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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 4056/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 P.IVA_1
appellante
con il patrocinio dell'avv. TUSCANO FABIO AUGUSTO,
contro
( ) OP C.F._1
appellato
con il patrocinio dell'avv. FEDERICO FABIO,
e contro
( ) TR P.IVA_2
appellato contumace
pagina 1 di 16 *
Conclusioni per l'appellante – : Controparte_3
“1) accogliere il presente appello, riformando totalmente la
sentenza impugnata nella parte motiva pagina n. 2 e ss.) e nel
dispositivo nel seguente modo: “Preliminarmente va accolta
l'eccezione formulata dall' di Parte_1
tardività della domanda proposta dall'attore relativamente a
tutte le eccezioni formulate dall'odierno attore in quanto
proposte tardivamente in violazione dell'art. 617, comma 1,
c.p.c. senza rispettare il termine perentorio di 20 giorni dalla
notifica del preavviso di fermo amministrativo (relativamente
alle eccezioni di 1) Illegittimità della procedura di
espropriazione dei beni mobili registrati in quanto azionata
sull'unico veicolo di proprietà del debitore;
3) Violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 26 DPR 602/73), e non rispettando il
termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento…
Nel merito la domanda va rigettata anche sotto l'aspetto della
prescrizione (MAI ECCEPITA DALL'ATTORE) in quanto non vi è
maturata alcuna prescrizione quinquennale. Le cartelle opposte
risultano infatti notificate in data 11.07.2014 e 12.05.2015,
come da avvisi prodotti dalla convenuta Controparte_3
mentre il preavviso di fermo amministrativo il 13.04.2016, e il
termine quinquennale risulta essere interrotto. Pertanto,
pagina 2 di 16 l'opposto preavviso di fermo amministrativo va dichiarato
legittimo in ogni sua parte limitatamente alle cartelle indicate.
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice, CP_1
. Nel dispositivo: “rigetta la domanda attorea e dichiara
[...]
legittimo il preavviso di fermo amministrativo opposto
limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09420140000302135001 e
n. 09420150000232768001; condanna al pagamento OP
delle spese processuali, che liquida forfettariamente in Euro
177,00 per spese e compensi professionali, oltre accessori come
per legge in favore dell' . 2) Parte_1
In via subordinata accogliere l'appello e per l'effetto riformare
totalmente la sentenza di primo grado in ordine alle spese di
giudizio e condannare il Sig. al pagamento delle OP
spese del primo grado di giudizio;
3) Con vittoria di spese e
competenze del presente grado di giudizio da rifondere a favore
dell' . Parte_1
Conclusioni per l'appellato - : OP
“In via preliminare: 1. Inammissibile il Gravame proposto per
decadenza dal potere d'impugnazione; violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 327 c.p.c., degli artt. 1 e 3 L. 742/1969
e dell'art. 92 del R.D. n. 12/1941; 2. Inammissibile l'Appello
per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342, comma 1 p.
pagina 3 di 16 2), c.p.c. in combinato disposto con l'art. 346 c.p.c.; - Nel
merito: 3. Accertare l'infondatezza dell'Appello proposto dal
concessionario per come evidenziato ai punti 3.1) e 3.2) dei
motivi di diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza di
prime cure;
4. Condannare l'Appellante al pagamento di spese,
competenze e onorari del giudizio come per legge”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 15.9.2019,
proponeva gravame avverso la Controparte_3
sentenza n. 866/2019 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
il 14.4.2019 e depositata il 15.4.2019. CP_2
All'uopo l'appellante premetteva che:
- con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1,
c.p.c., notificato in data 15.7.2016, aveva OP
chiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 09480201600002020000;
- in particolare, il provvedimento opposto veniva emesso a seguito di mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
1) n. 09420140000302135001 portante un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore TR
pagina 4 di 16 2) n. 09420150000232768001 portante un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore TR
- in quella sede il aveva contestato l'illegittimità CP_1
dell'atto impugnato attesa:
o l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei verbali di infrazione al codice della strada ad esse sottese;
o l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27, co. 6, l. 689/1981;
o l'impignorabilità del veicolo sanzionato con il fermo,
in quanto unico bene mobile registrato di proprietà
dell'attore;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.10.2016 si costituiva nel giudizio di prime cure l' (già Controparte_3 [...]
