CA
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/02/2024, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Viviana Urso Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 186/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione ad avvisi di addebito promossa da
) in perso- Parte_1 P.IVA_1 na del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Chiaramonte –
Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_2 della rappresentato e difeso per procura generale alle liti Parte_2 dall'avv.ta Livia Gaezza, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio le- gale di Catania –
Appellato contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_3 P.IVA_3 pore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Lenzo –
Appellata contro
( ), CP_4 Parte_3
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresen- P.IVA_4
R.G. 186_2021 2
tato e difeso per procura generale, dall'avv. M. Gigliola Marino, domiciliato presso la sede dell'avvocatura in Catania alla via Cifali, 76/A CP_4
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 2802 del 10.9.2020 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, pronunciando sull'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito dei quali era venuta a conoscenza a mezzo estratto di ruolo, per quanto ancora qui d'interesse, dichiarava inam- missibile l'opposizione agli atti esecutivi e, quanto agli avvisi di addebito e alla cartella nr. 29320140031152820000 ruolo n. 116/2014, rigettava l'opposizione poiché la stessa società aveva affermato di non voler contestare il merito della pretesa.
Ad avviso del primo giudice, fermo restando l'onere della prova dei fatti costi- tutivi in capo all , tuttavia la ricorrente non aveva «dedotto nessun motivo CP_1 di opposizione o meglio nessun fatto volto a contrastare la pretesa dell e CP_1 dell ». CP_4
Impugnava la sentenza la soccombente con atto del 3.3.2021. Resistevano gli appellati.
La causa veniva posta in decisione in data 25.1.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente il collegio che a fronte dell'eccezione di carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, formulata dall (pag. 6 me- CP_1 moria), l'appellante, con le note dell'11 settembre 2023, ha dimostrato la con- creta e attuale persistenza di tale interesse depositando il sopravvenuto preavvi- so di iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. SU 26283/2022). L'eccezione pertanto è infondata.
2. Con il primo motivo di gravame che riguarda sia gli avvisi di addebito che la cartella nr. 29320140031152820000 ruolo n. 116/2014, articolato in due punti,
l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza im- pugnata per avere, da un lato, accertato l'inesistenza giuridica della notifica degli avvisi e della cartella e, dall'altro, dichiarati come dovuti i contributi in
R.G. 186_2021 3
quanto non prescritti.
Afferma, quindi, l'erroneità della sentenza per avere dichiarato come dovuti i contributi pur in assenza di prova dei fatti costitutivi da parte dell , critica CP_1 contenuta anche nel motivo di appello sub. 3, di pagina 11.
2.1. Il motivo è inammissibile.
3. Il tribunale non ha accertato la sussistenza dei denunciati vizi di notifica li- mitandosi a rilevare la tardività dell'opposizione da qualificarsi al riguardo quale opposizione agli atti esecutivi.
Come affermato dalla consolidato giurisprudenza, «nell'ipotesi in cui una unica sentenza contenga sia decisioni riguardanti il merito della pretesa e sia decisio- ni riguardanti la regolarità formale del procedimento (quali in particolare quelle della cartella e/o della notificazione), ciascun tipo di decisione è assoggettata al proprio regime impugnatorio: rispettivamente: appello, per le prime (nel regi- me qui applicabile ratione temporis), e ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., per le seconde, salvo il rispetto del principio dell'apparenza (ex multis: Cass. 13 giugno 2006, n. 13655; Cass. 29 settembre
2009, n. 20816). Tale ultimo principio comporta che per individuare il mezzo di impugnazione si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parti. Per- tanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecuti- va è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come oppo- sizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (fra le tante: Cass. 4 agosto 2005, n. 16379)» (Cass.
6704/2016).
Avendo il Tribunale espressamente qualificato l'opposizione alla cartella e agli avvisi, nella parte in cui era contestato il vizio di notifica, quale opposizione agli atti esecutivi (pag. 3 e 4 S.), avverso la stessa non è proponibile l'appello.
3.1. Quanto all'altro punto del gravame, relativo alla carenza di prova dei fatti costitutivi da parte dell , va osservato che il motivo risulta carente di ra- CP_1 gioni di dissenso congruenti con le motivazioni addotte dal tribunale a sostegno
R.G. 186_2021 4
della decisione appellata, in base alla quale assume rilievo dirimente quella per cui era stata «la stessa società ricorrente a dichiarare di non contestare nel me- rito la pretesa impositiva» (pag. 7 S.).
E così è, considerato che nel ricorso di primo grado (pag. 13) l'originario ricor- rente ha affermato che «intende solo dedurre circostanze sopravvenute, succes- sive alla formazione del titolo» per tal modo escludendo la contestazione nel merito della pretesa creditizia degli enti previdenziali.
4. Con il motivo rubricato sub 1 a pagina 7 del gravame, l'appellante afferma che è «facoltà del contribuente (come tale non sindacabile dal Giudice), atti- nente ad una situazione giuridica soggettiva di vantaggio, quella di valutare se con il ricorso intenda sottoporre al vaglio giudiziale “anche” il merito della pre- tesa», sulla scorta dell'art. 19, co. 3 del D.Lgs. n. 546/92.
4.1. Il motivo è del tutto infondato.
Anzitutto è inconferente il richiamo a norme del giudizio tributario.
Né è conferente il richiamo alla sentenza della Suprema Corte (29294/2019) ci- tata dall'appellante, posto che la stessa attiene alla c.d. azione recuperatoria ex art. 24 del D.lgs. 46/1999.
