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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/07/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina Sezione per i minorenni
**************** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta dai Magistrati
Dott. Carmelo BLATTI Presidente Dott. Bruno SAGONE Consigliere Dott.ssa Daria ORLANDO Consigliere
Dott. Giuseppe CRISAFULLI Componente privato Dott.ssa Eleonora ROTONDO Componente privato
Udita la relazione della causa fatta dal dott. Carmelo Blatti all'udienza del 05.06.2025;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della
Repubblica dott. Giuseppe Costa nonché gli atti della causa difensivi delle parti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 257/2025 del Ruolo Generale, promosso
DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]del Mela Contrada Parte_1
Mandravecchia n.51, cod. fisc. e nata a [...] l'[...], e CodiceFiscale_1 Parte_2 residente a [...]del Mela Contrada Mandravecchia n.51, cod. fisc. , entrambi CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Maria Ravidà (C.F. PEC: CodiceFiscale_3
che li rappresenta e difende, giusta procura allegata in foglio separato Email_1
-appellanti-
CONTRO
AVV. nato a [...] il [...] – Cod. Fisc.: , PEC: CP_1 C.F._4
in qualità di tutore e procuratore della minore Email_2 Persona_1 nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: , residente a [...]del Mela in C.F._5
Via Mandra Vecchia n. 51. -reclamato-
-appellato-
E CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE presso la Corte di Appello di Messina Controparte_2
-interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il
18.02.2025 in materia di decadenza della responsabilità genitoriale.
**********
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con ricorso depositato il 20.03.2025, hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale per i minorenni di Messina ha disposto la decadenza della responsabilità genitoriale di e sulla figlia Parte_1 Parte_2 minore nata a [...] il [...]. Era, altresì, dichiarato lo stato di Persona_1 adottabilità di . Persona_1
In particolare, il Tribunale prendeva atto delle forti criticità del nucleo familiare cui appartiene la minore, la quale aveva sempre vissuto in uno stato di assoluto degrado e di abbandono genitoriale. Anzitutto, emergevano le forti conflittualità tra i genitori che si ripercuotevano negativamente sul benessere della minore. Il riteneva la compagna inadeguata al ruolo materno, _1 lamentandosi in diverse occasioni della totale negligenza della donna nell'accudimento della figlia e, più in generale, della sua inidoneità alla gestione della vita familiare. Peraltro, per quel che riguarda il solo era descritta la sua turbolenta storia personale. Costui, oltre ad essere _1 assuntore abituale di sostanze alcoliche e psicotrope, era dedito ad attività criminali, quali lo spaccio di stupefacente e delitti contro il patrimonio. Ancora, emergeva che il 05.01.2024 i Carabinieri di ZZ venivano allertati dal fratello di in ordine ad una presunta aggressione da parte Parte_2 del ai danni della compagna. I Militari, giunti presso l'abitazione, constatavano la _1 presenza di e della figlia di un anno ed accertavano che il si trovava in stato Parte_2 _1 confusionale determinato dall'abuso di sostanze alcoliche. Per quel che riguarda la posizione di , invece, si rilevavano immediatamente le scarse Parte_2 capacità della donna ad esprimersi e a formulare concetti, sia pure basilari, in maniera chiara e comprensibile, tanto che la stessa aveva già beneficiato del supporto fornito dalla NPIA di ZZ durante il suo percorso di studi con necessità di insegnante di sostegno. Peraltro, la mancanza di un livello minimo di scolarizzazione e di capacità comunicativa aveva influito negativamente sotto il profilo professionale e sociale, provocando uno stato di totale estraneazione della donna dal mondo esterno.