), la quale: Controparte_4
o deduceva in rito la tardività delle censure inerenti le irregolarità formali dell'atto, che andavano qualificate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e quindi da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato;
pagina 5 di 16 o contestava nel merito gli assunti attorei e chiedeva la conferma del preavviso di fermo amministrativo;
- il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, previa dichiarazione di contumacia della TR
, accoglieva la domanda avanzata da
[...] OP
e, per l'effetto, annullava il preavviso di fermo amministrativo opposto limitatamente alle cartelle esattoriali derivanti da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;
- la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il
Giudice di Pace:
o aveva qualificato la domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., pur in presenza di censure riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
o aveva rilevato d'ufficio la prescrizione estintiva della pretesa pecuniaria, pur in assenza di una specifica eccezione sollevata dalla difesa del CP_1
in ogni caso mai maturata attesa la presenza di prova documentale contraria;
citava nel giudizio d'appello e la OP [...]
chiedendo l'integrale riforma della sentenza TR
impugnata anche in ordine alle spese di lite.
pagina 6 di 16 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.2.2020 si costituiva in appello eccependo, in OP
via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 327, 342
e 348 c.p.c. e contestando nel merito gli assunti attorei.
Proponeva inoltre appello incidentale condizionato, reiterando i motivi di opposizione avanzati in primo grado (id est:
illegittimità del preavviso di fermo poiché disposto sull'unico mezzo di proprietà dell'attore/appellato; omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese al provvedimento opposto).
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine,
l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato.
Benché regolarmente notificata, la TR
non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 15.2.2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25.11.2024 (con implicita rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.), la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Ammissibilità dell'appello
In primo luogo va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello avanzata dalla difesa del . CP_1
pagina 7 di 16 Ed invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data
15.4.2019 e non notificata.
L'impugnazione andava quindi proposta entro il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis, atteso che il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2016 e dunque dopo dell'entrata in vigore della l. 69/2009 (Cass. 37750/2021).
Il termine va maggiorato del periodo di sospensione feriale attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto ex lege n. 162/2014.
Ne consegue che il termine lungo per proporre appello avverso la sentenza n. 866/2019 spirava il 15.11.2019.
Ebbene parte appellante ha notificato l'atto di citazione in appello a in data 15.11.2019, ore 17.36, presso OP
l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato costituito in primo grado, ultimo giorno utile per provvedervi.
Sicché l'appello è tempestivo.
Parimenti vanno disattese le eccezioni di inammissibilità
dell'appello per violazione degli art. 342 c.p.c. e 348 c.p.c.,
in quanto fondate sulla base di meri assunti di carattere generale, non ancorati ad effettive carenze dell'atto d'appello,
che non vengono specificamente indicate.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
pagina 8 di 16 *
2. Erronea qualificazione della domanda: opposizione ex art
617 c.p.c.
Con il primo motivo di appello l' Controparte_3
ha lamentato l'erronea qualificazione
[...]
dell'opposizione avanzata da CP_1
In particolare, l'opponente avrebbe erroneamente opposto l'atto impugnato, in relazione ad alcune tipologie di vizi, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 co. 1, c.p.c., pur essendo questi veicolabili nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c.
Ne deriverebbe la tardività di quei motivi di opposizione,
censurabili unicamente con tale procedimento oppositivo.
La censura è fondata.
Va infatti osservato che i motivi di opposizione avanzati dal in primo grado attengono in parte al merito della pretesa CP_1
pecuniaria, con riferimento all'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27, co. 6, l. 689/81, ed in parte, a vizi formali, con riferimento alla mancata notifica degli atti sottesi al preavviso di fermo amministrativo opposto.
Le domande così avanzate necessitavano da parte del primo giudice di un'autonoma analisi, non potendo essere unitamente ricondotte ad un'unica forma di opposizione.
pagina 9 di 16 Sicché l'opposizione necessita di essere riqualificata in parte come opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c. ed in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ciò in quanto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1,
c.p.c. ha ad oggetto l'an debeatur, ossia l'effettiva debenza delle somme ingiunte e non è soggetta a termine decadenziale,
mentre con l'opposizione agli atti esecutivi viene contestato il
quomodo dell'esecuzione, cioè la sua regolarità formale con conseguente onere per il ricorrente di proporla entro il termine di decadenza di venti giorni dalla notifica dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Cass. 15561/2001).
