Articolo 1 della Legge 26 aprile 1950, n. 276
Articolo 2
Versione
20 giugno 1950
Art. 1.
E' concesso all'Ente Acquedotti Siciliani un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 80.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti da esso gestiti.
Entrata in vigore il 20 giugno 1950