Inoltre, la madre del unica parente disponibile a supportare il figlio e la di lui famiglia, _1 aveva riscontrato, nonostante le buone intenzioni mostrate, notevoli difficoltà a soddisfare tutte le necessità della nipotina. La stessa, infatti, aveva affermato che, a causa dell'attività lavorativa che la teneva impegnata durante le ore mattutine, non sempre riusciva a portare e a prendere la minore all'asilo nido. Inoltre, dalla relazione della NPIA di ZZ del 12.07.2024 emergeva che la piccola ER manifestava dei seri problemi relazionali e nel linguaggio, oltre ad avere una capacità di comprensione molto limitata. La relazione dei Servizi Sociali di Messina del 05.02.2025 evidenziava, altresì, che la minore, affidata a rischio giuridico ad un nucleo familiare, risultava ben inserita nel nuovo contesto, non manifestando traumi per l'allontanamento dai genitori biologici. Premesso quanto sopra, il Tribunale dichiarava la decadenza della responsabilità genitoriale di e sulla figlia minore e dichiarava lo stato di adottabilità di Parte_1 Parte_2
. Persona_1
Con l'atto di appello era affermato che la sentenza impugnata non tutelava l'interesse della minore, atteso che la stessa, a dire degli appellanti, non aveva in alcun modo risentito della particolare situazione familiare. Ebbene, il passato turbolento del e i deficit cognitivi della _1 Pt_2 non giustificavano la decisione adottata dal Tribunale che si basava esclusivamente sulla relazione dei servizi sociali, in quanto la stessa non teneva conto del benessere della bambina, sempre gioiosa e felice. Peraltro, il Tribunale non prendeva in considerazione la giovane età dei genitori, i quali avrebbero avuto tutta la vita per acquisire una più consapevole capacità genitoriale. Ancora, il sebbene non avesse trovato un lavoro stabile e a tempo indeterminato, _1 lavorava quasi quotidianamente in un panificio. Inoltre, la OR , nonna paterna della bambina, si era resa disponibile ad Controparte_3 andare a vivere presso l'abitazione della figlia in modo da garantire un aiuto costante e continuo nelle esigenze di vita della nipote. Si chiedeva, quindi, la revoca della sentenza impugnata;
in via subordinata, di dare mandato al consultorio al fine di accertare se i deficit dei genitori fossero recuperabili attraverso un percorso di genitorialità. In data 18/04/2025 si costituiva l'Avv. in qualità di tutore e procuratore della minore CP_1
contestando integralmente l'appello promosso da Persona_1 Parte_1
e da . Invero, dalla documentazione in atti emergeva una situazione
[...] Parte_2 completamente diversa rispetto a quella prospettata dagli appellanti. Le affermazioni di questi ultimi risultavano smentite dalle relazioni dei servizi sociali, dalle quali emergeva che le condizioni pregiudizievoli in cui versava la minore non erano riconducibili ad una situazione di indigenza, bensì alle gravi carenze genitoriali. Pertanto, appariva impossibile la formulazione di una prognosi positiva circa l'effettiva ed attuale capacità di recupero delle competenze genitoriali, sia pure attraverso un percorso di crescita e di sviluppo delle stesse. Si chiedeva, quindi, la conferma integrale della sentenza impugnata.
In data 19.05.2025, Il Procuratore Generale della Repubblica, dott. Giuseppe Costa, depositava le proprie conclusioni con cui chiedeva la conferma integrale della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello non merita di essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Non sussistono elementi che impongano o anche solo consiglino di modificare la decisione adottata dal Tribunale, che si era essenzialmente basata sull'esistenza di una situazione di grave pregiudizio per la minore a causa delle evidenti criticità manifestate dai genitori naturali nell'accudimento della figlia. Invero, a seguito degli accertamenti effettuati dal Consultorio familiare emergevano conferme alle motivazioni che avevano legittimato le richieste della Procura della Repubblica per i minorenni.