Ciò premesso, è fuor di dubbio che le doglianze prospettate dal in ordine alla mancata notifica degli atti sottesi al CP_1
preavviso di fermo vadano qualificate come motivi di opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, co. 1, c.p.c.), posto che con essi il ricorrente/appellato ha fatto valere vizi formali del provvedimento, senza entrare nel merito dell'an debeatur (Cass.
842/2018; Trib. di Reggio Calabria, sent. n. 601/2019; Trib. di
Reggio Calabria sent. n. 1819/2017).
Conseguentemente la relativa azione, integrando un'opposizione agli atti esecutivi, andava proposta nei tempi e nei modi previsti dall'art. 617 c.p.c. e quindi, per quanto in rilievo nel presente giudizio, nel termine perentorio di venti giorni pagina 10 di 16 decorrenti dalla data di notifica del sollecito di pagamento impugnato.
Nel caso di specie il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 13.4.2016 mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 15.7.2016 (v. fascicolo d'ufficio primo grado), oltre il termine perentorio di legge.
Sicché l'eccezione va dichiarata in parte qua inammissibile,
poiché tardiva.
*
3. Eccezione di prescrizione
Con il secondo motivo di gravame l' Controparte_3
ha censurato la sentenza di primo grado nella parte
[...]
in giudice di pace ha rilevato d'ufficio la prescrizione estintiva della pretesa pecuniaria pur in assenza di una specifica eccezione sollevata dall'attore/appellato.
La censura è fondata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2938 c.c. il giudice non può
rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Ciò in quanto la prescrizione non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che ne abbia interesse, in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà
dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già
compiuto (Cass. 30303/2021).
pagina 11 di 16 In altre parole, quella di prescrizione, costituendo una eccezione in senso stretto, è rimessa alla volontà della parte che di essa intende giovarsi e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Conseguentemente l'appello va accolto e la sentenza di prime cure va integralmente riformata.
*
3. Sull'appello incidentale
Da ultimo vanno vagliati i restanti motivi di opposizione,
reiterati in sede di appello incidentale dalla difesa di CP_1
limitatamente all'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione dell'art. 86, D.P.R. 602/1973.
Sul punto il ricorrente/appellato ha evidenziato che l'autovettura oggetto di fermo costituirebbe l'unico mezzo di locomozione a disposizione del circostanza da cui CP_1
deriverebbe “l'impignorabilità” del mezzo.
È noto che il fermo amministrativo dei veicoli è disciplinato principalmente dall'art. 86, D.P.R. 602/1973, che al comma 2
prevede una procedura specifica con la notifica di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo) contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo mediante iscrizione nei registri mobiliari.
pagina 12 di 16 La norma prevede un'eccezione: il fermo non può essere eseguito qualora “il debitore o i coobbligati, nel predetto termine,
dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è
strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Per quanto riguarda l'impignorabilità dei beni strumentali, il riferimento normativo principale è l'art. 515 c.p.c., che stabilisce che “gli strumenti, gli oggetti e i libri
indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del
mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un
quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non
appare sufficiente per la soddisfazione del credito”.
La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti su questi aspetti.
In primo luogo non ha ritenuto sufficiente la mera qualità di imprenditore o professionista del debitore e la titolarità del veicolo per ottenere l'esenzione dalla misura cautelare.
È infatti necessario che il contribuente fornisca la prova specifica della strumentalità del bene all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale.
Tale strumentalità non può desumersi dal semplice utilizzo del veicolo per gli spostamenti lavorativi o dalla deduzione dei pagina 13 di 16 relativi costi nella dichiarazione dei redditi (Cass.
34813/2024).
Ne deriva che il mero fatto che il veicolo sia l'unico mezzo di locomozione del proprietario non è di per sé sufficiente ad impedire l'iscrizione del fermo amministrativo.
Ed invero, l'esenzione dalla misura cautelare è subordinata alla dimostrazione, ad onere dell'opponente:
- della strumentalità del veicolo all'attività d'impresa o professionale, non bastando il semplice utilizzo per gli spostamenti lavorativi;
- dell'indispensabilità del mezzo per la produzione dei ricavi caratteristici dell'attività;
- la produzione della documentazione comprovante le circostanze di cui ai punti precedenti entro il termine di trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo (C. App.
