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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
AR DE ON Presidente
CE OL Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 335/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra c.f. ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Piscopo appellante
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 141/2024 del Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 28 marzo 2024. L'udienza del 28 ottobre 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“A mezzo delle presenti note in sostituzione dell'udienza l'Avv. Pasquale Piscopo per si riporta integralmente all'atto di appello del quale chiede integrale Parte_1 accoglimento con richiesta di riforma della sentenza impugnata secondo quanto indicato nell'atto di appello, si riporta a tutti gli scritti difensivi, impugna e contesta le avverse deduzioni eccezioni richieste e produzioni, chiedendo che la causa venga trattenuta a decisione, con vittoria o compensazione di spese di lite, in diretto favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Ovvero in sede di atto di citazione in appello:
“Voglia la CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA:
- Accertare e dichiarare la natura obbligatoria delle polizze assicurative connesse al contratto di finanziamento n. 20085354382715;
- In riforma della sentenza impugnata Accertare e Dichiarare che il cliente ha corrisposto n. 25 rate dell'originario piano di ammortamento (da Parte_1 settembre 2012 a settembre 2014 come ammesso da controparte a pag. 2 della citazione) per un totale di € 15.415,00 che dovranno andare in compensazione alla somma di cui alla sorte capitale di € 35.470,50 oltre interessi ai tassi minimi BOT che prudenzialmente intanto si conteggiano ai 12 mesi precedenti la stipula del contratto
(che è del 2012) e dunque i tassi minimi BOT da prendere in considerazione sono quelli del 2011 ossia del 1,86% ossia € 2.386,67. Pertanto € 35.470,50 oltre € 2.386,67 = €
37.857,17 complessivamente dovuti meno € 15.415,00 pagati restano ancora dovuti €
22.442,17 e non 30.999,71 come richiesto in citazione. La decadenza dal beneficio del termine con missiva del 10.3.2015 non poteva avere effetto in quanto - per le compensazioni dovute all'applicazione del TASSO BOT 2011 del 1,86% e la nullità del contratto seppur parziale con sostituzione automatica di clausole ex artt. 1419, c 2 c.c-
1339 c.c. – il cliente non è decaduto alla data del 10.3.2015. Dunque il nuovo piano di
pag. 2/12 ammortamento - qualora l'azione si ammissibile e dunque dovrà esserlo anche
l'eccezione di compensazione di € 15.415,00 e quella dei minimi BOT del 2011 – potrà decorrere dalla sentenza di primo grado che accerta definitivamente quanto dovuto e si chiede che sia dovuto l'importo di € 22.442,17 in 59 rate mensili di pari importo (in quanto delle 84 previste 25 sono state pagate ed 84-25=59).
- Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusioni dell'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune ed ulteriori declaratorie in fatto e in diritto, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per mancato rispetto dei requisiti sanciti dall'art. 342 c.p.c. o, comunque, rigettare integralmente l'appello medesimo perché infondato, confermando conseguentemente la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 141/2024, ovvero accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare il carattere facoltativo delle coperture assicurative dedotte e quindi dichiarare la conformità del contratto di finanziamento per cui è causa (ed in particolare della clausola TAEG) rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari ad esso riferibili ratione temporis, nella misura in cui detto contratto di finanziamento non conteggia né indica il premio assicurativo tra i costi inclusi nella base di calcolo del TAEG;
- per l'effetto, dichiarare applicabile al rapporto dedotto le condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite tra le parti e, conseguentemente, condannare il signor al pagamento immediato (essendo stato dichiarato Parte_1 decaduto dal beneficio del termine nel lontano 2015) in favore di CP_1 dell'importo di € 30.999,71, oltre interessi o nella diversa/maggiore somma ritenuta di giustizia;
-In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di ”. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 141/24 pubblicata in data 28 marzo 2024 il Tribunale di Lanciano così provvedeva: pag. 3/12 “
1. Accoglie la domanda e dichiara applicabili al rapporto dedotto le condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite tra le parti nel contratto
n.20085354382715 del 30/07/2012;
2. Condanna per l'effetto il convenuto al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 30.999,71, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. Compensa le spese di lite;
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda di Controparte_1 diretta a far accertare il “carattere facoltativo delle coperture assicurative e
[...] conseguentemente la dichiarazione di conformità del contratto di finanziamento alle disposizioni normative” con particolare riguardo al Taeg, il quale non conteggiava tra i costi quelli sostenuti per la polizza assicurativa, con la conseguente condanna dell'allora convenuto al pagamento della somma di € 30.999,71. Parte_1
