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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/11/2024, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGC 1107/2023 avente ad oggetto: divorzio
riservata in decisione ex art. 127 ter cpc dal 13.9.2024
TRA
n. a Cosenza il 10.11.1973, residente in Parte_1
Serra San UN - - con l'avv. Gerardo Mario Graziano C.F._1
DRAGO – giusta procura in atti - ricorrente
E
n. a Serra San UN (VV) il 04.08.1976 ivi residente Controparte_1
- con l'Avv. Vincenzo Albanese – giusta procura in atti C.F._2
resistente
nonché
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.9.2023 il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 16.8.1998; che dall'unione nascevano due figlie (n. 27.5.1990) e (n. il 31.1.2003), entrambe maggiorenni, la Persona_1 Per_2
Pag. 1 di 6 prima completamente autonoma, la seconda ancora non autosufficiente;
di essere separato giusta sentenza n. 595/2020 dell'intestato Tribunale – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegnazione alla casa coniugale alla resistente, in considerazione dell'intervenuta maggiore età anche della IG minore;
revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG minore ed esclusione dell'assegno divorzile in favore della resistente posta la concreta capacità lavorativa della moglie.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis.14 c.p.c – ritualmente comunicata al PM - si costituiva tempestivamente la resistente, la quale aderiva alla domanda principale, instando tuttavia per l'assegno divorzile (in misura di € 600,00 mensili) ; contestando la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale essendo la secondogenita sì maggiorenne ma non autosufficiente e con lei convivente (unitamente alla IG economicamente indipendente) e chiedendo indi la Persona_1 conferma dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Le parti depositavano ritualmente le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c
All'udienza del 9.4.2024 preliminarmente veniva dichiarata l'improponibilità/ irrilevanza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità della casa coniugale, indi le parti, esclusi margini di riconciliazione, rendevano libere dichiarazioni.
Con ordinanza emessa in pari data (non reclamata) il GI pronunciava i provvedimenti di cui all'art 473bis.22 cpc che di seguito pedissequamente si riportano:
- assegna alla resistente la casa familiare sita in Serra San UN al Corso Umberto I n.293 in quanto convivente con la IG maggiorenne ma non autonoma;
Per_2
- pone a carico del ricorrente, a decorrere dalla data dell'introduzione del presente giudizio, l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della moglie pari ad euro 150,00 mensili da versare, con modalità tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione come per legge;
- pone a carico del ricorrente, a decorrere dalla data dell'introduzione del presente giudizio, l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG mediante corresponsione alla stessa di euro Per_2
150,00 mensili da versare, con modalità tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione come per legge E al 50%delle spese straordinarie secondo termini e modalità indicati nel vigente Protocollo tra Tribunale e C.O.A di Vibo Valentia;
- onera il ricorrente al deposito della documentazione reddituale dell'ultimo triennio ex art 473bis.12 e 14 cpc – 116 cpc entro il 15 luglio 2024
- ritenuta alla stregua di quanto sopra l'inammissibilità \irrilevanza delle richieste istruttorie avanzate dalle parti;
sicché, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini conclusionali ex art 473bis.28 cpc e rinviata all'udienza sostituiva del 10.9.2024.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali indi la causa era riservata per la decisione collegiale dal 13.9.2024.
Motivi della decisione
1) In rito
Preliminarmente, si impone ribadire l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda di restituzione della casa familiare avanzata dal ricorrente fondata su
Pag. 2 di 6 questioni inerenti diritti successori. Più precisamente, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (sita in Serra San UN al Corso Umberto I n. 293), di sua proprietà in quanto bene pervenutogli per successione legittima dai genitori, essendone venuti meno i presupposti quali l'intervenuta maggiore età anche della IG minore e la raggiunta autosufficienza ed indipendenza di entrambe le figlie,
[...] ed Per_1 Per_2
La resistente ha eccepito la non titolarità della casa in questione in capo al D er Pt_1 mancata presentazione della dichiarazione di successione e, in ogni caso, ha contestato che la IG sia ancora e all'attualità pienamente autosufficiente. Per_2
Osserva il Collegio che ciò che fonda il diritto all'assegnazione della casa familiare è la presenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni non indipendenti economicamente e la convivenza di essi con il genitore collocatario in maniera prevalente e non già il titolo di proprietà o di provenienza del bene, questione che esula dalla tipica cognizione tipica del Giudice della famiglia e da far valere semmai nella sede ordinaria.
Tema del presente giudizio è, tra gli altri, l' assegnazione di casa coniugale la cui soluzione investe esclusivamente la circostanza della autosufficienza economica o meno della secondogenita dedotta da parte resistente, con consequenziale Per_2 inammissibilità di ogni diversa ulteriore domanda e/o eccezione.
