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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2276/2024 R.G. promossa da
P. IV , con sede in Parma, Via Emilia Parte_1 P.IV_1
Est n. 140, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Zamparelli come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Anastasia (NA), Via Verdi n. 18
- attrice opponente - contro
P. IV , con sede a Reggio Emilia, Via CP_1 P.IV_2
Prospero Viani n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maria Salvatore Drogo come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via A. Paradisi n. 1/1
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
appalto.
1 di 11 CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni esposte in premessa, così provvedere:
In via assolutamente preliminare:
1. Accogliere l'opposizione, per le causali di cui in premessa, e per
l'effetto dichiarare inammissibile, nullo, invalido e/o privo di effetti il
Decreto Ingiuntivo n. 697/2022, emesso in data 27.05.2024 dal
Giudice del Tribunale civile di Reggio Emilia, su ricorso recante R.G.
n. 1399/2024, notificato a mezzo p.e.c. in data 10.06.2024;
2. nel merito, rigettare la pretesa creditorea posta a base del Decreto ingiuntivo opposto, siccome infondata in fatto ed in diritto;
3. in ogni caso, condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione procuratore costituito per averne fatto anticipo.
Per PARTE OPPOSTA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria domanda istanza ed eccezione,
Preliminarmente: concedere la provvisoria esecuzione del D.I.
n°697/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
27/05/2024, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, ma su semplici illazioni, come meglio sopra esposto;
Nel merito:
In accoglimento di tutte le difese ed eccezioni sollevate dalla difesa della Controparte_2
- ritenere e dichiarare infondato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, perché infondato in fatto e diritto;
per l'effetto,
- dichiarare definitivamente esecutivo il D.I. n°697/2024 emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 27/05/2024, e ritenere che la Soc. in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, corrente in Parma Via Emilia Est n.140
2 di 11 P. IV , è tenuta al pagamento delle somme portate nel P.IV_1
D.I. n°697/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
27/05/2024, per tutti i motivi meglio esposti nella presente memoria di costituzione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22% I.V.A., e con condanna della
[...]
in persona del L.R. pro tempore, ex art.96 c.p.c. CP_3
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 697/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27 maggio 2024, con cui le era stato ingiunto di pagare a la somma di € CP_1
79.000,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori oggetto di contratti di subappalto.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Parte_1
Tribunale adito per sussistenza di clausola compromissoria contenuta nel contratto intercorso tra le parti e, nel merito, l'inadempimento dell'opposta in ragione del mancato completamento, della difformità, della mancata accettazione e dell'unilaterale contabilizzazione del corrispettivo delle opere.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 19 CP_1 dicembre 2024, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza, con condanna ex art. 96 c.p.c.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza, e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 27 marzo 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
3 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è parzialmente fondata.
La controversia trae origine da tre distinti contratti di subappalto stipulati tra la subcommittente e la subappaltatrice Parte_1 [...]
CP_1
Il primo contratto, sottoscritto in data 25 gennaio 2023, aveva ad oggetto le opere di installazione del cappotto termico presso il cantiere sito in Corcagnano (PR), Via Valerio Zurlini n. 4 (cfr. doc. 1 dell'opposta), a seguito dell'esecuzione delle quali la subappaltatrice emetteva la fattura n. 8 del 24 luglio 2023 di € 39.000,00 (cfr. doc. 2 dell'opposta).
Il secondo contratto, sottoscritto in data 6 marzo 2023, aveva ad oggetto le opere di muratura presso il cantiere sito in Reggio Emilia,
Via Pezzana n. 9 (cfr. doc. 3 dell'opposta), a seguito dell'esecuzione delle quali la subappaltatrice emetteva la fattura n. 16 del 19 settembre 2023 di € 15.000,00 (cfr. doc. 4 dell'opposta).
Il terzo contratto, concluso invece verbalmente, aveva ad oggetto le opere di installazione del cappotto termico presso il cantiere sito in San LE TI (PR), Via Biaggio Geroli n. 2, a seguito dell'esecuzione delle quali la subappaltatrice emetteva la fattura n. 13 del 14 settembre 2023 di € 25.000,00 (cfr. doc. 5 dell'opposta). ha chiesto ed ottenuto nei confronti di CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 79.000,00 a saldo delle tre suddette fatture.
1.1. In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza Parte_1 del Tribunale adito per sussistenza di clausola compromissoria.
L'eccezione è infondata.
