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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 24742/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO Controparte_1 P.IVA_2
CONCETTA, elettivamente domiciliato in LARGO ARRIGO VII, 4 00153 ROMA presso il difensore avv. SORRENTINO CONCETTA
CONVENUTO
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024:
MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA - UTG DI COMO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 7 - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di e/o l'inopponibilità CP_1 della cessione nei confronti dell'Amministrazione opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare l'infondatezza e/o la mancanza di prova della pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività al decreto opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art.648 c.p.c., stante la natura schiettamente dilatoria e pretestuosa dell'opposizione avversaria che non è fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione;
- nel merito, riconosciuta la piena titolarità del credito ingiunto in capo all'odierna comparente, rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, condannare la al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € € 449.389,58, oltre interessi ex art.1284, IV comma, Controparte_1
c.c, o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Con vittorie di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto a questo Tribunale di Controparte_1 ingiungere alla , il pagamento, in suo Controparte_2 favore, della somma di € 449.389,58 oltre interessi e spese.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha allegato che:
- con atto di cessione stipulato ai sensi del D.l. 23 dicembre 2013 n.145 e sottoscritto in data 6.12.2021, BA TE PA ha ceduto a i crediti vantati Controparte_1 nei confronti della Prefettura UTG di;
Pt_1 Controparte_2
- detta cessione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11.12.2021 (doc. 2) nonché notificata al debitore ceduto in data 14.12.2021 a mezzo PEC (doc. 1);
pagina 2 di 7 - le fatture prodotte con il ricorso hanno ad oggetto gli interessi maturati su prestazioni erogate in favore della , Controparte_2 che ha saldato in linea capitale, ma con notevole ritardo rispetto ai termini di legge di cui al d. lgs n. 231/2002;
- in ragione di tale ritardo, la vanta un credito per interessi pari ad € Controparte_1
449.389,58 come di evince dallo schema sub. doc.3;
- la pretesa di è stata riconosciuta dalla debitrice, poiché le fatture Controparte_1 poste a fondamento della richiesta del pagamento degli interessi moratori sono state tutte acquisite, protocollate e pagate – sebbene oltre i termini di legge- dalla
, che non le ha in alcun modo contestate nel loro ammontare;
CP_2
- tale circostanza consente la concessione della provvisoria esecuzione (art. 642
c.p.c.) del decreto ingiuntivo richiesto.
Questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo nr. 8142/2022 con il quale ha ingiunto alla di pagare in favore di Controparte_2
entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € Controparte_1
449.389,58 oltre interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, la Controparte_2
ha contestato nel merito la pretesa di parte ricorrente e ha
[...] richiesto la revoca del suddetto decreto. In particolare, la stessa ha allegato che:
- i crediti di cui viene chiesto il pagamento derivano da un rapporto negoziale intercorso tra la e due società cooperative – Intesa Sociale e Parte_1
Biancospino – affidatarie del servizio di accoglienza e assistenza in favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;
- tale materia è soggetta all'applicazione della disciplina contenuta nel Codice dei
Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che all'art. 106, co. 13 prevede che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”.;
- poiché la cessione del credito non è stata notificata alla nelle Controparte_2 forme descritte dalla suddetta normativa, essa non le è in alcun modo opponibile;
pagina 3 di 7 - difetta la legittimazione attiva di in quanto la stessa non ha prodotto Controparte_1 in giudizio gli atti di cessione del credito intervenuti, in particolare quelli tra le originarie società creditrici e la cedente della società opposta;
- le fatture, per quanto suscettibili di costituire titolo idoneo a supportare l'emanazione del decreto ingiuntivo, non costituiscono prova del credito nel successivo giudizio di opposizione;
- pressoché tutta la documentazione prodotta in atti da controparte a supporto e calcolo della pretesa creditoria (schemi riassuntivi, conteggi ecc.) risulta di unilaterale formazione della stessa, o di BA TE, sicché anch'essa appare inidonea a provare la pretesa vantata in giudizio;
- l'Amministrazione non ha in realtà ritardato nel pagamento delle prestazioni ricevute in quanto il termine di pagamento di 60 gg contenuto nelle convenzioni, decorre dall'integrale trasmissione, da parte degli enti gestori, della documentazione giustificativa atta a comprovare la regolarità e qualità delle prestazioni rese;
- l'acquisizione della documentazione prevista a corredo delle fatture, costituisce conditio sine qua non per la liquidazione delle fatture stesse e spetta alla ricorrente l'onere di dimostrare che il termine di 60 giorni previsto non è stato rispettato nonostante la documentazione trasmessa dalle società aggiudicatrici fosse completa;
- la lentezza nei pagamenti era in realtà dovuta al fatto documentazione giustificativa delle spese sostenute è stata prodotta dalle cooperative a mesi di distanza dall'emissione delle fatture, presentando spesso, tra l'altro, incongruenze e irregolarità tanto da costringere la Prefettura a chiedere plurime integrazioni, chiarimenti e rettifiche;
- in definitiva, parte ricorrente non ha fornito prova della propria legittimazione attiva né della sussistenza del credito nell'an e nel quantum.