1.2 A sostegno della domanda, in punto di fatto la aveva Controparte_1 rappresentato che:
- in data 30.07.2012 il aveva fatto richiesta di prestito finalizzato per Parte_1
l'importo di € 35.470,50 da rimborsarsi in 84 rate mensili di € 616,60 ciascuna con addebito sul conto corrente, con un Tan pari al 9,45% e Taeg pari al 9,88%;
- il contraente aveva sottoscritto l'assicurazione facoltativa costituita da polizze collettive (denominate “Come Voglio”), con versamento mensile di €37,60 quale premio assicurativo;
- il finanziato, a partire dal mese di ottobre 2014, aveva interrotto il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento tanto che la con missiva del 10.03.2015, lo CP_1 aveva dichiarato decaduto dal beneficio del termine a causa del persistente inadempimento;
- il si era rivolto all'ABF – Collegio di Roma – invocando la nullità del Taeg Parte_1 per essere quello indicato nel contratto in misura inferiore rispetto a quella effettivamente applicata, con richiesta di rideterminazione del tasso sulla base di quello sostitutivo Bot, ricorso che veniva accolto in sede arbitrale, con conseguente rideterminazione così come sollecitata, essendo stata riconosciuta alla polizza pag. 4/12 assicurativa sottoscritta la natura di polizza obbligatoria e non facoltativa, come invece sostenuto dalla banca finanziatrice;
- la aveva dato attuazione alla decisione dell'ABF allo scopo di non CP_1 incorrere nelle sanzioni previste nel caso, con ricalcolo del piano di ammortamento, riservandosi il diritto di adìre l'autorità giudiziaria al fine di veder riconosciuta la legittimità delle clausole contrattuali, cosa che aveva fatto esercitando l'azione in premessa dinanzi al Tribunale di Lanciano.
1.3 Si era costituito in giudizio invocando in via preliminare Parte_1
l'inammissibilità dell'azione per adempimento spontaneo della banca alla decisione dell'ABF, oltre che l'improcedibilità dell'azione per mancanza del preventivo esperimento della procedura di mediazione, contestando nel merito la connessione dei costi assicurativi al contratto di finanziamento, ritenendo non dovuta la somma di €
30.999,71 ma eventualmente la minor somma di euro 22.442,17, sulla base dell'applicazione dei tassi minimi bot ex artt. 117 e 125bis t.u.b.
1.4 Dopo aver ripercorso i fatti di causa, il Tribunale di Lanciano rappresentava in punto di diritto che la decisione riguardante la domanda introduttiva verteva essenzialmente sulla qualificazione delle polizze assicurative, sottoscritte dall'allora convenuto all'atto di contrarre il finanziamento, quali facoltative o obbligatorie con conseguente inserimento o meno del costo delle stesse nel calcolo del Taeg.
Il Giudice di prime cure riferiva della decisione dell'ABF, contestata dalla allora attrice, che aveva ritenuto obbligatorie le polizze sottoscritte dal rilevando, come Parte_1 elementi sintomatici, la circostanza che si trattava di polizza collettiva, la contestualità delle sottoscrizioni, la coincidenza della durata, la finalità di garanzia del rimborso del credito, ritenendo irrilevante altresì l'indicazione nel modulo della polizza come facoltativa.
Da tale premessa, il Giudice di prime cure riteneva di vagliare la correttezza degli assunti contenuti nella decisione arbitrale, partendo dall'analisi della funzione dell'Isc introdotto nell'ordinamento con delibera Cicr del 4.03.2003 e avente una funzione informativa ovvero quella di rendere edotto il cliente del costo totale dell'operazione di finanziamento, non costituendo pertanto un vero e proprio tasso di interesse e come tale non compreso nella fattispecie di cui all'art. 117 VI comma Tub. pag. 5/12 Proseguiva il Tribunale evidenziando la previsione nell'art. 125 bis Tub della nullità per mancata o inesatta indicazione del Taeg/Isc nelle ipotesi di credito al consumo, assumendo rilevanza in tali contratti la distinzione tra polizza facoltativa e polizza obbligatoria stante la previsione normativa dell'art. 121, II c., Tub che ricomprende nel costo totale del credito anche i servizi accessori connessi al contratto di credito – e dunque anche i premi assicurativi -, con la conseguenza che i costi relativi alla polizze obbligatorie vanno considerati nel calcolo del Taeg.
Il Giudice di prime cure ripercorreva gli arresti giurisprudenziali espressi in punto di qualificazione delle polizze assicurative quali obbligatorie o facoltative secondo i quali non era determinante la definizione contrattuale, ma era necessaria la valutazione circa lo stretto collegamento tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa tale da far ritenere che la sottoscrizione della polizza fosse elemento necessario per l'ottenimento del credito, con la precisazione che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova e che risulta presunta nel caso di contestualità tra spesa ed erogazione. Evidenziava che l'onere della prova di dimostrare che la polizza sottoscritta sia, sebbene qualificata come facoltativa, obbligatoria, incombe sul beneficiario del finanziamento e che la stessa può essere fornita anche tramite presunzioni, gravi, precise e concordanti, quali la funzione di copertura del credito, la contestualità della sottoscrizione e la pari durata, con indennizzo parametrato al debito residuo.