È vero che i due contratti conclusi per iscritto contengono, all'art. 17, rubricato “Risoluzione delle controversie”, una clausola dal seguente tenore letterale: «Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, comprese quelle inerenti
4 di 11 alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato da esperirsi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Reggio Emilia, secondo il relativo regolamento. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio della Camera
Arbitrale della Camera di commercio di Reggio Emilia».
Senonché, l'opposta ha dedotto che la Camera Arbitrale della
Camera di Commercio di Reggio Emilia non è mai divenuta operativa, senza che l'opponente abbia mai contestato tale circostanza né abbia fornito elementi di segno contrario, dovendo, di conseguenza, escludersi l'efficacia della clausola de qua.
1.2. Nel merito, l'opponente, con riguardo indistintamente a tutti e tre i cantieri, ha eccepito, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., il mancato completamento, la difformità, la mancata accettazione e l'unilaterale contabilizzazione del corrispettivo delle opere, chiedendo
– nel solo corpo della citazione ma senza riprodurre nelle conclusioni la relativa domanda – la risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c.
Anzitutto, deve evidenziarsi che risulta provata la fonte negoziale della pretesa creditoria azionata dalla società opposta: infatti, due contratti risultano provati per iscritto, mentre il terzo, concluso verbalmente, non risulta contestato dall'opponente, che, avendone chiesto la risoluzione, ne ha sostanzialmente riconosciuto l'esistenza.
È poi infondata la censura dell'opponente, secondo cui
[...] avrebbe illegittimamente chiesto ed ottenuto da CP_1 Parte_3 quale general contractor o appaltatore, il corrispettivo per le stesse opere in contestazione nel presente giudizio, essendo sufficiente rimarcare – per un verso – come tale eccezione difensiva di appalesi generica e priva di riscontro probatorio e – per altro verso – come l'odierna opponente, per contrastare l'eccezione de qua, abbia prodotto il contratto intercorso tra lei e che ha ad Parte_4
5 di 11 oggetto, in realtà, opere eseguite presso un cantiere diverso (a Sala
Baganza, PR, Via Falcone n. 4) (cfr. doc. 8 dell'opposta).
Ciò detto, occorre distinguere a seconda delle contestazioni sollevate dall'opponente e dei singoli contratti.
1.2.1. Le contestazioni dell'opponente sulla mancanza di prova dell'esecuzione – integrale ed esente da difformità – delle prestazioni vanno respinte, per due distinti motivi.
Il primo motivo afferisce alla genericità delle doglianze sul mancato completamento delle opere e sull'esistenza di vizi.
La società opponente ha incentrato, sostanzialmente, le proprie difese sull'inidoneità delle fatture a costituire piena prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
È vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
20802/2011, Cass. 5915/2011, Cass. 21599/2010), le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato (Cass. 5071/2009, Cass. 10860/2007) e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che costituisce un ordinario processo di cognizione, con la conseguenza che, quando il debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum del credito, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, nè, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.
Ed è altrettanto vero che, in applicazione del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere – allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. 936/2010).
Tuttavia, l'operatività della richiamata regola probatoria è subordinata ad uno specifico onere di allegazione da parte
6 di 11 dell'eccipiente, non potendo certo colui che lamenti l'inadempimento della controparte limitarsi a generiche deduzioni.
Nella specie, si pone, dunque, una questione non di vera e propria distribuzione dell'onere probatorio, ma, ancor prima, di difetto di specificità dell'onere assertivo gravante, innanzitutto ed in termini stringenti, sulla parte opponente.
È, infatti, evidente che, nella dialettica processuale, la genericità delle contestazioni impedisce la predisposizione da parte dell'appaltatore di un'eventuale adeguata replica e, segnatamente, la dimostrazione dell'eventuale corretta esecuzione della prestazione nonché l'eventuale efficace formulazione di qualsiasi eccezione (anche di decadenza), in palese pregiudizio dei suoi diritti di difesa.
Nel caso di specie, le allegazioni di circa i lamentati Parte_1 vizi e difformità non sono mai andate al di là delle generiche contestazioni contenute nell'atto di citazione, non avendo l'opponente depositato né la prima né la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e, dunque, integrato tali allegazioni mediante l'esatta indicazione di quali opere non sarebbero state completate e la specifica descrizione dei vizi asseritamente esistenti.
A ciò si aggiunga che, poiché non risulta che l'opera sia rimasta nella disponibilità fisica e giuridica di era l'odierna CP_1 opponente, che ha proposto domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, ad essere gravata dall'onere di dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Cass.
