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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1032/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. PIETRO ROCCASALVA;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti GALEANO MANLIO e MARIA ROSARIA
BATTIATO;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, esponeva di aver Parte_1
lavorato presso l'azienda FA AN di Ispica per n. 20 giornate nell'anno 2009 e per n. 80 giornate nell'anno 2010; che, a seguito della pubblicazione del primo elenco nominativo trimestrale 2015 di variazione degli operai agricoli, l' aveva CP_1
disconosciuto il suddetto rapporto cancellando per i predetti anni le giornate lavorative sopra indicate;
che il provvedimento di disconoscimento di cui trattasi traeva origine dall'accertamento ispettivo del 30 dicembre 2013, a seguito del quale l' aveva CP_1
disconosciuto la natura agricola dell'attività esercitata dal datore di lavoro - l'azienda
FA AN di Ispica ove la stessa aveva lavorato negli anni 2009 e 2010 - e disposto l'accredito delle giornate alla gestione dei lavoratori dipendenti del settore terziario in qualità di operaia comune.
A fondamento del ricorso deduceva che l'attività di lavorazione ed imballaggio dei prodotti agricoli prestata dall'azienda per conto terzi costituiva a tutti gli effetti prestazione di servizi avente i connotati dell'attività agricola connessa ex art. 2135, 3° c., c.c., in quanto prestata con impiego prevalente (rectius esclusivo) di risorse e attrezzature normalmente impiegate per l'attività agricola esercitata.
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n. 492/22 resa il 9 maggio 2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, assunte le prove testimoniali indicate dalle parti, rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente a rifondere le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame con ricorso depositato in Parte_1
data 9/11/2022, cui resisteva l'Ente appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza 5.06.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e unico motivo di appello, censura il capo della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha omesso di qualificare come attività agricola connessa ai
2 sensi dell'art. 2135, c. 3 ultima parte, c.c. l'attività di fornitura di servizi a terzi svolta dal datore di lavoro. Lamenta a tal fine che l'interpretazione fornita dal decidente non risulterebbe in linea con la ratio e la lettera dell'art. 2135, 3° c., c.c, nel testo conseguente alla modifica operata dal D. lgs. n. 228/01, che ha ampliato il concetto di attività agricola fino a ricomprendervi attività connesse per le quali prima della riforma non era possibile ravvisare un significativo collegamento con l'attività agricola principale, quali attività di valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale e finanche di ricezione ed ospitalità.
Deduce, invero, che dalla corretta esegesi della norma consegue che, al fine di qualificare come attività agricola connessa la fornitura di servizi a terzi, dovrà farsi ricorso al criterio della prevalenza solo ove per la fornitura l'imprenditore agricolo si avvalga di attrezzature e risorse normalmente non impiegate per la propria attività. Viceversa, nel caso in cui il servizio venga reso con le stesse attrezzature e le stesse risorse impiegate per la lavorazione dei prodotti coltivati in azienda, non occorrerà procedere ad alcuna verifica della prevalenza. Precisa, in conclusione, che la fornitura del servizio di lavaggio e imballaggio degli ortaggi in favore di terzi era effettuata non già in modo prevalente ma addirittura in via esclusiva con le attrezzature e le risorse normalmente impiegate per l'attività agricola esercitata dalla ditta AN.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1 L'art. 2135 c.c. dispone: "1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
3 dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
2.2 Il giudice di primo grado ha interpretato la citata disposizione come segue.
“Dunque, le attività agricole connesse possono essere considerate tali se: a) sono svolte da un imprenditore che svolge attività agricola di coltivazione, silvicoltura e allevamento
(requisito soggettivo); b1) nel caso di attività di manipolazione e trasformazione, i prodotti oggetto di tali attività provengono prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco ovvero dall'attività di allevamento (requisito oggettivo per la manipolazione e trasformazione di prodotti); b2) nel caso di attività dirette alla fornitura di beni o servizi, la stessa avviene tramite l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola principale (requisito oggettivo per le prestazioni di servizi). Nel prestare servizi a terzi, l'imprenditore agricolo può usare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale, sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi. Ove l'imprenditore si avvalga di entrambe le attrezzature, è necessario procedere alla verifica del requisito della prevalenza, confrontando il fatturato realizzato con l'impiego di ciascuna specifica attrezzatura;
può invece prescindersi da detto accertamento ove i servizi siano forniti utilizzando esclusivamente le attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola principale dell'azienda. In estrema sintesi, la disposizione di cui all'art. 2135 c.c. è chiara nell'indicare due tipologie alternative di attività connesse: a) lavorazione dei prodotti prevalentemente provenienti dell'attività agricola in senso stretto, svolta dallo stesso imprenditore;
b) fornitura di beni e servizi tramite gli strumenti tipici dell'attività agricola in senso stretto, svolta dallo stesso imprenditore. Ciò detto, come già osservato da questo Tribunale nell'ambito del procedimento promosso dal titolare dell'azienda
4 datrice sottoposta al richiamato accertamento ispettivo (R.G. n. 2434/2014, sent. n.
282/2021), l'attività oggetto del presente procedimento consiste pacificamente nella lavorazione e nell'imballaggio e confezionamento di ortaggi. È inoltre acclarato che tali ortaggi non fossero prevalentemente frutto della coltivazione del fondo (cfr., sul punto, le acquisite dichiarazioni testimoniali rese dall'ispettore . Pertanto, nel caso di Tes_1
specie, non ricorre un'attività connessa ai sensi della prima parte dell'art. 2135 co. 3 c.c.