Date queste premesse, il Tribunale evidenziava che nel caso di specie:
- i costi della copertura assicurativa facoltativa erano esclusi dal calcolo del Taeg;
- la non obbligatorietà della polizza emergeva dal dato letterale del contratto sia in relazione all'inclusione della polizza tra i “Servizi accessori facoltativi” sia con riferimento all'art. 12 delle condizioni generali di contratto ove erano esclusi dal calcolo del Taeg i servizi accessori facoltativi;
- il premio dell'assicurazione facoltativa era indicato nella misura del 3.158,40;
- l'esercizio di recesso dalla polizza non andava a incidere sulla validità del contratto di finanziamento;
- il beneficiario della polizza era il contraente assicurato.
pag. 6/12 Il Tribunale riteneva, pertanto, che il mutuatario non avesse ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico ovvero che la sottoscrizione delle polizze avesse
“costituito un requisito necessario per l'ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte”, e che “in difetto di adesione al contratto ed alla polizza assicurativa lo stesso non sarebbe stato concluso o lo sarebbe stato a condizioni deteriori, o ancora, che egli poteva fruire delle medesime garanzie assicurative a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle emergenti dall'intercorso accordo” (pag.
10, sentenza impugnata).
Da ultimo, il Giudice di prime cure rilevava che la mancata o erronea indicazione del
Taeg/Isc non poteva comportare una maggiore onerosità del finanziamento in considerazione del fatto che questo non costituisce un vero e proprio tasso di interesse ma un mero indicatore del costo complessivo del credito.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale riteneva di accogliere la domanda della
Controparte_1
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano propone appello
[...] sulla base di un unico articolato motivo di seguito riassunto. Parte_1
2.1 “Violazione e falsa applicazione dei criteri per desumere l'obbligatorietà della polizza assicurativa, assicurazione obbligatoria, taeg diverso e maggiore, sostituzione con i tassi minimi Bot – connessione di costi assicurativi al contratto, non debenza della somma di € 30.999,71 ma della minor somma sulla base dell'applicazione dei tassi minimi Bot ex artt. 117 e 125 bis TUB – onere della prova della di dimostrare il CP_1 contratto ossia la facoltatività della polizza”.
Con tale motivo parte appellante contesta la decisione del Tribunale di Lanciano di qualificare la polizza assicurativa sottoscritta al momento della stipula del contratto di finanziamento quale polizza facoltativa, ponendo a carico del l'onere di Parte_1 provarne l'eventuale obbligatorietà, circostanza contestata dall'appellante in ragione del fatto che era onere della che aveva agito in giudizio provare il contrario, che vi CP_1 era la decisione dell'ABF che aveva riconosciuto l'obbligatorietà della stessa e che in ogni caso era sufficiente per il cliente provare la contestualità delle sottoscrizioni dei contratti, mentre era compito della superare tale assunto attraverso la prova di CP_1 resistenza. pag. 7/12 L'appellante assume che l'obbligatorietà della polizza si trarrebbe “anche dalla contestualità dell'assicurazione, dalla garanzia che copra l'intera durata del finanziamento e dai rischi coperti che sono quelli di cui al D.M. 8.7.1992” (pag. 5, III capoverso, atto di appello), ritenendo che l'indicazione di un esatto Taeg si riverbera sull'applicabilità dell'art. 125 bis Tub ma anche sulla polizza stessa il cui costo era stato inserito dall'ABF nel calcolo del Taeg, qualificandola come polizza obbligatoria.
Nell'evidenziare che il Giudice di prime cure non aveva preso in considerazione le argomentazioni svolte in primo grado a sostegno del collegamento negoziale tra assicurazione e contratto di finanziamento, parte appellante riferisce dell'orientamento arbitrale venutosi a creare in ordine all'inclusione del costo della polizza nel calcolo del
Taeg allorquando questa debba essere considerata quale copertura del credito concesso in sede di finanziamento.
Parte appellante prosegue nel rappresentare che nel contratto di finanziamento erano state previste due assicurazioni facoltative a premio unico complessivo oltre ad altra polizza assicurativa, andando a garantire il rischi di morte, invalidità permanente, inabilità temporanea e perdita di lavoro, per cui gravando i costi assicurativi sul contratto e assicurando l'adempimento del finanziamento, questi avrebbero dovuto essere considerati collegati al contratto principale e inseriti nel calcolo del Taeg, anche a prescindere dal carattere facoltativo o obbligatorio della polizza in quanto erano stati menzionati nel contratto.