1701/2025), senza che, tuttavia, nulla abbia provato sul punto né si sia messa in prova.
Il secondo motivo afferisce, invece, alla mancanza di interesse ad agire dell'opponente, non risultando avere il committente tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità.
È noto, infatti, che l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale
7 di 11 momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva (Cass. 23903/2009, Cass. 26696/2014, Cass.
24717/2018).
Alle superiori considerazioni consegue il rigetto della domanda di risoluzione proposta dall'opponente.
1.2.2. L'ulteriore contestazione dell'opponente circa l'unilaterale contabilizzazione del corrispettivo delle opere va esaminata distinguendo i tre contratti intercorsi tra le parti.
Il contratto sottoscritto in data 25 gennaio 2023 reca la pattuizione di un corrispettivo di € 33,00 al mq.
Poiché i rilievi dell'opponente, la quale sul punto si è limitata ad affermare – peraltro in assenza di previsione contrattuale – che «i pagamenti dell'appaltatore al subappaltatore sarebbero stati effettuati sulla base di misurazioni da redigere in contraddittorio», sono sul punto del tutto generici, il corrispettivo di € 39.000,00 – corrispondente, di fatto, a 1.181,81 mq e richiesto con la fattura n.
8/2023 – va riconosciuto.
Invece, il corrispettivo per le opere oggetto degli altri due contratti non risulta essere stato previamente concordato dai paciscenti, neppure quello relativo alle opere di cui al secondo contratto concluso per iscritto in data 6 marzo 2023, nel quale, all'art. 6, rubricato “Determinazione del corrispettivo”, si legge «L'importo dell'appalto è determinato in.», recando, quindi, una pattuizione chiaramente incompleta, né alcuna delle parti, ed in particolare l'opposta, ha dedotto quale sarebbe stato il corrispettivo pattuito per tali opere.
Ciò detto, il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove
8 di 11 non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere che egli assume di aver compiuto e delle quali richiede il pagamento, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda
(Cass. 26365/2022, Cass. 17959/2016, Cass. 1511/1989, Cass.
3672/1987, Cass. 1906/1976, Cass. 777/1971).
Nel caso di specie, l'opposta, a fronte dell'eccezione della controparte, che ha lamentato l'unilaterale determinazione del corrispettivo in assenza di previa pattuizione e di qualsivoglia elemento per poterne verificare a posteriori la congruità, non solo non ha provato né ha offerto di provare, ma neppure ha mai allegato la tipologia, la natura e l'estensione delle opere di muratura oggetto del contratto concluso per iscritto in data 6 marzo 2023 e di quelle di installazione del cappotto termico oggetto dell'altro contratto concluso verbalmente, non potendo, pertanto, essere riconosciuto il corrispettivo di € 15.000,00 di cui alla fattura n. 16/2023 e di €
25.000,00 di cui alla fattura n. 13/2023.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e
[...] va condannata a pagare a la somma di € Pt_1 CP_1
39.000,00, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 8/2023 al saldo.
2. La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da va de CP_1 plano respinta, atteso che presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, sicché tale condanna non può essere pronunciata a carico dell'opponente che è risultata parzialmente vittoriosa in relazione all'esito finale della lite (Cass. 11917/2002 e
Cass. 67/1979).
3. Infine, va fatto governo delle spese di lite.
La revoca del decreto ingiuntivo incide sia sulla somma ingiunta sia sulle spese legali della fase sommaria, caducando integralmente
9 di 11 quel provvedimento: dunque, le spese legali della fase monitoria restano a carico del ricorrente (attore sostanziale) che ebbe ad anticiparle, anche senza la necessità di una espressa pronuncia sul punto.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione e la riduzione della pretesa creditoria, le spese di lite del presente giudizio di cognizione debbono essere compensate per metà tra le parti, dovendo la restante frazione (pari a 1/2) essere posta a carico dell'opponente prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi della fase di trattazione (€ 903,00) e decisionale
(€ 1.453,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00 (cfr. Cass. S.U. 19014/2007, secondo cui lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum; cfr. anche art. 5 D.M. cit.: «Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata»).
Pertanto, dev'essere liquidato a favore dell'opposta un compenso pari a complessivi € 2.630,50 (pari a 1/2 di € 5.261,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 697/2024 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato;
2. condanna a pagare a la somma di € Parte_1 CP_1
39.000,00, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 8/2023 al saldo;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
CP_1
10 di 11
4. compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna a rifondere a la restante metà, Parte_1 CP_1 che liquida in € 2.630,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IV (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 28 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2276/2024 R.G. promossa da
P. IV , con sede in Parma, Via Emilia Parte_1 P.IV_1
Est n. 140, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Zamparelli come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Anastasia (NA), Via Verdi n. 18
- attrice opponente - contro
P. IV , con sede a Reggio Emilia, Via CP_1 P.IV_2
Prospero Viani n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maria Salvatore Drogo come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via A. Paradisi n. 1/1
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
appalto.
