € 130,90 ( id est: € 2,38 x 55 giornate lavorative per i mesi di giugno, luglio e agosto 2018), atteso che – come precisato dalla Corte di Appello di Catania nella succitata pronuncia – detta indennità “…è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere (non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018”, mentre “…fino ad agosto del 2018 essa era pari ad € 3,873…” (id est: € 61,97 mensili, pari a € 2,38 giornalieri).
Tenuto conto delle ulteriori 46 giornate lavorative nei mesi di ottobre e novembre
2018 (per € 113,23), l'importo complessivo spettante per tale annualità è dunque pari a €
244,13, in luogo del superiore importo di € 248,61 richiesto in ricorso – anche – per l'anno
2018 (id est: € 2,4615 x 101 giornate lavorative).
L'indennità in questione, correttamente calcolata secondo i criteri suddetti e tenuto altresì conto dell'iscrizione di parte ricorrente nel contingente di riferimento a partire, quantomeno, dal 2001 (cfr. servizi risultanti dalle attestazioni rilasciate dall'
[...]
e dall'Assessorato del Controparte_1
Territorio ed Ambiente, all. nn. 1 e 2) – ciò da cui dipende il diritto alla chiesta indennità professionale – ammonta dunque complessivamente alla minor somma di € 1.735,82 (id est: € 244,13 per l'anno 2018 ed € 1.491,69 per gli anni dal 2019 al 2024).
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'Assessorato convenuto deve essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente il detto importo, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/1994.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a
10 carico dell'Assessorato convenuto e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi dal
2018 a novembre 2024, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
condanna, per l'effetto, l'Assessorato convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, pari a complessivi € 1.735,82, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994, dal dovuto al soddisfo;
condanna l'Assessorato convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore.
Catania, 12 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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