In primo luogo, per stessa ammissione del si appurava che quest'ultimo non aveva _1 smesso di assumere sostanze stupefacenti ed alcoliche al momento della nascita della propria figlioletta, perseverando nel tempo in tale disdicevole condotta. Al riguardo, è opportuno evidenziare altresì che il a fronte di un invito da parte del servizio sociale di rivolgersi al _1
SERD al fine di fugare ogni dubbio sul paventato abuso di alcolici e droghe, decideva di non presentarsi. Il consultorio familiare, successivamente, con relazione del 17.07.2024 evidenziava che il una volta preso in carico dal SERD di ZZ, non dimostrava compliance terapeutica, _1 dichiarando di non volere assumere la terapia prescritta per timore di acquisire dipendenza dai farmaci. Con successiva relazione del 12.12.2024, il SERD riferiva che negli ultimi due mesi il aveva effettuato solo due prelievi ematici, entrambi con esito positivo sia con riferimento _1 all'alcol che con la cannabis. Veniva, inoltre, prescritta al apposita terapia farmacologica, _1 interrotta dopo pochi giorni, in quanto lo stesso la riteneva inutile. In un secondo prelievo ematico i valori erano migliori ma non indicativi di una totale assenza di consumo di alcool, tanto che lo stesso aveva ammesso di farne uso;
per quel che riguarda i test urinari, risultavano positivi _1 ai cannabinoidi e veniva formulata la diagnosi di “abuso di alcool continuo e abuso di cannabis continuo”.
Ancora, il ha dimostrato di non sapere controllare il proprio temperamento litigioso, _1 manifestato anche innanzi alla minore. D'altro canto, la donna fragile e vulnerabile, non Pt_2 era in grado di influenzare le scelte del compagno, indirizzandolo verso uno stile di vita regolare e consono al ruolo paterno. Anzi, lei stessa manifestava delle evidenti difficoltà non solo nello svolgimento delle attività quotidiane più banali, ma anche nell'elaborazione di concetti semplici ed elementari, tanto da non avere instaurato nel corso della propria vita dei legami d'amicizia o intrapreso un'attività lavorativa. È evidente, pertanto, che le due personalità del e della l'una forte ed irritabile, _1 Pt_2
l'altra debole ed emarginata, non potevano che avere una ricaduta negativa nella conduzione della vita familiare. Non sorprende, invero, che con la nascita della piccola le conflittualità Persona_1 si siano intensificate e che abbiano investito anche le scelte relative all'accudimento della figlia. Il
più volte ha ribadito l'inidoneità della compagna nello svolgimento del ruolo materno, _1 rimproverandole una costante incuria e negligenza, mentre la era succube Pt_2 dell'atteggiamento iracondo dell'uomo. Le inadempienze della legate probabilmente ai Pt_2 suoi deficit cognitivi, impongono di dubitare delle sue capacità di prendersi cura della prole, anche alla luce dell'assenza di un adeguato supporto esterno in grado di offrire un serio e concreto aiuto. Al riguardo, pare opportuno evidenziare che la neppure a seguito del percorso intrapreso Pt_2 presso l'NPIA di ZZ, ha manifestato alcun miglioramento. Nello specifico, con relazione del DSM del 17.07.2024 emergeva che presentava un ritardo mentale lieve con carente Parte_2 consapevolezza delle relazioni sociali e intime, tratti paranoici di personalità e manifestava serie difficoltà nel ricostruire la propria storia individuale. Inoltre, la neuropsichiatria infantile aveva evidenziato la tendenza della donna a sminuire le condotte violente che era solito tenere il compagno, minimizzando i momenti di violenza. Ancora, il consultorio familiare con relazione del 17.09.2024 dava atto del fatto che i genitori della minore erano domiciliati presso la madre del in un'abitazione di ridotte dimensioni dove _1 la dorme con la suocera ed il sul divano. L'abitazione in questione, secondo gli Pt_2 _1 esperti recatisi sul posto, risultava fatiscente e pericolosa per l'incolumità dei componenti del nucleo familiare. I professionisti del Consultorio, sempre nella relazione del 17.09.2024, evidenziavano che la Pt_2 si disinteressava delle attuali condizioni della figlia, non informandosi sulla crescita della bambina né, tantomeno, manifestando la volontà di incontrarla. La donna mostrava un forte distacco emotivo nei confronti della minore anche quando raccontava del momento in cui la figlia era stata allontanata per essere affidata ad altra famiglia. Non persuadono neanche le argomentazioni degli appellanti nella parte in cui affermano che la decisione del Tribunale non tiene conto del benessere della bambina che pare essere sempre gioiosa e felice. Orbene, le relazioni dei Servizi Sociali mettono in risalto i seri pregiudizi subiti dalla minore a causa delle gravi mancanze genitoriali. Le relazioni degli esperti descrivono le pessime condizioni igieniche in cui era stata trovata la minore e la sua continua ricerca di cibo, dovuta verosimilmente ad una cattiva e scarsa alimentazione.