Da ultimo, l'appellante rappresenta di aver provveduto al pagamento n. 25 rate dell'originario piano di ammortamento, per € 15.415,00, somma da porre in compensazione alla sorte capitale finanziata oltre agli interessi minimi Bot, ritenendo eventualmente ancora dovuto l'importo di € 22.442,17, assumendo altresì l'inefficacia della decadenza dal beneficio del termine in considerazione della nullità parziale del contratto e in applicazione delle compensazioni dovute all'applicazione del tasso Bot
2011.
3. Si è costituita l'appellata eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando nel merito il proposto gravame del quale ha invocato il rigetto.
4. Motivi della decisione. pag. 8/12 4.1 In via preliminare, questo Collegio ritiene di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione.
Questa Corte rileva come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017), seppur con riferimento al testo vigente anteriormente alla recente riforma cosiddetta
Cartabia, abbia enunciato il seguente principio: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In una successiva pronuncia la Corte di Cassazione (ord. n. 7675/2019) ha ulteriormente specificato che: “non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame l'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicenda processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”, e in un recente arresto ha ribadito: “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto pag. 9/12 che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Tornando al caso di specie, dal tenore generale del proposto gravame l'appellante è stato in grado di fornire a questa Corte elementi idonei a far comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata permettendo anche alla controparte di predisporre adeguata difesa in relazione ai dedotti motivi di appello, e ciò anche alla luce della modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dalla recente riforma Cartabia.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
4.2 Nel merito, a parere di questa Corte l'appello è infondato.
Posto che l'ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Nel caso in esame non è oggetto di contestazione la circostanza che il contratto di finanziamento intercorso tra le parti rientri nel genus del finanziamento per credito al consumo.
Tanto premesso, questa Corte non ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dall'appellante sottese a confutare quanto statuito dal Tribunale in ordine al riconoscimento della polizza quale “facoltativa” anziché “obbligatoria”, limitandosi parte appellante a fare esclusivo riferimento alla contestualità delle sottoscrizioni dei contratti di finanziamento e di assicurazione, perciò invocando la presunzione di collegamento tra i diversi rapporti contrattuali.
4.3 La Corte non sottace la circostanza che la contestualità delle sottoscrizioni del contratto di finanziamento e delle polizze assicurative sia un elemento atto a far presumere l'esistenza di un collegamento tra i suddetti contratti, il che caratterizzerebbe pag. 10/12 la polizza come obbligatoria con conseguente inclusione dei relativi costi nel calcolo del
Taeg, tuttavia rileva che tale presunzione è una presunzione relativa e come tale può essere superata con la prova contraria.
4.4 Dalla disamina della documentazione versata in atti dalla appellata
[...] emerge: CP_1
- dal documento n. 2, pag. 8, sottoscritto dal contraente, denominato “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori – Prestito Personale”, all'interno del riquadro “Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere” è barrata in corrispondenza sia della voce “assicurazione che garantisca il credito” sia “un altro contratto con servizio accessorio” il riquadro “NO”, con l'ulteriore precisazione “Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel Taeg”;
- doc. 2, pag. 10, le polizze assicurative vengono indicate come “servizi accessori facoltativi”, i cui costi non inclusi nel calcolo del Taeg;
- nelle Condizioni Generali (doc. 2, pag. 11), all'art. 12 vengono indicati i costi esclusi dal calcolo del Taeg ovvero, tra gli altri, il “Costo per servizi accessori facoltativi connessi con il Contratto di Credito”;
- art. 10) delle Condizioni generali (doc. n. 2, pag.12), si legge: “Servizi Accessori facoltativi. Qualora il Cliente abbia scelto di aderire ai servizi accessori facoltativi riportati nelle Condizioni Economiche del presente contratto, le relative condizioni sono disciplinate nel modulo contrattuale appositamente predisposto e separatamente sottoscritto dal cliente”.
4.5 Dal dato testuale si evince che le polizze assicurative sottoscritte dal Parte_1 rientravano nell'ambito dei servizi accessori facoltativi, senza considerare che dalle
“Condizioni di Assicurazione delle polizze collettive n. 5059/01 e n. 5380/02” (doc. n. 5 fascicolo primo grado emerge che il diritto di recesso dalle polizze (art.4) CP_1 non produce alcun effetto sul contratto di finanziamento ma soprattutto che (art. 7) il beneficiario delle polizze era “l'aderente” e non la società finanziatrice, elementi questi che, complessivamente considerati, inducono la Corte a ritenere che le polizze sottoscritte dal debbano essere considerate facoltative. Parte_1
4.6 Alla luce di quanto appena esposto, l'appello deve essere rigettato. pag. 11/12 5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della appellante come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 26.001,00/€ 52.000,00) in applicazione del DM
147/22.
Trova, infine, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 141/2024 resa dal Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 28 marzo 2024, nei confronti del , ogni altra istanza disattesa: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 6.946,00, oltre il 15% di spese generali, Cap
e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Consigliere est.