Conclusivamente, parte attrice opponente ha chiesto di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e/o l'inopponibilità della cessione nei suoi Controparte_1 confronti e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, ha inoltre chiesto di accertare e dichiarare l'infondatezza e/o la mancanza di prova del credito e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso Controparte_1 dedotto.
pagina 4 di 7 In sintesi, la stessa ha allegato che:
- in merito alla cessione del credito oggetto di causa non deve applicarsi la disciplina del codice degli appalti, ma la legge sulla cartolarizzazione n. 130/99;
- pertanto, ai fini dell'opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione con indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione;
- sussiste la legittimazione attiva di Controparte_1
- il credito risulta provato sia nell'an che nel quantum, come si evince dalla numerosa documentazione prodotta.
Conclusivamente, ha chiesto, in via preliminare di concedere la Controparte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In via principale, nel merito, di respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo e di confermarlo integralmente. In via subordinata, di condannare la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 449.389,58 oltre interessi.
[...]
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Le domande di parte opponente meritano accoglimento.
Parte opposta ha allegato di essere titolare del credito oggetto del Controparte_1 presente giudizio, ma non ha fornito adeguata prova di tale circostanza.
La stessa ha prodotto solamente con la memoria ex art. 183 co. 6 nr. 3 c.p.c. il contratto di cessione del credito tra BA TE e sé medesima ritenendo – erroneamente - che prima di quel momento non fosse necessaria la produzione di tale documento. È vero che solamente nella memoria ex art. 186 co. 6 n. 2 parte opponente ha sottolineato il fatto che non avesse ancora prodotto il contratto di Controparte_1 cessione intercorso tra BA TE e la stessa ma l'esigenza che tale CP_1 documento venisse prodotto in giudizio era stata rilevata d'ufficio dal giudice già in pagina 5 di 7 occasione della prima udienza, nell' ordinanza a verbale con cui è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto:
Con un orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”. (Cass Sez. L -, Ordinanza n. 23721 del
01/09/2021).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, si può dunque affermare che non solo l'eccezione sollevata da parte opponente in sede di memoria n.2 non era tardiva, ma anche che era potere del giudice rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione attiva da parte di A fronte di tale rilievo d'ufficio, parte opposta avrebbe dovuto Controparte_1 produrre il contratto di cessione del credito tra BA TE e sé medesima nel rispetto delle preclusioni processuali disciplinate dal codice. Come noto, l'art. 183 co. 6
c.p.c., nel testo previgente alla riforma Cartabia, prevedeva come limite per la produzione documentale la memoria n. 2, essendo la memoria n. 3 riservata alla sola indicazione dei mezzi di prova contraria. La produzione del suddetto contratto di cessione del credito con la memoria nr. 3, dunque, è da considerarsi tardiva e pertanto non è possibile tenerne conto in sede di decisione.
In definitiva, non ha fornito adeguata prova in merito alla sussistenza Controparte_1 della titolarità del credito oggetto di causa e pertanto l'opposizione al decreto ingiuntivo merita accoglimento.
L'accoglimento delle domande di parte opponente relativamente a tale profilo risulta assorbente e rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze sollevate dalle parti.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 8142/2022 – n. RG 13133/2022;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
[...]
17.252,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
Cpa e Iva.