Inoltre, la neuropsichiatria infantile ha evidenziato le difficoltà comunicative della piccola : ER nello specifico, il linguaggio sul piano della comprensione appare limitato e sul piano espressivo praticamente nullo.
Dal costante monitoraggio effettuato da parte dei servizi sociali del comune di Pace del Mela emerge che l'inserimento della minore presso l'asilo nido era avvenuto serenamente, non avendo quest'ultima mostrato alcuna difficoltà nell'allontanarsi dalle figure familiari. Evidente appare altresì il bisogno di affetto nutrito dalla bambina, la quale si rasserena ogniqualvolta l'educatrice la prende in braccio. Da ultimo, la relazione dei servizi sociali di Messina del 05.02.2025 evidenzia che la minore, affidata a rischio giuridico ad un nucleo familiare, si trova bene nel nuovo contesto, non avendo manifestato traumi per l'allontanamento dei genitori. L'assistente sociale, dott.ssa , ha rilevato, durante le visite domiciliari, il positivo attaccamento della bambina Persona_2 ai genitori affidatari, soprattutto alla madre. La minore, infatti, durante gli incontri si mostrava gioiosa e felice;
andava volentieri all'asilo
Ignatianum di Messina dove si relaziona positivamente con i compagni, attraverso il gioco e partecipa volentieri alle attività ricreative di gruppo. È di tutta evidenza, dunque, che la coppia genitoriale non è nelle condizioni di provvedere all'accudimento della minore nonché di consentire a questa un corretto, sano e armonioso percorso di crescita. La minore versa in una condizione di sostanziale abbandono morale e materiale, tale da esporre la stessa ad imminente pericolo per la propria incolumità.
La infatti, come evidenziato dal Consultorio, presenta innumerevoli problemi sul piano Pt_2 intellettivo, cognitivo, relazionale ed affettivo. Viceversa, il non sembra rappresentare una _1 figura genitoriale che, anche in una prospettiva futura, possa realmente prendersi cura della minore al fine di consentirle un adeguato percorso di crescita. Peraltro, assume rilevanza la circostanza che al sono stati contestati diversi fatti delittuosi _1 alcuni dei quali connotati da condotte violente.
A ciò si aggiunge il fatto che il nucleo familiare non trova supporto alcuno nelle rispettive famiglie d'origine, dovendosi dubitare che il prospettato intervento della nonna paterna possa essere risolutivo. Infatti, tenuto conto del disastroso quadro familiare descritto, è indispensabile una figura sempre presente che vigili sulla bambina e soddisfi i suoi bisogni. Tale compito non può essere assunto da Il tutore ha rilevato che quest'ultima, nel periodo di osservazione, Controparte_3
a voce dava la sua disponibilità a prendersi cura della nipote, mentre nei fatti evidenziava le proprie personali difficoltà che le impedivano di essere presente e ciò a dispetto dell'impegno che gli appellanti dichiarano che l'ascendente sarebbe disposta ad assumersi. Ne è derivato che la nonna finora non è riuscita a tutelare la minore dall'incapacità genitoriale appalesata dalla nuora e dal figlio, non essendo in grado di assicurare una adeguata presenza. L'appello deve essere, pertanto, rigettato. Sussistono i presupposti per compensare le spese dalla lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e - con Parte_1 Parte_2 ricorso depositato il 20.03.2025 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 18.02.2025 in materia di decadenza della responsabilità genitoriale, promosso nei confronti dell'Avv. n.q. di tutore di , nata a [...] il [...] CP_1 Persona_1
e con l'intervento del Procuratore Generale - rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Presidente Est. Carmelo Blatti