CE OL
Presidente
AR DE ON
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
AR DE ON Presidente
CE OL Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 335/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra c.f. ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Piscopo appellante
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 141/2024 del Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 28 marzo 2024. L'udienza del 28 ottobre 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“A mezzo delle presenti note in sostituzione dell'udienza l'Avv. Pasquale Piscopo per si riporta integralmente all'atto di appello del quale chiede integrale Parte_1 accoglimento con richiesta di riforma della sentenza impugnata secondo quanto indicato nell'atto di appello, si riporta a tutti gli scritti difensivi, impugna e contesta le avverse deduzioni eccezioni richieste e produzioni, chiedendo che la causa venga trattenuta a decisione, con vittoria o compensazione di spese di lite, in diretto favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Ovvero in sede di atto di citazione in appello:
“Voglia la CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA:
- Accertare e dichiarare la natura obbligatoria delle polizze assicurative connesse al contratto di finanziamento n. 20085354382715;
- In riforma della sentenza impugnata Accertare e Dichiarare che il cliente ha corrisposto n. 25 rate dell'originario piano di ammortamento (da Parte_1 settembre 2012 a settembre 2014 come ammesso da controparte a pag. 2 della citazione) per un totale di € 15.415,00 che dovranno andare in compensazione alla somma di cui alla sorte capitale di € 35.470,50 oltre interessi ai tassi minimi BOT che prudenzialmente intanto si conteggiano ai 12 mesi precedenti la stipula del contratto
(che è del 2012) e dunque i tassi minimi BOT da prendere in considerazione sono quelli del 2011 ossia del 1,86% ossia € 2.386,67. Pertanto € 35.470,50 oltre € 2.386,67 = €
37.857,17 complessivamente dovuti meno € 15.415,00 pagati restano ancora dovuti €
22.442,17 e non 30.999,71 come richiesto in citazione. La decadenza dal beneficio del termine con missiva del 10.3.2015 non poteva avere effetto in quanto - per le compensazioni dovute all'applicazione del TASSO BOT 2011 del 1,86% e la nullità del contratto seppur parziale con sostituzione automatica di clausole ex artt. 1419, c 2 c.c-
1339 c.c. – il cliente non è decaduto alla data del 10.3.2015. Dunque il nuovo piano di
pag. 2/12 ammortamento - qualora l'azione si ammissibile e dunque dovrà esserlo anche
l'eccezione di compensazione di € 15.415,00 e quella dei minimi BOT del 2011 – potrà decorrere dalla sentenza di primo grado che accerta definitivamente quanto dovuto e si chiede che sia dovuto l'importo di € 22.442,17 in 59 rate mensili di pari importo (in quanto delle 84 previste 25 sono state pagate ed 84-25=59).
- Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusioni dell'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune ed ulteriori declaratorie in fatto e in diritto, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per mancato rispetto dei requisiti sanciti dall'art. 342 c.p.c. o, comunque, rigettare integralmente l'appello medesimo perché infondato, confermando conseguentemente la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 141/2024, ovvero accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare il carattere facoltativo delle coperture assicurative dedotte e quindi dichiarare la conformità del contratto di finanziamento per cui è causa (ed in particolare della clausola TAEG) rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari ad esso riferibili ratione temporis, nella misura in cui detto contratto di finanziamento non conteggia né indica il premio assicurativo tra i costi inclusi nella base di calcolo del TAEG;
- per l'effetto, dichiarare applicabile al rapporto dedotto le condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite tra le parti e, conseguentemente, condannare il signor al pagamento immediato (essendo stato dichiarato Parte_1 decaduto dal beneficio del termine nel lontano 2015) in favore di CP_1 dell'importo di € 30.999,71, oltre interessi o nella diversa/maggiore somma ritenuta di giustizia;
-In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di ”. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 141/24 pubblicata in data 28 marzo 2024 il Tribunale di Lanciano così provvedeva: pag. 3/12 “
1. Accoglie la domanda e dichiara applicabili al rapporto dedotto le condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite tra le parti nel contratto
n.20085354382715 del 30/07/2012;
2. Condanna per l'effetto il convenuto al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 30.999,71, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. Compensa le spese di lite;
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda di Controparte_1 diretta a far accertare il “carattere facoltativo delle coperture assicurative e
[...] conseguentemente la dichiarazione di conformità del contratto di finanziamento alle disposizioni normative” con particolare riguardo al Taeg, il quale non conteggiava tra i costi quelli sostenuti per la polizza assicurativa, con la conseguente condanna dell'allora convenuto al pagamento della somma di € 30.999,71. Parte_1