Milano, 19 marzo 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 24742/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO Controparte_1 P.IVA_2
CONCETTA, elettivamente domiciliato in LARGO ARRIGO VII, 4 00153 ROMA presso il difensore avv. SORRENTINO CONCETTA
CONVENUTO
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024:
MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA - UTG DI COMO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 7 - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di e/o l'inopponibilità CP_1 della cessione nei confronti dell'Amministrazione opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare l'infondatezza e/o la mancanza di prova della pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività al decreto opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art.648 c.p.c., stante la natura schiettamente dilatoria e pretestuosa dell'opposizione avversaria che non è fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione;
- nel merito, riconosciuta la piena titolarità del credito ingiunto in capo all'odierna comparente, rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, condannare la al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € € 449.389,58, oltre interessi ex art.1284, IV comma, Controparte_1
c.c, o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Con vittorie di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto a questo Tribunale di Controparte_1 ingiungere alla , il pagamento, in suo Controparte_2 favore, della somma di € 449.389,58 oltre interessi e spese.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha allegato che:
- con atto di cessione stipulato ai sensi del D.l. 23 dicembre 2013 n.145 e sottoscritto in data 6.12.2021, BA TE PA ha ceduto a i crediti vantati Controparte_1 nei confronti della Prefettura UTG di;
Pt_1 Controparte_2
- detta cessione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11.12.2021 (doc. 2) nonché notificata al debitore ceduto in data 14.12.2021 a mezzo PEC (doc. 1);
pagina 2 di 7 - le fatture prodotte con il ricorso hanno ad oggetto gli interessi maturati su prestazioni erogate in favore della , Controparte_2 che ha saldato in linea capitale, ma con notevole ritardo rispetto ai termini di legge di cui al d. lgs n. 231/2002;
- in ragione di tale ritardo, la vanta un credito per interessi pari ad € Controparte_1
449.389,58 come di evince dallo schema sub. doc.3;
- la pretesa di è stata riconosciuta dalla debitrice, poiché le fatture Controparte_1 poste a fondamento della richiesta del pagamento degli interessi moratori sono state tutte acquisite, protocollate e pagate – sebbene oltre i termini di legge- dalla
, che non le ha in alcun modo contestate nel loro ammontare;
CP_2
- tale circostanza consente la concessione della provvisoria esecuzione (art. 642
c.p.c.) del decreto ingiuntivo richiesto.
Questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo nr. 8142/2022 con il quale ha ingiunto alla di pagare in favore di Controparte_2
entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € Controparte_1
449.389,58 oltre interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, la Controparte_2
ha contestato nel merito la pretesa di parte ricorrente e ha
[...] richiesto la revoca del suddetto decreto. In particolare, la stessa ha allegato che:
- i crediti di cui viene chiesto il pagamento derivano da un rapporto negoziale intercorso tra la e due società cooperative – Intesa Sociale e Parte_1
Biancospino – affidatarie del servizio di accoglienza e assistenza in favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;
- tale materia è soggetta all'applicazione della disciplina contenuta nel Codice dei
Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che all'art. 106, co. 13 prevede che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”.;
- poiché la cessione del credito non è stata notificata alla nelle Controparte_2 forme descritte dalla suddetta normativa, essa non le è in alcun modo opponibile;
pagina 3 di 7 - difetta la legittimazione attiva di in quanto la stessa non ha prodotto Controparte_1 in giudizio gli atti di cessione del credito intervenuti, in particolare quelli tra le originarie società creditrici e la cedente della società opposta;
- le fatture, per quanto suscettibili di costituire titolo idoneo a supportare l'emanazione del decreto ingiuntivo, non costituiscono prova del credito nel successivo giudizio di opposizione;
- pressoché tutta la documentazione prodotta in atti da controparte a supporto e calcolo della pretesa creditoria (schemi riassuntivi, conteggi ecc.) risulta di unilaterale formazione della stessa, o di BA TE, sicché anch'essa appare inidonea a provare la pretesa vantata in giudizio;
- l'Amministrazione non ha in realtà ritardato nel pagamento delle prestazioni ricevute in quanto il termine di pagamento di 60 gg contenuto nelle convenzioni, decorre dall'integrale trasmissione, da parte degli enti gestori, della documentazione giustificativa atta a comprovare la regolarità e qualità delle prestazioni rese;
- l'acquisizione della documentazione prevista a corredo delle fatture, costituisce conditio sine qua non per la liquidazione delle fatture stesse e spetta alla ricorrente l'onere di dimostrare che il termine di 60 giorni previsto non è stato rispettato nonostante la documentazione trasmessa dalle società aggiudicatrici fosse completa;
- la lentezza nei pagamenti era in realtà dovuta al fatto documentazione giustificativa delle spese sostenute è stata prodotta dalle cooperative a mesi di distanza dall'emissione delle fatture, presentando spesso, tra l'altro, incongruenze e irregolarità tanto da costringere la Prefettura a chiedere plurime integrazioni, chiarimenti e rettifiche;
- in definitiva, parte ricorrente non ha fornito prova della propria legittimazione attiva né della sussistenza del credito nell'an e nel quantum.