**************** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta dai Magistrati
Dott. Carmelo BLATTI Presidente Dott. Bruno SAGONE Consigliere Dott.ssa Daria ORLANDO Consigliere
Dott. Giuseppe CRISAFULLI Componente privato Dott.ssa Eleonora ROTONDO Componente privato
Udita la relazione della causa fatta dal dott. Carmelo Blatti all'udienza del 05.06.2025;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della
Repubblica dott. Giuseppe Costa nonché gli atti della causa difensivi delle parti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 257/2025 del Ruolo Generale, promosso
DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]del Mela Contrada Parte_1
Mandravecchia n.51, cod. fisc. e nata a [...] l'[...], e CodiceFiscale_1 Parte_2 residente a [...]del Mela Contrada Mandravecchia n.51, cod. fisc. , entrambi CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Maria Ravidà (C.F. PEC: CodiceFiscale_3
che li rappresenta e difende, giusta procura allegata in foglio separato Email_1
-appellanti-
CONTRO
AVV. nato a [...] il [...] – Cod. Fisc.: , PEC: CP_1 C.F._4
in qualità di tutore e procuratore della minore Email_2 Persona_1 nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: , residente a [...]del Mela in C.F._5
Via Mandra Vecchia n. 51. -reclamato-
-appellato-
E CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE presso la Corte di Appello di Messina Controparte_2
-interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il
18.02.2025 in materia di decadenza della responsabilità genitoriale.
**********
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con ricorso depositato il 20.03.2025, hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale per i minorenni di Messina ha disposto la decadenza della responsabilità genitoriale di e sulla figlia Parte_1 Parte_2 minore nata a [...] il [...]. Era, altresì, dichiarato lo stato di Persona_1 adottabilità di . Persona_1
In particolare, il Tribunale prendeva atto delle forti criticità del nucleo familiare cui appartiene la minore, la quale aveva sempre vissuto in uno stato di assoluto degrado e di abbandono genitoriale. Anzitutto, emergevano le forti conflittualità tra i genitori che si ripercuotevano negativamente sul benessere della minore. Il riteneva la compagna inadeguata al ruolo materno, _1 lamentandosi in diverse occasioni della totale negligenza della donna nell'accudimento della figlia e, più in generale, della sua inidoneità alla gestione della vita familiare. Peraltro, per quel che riguarda il solo era descritta la sua turbolenta storia personale. Costui, oltre ad essere _1 assuntore abituale di sostanze alcoliche e psicotrope, era dedito ad attività criminali, quali lo spaccio di stupefacente e delitti contro il patrimonio. Ancora, emergeva che il 05.01.2024 i Carabinieri di ZZ venivano allertati dal fratello di in ordine ad una presunta aggressione da parte Parte_2 del ai danni della compagna. I Militari, giunti presso l'abitazione, constatavano la _1 presenza di e della figlia di un anno ed accertavano che il si trovava in stato Parte_2 _1 confusionale determinato dall'abuso di sostanze alcoliche. Per quel che riguarda la posizione di , invece, si rilevavano immediatamente le scarse Parte_2 capacità della donna ad esprimersi e a formulare concetti, sia pure basilari, in maniera chiara e comprensibile, tanto che la stessa aveva già beneficiato del supporto fornito dalla NPIA di ZZ durante il suo percorso di studi con necessità di insegnante di sostegno. Peraltro, la mancanza di un livello minimo di scolarizzazione e di capacità comunicativa aveva influito negativamente sotto il profilo professionale e sociale, provocando uno stato di totale estraneazione della donna dal mondo esterno.