1.2 A sostegno della domanda, in punto di fatto la aveva Controparte_1 rappresentato che:
- in data 30.07.2012 il aveva fatto richiesta di prestito finalizzato per Parte_1
l'importo di € 35.470,50 da rimborsarsi in 84 rate mensili di € 616,60 ciascuna con addebito sul conto corrente, con un Tan pari al 9,45% e Taeg pari al 9,88%;
- il contraente aveva sottoscritto l'assicurazione facoltativa costituita da polizze collettive (denominate “Come Voglio”), con versamento mensile di €37,60 quale premio assicurativo;
- il finanziato, a partire dal mese di ottobre 2014, aveva interrotto il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento tanto che la con missiva del 10.03.2015, lo CP_1 aveva dichiarato decaduto dal beneficio del termine a causa del persistente inadempimento;
- il si era rivolto all'ABF – Collegio di Roma – invocando la nullità del Taeg Parte_1 per essere quello indicato nel contratto in misura inferiore rispetto a quella effettivamente applicata, con richiesta di rideterminazione del tasso sulla base di quello sostitutivo Bot, ricorso che veniva accolto in sede arbitrale, con conseguente rideterminazione così come sollecitata, essendo stata riconosciuta alla polizza pag. 4/12 assicurativa sottoscritta la natura di polizza obbligatoria e non facoltativa, come invece sostenuto dalla banca finanziatrice;
- la aveva dato attuazione alla decisione dell'ABF allo scopo di non CP_1 incorrere nelle sanzioni previste nel caso, con ricalcolo del piano di ammortamento, riservandosi il diritto di adìre l'autorità giudiziaria al fine di veder riconosciuta la legittimità delle clausole contrattuali, cosa che aveva fatto esercitando l'azione in premessa dinanzi al Tribunale di Lanciano.
1.3 Si era costituito in giudizio invocando in via preliminare Parte_1
l'inammissibilità dell'azione per adempimento spontaneo della banca alla decisione dell'ABF, oltre che l'improcedibilità dell'azione per mancanza del preventivo esperimento della procedura di mediazione, contestando nel merito la connessione dei costi assicurativi al contratto di finanziamento, ritenendo non dovuta la somma di €
30.999,71 ma eventualmente la minor somma di euro 22.442,17, sulla base dell'applicazione dei tassi minimi bot ex artt. 117 e 125bis t.u.b.
1.4 Dopo aver ripercorso i fatti di causa, il Tribunale di Lanciano rappresentava in punto di diritto che la decisione riguardante la domanda introduttiva verteva essenzialmente sulla qualificazione delle polizze assicurative, sottoscritte dall'allora convenuto all'atto di contrarre il finanziamento, quali facoltative o obbligatorie con conseguente inserimento o meno del costo delle stesse nel calcolo del Taeg.
Il Giudice di prime cure riferiva della decisione dell'ABF, contestata dalla allora attrice, che aveva ritenuto obbligatorie le polizze sottoscritte dal rilevando, come Parte_1 elementi sintomatici, la circostanza che si trattava di polizza collettiva, la contestualità delle sottoscrizioni, la coincidenza della durata, la finalità di garanzia del rimborso del credito, ritenendo irrilevante altresì l'indicazione nel modulo della polizza come facoltativa.
Da tale premessa, il Giudice di prime cure riteneva di vagliare la correttezza degli assunti contenuti nella decisione arbitrale, partendo dall'analisi della funzione dell'Isc introdotto nell'ordinamento con delibera Cicr del 4.03.2003 e avente una funzione informativa ovvero quella di rendere edotto il cliente del costo totale dell'operazione di finanziamento, non costituendo pertanto un vero e proprio tasso di interesse e come tale non compreso nella fattispecie di cui all'art. 117 VI comma Tub. pag. 5/12 Proseguiva il Tribunale evidenziando la previsione nell'art. 125 bis Tub della nullità per mancata o inesatta indicazione del Taeg/Isc nelle ipotesi di credito al consumo, assumendo rilevanza in tali contratti la distinzione tra polizza facoltativa e polizza obbligatoria stante la previsione normativa dell'art. 121, II c., Tub che ricomprende nel costo totale del credito anche i servizi accessori connessi al contratto di credito – e dunque anche i premi assicurativi -, con la conseguenza che i costi relativi alla polizze obbligatorie vanno considerati nel calcolo del Taeg.
Il Giudice di prime cure ripercorreva gli arresti giurisprudenziali espressi in punto di qualificazione delle polizze assicurative quali obbligatorie o facoltative secondo i quali non era determinante la definizione contrattuale, ma era necessaria la valutazione circa lo stretto collegamento tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa tale da far ritenere che la sottoscrizione della polizza fosse elemento necessario per l'ottenimento del credito, con la precisazione che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova e che risulta presunta nel caso di contestualità tra spesa ed erogazione. Evidenziava che l'onere della prova di dimostrare che la polizza sottoscritta sia, sebbene qualificata come facoltativa, obbligatoria, incombe sul beneficiario del finanziamento e che la stessa può essere fornita anche tramite presunzioni, gravi, precise e concordanti, quali la funzione di copertura del credito, la contestualità della sottoscrizione e la pari durata, con indennizzo parametrato al debito residuo.