1 di 11 CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni esposte in premessa, così provvedere:
In via assolutamente preliminare:
1. Accogliere l'opposizione, per le causali di cui in premessa, e per
l'effetto dichiarare inammissibile, nullo, invalido e/o privo di effetti il
Decreto Ingiuntivo n. 697/2022, emesso in data 27.05.2024 dal
Giudice del Tribunale civile di Reggio Emilia, su ricorso recante R.G.
n. 1399/2024, notificato a mezzo p.e.c. in data 10.06.2024;
2. nel merito, rigettare la pretesa creditorea posta a base del Decreto ingiuntivo opposto, siccome infondata in fatto ed in diritto;
3. in ogni caso, condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione procuratore costituito per averne fatto anticipo.
Per PARTE OPPOSTA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria domanda istanza ed eccezione,
Preliminarmente: concedere la provvisoria esecuzione del D.I.
n°697/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
27/05/2024, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, ma su semplici illazioni, come meglio sopra esposto;
Nel merito:
In accoglimento di tutte le difese ed eccezioni sollevate dalla difesa della Controparte_2
- ritenere e dichiarare infondato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, perché infondato in fatto e diritto;
per l'effetto,
- dichiarare definitivamente esecutivo il D.I. n°697/2024 emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 27/05/2024, e ritenere che la Soc. in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, corrente in Parma Via Emilia Est n.140
2 di 11 P. IV , è tenuta al pagamento delle somme portate nel P.IV_1
D.I. n°697/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
27/05/2024, per tutti i motivi meglio esposti nella presente memoria di costituzione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22% I.V.A., e con condanna della
[...]
in persona del L.R. pro tempore, ex art.96 c.p.c. CP_3
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 697/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27 maggio 2024, con cui le era stato ingiunto di pagare a la somma di € CP_1
79.000,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori oggetto di contratti di subappalto.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Parte_1
Tribunale adito per sussistenza di clausola compromissoria contenuta nel contratto intercorso tra le parti e, nel merito, l'inadempimento dell'opposta in ragione del mancato completamento, della difformità, della mancata accettazione e dell'unilaterale contabilizzazione del corrispettivo delle opere.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 19 CP_1 dicembre 2024, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza, con condanna ex art. 96 c.p.c.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza, e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 27 marzo 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
3 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è parzialmente fondata.
La controversia trae origine da tre distinti contratti di subappalto stipulati tra la subcommittente e la subappaltatrice Parte_1 [...]
CP_1
Il primo contratto, sottoscritto in data 25 gennaio 2023, aveva ad oggetto le opere di installazione del cappotto termico presso il cantiere sito in Corcagnano (PR), Via Valerio Zurlini n. 4 (cfr. doc. 1 dell'opposta), a seguito dell'esecuzione delle quali la subappaltatrice emetteva la fattura n. 8 del 24 luglio 2023 di € 39.000,00 (cfr. doc. 2 dell'opposta).
Il secondo contratto, sottoscritto in data 6 marzo 2023, aveva ad oggetto le opere di muratura presso il cantiere sito in Reggio Emilia,
Via Pezzana n. 9 (cfr. doc. 3 dell'opposta), a seguito dell'esecuzione delle quali la subappaltatrice emetteva la fattura n. 16 del 19 settembre 2023 di € 15.000,00 (cfr. doc. 4 dell'opposta).
Il terzo contratto, concluso invece verbalmente, aveva ad oggetto le opere di installazione del cappotto termico presso il cantiere sito in San LE TI (PR), Via Biaggio Geroli n. 2, a seguito dell'esecuzione delle quali la subappaltatrice emetteva la fattura n. 13 del 14 settembre 2023 di € 25.000,00 (cfr. doc. 5 dell'opposta). ha chiesto ed ottenuto nei confronti di CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 79.000,00 a saldo delle tre suddette fatture.
1.1. In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza Parte_1 del Tribunale adito per sussistenza di clausola compromissoria.
L'eccezione è infondata.