Inoltre, la madre del unica parente disponibile a supportare il figlio e la di lui famiglia, _1 aveva riscontrato, nonostante le buone intenzioni mostrate, notevoli difficoltà a soddisfare tutte le necessità della nipotina. La stessa, infatti, aveva affermato che, a causa dell'attività lavorativa che la teneva impegnata durante le ore mattutine, non sempre riusciva a portare e a prendere la minore all'asilo nido. Inoltre, dalla relazione della NPIA di ZZ del 12.07.2024 emergeva che la piccola ER manifestava dei seri problemi relazionali e nel linguaggio, oltre ad avere una capacità di comprensione molto limitata. La relazione dei Servizi Sociali di Messina del 05.02.2025 evidenziava, altresì, che la minore, affidata a rischio giuridico ad un nucleo familiare, risultava ben inserita nel nuovo contesto, non manifestando traumi per l'allontanamento dai genitori biologici. Premesso quanto sopra, il Tribunale dichiarava la decadenza della responsabilità genitoriale di e sulla figlia minore e dichiarava lo stato di adottabilità di Parte_1 Parte_2
. Persona_1
Con l'atto di appello era affermato che la sentenza impugnata non tutelava l'interesse della minore, atteso che la stessa, a dire degli appellanti, non aveva in alcun modo risentito della particolare situazione familiare. Ebbene, il passato turbolento del e i deficit cognitivi della _1 Pt_2 non giustificavano la decisione adottata dal Tribunale che si basava esclusivamente sulla relazione dei servizi sociali, in quanto la stessa non teneva conto del benessere della bambina, sempre gioiosa e felice. Peraltro, il Tribunale non prendeva in considerazione la giovane età dei genitori, i quali avrebbero avuto tutta la vita per acquisire una più consapevole capacità genitoriale. Ancora, il sebbene non avesse trovato un lavoro stabile e a tempo indeterminato, _1 lavorava quasi quotidianamente in un panificio. Inoltre, la OR , nonna paterna della bambina, si era resa disponibile ad Controparte_3 andare a vivere presso l'abitazione della figlia in modo da garantire un aiuto costante e continuo nelle esigenze di vita della nipote. Si chiedeva, quindi, la revoca della sentenza impugnata;
in via subordinata, di dare mandato al consultorio al fine di accertare se i deficit dei genitori fossero recuperabili attraverso un percorso di genitorialità. In data 18/04/2025 si costituiva l'Avv. in qualità di tutore e procuratore della minore CP_1
contestando integralmente l'appello promosso da Persona_1 Parte_1
e da . Invero, dalla documentazione in atti emergeva una situazione
[...] Parte_2 completamente diversa rispetto a quella prospettata dagli appellanti. Le affermazioni di questi ultimi risultavano smentite dalle relazioni dei servizi sociali, dalle quali emergeva che le condizioni pregiudizievoli in cui versava la minore non erano riconducibili ad una situazione di indigenza, bensì alle gravi carenze genitoriali. Pertanto, appariva impossibile la formulazione di una prognosi positiva circa l'effettiva ed attuale capacità di recupero delle competenze genitoriali, sia pure attraverso un percorso di crescita e di sviluppo delle stesse. Si chiedeva, quindi, la conferma integrale della sentenza impugnata.
In data 19.05.2025, Il Procuratore Generale della Repubblica, dott. Giuseppe Costa, depositava le proprie conclusioni con cui chiedeva la conferma integrale della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello non merita di essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Non sussistono elementi che impongano o anche solo consiglino di modificare la decisione adottata dal Tribunale, che si era essenzialmente basata sull'esistenza di una situazione di grave pregiudizio per la minore a causa delle evidenti criticità manifestate dai genitori naturali nell'accudimento della figlia. Invero, a seguito degli accertamenti effettuati dal Consultorio familiare emergevano conferme alle motivazioni che avevano legittimato le richieste della Procura della Repubblica per i minorenni.