2) Nel merito
2.1. Sullo status
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda principale vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall' art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, conclusosi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 595/2020 dep. il 29.10.2020 – RGC
770/2018 (in atti) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3) Sulle questioni accessorie
3.1) Sul contributo di mantenimento della IG maggiorenn Per_2
Giova premettere che l'art. 337-septies c.c., comma 1, dispone che il giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
A tal fine il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un
Pag. 3 di 6 progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass, Sez. 1n. 17183 del 14/08/2020) : “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass.2056/2023)
Nel caso di specie, è incontestato che la IG maggiore sia pienamente autonoma (sebbene ancora convivente con madre e sorella), mentre i genitori controvertono sulla autonomia di Per_2
Orbene, in corso di causa è emerso che la secondogenita (cl.2003) non è Per_2 completamente autosufficiente: nonostante, esaurito il percorso scolastico con il conseguimento del diploma, si impegni a reperire delle occupazioni confacenti, tuttavia svolge lavori occasionali, per periodi più o meno lunghi, ma che non le consentono di godere di piena e stabile indipendenza economica, circostanza questa su cui le parti, in sede di comparizione, hanno anche concordato ( cfr. dichiarazioni ricorrente: Nostra IG , ha conseguito il diploma di ragioniera;
che io sappia l'anno Per_2 scorso già ha lavorato presso un ristorante a Serra con contratto favore della occupazione giovanile per circa 6 mesi;
attualmente; che io sappia, a fine di questa settimana, inizierà a lavorare sempre presso un ristorante in Serra sempre con contratto a tempo determinato e dovrebbe percepire, per quanto mi ha riferito, circa 900 – 1000 euro;
in ogni caso continuerei a contribuire al suo mantenimento con i versamento di euro 150,00 mensili come già stabilito nella precedente sentenza ed altrettanto farei verso la primogenita sebbene autonoma).
In assenza di sostanziale contestazione da parte del ricorrente sul punto (Cass. sez. III, 17/01/2022, n.1154), il Collegio ritiene di confermare in parte qua i provvedimenti assunti in via provvisoria dal G.I. e, pertanto, porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG in ragione di euro 150,00 mensili Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo ed accessori come per legge.
Analogamente incontestata è la convivenza della secondogenita con la Per_2 madre, alla quale – per i principi sopraesposti- va confermata l'assegnazione della casa familiare.
3.2) Sul riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente
La resistente insta per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, stante l'asserita difficoltà di inserirsi nel mercato del lavoro,; domanda a cui si oppone il ricorrente deducendo la capacità e potenzialità lavorativa di controparte.
Giova premettere che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 della l. n. 898 del 1970 - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla
Pag. 4 di 6 quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018) .
In altri termini, a fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile deve sussistere l'incolpevole mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto, poiché non costituiscono elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico tra le parti ed anche il superiore livello reddituale del coniuge destinatario della domanda. I parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono l'incolpevole non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (Ord. Cass. 24934 del 7.10.2019).
Tanto premesso, non essendo poste a sostegno né dimostrate scelte rinunciatarie operate in costanza di matrimonio, quel che viene qui in rilievo è esclusivamente la funzione assistenziale dell'invocato contributo.
Sul punto, ritiene il Collegio di confermare le statuizioni di cui all'ordinanza PTU del 11.4.2024, poiché le risultanze in atti hanno invero confermato l'attuale stato d'incolpevole inoccupazione della resistente la quale, successivamente alla separazione, ha svolto attività lavorativa seppur per brevi periodi e in maniera discontinua;
ha beneficiato sino al 2023 di sussidi statali;
si è impegnata in lavori occasionali (di recente presso un'attività ristorativa )con ciò dimostrando di essersi concretamente attivata per trovare un'occupazione.
Tuttavia ciò non è sufficiente ad integrare gli estremi e la prova della raggiunta indipendenza, tale da consentire alla resistente di condurre una vita sufficientemente autonoma e dignitosa poiché il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione sul punto, non emergendo né potendosi ritenere colpevolmente imputabile alla stessa, successivamente alla separazione, una totale inerzia nella ricerca di un'occupazione confacente alle proprie generiche capacità .
D'altra parte, non osta la capacità contributiva del ricorrente del quale è dato redditi mensili per circa € 1500,00 netti oltre a percepire altri emolumenti dallo stato belga (cfr. all. memorie conclusionali)
Alla stregua di tali risultanze in atti ritiene il Collegio che la condizione economica della resistente – tenuto conto dei parametri di legge tra cui la durata del vincolo (nel caso di specie 20 anni fino alla separazione) - sia decisamente e incolpevolmente deteriore tael da non consentirle di condurre una esistenza dignitosa sicché, in applicazione dei richiamati principi di dignità e solidarietà postconiugale e dei criteri ex art 5 co 6 L. Div., , si impone confermare il contributo economico da parte del ricorrente che, raffrontate le rispettive posizioni sopra sunteggiate, si reputa congruo fissare in euro 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale.
4) Sulle spese del giudizio
L'adesione alla domanda principale, la pronuncia in rito e la soccombenza reciproca sulle questioni accessorie depone per la integrale compensazione delle spese di giudizio.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Serra San
UN il 16.8.1998 tra e – Parte_1 Controparte_1 smg - ;
B) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della IG in € 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo Per_2 indici Istat\Foi oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo
Tribunale \ COA di Vibo Valentia del 15.6.2023
C) Assegna la casa coniugale alla resistente in quanto convivente con la IG Per_2 maggiorenne e non indipendente economicamente;
D) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della resistente, nella misura di € 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi;
E) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San UN (VV) (R.A.M. anno 1998, parte II, Serie A atto n. 23) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp att. c.p.c.;
F) Spese interamente compensate.
Così deciso nella C.C. telematica dell'11.112024
La Presidente
dott.ssa Gabriella Lupoli
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