È vero che i due contratti conclusi per iscritto contengono, all'art. 17, rubricato “Risoluzione delle controversie”, una clausola dal seguente tenore letterale: «Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, comprese quelle inerenti
4 di 11 alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato da esperirsi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Reggio Emilia, secondo il relativo regolamento. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio della Camera
Arbitrale della Camera di commercio di Reggio Emilia».
Senonché, l'opposta ha dedotto che la Camera Arbitrale della
Camera di Commercio di Reggio Emilia non è mai divenuta operativa, senza che l'opponente abbia mai contestato tale circostanza né abbia fornito elementi di segno contrario, dovendo, di conseguenza, escludersi l'efficacia della clausola de qua.
1.2. Nel merito, l'opponente, con riguardo indistintamente a tutti e tre i cantieri, ha eccepito, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., il mancato completamento, la difformità, la mancata accettazione e l'unilaterale contabilizzazione del corrispettivo delle opere, chiedendo
– nel solo corpo della citazione ma senza riprodurre nelle conclusioni la relativa domanda – la risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c.
Anzitutto, deve evidenziarsi che risulta provata la fonte negoziale della pretesa creditoria azionata dalla società opposta: infatti, due contratti risultano provati per iscritto, mentre il terzo, concluso verbalmente, non risulta contestato dall'opponente, che, avendone chiesto la risoluzione, ne ha sostanzialmente riconosciuto l'esistenza.
È poi infondata la censura dell'opponente, secondo cui
[...] avrebbe illegittimamente chiesto ed ottenuto da CP_1 Parte_3 quale general contractor o appaltatore, il corrispettivo per le stesse opere in contestazione nel presente giudizio, essendo sufficiente rimarcare – per un verso – come tale eccezione difensiva di appalesi generica e priva di riscontro probatorio e – per altro verso – come l'odierna opponente, per contrastare l'eccezione de qua, abbia prodotto il contratto intercorso tra lei e che ha ad Parte_4
5 di 11 oggetto, in realtà, opere eseguite presso un cantiere diverso (a Sala
Baganza, PR, Via Falcone n. 4) (cfr. doc. 8 dell'opposta).
Ciò detto, occorre distinguere a seconda delle contestazioni sollevate dall'opponente e dei singoli contratti.
1.2.1. Le contestazioni dell'opponente sulla mancanza di prova dell'esecuzione – integrale ed esente da difformità – delle prestazioni vanno respinte, per due distinti motivi.
Il primo motivo afferisce alla genericità delle doglianze sul mancato completamento delle opere e sull'esistenza di vizi.
La società opponente ha incentrato, sostanzialmente, le proprie difese sull'inidoneità delle fatture a costituire piena prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
È vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
20802/2011, Cass. 5915/2011, Cass. 21599/2010), le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato (Cass. 5071/2009, Cass. 10860/2007) e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che costituisce un ordinario processo di cognizione, con la conseguenza che, quando il debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum del credito, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, nè, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.
Ed è altrettanto vero che, in applicazione del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere – allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. 936/2010).
Tuttavia, l'operatività della richiamata regola probatoria è subordinata ad uno specifico onere di allegazione da parte
6 di 11 dell'eccipiente, non potendo certo colui che lamenti l'inadempimento della controparte limitarsi a generiche deduzioni.
Nella specie, si pone, dunque, una questione non di vera e propria distribuzione dell'onere probatorio, ma, ancor prima, di difetto di specificità dell'onere assertivo gravante, innanzitutto ed in termini stringenti, sulla parte opponente.
È, infatti, evidente che, nella dialettica processuale, la genericità delle contestazioni impedisce la predisposizione da parte dell'appaltatore di un'eventuale adeguata replica e, segnatamente, la dimostrazione dell'eventuale corretta esecuzione della prestazione nonché l'eventuale efficace formulazione di qualsiasi eccezione (anche di decadenza), in palese pregiudizio dei suoi diritti di difesa.
Nel caso di specie, le allegazioni di circa i lamentati Parte_1 vizi e difformità non sono mai andate al di là delle generiche contestazioni contenute nell'atto di citazione, non avendo l'opponente depositato né la prima né la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e, dunque, integrato tali allegazioni mediante l'esatta indicazione di quali opere non sarebbero state completate e la specifica descrizione dei vizi asseritamente esistenti.
A ciò si aggiunga che, poiché non risulta che l'opera sia rimasta nella disponibilità fisica e giuridica di era l'odierna CP_1 opponente, che ha proposto domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, ad essere gravata dall'onere di dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Cass.