Roma, sent. n. 3610/2019).
Ebbene il , sul quale gravava il relativo onere, ha omesso CP_1
di dare prova di tali circostanze.
Invero la stessa difesa dell'appellato ha evidenziato che il mezzo in questione non è “inserito formalmente nel Registro dei
Beni Strumentali all'attività lavorativa” (pag. 8, costituzione in appello).
pagina 14 di 16 In secondo luogo l'appellato ha omesso di dimostrare che il bene oggetto di preavviso costituisca effettivamente il suo unico mezzo di locomozione.
Non è rinvenibile in atti una produzione che documenti l'assenza di titolarità di altri mezzi di locomozione oltre a quello colpito dal fermo (quale la visura presso il P.R.A.).
Va infine segnalata la carenza di istanze istruttorie dirette a fornirne la dimostrazione delle circostanze citate.
Conclusivamente le circostanze indicate dal ricorrente a dimostrazione dell'illegittimità del provvedimento impugnato poggiano su assunti privi di alcun riscontro.
L'opposizione è quindi infondata.
*
4. Spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza di e vengono liquidate, come in OP
dispositivo, sulla base del D.M 55/2014, scaglione di valore fino a 1.100,00 € stabilito in ragione del valore portato dal preavviso opposto, e valori tabellari medi, non sussistendo ragioni per discostarsene e liquidazione al minimo della fase decisionale del giudizio di appello, che non ha comportato la redazione di scritti difensivi.
P. Q. M.
pagina 15 di 16 Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa:
1. accoglie l'appello proposto da Controparte_3
e per l'effetto riforma integralmente la
[...]
sentenza n. 866/2019, emessa dal Giudice di Pace di in data 14.4.2019 e depositata il TR
15.4.2019;
2. conferma il preavviso di fermo amministrativo n.
09480201600002020000;
3. condanna a rimborsare in favore di OP [...]
le spese di lite del primo Controparte_3
grado di giudizio, che vengono liquidate in € 346,00 per compensi, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
4. condanna a rimborsare in favore di OP [...]
le spese di lite del giudizio Controparte_3
di appello, che vengono liquidate in € 562,00 per compensi, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 16 di 16
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 4056/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 P.IVA_1
appellante
con il patrocinio dell'avv. TUSCANO FABIO AUGUSTO,
contro
( ) OP C.F._1
appellato
con il patrocinio dell'avv. FEDERICO FABIO,
e contro
( ) TR P.IVA_2
appellato contumace
pagina 1 di 16 *
Conclusioni per l'appellante – : Controparte_3
“1) accogliere il presente appello, riformando totalmente la
sentenza impugnata nella parte motiva pagina n. 2 e ss.) e nel
dispositivo nel seguente modo: “Preliminarmente va accolta
l'eccezione formulata dall' di Parte_1
tardività della domanda proposta dall'attore relativamente a
tutte le eccezioni formulate dall'odierno attore in quanto
proposte tardivamente in violazione dell'art. 617, comma 1,
c.p.c. senza rispettare il termine perentorio di 20 giorni dalla
notifica del preavviso di fermo amministrativo (relativamente
alle eccezioni di 1) Illegittimità della procedura di
espropriazione dei beni mobili registrati in quanto azionata
sull'unico veicolo di proprietà del debitore;
3) Violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 26 DPR 602/73), e non rispettando il
termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento…
Nel merito la domanda va rigettata anche sotto l'aspetto della
prescrizione (MAI ECCEPITA DALL'ATTORE) in quanto non vi è
maturata alcuna prescrizione quinquennale. Le cartelle opposte
risultano infatti notificate in data 11.07.2014 e 12.05.2015,
come da avvisi prodotti dalla convenuta Controparte_3
mentre il preavviso di fermo amministrativo il 13.04.2016, e il
termine quinquennale risulta essere interrotto. Pertanto,
pagina 2 di 16 l'opposto preavviso di fermo amministrativo va dichiarato
legittimo in ogni sua parte limitatamente alle cartelle indicate.