L'attività in questione neppure può qualificarsi come connessa ai sensi della seconda parte della disposizione in esame, la quale richiede che l'attività sia realizzata tramite gli strumenti normalmente utilizzati nell'attività agricola in senso stretto (e non anche nell'attività connessa ai sensi della prima parte della medesima disposizione). Ora,
l'attività agricola in senso stretto, secondo la definizione data dal comma 2 dell'articolo più volte citato, si sostanzia nella cura e nello sviluppo di un ciclo biologico;
pertanto,
l'attività connessa ai sensi della seconda parte del co. 3 deve essere svolta con gli strumenti normalmente utilizzati per la cura e lo sviluppo di tale ciclo biologico, e tali evidentemente non sono le attrezzature (bilancia, vasca e nastro trasportatore) menzionate dalla parte ricorrente e dai testi e ”. Tes_2 Tes_3
2.3 Il collegio condivide tale valutazione.
In ordine all'interpretazione del terzo comma dell'art. 2135 c.c., che indica le attività agricole per connessione, il collegio richiama il condiviso orientamento della Suprema
Cassazione civile sez. trib. - 18/2/2025, n. 4130, secondo cui: “Va precisato che la connessione rileva sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo. La connessione soggettiva postula che le attività di cui al terzo comma siano esercitate da chi è imprenditore agricolo "essenziale" (Cass. n. 4790 del 2023); si tratta, quindi, di attività ulteriori rispetto a quella propriamente agricola. La connessione oggettiva, a sua volta, si fonda, con riguardo alle attività di fornitura di beni o servizi, sui criteri di
"normalità" (Cass. n. 8690 del 2013) e di "prevalenza" (Circolare Controparte_2
n. 44/E del 14.5.2002): gli strumenti o le risorse dell'azienda agricola devono essere
5 utilizzati continuativamente e sistematicamente nell'attività agricola principale e "le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento" (Circolare cit., par. 2). Si tratta di criteri eminentemente quantitativi che devono condurre ad un giudizio di tipo qualitativo, secondo cui, per poter rientrare fra le attività connesse, l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale, perché altrimenti non si configurerebbe più come attività agricola connessa di fornitura di servizi ma assumerebbe i connotati di attività commerciale (Cass. n. 16614 del 2016; Cass. n. 7238 del 2015; Cass. n. 6853 del 2011)”. Negli stessi termini Cassazione civile sez. trib. - 18/
2/2025, n. 4130 e Cassazione civile sez. I - 8/8/2016, n. 16614, secondo cui “L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo,
o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo)”.
È, dunque, necessario che le attività di coltivazione del fondo siano svolte con criterio di prevalenza rispetto a quelle di confezionamento di prodotti di terzi.
Nel caso in esame l'odierna appellante non ha fornito prova di tale prevalenza. Come emerge dal verbale ispettivo, il cui contenuto è stato confermato dai testi escussi in primo
6 grado, l'attività di imballaggio per conto terzi è di gran lunga prevalente – nel periodo in cui ha lavorato l'odierna appellante – rispetto alla produzione di prodotti agricoli e alla lavorazione dei beni prodotti dalla ditta AN FA. Gli ispettori hanno accertato che per lunghi periodi, nel 2008, 2009 e 2010, non vi è stata produzione di prodotti propri. Per tale ragione l'attività dell'odierna appellante addetta all'imballaggio non può considerarsi come attività agricola in quanto l'attività di imballaggio era prevalente rispetto a quella di produzione dei prodotti agricoli e veniva svolta con strumenti non propri dell'attività di coltivazione del fondo.
Negli stessi termini si è già pronunciata questa Corte di appello nella sentenza n.
872/2024, passata in giudicato, con la quale è stata rigettata l'impugnazione proposta da
AN FA, datore di lavoro dell'odierna appellante, avverso l'avviso di addebito conseguente al medesimo verbale di accertamento posto a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa. Con tale sentenza la Corte di appello ha escluso che i lavoratori assunti da AN FA nel medesimo periodo oggetto del presente giudizio, addetti al confezionamento di prodotti agricoli provenienti prevalentemente da terzi, potessero considerarsi lavoratori agricoli facendo richiamo all'interpretazione dell'art. 2135 c.c. qui condiviso secondo cui “La norma richiede certamente un collegamento con l'attività propriamente agricola, mediante
l'utilizzazione di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola, mancante nella fattispecie in esame. Non sono strumenti utilizzati normalmente nell'attività agricola la bilancia e il nastro trasportatore, che invece sono prevalentemente utilizzati nell'attività della cui qualificazione si discute”.
3. Nel corso del giudizio con le note del 11.10.2024 il difensore dell'appellante ha invocato la decadenza ex art. 8 del DPR n. 818/1957 in relazione all'anno 2009 per essere intervenuto il disconoscimento oltre il termine di cinque anni previsto dalla norma citata.
3.1 Il rilievo è infondato.
7 L'art. 8 del DPR n. 818/1957 prevede: “I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato”.
Come previsto dalla norma e rilevato dall , il citato termine di decadenza decorre CP_1
dalla data in cui è stato effettuato il versamento stesso dei contributi.
Sul punto l' ha eccepito che l'appellante non ha documentato che i contributi siano CP_1
stati effettivamente versati.
In ogni caso, poiché i contributi più datati sono relativi all'anno 2009, e certamente avrebbero dovuto essere versati, quanto al primo trimestre, entro il 16.09.2009, la decadenza non è maturata considerato che l'accertamento dell'indebito versamento è avvenuto con verbale del 30.12.2013, entro il quinquennio dal versamento dei contributi del 2009 e 2010 per cui è causa.
4. Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
5. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del
D.P.R n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali.
8 A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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