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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 6529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6529 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 31.01.2022, contraddistinta dal n. 983/2022, iscritto al n. 1490/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(codice fiscale ),rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Silvio Falato, in virtù della procura in atti
-appellante-
E 2
la (partita iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Annunziata Tomolillo, in virtù della procura in atti
-appellata-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per l'udienza del 15.09.2022, regolarmente notificato nei confronti della in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, n.
983/2022, pubblicata il 31.01.2022.
Con comparsa del 9.09.2022 si costituiva l'appellata.
Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 27.11.2025, celebrata secondo le modalità dell'udienza cartolare, in trattazione scritta le parti non comparivano (recte non depositavano note di trattazione scritta) e la causa veniva rinviata all' udienza dell'11.12.2025
(celebrata in presenza) ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c..
Parimenti a tale udienza le parti non comparivano.La causa è stata pertanto riservata in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del processo.
All'udienza del 27.11.2025 (come detto) - poi rinviata ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c. all'11.12.2025 - le parti non comparivano.
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Pertanto, attesa la persistente assenza delle parti, all'udienza dell'11.12.2025 sono appunto maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2022 se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con atto Parte_1
di citazione per l'udienza del 15.09.2022, regolarmente notificato nei confronti della , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore- avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli,
n. 983/2022, pubblicata il 31.01.2022 così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 12.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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