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice, CP_1
. Nel dispositivo: “rigetta la domanda attorea e dichiara
[...]
legittimo il preavviso di fermo amministrativo opposto
limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09420140000302135001 e
n. 09420150000232768001; condanna al pagamento OP
delle spese processuali, che liquida forfettariamente in Euro
177,00 per spese e compensi professionali, oltre accessori come
per legge in favore dell' . 2) Parte_1
In via subordinata accogliere l'appello e per l'effetto riformare
totalmente la sentenza di primo grado in ordine alle spese di
giudizio e condannare il Sig. al pagamento delle OP
spese del primo grado di giudizio;
3) Con vittoria di spese e
competenze del presente grado di giudizio da rifondere a favore
dell' . Parte_1
Conclusioni per l'appellato - : OP
“In via preliminare: 1. Inammissibile il Gravame proposto per
decadenza dal potere d'impugnazione; violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 327 c.p.c., degli artt. 1 e 3 L. 742/1969
e dell'art. 92 del R.D. n. 12/1941; 2. Inammissibile l'Appello
per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342, comma 1 p.
pagina 3 di 16 2), c.p.c. in combinato disposto con l'art. 346 c.p.c.; - Nel
merito: 3. Accertare l'infondatezza dell'Appello proposto dal
concessionario per come evidenziato ai punti 3.1) e 3.2) dei
motivi di diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza di
prime cure;
4. Condannare l'Appellante al pagamento di spese,
competenze e onorari del giudizio come per legge”.
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 15.9.2019,
proponeva gravame avverso la Controparte_3
sentenza n. 866/2019 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
il 14.4.2019 e depositata il 15.4.2019. CP_2
All'uopo l'appellante premetteva che:
- con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1,
c.p.c., notificato in data 15.7.2016, aveva OP
chiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 09480201600002020000;
- in particolare, il provvedimento opposto veniva emesso a seguito di mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
1) n. 09420140000302135001 portante un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore TR
pagina 4 di 16 2) n. 09420150000232768001 portante un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore TR
- in quella sede il aveva contestato l'illegittimità CP_1
dell'atto impugnato attesa:
o l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei verbali di infrazione al codice della strada ad esse sottese;
o l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27, co. 6, l. 689/1981;
o l'impignorabilità del veicolo sanzionato con il fermo,
in quanto unico bene mobile registrato di proprietà
dell'attore;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.10.2016 si costituiva nel giudizio di prime cure l' (già Controparte_3 [...]
), la quale: Controparte_4
o deduceva in rito la tardività delle censure inerenti le irregolarità formali dell'atto, che andavano qualificate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e quindi da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato;
pagina 5 di 16 o contestava nel merito gli assunti attorei e chiedeva la conferma del preavviso di fermo amministrativo;
- il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, previa dichiarazione di contumacia della TR
, accoglieva la domanda avanzata da
[...] OP
e, per l'effetto, annullava il preavviso di fermo amministrativo opposto limitatamente alle cartelle esattoriali derivanti da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;
- la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il
Giudice di Pace:
o aveva qualificato la domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., pur in presenza di censure riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
o aveva rilevato d'ufficio la prescrizione estintiva della pretesa pecuniaria, pur in assenza di una specifica eccezione sollevata dalla difesa del CP_1
in ogni caso mai maturata attesa la presenza di prova documentale contraria;
citava nel giudizio d'appello e la OP [...]
chiedendo l'integrale riforma della sentenza TR
impugnata anche in ordine alle spese di lite.
pagina 6 di 16 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.2.2020 si costituiva in appello eccependo, in OP
via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 327, 342
e 348 c.p.c. e contestando nel merito gli assunti attorei.
Proponeva inoltre appello incidentale condizionato, reiterando i motivi di opposizione avanzati in primo grado (id est:
illegittimità del preavviso di fermo poiché disposto sull'unico mezzo di proprietà dell'attore/appellato; omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese al provvedimento opposto).
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine,
l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato.
Benché regolarmente notificata, la TR
non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 15.2.2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25.11.2024 (con implicita rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.), la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Ammissibilità dell'appello
In primo luogo va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello avanzata dalla difesa del . CP_1
pagina 7 di 16 Ed invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data
15.4.2019 e non notificata.
L'impugnazione andava quindi proposta entro il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis, atteso che il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2016 e dunque dopo dell'entrata in vigore della l. 69/2009 (Cass. 37750/2021).
Il termine va maggiorato del periodo di sospensione feriale attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto ex lege n. 162/2014.
Ne consegue che il termine lungo per proporre appello avverso la sentenza n. 866/2019 spirava il 15.11.2019.