Date queste premesse, il Tribunale evidenziava che nel caso di specie:
- i costi della copertura assicurativa facoltativa erano esclusi dal calcolo del Taeg;
- la non obbligatorietà della polizza emergeva dal dato letterale del contratto sia in relazione all'inclusione della polizza tra i “Servizi accessori facoltativi” sia con riferimento all'art. 12 delle condizioni generali di contratto ove erano esclusi dal calcolo del Taeg i servizi accessori facoltativi;
- il premio dell'assicurazione facoltativa era indicato nella misura del 3.158,40;
- l'esercizio di recesso dalla polizza non andava a incidere sulla validità del contratto di finanziamento;
- il beneficiario della polizza era il contraente assicurato.
pag. 6/12 Il Tribunale riteneva, pertanto, che il mutuatario non avesse ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico ovvero che la sottoscrizione delle polizze avesse
“costituito un requisito necessario per l'ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte”, e che “in difetto di adesione al contratto ed alla polizza assicurativa lo stesso non sarebbe stato concluso o lo sarebbe stato a condizioni deteriori, o ancora, che egli poteva fruire delle medesime garanzie assicurative a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle emergenti dall'intercorso accordo” (pag.
10, sentenza impugnata).
Da ultimo, il Giudice di prime cure rilevava che la mancata o erronea indicazione del
Taeg/Isc non poteva comportare una maggiore onerosità del finanziamento in considerazione del fatto che questo non costituisce un vero e proprio tasso di interesse ma un mero indicatore del costo complessivo del credito.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale riteneva di accogliere la domanda della
Controparte_1
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano propone appello
[...] sulla base di un unico articolato motivo di seguito riassunto. Parte_1
2.1 “Violazione e falsa applicazione dei criteri per desumere l'obbligatorietà della polizza assicurativa, assicurazione obbligatoria, taeg diverso e maggiore, sostituzione con i tassi minimi Bot – connessione di costi assicurativi al contratto, non debenza della somma di € 30.999,71 ma della minor somma sulla base dell'applicazione dei tassi minimi Bot ex artt. 117 e 125 bis TUB – onere della prova della di dimostrare il CP_1 contratto ossia la facoltatività della polizza”.
Con tale motivo parte appellante contesta la decisione del Tribunale di Lanciano di qualificare la polizza assicurativa sottoscritta al momento della stipula del contratto di finanziamento quale polizza facoltativa, ponendo a carico del l'onere di Parte_1 provarne l'eventuale obbligatorietà, circostanza contestata dall'appellante in ragione del fatto che era onere della che aveva agito in giudizio provare il contrario, che vi CP_1 era la decisione dell'ABF che aveva riconosciuto l'obbligatorietà della stessa e che in ogni caso era sufficiente per il cliente provare la contestualità delle sottoscrizioni dei contratti, mentre era compito della superare tale assunto attraverso la prova di CP_1 resistenza. pag. 7/12 L'appellante assume che l'obbligatorietà della polizza si trarrebbe “anche dalla contestualità dell'assicurazione, dalla garanzia che copra l'intera durata del finanziamento e dai rischi coperti che sono quelli di cui al D.M. 8.7.1992” (pag. 5, III capoverso, atto di appello), ritenendo che l'indicazione di un esatto Taeg si riverbera sull'applicabilità dell'art. 125 bis Tub ma anche sulla polizza stessa il cui costo era stato inserito dall'ABF nel calcolo del Taeg, qualificandola come polizza obbligatoria.
Nell'evidenziare che il Giudice di prime cure non aveva preso in considerazione le argomentazioni svolte in primo grado a sostegno del collegamento negoziale tra assicurazione e contratto di finanziamento, parte appellante riferisce dell'orientamento arbitrale venutosi a creare in ordine all'inclusione del costo della polizza nel calcolo del
Taeg allorquando questa debba essere considerata quale copertura del credito concesso in sede di finanziamento.
Parte appellante prosegue nel rappresentare che nel contratto di finanziamento erano state previste due assicurazioni facoltative a premio unico complessivo oltre ad altra polizza assicurativa, andando a garantire il rischi di morte, invalidità permanente, inabilità temporanea e perdita di lavoro, per cui gravando i costi assicurativi sul contratto e assicurando l'adempimento del finanziamento, questi avrebbero dovuto essere considerati collegati al contratto principale e inseriti nel calcolo del Taeg, anche a prescindere dal carattere facoltativo o obbligatorio della polizza in quanto erano stati menzionati nel contratto.
