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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a RG. N. 11892/2024 pendente fra:
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Fabio Batini
Domicilio eletto: in Genova, Via Isonzo 38/16
presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
CONTUMACE
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI:
La ricorrente: come da ricorso introduttivo del 02.12.2024
Il Pubblico Ministero: come da visto del 12.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1
moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con in forza di matrimonio celebrato con CP_1 rito civile in Genova, il 03.09.1977 (Atto N. 702, parte I, anno 1977, Comune di Genova),
- Che dall'unione coniugale è nato in [...], il [...], il figlio Persona_1
residente con il padre, maggiorenne ed economicamente
[...] autosufficiente,
- Che in coniugi si sono separati consensualmente con verbale di separazione omologato con decreto del Tribunale di Genova del 26.06.2007 (procedimento R.G. n. 923/2007),
- Che gli accordi omologati prevedevano che i coniugi nulla dovessero reciprocamente, essendo indipendenti economicamente,
- Che è decorso il termine di legge e la ricorrente intende procedere al divorzio alle stesse condizioni.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito o il padre) CP_1
non si costituiva, né compariva all'udienza del 01.04.2025 ed essendo il ricorso stato regolarmente notificato ne veniva dichiarata la contumacia.
La ricorrente, comparsa personalmente davanti al giudice a tale udienza, dichiarava di avere interrotto qualsiasi tipo di rapporto col marito e di essere intenzionata ad ottenere il divorzio non essendovi prospettive di riconciliazione.
Il giudice, ritenuta la causa era matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La difesa della ricorrente, pertanto, insisteva come da ricorso e la causa era rimessa in decisione.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Quanto sopra premesso,
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
La ricorrente, comparsa in udienza, infatti ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione. Anche la contumacia del resistente, che non si è presentato in udienza, è sintomatica di una totale dissoluzione dell'unione coniugale e di un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Parte ricorrente ha dato atto nel proprio ricorso della circostanza che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che già in sede di separazione i coniugi si erano dichiarati reciprocamente indipendenti sotto il profilo economico, chiedendo la pronuncia del divorzio senza avanzare alcuna richiesta economica;
pertanto non vi è altro su cui occorra provvedere.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 03.09.1977 (Atto N.
702, parte I, anno 1977, Comune di Genova)
da
(c. f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.02.1957
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - Pt_2
e
(c. f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a RG. N. 11892/2024 pendente fra:
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Fabio Batini
Domicilio eletto: in Genova, Via Isonzo 38/16
presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
CONTUMACE
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI:
La ricorrente: come da ricorso introduttivo del 02.12.2024
Il Pubblico Ministero: come da visto del 12.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1
moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con in forza di matrimonio celebrato con CP_1 rito civile in Genova, il 03.09.1977 (Atto N. 702, parte I, anno 1977, Comune di Genova),
- Che dall'unione coniugale è nato in [...], il [...], il figlio Persona_1
residente con il padre, maggiorenne ed economicamente
[...] autosufficiente,
- Che in coniugi si sono separati consensualmente con verbale di separazione omologato con decreto del Tribunale di Genova del 26.06.2007 (procedimento R.G. n. 923/2007),
- Che gli accordi omologati prevedevano che i coniugi nulla dovessero reciprocamente, essendo indipendenti economicamente,
- Che è decorso il termine di legge e la ricorrente intende procedere al divorzio alle stesse condizioni.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito o il padre) CP_1
non si costituiva, né compariva all'udienza del 01.04.2025 ed essendo il ricorso stato regolarmente notificato ne veniva dichiarata la contumacia.
La ricorrente, comparsa personalmente davanti al giudice a tale udienza, dichiarava di avere interrotto qualsiasi tipo di rapporto col marito e di essere intenzionata ad ottenere il divorzio non essendovi prospettive di riconciliazione.
Il giudice, ritenuta la causa era matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La difesa della ricorrente, pertanto, insisteva come da ricorso e la causa era rimessa in decisione.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Quanto sopra premesso,
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
La ricorrente, comparsa in udienza, infatti ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione. Anche la contumacia del resistente, che non si è presentato in udienza, è sintomatica di una totale dissoluzione dell'unione coniugale e di un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Parte ricorrente ha dato atto nel proprio ricorso della circostanza che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che già in sede di separazione i coniugi si erano dichiarati reciprocamente indipendenti sotto il profilo economico, chiedendo la pronuncia del divorzio senza avanzare alcuna richiesta economica;
pertanto non vi è altro su cui occorra provvedere.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 03.09.1977 (Atto N.
702, parte I, anno 1977, Comune di Genova)
da
(c. f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.02.1957
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - Pt_2
e
(c. f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4