Ebbene parte appellante ha notificato l'atto di citazione in appello a in data 15.11.2019, ore 17.36, presso OP
l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato costituito in primo grado, ultimo giorno utile per provvedervi.
Sicché l'appello è tempestivo.
Parimenti vanno disattese le eccezioni di inammissibilità
dell'appello per violazione degli art. 342 c.p.c. e 348 c.p.c.,
in quanto fondate sulla base di meri assunti di carattere generale, non ancorati ad effettive carenze dell'atto d'appello,
che non vengono specificamente indicate.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
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2. Erronea qualificazione della domanda: opposizione ex art
617 c.p.c.
Con il primo motivo di appello l' Controparte_3
ha lamentato l'erronea qualificazione
[...]
dell'opposizione avanzata da CP_1
In particolare, l'opponente avrebbe erroneamente opposto l'atto impugnato, in relazione ad alcune tipologie di vizi, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 co. 1, c.p.c., pur essendo questi veicolabili nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c.
Ne deriverebbe la tardività di quei motivi di opposizione,
censurabili unicamente con tale procedimento oppositivo.
La censura è fondata.
Va infatti osservato che i motivi di opposizione avanzati dal in primo grado attengono in parte al merito della pretesa CP_1
pecuniaria, con riferimento all'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27, co. 6, l. 689/81, ed in parte, a vizi formali, con riferimento alla mancata notifica degli atti sottesi al preavviso di fermo amministrativo opposto.
Le domande così avanzate necessitavano da parte del primo giudice di un'autonoma analisi, non potendo essere unitamente ricondotte ad un'unica forma di opposizione.
pagina 9 di 16 Sicché l'opposizione necessita di essere riqualificata in parte come opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c. ed in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ciò in quanto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1,
c.p.c. ha ad oggetto l'an debeatur, ossia l'effettiva debenza delle somme ingiunte e non è soggetta a termine decadenziale,
mentre con l'opposizione agli atti esecutivi viene contestato il
quomodo dell'esecuzione, cioè la sua regolarità formale con conseguente onere per il ricorrente di proporla entro il termine di decadenza di venti giorni dalla notifica dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Cass. 15561/2001).
Ciò premesso, è fuor di dubbio che le doglianze prospettate dal in ordine alla mancata notifica degli atti sottesi al CP_1
preavviso di fermo vadano qualificate come motivi di opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, co. 1, c.p.c.), posto che con essi il ricorrente/appellato ha fatto valere vizi formali del provvedimento, senza entrare nel merito dell'an debeatur (Cass.
842/2018; Trib. di Reggio Calabria, sent. n. 601/2019; Trib. di
Reggio Calabria sent. n. 1819/2017).
Conseguentemente la relativa azione, integrando un'opposizione agli atti esecutivi, andava proposta nei tempi e nei modi previsti dall'art. 617 c.p.c. e quindi, per quanto in rilievo nel presente giudizio, nel termine perentorio di venti giorni pagina 10 di 16 decorrenti dalla data di notifica del sollecito di pagamento impugnato.
Nel caso di specie il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 13.4.2016 mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 15.7.2016 (v. fascicolo d'ufficio primo grado), oltre il termine perentorio di legge.
Sicché l'eccezione va dichiarata in parte qua inammissibile,
poiché tardiva.
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3. Eccezione di prescrizione
Con il secondo motivo di gravame l' Controparte_3
ha censurato la sentenza di primo grado nella parte
[...]
in giudice di pace ha rilevato d'ufficio la prescrizione estintiva della pretesa pecuniaria pur in assenza di una specifica eccezione sollevata dall'attore/appellato.
La censura è fondata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2938 c.c. il giudice non può
rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Ciò in quanto la prescrizione non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che ne abbia interesse, in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà
dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già
compiuto (Cass. 30303/2021).
pagina 11 di 16 In altre parole, quella di prescrizione, costituendo una eccezione in senso stretto, è rimessa alla volontà della parte che di essa intende giovarsi e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Conseguentemente l'appello va accolto e la sentenza di prime cure va integralmente riformata.
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3. Sull'appello incidentale
Da ultimo vanno vagliati i restanti motivi di opposizione,
reiterati in sede di appello incidentale dalla difesa di CP_1
limitatamente all'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione dell'art. 86, D.P.R. 602/1973.