In primo luogo, per stessa ammissione del si appurava che quest'ultimo non aveva _1 smesso di assumere sostanze stupefacenti ed alcoliche al momento della nascita della propria figlioletta, perseverando nel tempo in tale disdicevole condotta. Al riguardo, è opportuno evidenziare altresì che il a fronte di un invito da parte del servizio sociale di rivolgersi al _1
SERD al fine di fugare ogni dubbio sul paventato abuso di alcolici e droghe, decideva di non presentarsi. Il consultorio familiare, successivamente, con relazione del 17.07.2024 evidenziava che il una volta preso in carico dal SERD di ZZ, non dimostrava compliance terapeutica, _1 dichiarando di non volere assumere la terapia prescritta per timore di acquisire dipendenza dai farmaci. Con successiva relazione del 12.12.2024, il SERD riferiva che negli ultimi due mesi il aveva effettuato solo due prelievi ematici, entrambi con esito positivo sia con riferimento _1 all'alcol che con la cannabis. Veniva, inoltre, prescritta al apposita terapia farmacologica, _1 interrotta dopo pochi giorni, in quanto lo stesso la riteneva inutile. In un secondo prelievo ematico i valori erano migliori ma non indicativi di una totale assenza di consumo di alcool, tanto che lo stesso aveva ammesso di farne uso;
per quel che riguarda i test urinari, risultavano positivi _1 ai cannabinoidi e veniva formulata la diagnosi di “abuso di alcool continuo e abuso di cannabis continuo”.
Ancora, il ha dimostrato di non sapere controllare il proprio temperamento litigioso, _1 manifestato anche innanzi alla minore. D'altro canto, la donna fragile e vulnerabile, non Pt_2 era in grado di influenzare le scelte del compagno, indirizzandolo verso uno stile di vita regolare e consono al ruolo paterno. Anzi, lei stessa manifestava delle evidenti difficoltà non solo nello svolgimento delle attività quotidiane più banali, ma anche nell'elaborazione di concetti semplici ed elementari, tanto da non avere instaurato nel corso della propria vita dei legami d'amicizia o intrapreso un'attività lavorativa. È evidente, pertanto, che le due personalità del e della l'una forte ed irritabile, _1 Pt_2
l'altra debole ed emarginata, non potevano che avere una ricaduta negativa nella conduzione della vita familiare. Non sorprende, invero, che con la nascita della piccola le conflittualità Persona_1 si siano intensificate e che abbiano investito anche le scelte relative all'accudimento della figlia. Il
più volte ha ribadito l'inidoneità della compagna nello svolgimento del ruolo materno, _1 rimproverandole una costante incuria e negligenza, mentre la era succube Pt_2 dell'atteggiamento iracondo dell'uomo. Le inadempienze della legate probabilmente ai Pt_2 suoi deficit cognitivi, impongono di dubitare delle sue capacità di prendersi cura della prole, anche alla luce dell'assenza di un adeguato supporto esterno in grado di offrire un serio e concreto aiuto. Al riguardo, pare opportuno evidenziare che la neppure a seguito del percorso intrapreso Pt_2 presso l'NPIA di ZZ, ha manifestato alcun miglioramento. Nello specifico, con relazione del DSM del 17.07.2024 emergeva che presentava un ritardo mentale lieve con carente Parte_2 consapevolezza delle relazioni sociali e intime, tratti paranoici di personalità e manifestava serie difficoltà nel ricostruire la propria storia individuale. Inoltre, la neuropsichiatria infantile aveva evidenziato la tendenza della donna a sminuire le condotte violente che era solito tenere il compagno, minimizzando i momenti di violenza. Ancora, il consultorio familiare con relazione del 17.09.2024 dava atto del fatto che i genitori della minore erano domiciliati presso la madre del in un'abitazione di ridotte dimensioni dove _1 la dorme con la suocera ed il sul divano. L'abitazione in questione, secondo gli Pt_2 _1 esperti recatisi sul posto, risultava fatiscente e pericolosa per l'incolumità dei componenti del nucleo familiare. I professionisti del Consultorio, sempre nella relazione del 17.09.2024, evidenziavano che la Pt_2 si disinteressava delle attuali condizioni della figlia, non informandosi sulla crescita della bambina né, tantomeno, manifestando la volontà di incontrarla. La donna mostrava un forte distacco emotivo nei confronti della minore anche quando raccontava del momento in cui la figlia era stata allontanata per essere affidata ad altra famiglia. Non persuadono neanche le argomentazioni degli appellanti nella parte in cui affermano che la decisione del Tribunale non tiene conto del benessere della bambina che pare essere sempre gioiosa e felice. Orbene, le relazioni dei Servizi Sociali mettono in risalto i seri pregiudizi subiti dalla minore a causa delle gravi mancanze genitoriali. Le relazioni degli esperti descrivono le pessime condizioni igieniche in cui era stata trovata la minore e la sua continua ricerca di cibo, dovuta verosimilmente ad una cattiva e scarsa alimentazione.