1701/2025), senza che, tuttavia, nulla abbia provato sul punto né si sia messa in prova.
Il secondo motivo afferisce, invece, alla mancanza di interesse ad agire dell'opponente, non risultando avere il committente tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità.
È noto, infatti, che l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale
7 di 11 momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva (Cass. 23903/2009, Cass. 26696/2014, Cass.
24717/2018).
Alle superiori considerazioni consegue il rigetto della domanda di risoluzione proposta dall'opponente.
1.2.2. L'ulteriore contestazione dell'opponente circa l'unilaterale contabilizzazione del corrispettivo delle opere va esaminata distinguendo i tre contratti intercorsi tra le parti.
Il contratto sottoscritto in data 25 gennaio 2023 reca la pattuizione di un corrispettivo di € 33,00 al mq.
Poiché i rilievi dell'opponente, la quale sul punto si è limitata ad affermare – peraltro in assenza di previsione contrattuale – che «i pagamenti dell'appaltatore al subappaltatore sarebbero stati effettuati sulla base di misurazioni da redigere in contraddittorio», sono sul punto del tutto generici, il corrispettivo di € 39.000,00 – corrispondente, di fatto, a 1.181,81 mq e richiesto con la fattura n.
8/2023 – va riconosciuto.
Invece, il corrispettivo per le opere oggetto degli altri due contratti non risulta essere stato previamente concordato dai paciscenti, neppure quello relativo alle opere di cui al secondo contratto concluso per iscritto in data 6 marzo 2023, nel quale, all'art. 6, rubricato “Determinazione del corrispettivo”, si legge «L'importo dell'appalto è determinato in.», recando, quindi, una pattuizione chiaramente incompleta, né alcuna delle parti, ed in particolare l'opposta, ha dedotto quale sarebbe stato il corrispettivo pattuito per tali opere.
Ciò detto, il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove
8 di 11 non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere che egli assume di aver compiuto e delle quali richiede il pagamento, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda
(Cass. 26365/2022, Cass. 17959/2016, Cass. 1511/1989, Cass.
3672/1987, Cass. 1906/1976, Cass. 777/1971).
Nel caso di specie, l'opposta, a fronte dell'eccezione della controparte, che ha lamentato l'unilaterale determinazione del corrispettivo in assenza di previa pattuizione e di qualsivoglia elemento per poterne verificare a posteriori la congruità, non solo non ha provato né ha offerto di provare, ma neppure ha mai allegato la tipologia, la natura e l'estensione delle opere di muratura oggetto del contratto concluso per iscritto in data 6 marzo 2023 e di quelle di installazione del cappotto termico oggetto dell'altro contratto concluso verbalmente, non potendo, pertanto, essere riconosciuto il corrispettivo di € 15.000,00 di cui alla fattura n. 16/2023 e di €
25.000,00 di cui alla fattura n. 13/2023.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e
[...] va condannata a pagare a la somma di € Pt_1 CP_1
39.000,00, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 8/2023 al saldo.
2. La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da va de CP_1 plano respinta, atteso che presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, sicché tale condanna non può essere pronunciata a carico dell'opponente che è risultata parzialmente vittoriosa in relazione all'esito finale della lite (Cass. 11917/2002 e
Cass. 67/1979).
3. Infine, va fatto governo delle spese di lite.
La revoca del decreto ingiuntivo incide sia sulla somma ingiunta sia sulle spese legali della fase sommaria, caducando integralmente
9 di 11 quel provvedimento: dunque, le spese legali della fase monitoria restano a carico del ricorrente (attore sostanziale) che ebbe ad anticiparle, anche senza la necessità di una espressa pronuncia sul punto.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione e la riduzione della pretesa creditoria, le spese di lite del presente giudizio di cognizione debbono essere compensate per metà tra le parti, dovendo la restante frazione (pari a 1/2) essere posta a carico dell'opponente prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi della fase di trattazione (€ 903,00) e decisionale
(€ 1.453,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00 (cfr. Cass. S.U. 19014/2007, secondo cui lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum; cfr. anche art. 5 D.M. cit.: «Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata»).
Pertanto, dev'essere liquidato a favore dell'opposta un compenso pari a complessivi € 2.630,50 (pari a 1/2 di € 5.261,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 697/2024 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato;
2. condanna a pagare a la somma di € Parte_1 CP_1
39.000,00, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 8/2023 al saldo;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
CP_1
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4. compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna a rifondere a la restante metà, Parte_1 CP_1 che liquida in € 2.630,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IV (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 28 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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