Sul punto il ricorrente/appellato ha evidenziato che l'autovettura oggetto di fermo costituirebbe l'unico mezzo di locomozione a disposizione del circostanza da cui CP_1
deriverebbe “l'impignorabilità” del mezzo.
È noto che il fermo amministrativo dei veicoli è disciplinato principalmente dall'art. 86, D.P.R. 602/1973, che al comma 2
prevede una procedura specifica con la notifica di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo) contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo mediante iscrizione nei registri mobiliari.
pagina 12 di 16 La norma prevede un'eccezione: il fermo non può essere eseguito qualora “il debitore o i coobbligati, nel predetto termine,
dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è
strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Per quanto riguarda l'impignorabilità dei beni strumentali, il riferimento normativo principale è l'art. 515 c.p.c., che stabilisce che “gli strumenti, gli oggetti e i libri
indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del
mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un
quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non
appare sufficiente per la soddisfazione del credito”.
La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti su questi aspetti.
In primo luogo non ha ritenuto sufficiente la mera qualità di imprenditore o professionista del debitore e la titolarità del veicolo per ottenere l'esenzione dalla misura cautelare.
È infatti necessario che il contribuente fornisca la prova specifica della strumentalità del bene all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale.
Tale strumentalità non può desumersi dal semplice utilizzo del veicolo per gli spostamenti lavorativi o dalla deduzione dei pagina 13 di 16 relativi costi nella dichiarazione dei redditi (Cass.
34813/2024).
Ne deriva che il mero fatto che il veicolo sia l'unico mezzo di locomozione del proprietario non è di per sé sufficiente ad impedire l'iscrizione del fermo amministrativo.
Ed invero, l'esenzione dalla misura cautelare è subordinata alla dimostrazione, ad onere dell'opponente:
- della strumentalità del veicolo all'attività d'impresa o professionale, non bastando il semplice utilizzo per gli spostamenti lavorativi;
- dell'indispensabilità del mezzo per la produzione dei ricavi caratteristici dell'attività;
- la produzione della documentazione comprovante le circostanze di cui ai punti precedenti entro il termine di trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo (C. App.
Roma, sent. n. 3610/2019).
Ebbene il , sul quale gravava il relativo onere, ha omesso CP_1
di dare prova di tali circostanze.
Invero la stessa difesa dell'appellato ha evidenziato che il mezzo in questione non è “inserito formalmente nel Registro dei
Beni Strumentali all'attività lavorativa” (pag. 8, costituzione in appello).
pagina 14 di 16 In secondo luogo l'appellato ha omesso di dimostrare che il bene oggetto di preavviso costituisca effettivamente il suo unico mezzo di locomozione.
Non è rinvenibile in atti una produzione che documenti l'assenza di titolarità di altri mezzi di locomozione oltre a quello colpito dal fermo (quale la visura presso il P.R.A.).
Va infine segnalata la carenza di istanze istruttorie dirette a fornirne la dimostrazione delle circostanze citate.
Conclusivamente le circostanze indicate dal ricorrente a dimostrazione dell'illegittimità del provvedimento impugnato poggiano su assunti privi di alcun riscontro.
L'opposizione è quindi infondata.
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4. Spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza di e vengono liquidate, come in OP
dispositivo, sulla base del D.M 55/2014, scaglione di valore fino a 1.100,00 € stabilito in ragione del valore portato dal preavviso opposto, e valori tabellari medi, non sussistendo ragioni per discostarsene e liquidazione al minimo della fase decisionale del giudizio di appello, che non ha comportato la redazione di scritti difensivi.
P. Q. M.
pagina 15 di 16 Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa:
1. accoglie l'appello proposto da Controparte_3
e per l'effetto riforma integralmente la
[...]
sentenza n. 866/2019, emessa dal Giudice di Pace di in data 14.4.2019 e depositata il TR
15.4.2019;
2. conferma il preavviso di fermo amministrativo n.
09480201600002020000;
3. condanna a rimborsare in favore di OP [...]
le spese di lite del primo Controparte_3
grado di giudizio, che vengono liquidate in € 346,00 per compensi, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
4. condanna a rimborsare in favore di OP [...]
le spese di lite del giudizio Controparte_3
di appello, che vengono liquidate in € 562,00 per compensi, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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