Inoltre, la neuropsichiatria infantile ha evidenziato le difficoltà comunicative della piccola : ER nello specifico, il linguaggio sul piano della comprensione appare limitato e sul piano espressivo praticamente nullo.
Dal costante monitoraggio effettuato da parte dei servizi sociali del comune di Pace del Mela emerge che l'inserimento della minore presso l'asilo nido era avvenuto serenamente, non avendo quest'ultima mostrato alcuna difficoltà nell'allontanarsi dalle figure familiari. Evidente appare altresì il bisogno di affetto nutrito dalla bambina, la quale si rasserena ogniqualvolta l'educatrice la prende in braccio. Da ultimo, la relazione dei servizi sociali di Messina del 05.02.2025 evidenzia che la minore, affidata a rischio giuridico ad un nucleo familiare, si trova bene nel nuovo contesto, non avendo manifestato traumi per l'allontanamento dei genitori. L'assistente sociale, dott.ssa , ha rilevato, durante le visite domiciliari, il positivo attaccamento della bambina Persona_2 ai genitori affidatari, soprattutto alla madre. La minore, infatti, durante gli incontri si mostrava gioiosa e felice;
andava volentieri all'asilo
Ignatianum di Messina dove si relaziona positivamente con i compagni, attraverso il gioco e partecipa volentieri alle attività ricreative di gruppo. È di tutta evidenza, dunque, che la coppia genitoriale non è nelle condizioni di provvedere all'accudimento della minore nonché di consentire a questa un corretto, sano e armonioso percorso di crescita. La minore versa in una condizione di sostanziale abbandono morale e materiale, tale da esporre la stessa ad imminente pericolo per la propria incolumità.
La infatti, come evidenziato dal Consultorio, presenta innumerevoli problemi sul piano Pt_2 intellettivo, cognitivo, relazionale ed affettivo. Viceversa, il non sembra rappresentare una _1 figura genitoriale che, anche in una prospettiva futura, possa realmente prendersi cura della minore al fine di consentirle un adeguato percorso di crescita. Peraltro, assume rilevanza la circostanza che al sono stati contestati diversi fatti delittuosi _1 alcuni dei quali connotati da condotte violente.
A ciò si aggiunge il fatto che il nucleo familiare non trova supporto alcuno nelle rispettive famiglie d'origine, dovendosi dubitare che il prospettato intervento della nonna paterna possa essere risolutivo. Infatti, tenuto conto del disastroso quadro familiare descritto, è indispensabile una figura sempre presente che vigili sulla bambina e soddisfi i suoi bisogni. Tale compito non può essere assunto da Il tutore ha rilevato che quest'ultima, nel periodo di osservazione, Controparte_3
a voce dava la sua disponibilità a prendersi cura della nipote, mentre nei fatti evidenziava le proprie personali difficoltà che le impedivano di essere presente e ciò a dispetto dell'impegno che gli appellanti dichiarano che l'ascendente sarebbe disposta ad assumersi. Ne è derivato che la nonna finora non è riuscita a tutelare la minore dall'incapacità genitoriale appalesata dalla nuora e dal figlio, non essendo in grado di assicurare una adeguata presenza. L'appello deve essere, pertanto, rigettato. Sussistono i presupposti per compensare le spese dalla lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e - con Parte_1 Parte_2 ricorso depositato il 20.03.2025 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 18.02.2025 in materia di decadenza della responsabilità genitoriale, promosso nei confronti dell'Avv. n.q. di tutore di , nata a [...] il [...] CP_1 Persona_1
e con l'intervento del Procuratore Generale - rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Presidente Est. Carmelo Blatti