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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2213/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio degli avv.ti Pina Di Rosa e Parte_1
Vincenzo Iozzia
contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Mezzasalma
[...]
, con il patrocinio dell'avv. Gaetana Angela Marchese CP_2
Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di avere svolto servizio di vigilanza e di salvataggio in mare per conto del di dal giugno Controparte_1 CP_1
1 per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, comma 1, L.
1338/1962 ovvero per il risarcimento del danno a norma del comma 4.
L'ente convenuto, eccepita la prescrizione del diritto azionato dal ricorrente, nel merito obietta che con questi è intercorso un rapporto di lavoro di tipo autonomo.
CP_ L' si rimette all'accertamento nel merito della natura del rapporto lavorativo in concreto intercorso tra le parti.
La causa, istruita in via documentale, viene decisa con la presente sentenza.
***
La pretesa attorea è del tutto carente di allegazione e prova in ordine alla natura subordinata del rapporto lavorativo, ragion per cui non può trovare accoglimento.
Invero, la domanda di regolarizzazione contributiva si fonda sul presupposto che con controparte sia intercorso un rapporto di lavoro dipendente, e tuttavia l'assunto - recisamente contestato dal - è CP_1
rimasto privo di riscontri probatori: non sono state formulate richieste di prova orale sul punto, né i documenti offerti in produzione sono idonei a dimostrare la subordinazione.
Segnatamente, l'attestazione di servizio (all. 2 ricorso) nulla dice sulla natura del rapporto, limitandosi a riepilogare le ore prestate in virtù di ciascuna delibera d'incarico; l'estratto conto previdenziale (all. 3) non contempla periodi di contribuzione imputati al (di cui il CP_1
2 ricorrente, per l'appunto, lamenta l'omesso versamento); i documenti di cui agli all.ti 3 e 4 sono di provenienza unilaterale del lavoratore;
dal
Disciplinare d'incarico di cui all'all. 7, infine, non sono evincibili indici inequivocabilmente sintomatici della subordinazione. Infatti, quelli richiamati dal ricorrente (coordinamento affidato all'Ufficio Provinciale di
Civile, utilizzo di divisa ed attrezzatura fornite dall'Ente CP_3
Provinciale, retribuzione commisurata alle ore di lavoro svolte e articolazione in turni) sono compatibili anche con un rapporto di tipo autonomo;
altrettanto è a dirsi per l'accertamento della presenza in servizio, chiaramente funzionale a quantificare il correlato compenso;
stando all'art. 3 del Disciplinare, poi, le assenze non necessitano di autorizzazione, incombendo sul lavoratore il solo obbligo di avvertire la
Sala Operativa (per l'ovvia ragione di scongiurare disservizi).
In tutta evidenza, le allegazioni di parte ricorrente e i mezzi di prova dalla stessa offerti non appaiono idonei a far ritenere provata la sussistenza dei caratteri tipici della subordinazione.
In via generale, infatti, è onere di chi agisce in giudizio dimostrare i fatti costituenti il fondamento del diritto fatto valere (art. 2967 c.c.).
La generica allegazione del vincolo della subordinazione contenuta nel ricorso introduttivo, unitamente alla prospettata disutilità delle fonti di prova introdotte in giudizio, impone di ritenere non assolto da parte del ricorrente l'onere di prova su di lui gravante ai sensi dell'articolo testé
citato.
A tal riguardo giova evidenziare che, secondo orientamento consolidato in giurisprudenza, il requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, anche ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro
3 autonomo, va individuato nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi - sia pure con differenti modalità e con diversa intensità in dipendenza delle tipologie mansionistiche che di volta in volta vengono in rilievo - nell'emanazione di ordini specifici, e non semplicemente di direttive generali, che possono connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 8 febbraio 2010, n. 2728).
Invero, come affermato dalla richiamata giurisprudenza, “l'esistenza di tale
vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità
dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo
restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere
oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro
autonomo” (Cass. n. 2728/2010, cit.).
Al fine della connotazione del rapporto in termini di lavoro subordinato,
poi, assumono rilievo sussidiario altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'obbligo dell'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, la cadenza fissa della retribuzione.
Ciò posto, non può che rilevarsi la carenza probatoria in relazione alle circostanze di fatto sulla scorta delle quali andrebbe valutata giudizialmente la sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato in questione.
In ricorso si è persino omesso di allegare, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, e così pure gli elementi c.d. sintomatici, che consentono quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto
4 tipo di rapporto (ad es., l'obbligatorietà dei dedotti orari di lavoro,
l'eventuale sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, la necessità di giustificare,
quindi, assenze o ritardi, la mancanza di autonomia organizzativa nell'esecuzione della prestazione, ecc..); il ricorrente, infatti, si è limitato a lamentare l'omesso versamento della contribuzione, sul presupposto di avere intrattenuto con il convenuto un rapporto di lavoro CP_1
dipendente.
Per le considerazioni che precedono deve ritenersi che il difetto di allegazioni assertive e probatorie in ordine alla esistenza di un vincolo di soggezione escluda qualsiasi prova della subordinazione, come sopra intesa.
Ne deriva l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 3.689,00 per l'ente provinciale convenuto ed in € 1.000,00 per
CP_ l , oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Ragusa, 16.5.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1998 al giugno 2011, lamenta la mancata regolarizzazione del rapporto lavorativo e l'omesso versamento della relativa contribuzione;
quindi, insta