Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2143/2024 R.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di divorzio” e vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluca Carducci, procuratore domiciliatario;
Ricorrente
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Renna, CP_1 C.F._2 procuratrice domiciliataria;
Resistente
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 28.10.2024 Con ricorso depositato il 27.03.2024 chiedeva modificarsi la Parte_2 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sent. del Tribunale di Lecce n.
1290/2019 pubblicata in data 11.04.2019) con riguardo alla revoca sia del contributo di mantenimento in favore del figlio , arruolato da gennaio 2024 nella Marina Militare Per_1
Italiana, sia della casa coniugale assegnata alla ex-moglie non sussistendone più i presupposti per l'assegnazione. A tal fine, chiedeva anche di ordinarsi alla il CP_1 rilascio dell'immobile, nonché il pagamento della propria quota parte del residuo mutuo in suo favore. Con decreto del 19.09.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con memoria del 09.07.2024 si costituiva la quale, da un lato, non si CP_1 opponeva alla revoca del contributo di mantenimento in favore del figlio e, dall'altro, rappresentando il rientro di nella casa familiare durante le licenze e i permessi, Per_1 chiedeva il rigetto della seconda domanda. All'udienza del 28.10.2024, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento; il giudice, quindi, riservava di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la modifica delle condizioni di divorzio disciplinate dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 1290/2019 pubblicata in data 11.04.2019.
In via preliminare, questo Tribunale, da un lato, dichiara inammissibili le domande di rilascio dell'immobile e di pagamento di una quota parte del residuo mutuo, costituendo le stesse domande estranee al procedimento in oggetto, potendo, eventualmente essere
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La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. La casa familiare deve essere assegnata prioritariamente in base all'interesse dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti. Infatti, lo scopo dell'assegnazione consiste proprio nel preservare e garantire ai figli l'habitat domestico, ossia quell'ambiente in cui sono cresciuti, al fine di mantenere le loro consuetudini di vita e le varie relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Di conseguenza, venuto meno l'interesse dei figli alla conservazione dello stesso in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario, il Tribunale deve disporre la revoca dell'assegnazione, e ciò anche se i figli tornano regolarmente a casa dopo il lavoro (cfr. Cass. 20452/2022 e ord. n. 32151 del 20.11.2023).
Nel caso di specie, accertato che lavora stabilmente presso la Marina Militare Per_1
Italiana ed ha acquisito una propria indipendenza economica (facendo peraltro ritorno a casa solo durante le licenze o i permessi, come dichiarato da parte resistente), l'assegnazione della casa coniugale deve essere revocata, la quale seguirà, di conseguenza, l'ordinario regime civilistico della proprietà. Quanto detto impone il rigetto della domanda con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, per metà in ragione dell'adesione alla domanda di revoca del contributo di mantenimento, in favore del ricorrente e con compensazione del restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, modifica la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Lecce n. 1290/2019 pubblicata in data
11.04.2019, in questi termini:
1) Dichiara inammissibili le domande di rilascio dell'immobile e pagamento di una quota parte del residuo mutuo formulate da parte ricorrente;
2) Revoca il contributo di mantenimento previsto a carico di Parte_1 ed in favore del figlio;
Per_1
3) Accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede divorzile in favore di CP_1
4) Compensa le spese di lite al 50% tra e Parte_1 CP_1
5) Condanna al pagamento del restante 50% delle spese di lite in favore di CP_1 che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre spese Parte_1 forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 09.06.2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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