Conclusivamente, parte attrice opponente ha chiesto di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e/o l'inopponibilità della cessione nei suoi Controparte_1 confronti e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, ha inoltre chiesto di accertare e dichiarare l'infondatezza e/o la mancanza di prova del credito e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso Controparte_1 dedotto.
pagina 4 di 7 In sintesi, la stessa ha allegato che:
- in merito alla cessione del credito oggetto di causa non deve applicarsi la disciplina del codice degli appalti, ma la legge sulla cartolarizzazione n. 130/99;
- pertanto, ai fini dell'opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione con indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione;
- sussiste la legittimazione attiva di Controparte_1
- il credito risulta provato sia nell'an che nel quantum, come si evince dalla numerosa documentazione prodotta.
Conclusivamente, ha chiesto, in via preliminare di concedere la Controparte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In via principale, nel merito, di respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo e di confermarlo integralmente. In via subordinata, di condannare la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 449.389,58 oltre interessi.
[...]
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Le domande di parte opponente meritano accoglimento.
Parte opposta ha allegato di essere titolare del credito oggetto del Controparte_1 presente giudizio, ma non ha fornito adeguata prova di tale circostanza.
La stessa ha prodotto solamente con la memoria ex art. 183 co. 6 nr. 3 c.p.c. il contratto di cessione del credito tra BA TE e sé medesima ritenendo – erroneamente - che prima di quel momento non fosse necessaria la produzione di tale documento. È vero che solamente nella memoria ex art. 186 co. 6 n. 2 parte opponente ha sottolineato il fatto che non avesse ancora prodotto il contratto di Controparte_1 cessione intercorso tra BA TE e la stessa ma l'esigenza che tale CP_1 documento venisse prodotto in giudizio era stata rilevata d'ufficio dal giudice già in pagina 5 di 7 occasione della prima udienza, nell' ordinanza a verbale con cui è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto:
Con un orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”. (Cass Sez. L -, Ordinanza n. 23721 del
01/09/2021).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, si può dunque affermare che non solo l'eccezione sollevata da parte opponente in sede di memoria n.2 non era tardiva, ma anche che era potere del giudice rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione attiva da parte di A fronte di tale rilievo d'ufficio, parte opposta avrebbe dovuto Controparte_1 produrre il contratto di cessione del credito tra BA TE e sé medesima nel rispetto delle preclusioni processuali disciplinate dal codice. Come noto, l'art. 183 co. 6
c.p.c., nel testo previgente alla riforma Cartabia, prevedeva come limite per la produzione documentale la memoria n. 2, essendo la memoria n. 3 riservata alla sola indicazione dei mezzi di prova contraria. La produzione del suddetto contratto di cessione del credito con la memoria nr. 3, dunque, è da considerarsi tardiva e pertanto non è possibile tenerne conto in sede di decisione.
In definitiva, non ha fornito adeguata prova in merito alla sussistenza Controparte_1 della titolarità del credito oggetto di causa e pertanto l'opposizione al decreto ingiuntivo merita accoglimento.
L'accoglimento delle domande di parte opponente relativamente a tale profilo risulta assorbente e rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze sollevate dalle parti.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 8142/2022 – n. RG 13133/2022;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
[...]
17.252,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
Cpa e Iva.
Milano, 19 marzo 2025
Il giudice Laura Massari
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