Da ultimo, l'appellante rappresenta di aver provveduto al pagamento n. 25 rate dell'originario piano di ammortamento, per € 15.415,00, somma da porre in compensazione alla sorte capitale finanziata oltre agli interessi minimi Bot, ritenendo eventualmente ancora dovuto l'importo di € 22.442,17, assumendo altresì l'inefficacia della decadenza dal beneficio del termine in considerazione della nullità parziale del contratto e in applicazione delle compensazioni dovute all'applicazione del tasso Bot
2011.
3. Si è costituita l'appellata eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando nel merito il proposto gravame del quale ha invocato il rigetto.
4. Motivi della decisione. pag. 8/12 4.1 In via preliminare, questo Collegio ritiene di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione.
Questa Corte rileva come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017), seppur con riferimento al testo vigente anteriormente alla recente riforma cosiddetta
Cartabia, abbia enunciato il seguente principio: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In una successiva pronuncia la Corte di Cassazione (ord. n. 7675/2019) ha ulteriormente specificato che: “non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame l'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicenda processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”, e in un recente arresto ha ribadito: “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto pag. 9/12 che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Tornando al caso di specie, dal tenore generale del proposto gravame l'appellante è stato in grado di fornire a questa Corte elementi idonei a far comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata permettendo anche alla controparte di predisporre adeguata difesa in relazione ai dedotti motivi di appello, e ciò anche alla luce della modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dalla recente riforma Cartabia.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
4.2 Nel merito, a parere di questa Corte l'appello è infondato.
Posto che l'ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Nel caso in esame non è oggetto di contestazione la circostanza che il contratto di finanziamento intercorso tra le parti rientri nel genus del finanziamento per credito al consumo.
Tanto premesso, questa Corte non ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dall'appellante sottese a confutare quanto statuito dal Tribunale in ordine al riconoscimento della polizza quale “facoltativa” anziché “obbligatoria”, limitandosi parte appellante a fare esclusivo riferimento alla contestualità delle sottoscrizioni dei contratti di finanziamento e di assicurazione, perciò invocando la presunzione di collegamento tra i diversi rapporti contrattuali.
4.3 La Corte non sottace la circostanza che la contestualità delle sottoscrizioni del contratto di finanziamento e delle polizze assicurative sia un elemento atto a far presumere l'esistenza di un collegamento tra i suddetti contratti, il che caratterizzerebbe pag. 10/12 la polizza come obbligatoria con conseguente inclusione dei relativi costi nel calcolo del
Taeg, tuttavia rileva che tale presunzione è una presunzione relativa e come tale può essere superata con la prova contraria.
4.4 Dalla disamina della documentazione versata in atti dalla appellata
[...] emerge: CP_1
- dal documento n. 2, pag. 8, sottoscritto dal contraente, denominato “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori – Prestito Personale”, all'interno del riquadro “Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere” è barrata in corrispondenza sia della voce “assicurazione che garantisca il credito” sia “un altro contratto con servizio accessorio” il riquadro “NO”, con l'ulteriore precisazione “Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel Taeg”;
- doc. 2, pag. 10, le polizze assicurative vengono indicate come “servizi accessori facoltativi”, i cui costi non inclusi nel calcolo del Taeg;
- nelle Condizioni Generali (doc. 2, pag. 11), all'art. 12 vengono indicati i costi esclusi dal calcolo del Taeg ovvero, tra gli altri, il “Costo per servizi accessori facoltativi connessi con il Contratto di Credito”;
- art. 10) delle Condizioni generali (doc. n. 2, pag.12), si legge: “Servizi Accessori facoltativi. Qualora il Cliente abbia scelto di aderire ai servizi accessori facoltativi riportati nelle Condizioni Economiche del presente contratto, le relative condizioni sono disciplinate nel modulo contrattuale appositamente predisposto e separatamente sottoscritto dal cliente”.
4.5 Dal dato testuale si evince che le polizze assicurative sottoscritte dal Parte_1 rientravano nell'ambito dei servizi accessori facoltativi, senza considerare che dalle
“Condizioni di Assicurazione delle polizze collettive n. 5059/01 e n. 5380/02” (doc. n. 5 fascicolo primo grado emerge che il diritto di recesso dalle polizze (art.4) CP_1 non produce alcun effetto sul contratto di finanziamento ma soprattutto che (art. 7) il beneficiario delle polizze era “l'aderente” e non la società finanziatrice, elementi questi che, complessivamente considerati, inducono la Corte a ritenere che le polizze sottoscritte dal debbano essere considerate facoltative. Parte_1
4.6 Alla luce di quanto appena esposto, l'appello deve essere rigettato. pag. 11/12 5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della appellante come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 26.001,00/€ 52.000,00) in applicazione del DM
147/22.
Trova, infine, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 141/2024 resa dal Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 28 marzo 2024, nei confronti del , ogni altra istanza disattesa: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 6.946,00, oltre il 15% di spese generali, Cap
e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Consigliere est.
CE OL
Presidente
AR DE ON
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