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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 2736/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a VENEZIA Parte_1 C.F._1 (VE), il 15/08/1975,
e
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), il Parte_2 C.F._2 5/12/1974 entrambi con l'avv. ILENO ZONA e con l'avv. STEFANO FERRARINI
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
scioglimento del matrimonio
Con ricorso in data 30/04/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del Parte_2 loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 30.05.20258, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di Treviso n. 755/2024 del 9.10.2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/02/2009 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2 LI TO (TV) dell'anno 2009, al n. 3, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/02/2009 da
, nato/a a VENEZIA (VE), il 15/08/1975 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO (TV), il 5/12/1974 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LI TO (TV) dell'anno 2009 al n. 3, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e ordinando al competente Ufficiale dello Parte_1 Parte_2 stato civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
2) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 prevalenza abitativa presso la madre nell'abitazione di via Monte Pasubio n. 52/A
- GL V (TV) che le resterà assegnata;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 19,00 fino alla domenica alle ore 21,00 e così via.
Per quanto riguarda le ferie estive, da trascorrere nei mesi di giugno dalla fine della scuola fino a settembre inizio della scuola, e passeranno Per_1 Per_2 due settimane consecutive insieme ad un genitore ed altre due, sempre consecutive insieme all'altro, rimanendo, per il resto, invariata l'alternanza bisettimanale sopradescritta fra i genitori.
Questi ultimi decideranno, congiuntamente, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di ferie da trascorrere con i figli.
Per ciò che riguarda le ferie natalizie e pasquali, le stesse verranno alternate fra i genitori: il primo anno e passeranno le ferie di Natale con la Per_1 Per_2 madre dal 23.12 (o comunque dal primo giorno di vacanze scolastiche natalizie) fino al 30.12 e poi con il papà dal 31.12 al 6.1 (o comunque fino all'ultimo giorno di vacanze scolastiche natalizie) e viceversa l'anno seguente.
Anche le ferie Pasquali saranno alternate di anno in anno fra genitori: con il padre dall'inizio delle vacanze scolastiche pasquali fino alla domenica di Pasqua, con la madre dalle 19,30 del giorno di Pasqua fino al martedì successivo e, comunque, fino all'ultimo giorno di vacanza scolastica dei figli e così per ogni altra ricorrenza/festività durante l'anno;
3 5) il signor contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento Parte_2 mensile alla signora , della somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun Pt_1 figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, somma aggiornabile secondo gli indi-ci Istat
a far data da un anno dalla sentenza di divorzio, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative di necessità per i figli, secondo le modalità e le forme previste dal Protocollo del
Tribunale di Treviso. Tutte le spese per i figli andranno documentate. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
6) il signor acconsente che l'Assegno Unico venga interamente Parte_2 percepito ed utilizzato dalla signora per le necessità dei figli Pt_1
7) i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti.
I signori e dichiarano congiunta-mente di Parte_1 Parte_2 non volersi riconciliare. Rinunciano espressamente all'udienza di comparizione personale avanti al Tribunale di Treviso e chiedono di sostituirla con note scritte.
Dichiarano, altresì, di prestare entrambi la loro piena e totale acquiscenza alla sentenza di divorzio che verrà pronunciata dal Tribunale di Treviso nel procedimento innanzi indicato e secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e, conseguentemente, di-chiarano di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.
Spese compensate”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 03/06/2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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