5. Con il motivo rubricato sub. 2 a pagina 8 l'appellante insiste con l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.lgs. 46/1999.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha reso una dettagliata argomentazione nel rigettare la sollevata eccezione di decadenza, con l'esplicito richiamo a plurime pronunce della S.C. che vanno qui confermate anche alla luce di Cass. 6756/2021 secondo cui
«l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, con- figura un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.; cfr. Cass., nn.
25757/2008; 18207/2003; 9912/2001)».
Avendo qualificato tale azione come opposizione agli atti esecutivi (pag. 3 S.), ne discende l'inammissibilità del gravame sul punto.
6. Con il motivo rubricato sub II di pagina 15, l'appellante critica la sentenza per aver riconosciuto valore interruttivo della prescrizione al ricorso introdutti- vo del giudizio.
R.G. 186_2021 5
6.1. Il motivo è infondato.
Va qui richiamato il principio affermato da Cass. 21799/2021, in base al quale
«la richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accerta- mento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere effica- cia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequen- ziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implici- tamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia interruttiva alla memo- ria di costituzione, con cui l' chiedeva solo il rigetto dell'azione di accer- CP_1 tamento negativo di un obbligo contributivo, senza accertare se tale richiesta trovasse fondamento in un'affermazione positiva delle sue ragioni creditorie)».
Nel caso in esame va osservato che l , con la propria memoria di primo CP_1 grado, ha ribadito nel merito che la pretesa nasceva proprio dai DM10 trasmes- si dalla ditta e sui quali ha poi calcolato la contribuzione dovuta (cfr. pag. 7 memoria di primo grado del fasc. telematico in atti) e, quindi, l CP_1 CP_1 non si è limitato a chiedere il rigetto dell'altrui azione di accertamento negativo ma ha insistito nel chiedere il pagamento dei contributi dovuti, interrompendo tempestivamente il decorso della prescrizione.
7. L'appello va, quindi, respinto.
8. Le spese processuali del grado, come in dispositivo liquidate nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione da 52.001,00 a
260.000,00, quanto all e da 1.101,00 a 5.200,00, quanto alle altre parti), CP_1 seguono la soccombenza.
9. La parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impu- gnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr.
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
R.G. 186_2021 6
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell , delle spese proces- CP_1 suali del grado che liquida in euro 8.000,00, oltre rimborso spese generali al
15%; condanna l'appellante al pagamento in favore di e dell delle spe- CP_5 CP_4 se processuali del grado che liquida – per ciascuno – in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CA e IVA;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 25.1.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
R.G. 186_2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Viviana Urso Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 186/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione ad avvisi di addebito promossa da
) in perso- Parte_1 P.IVA_1 na del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Chiaramonte –
Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_2 della rappresentato e difeso per procura generale alle liti Parte_2 dall'avv.ta Livia Gaezza, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio le- gale di Catania –
Appellato contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_3 P.IVA_3 pore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Lenzo –
Appellata contro
( ), CP_4 Parte_3
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresen- P.IVA_4
R.G. 186_2021 2
tato e difeso per procura generale, dall'avv. M. Gigliola Marino, domiciliato presso la sede dell'avvocatura in Catania alla via Cifali, 76/A CP_4
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 2802 del 10.9.2020 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, pronunciando sull'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito dei quali era venuta a conoscenza a mezzo estratto di ruolo, per quanto ancora qui d'interesse, dichiarava inam- missibile l'opposizione agli atti esecutivi e, quanto agli avvisi di addebito e alla cartella nr. 29320140031152820000 ruolo n. 116/2014, rigettava l'opposizione poiché la stessa società aveva affermato di non voler contestare il merito della pretesa.
Ad avviso del primo giudice, fermo restando l'onere della prova dei fatti costi- tutivi in capo all , tuttavia la ricorrente non aveva «dedotto nessun motivo CP_1 di opposizione o meglio nessun fatto volto a contrastare la pretesa dell e CP_1 dell ». CP_4
Impugnava la sentenza la soccombente con atto del 3.3.2021. Resistevano gli appellati.
La causa veniva posta in decisione in data 25.1.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente il collegio che a fronte dell'eccezione di carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, formulata dall (pag. 6 me- CP_1 moria), l'appellante, con le note dell'11 settembre 2023, ha dimostrato la con- creta e attuale persistenza di tale interesse depositando il sopravvenuto preavvi- so di iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. SU 26283/2022). L'eccezione pertanto è infondata.
2. Con il primo motivo di gravame che riguarda sia gli avvisi di addebito che la cartella nr. 29320140031152820000 ruolo n. 116/2014, articolato in due punti,
l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza im- pugnata per avere, da un lato, accertato l'inesistenza giuridica della notifica degli avvisi e della cartella e, dall'altro, dichiarati come dovuti i contributi in
R.G. 186_2021 3
quanto non prescritti.
Afferma, quindi, l'erroneità della sentenza per avere dichiarato come dovuti i contributi pur in assenza di prova dei fatti costitutivi da parte dell , critica CP_1 contenuta anche nel motivo di appello sub. 3, di pagina 11.
2.1. Il motivo è inammissibile.
3. Il tribunale non ha accertato la sussistenza dei denunciati vizi di notifica li- mitandosi a rilevare la tardività dell'opposizione da qualificarsi al riguardo quale opposizione agli atti esecutivi.
Come affermato dalla consolidato giurisprudenza, «nell'ipotesi in cui una unica sentenza contenga sia decisioni riguardanti il merito della pretesa e sia decisio- ni riguardanti la regolarità formale del procedimento (quali in particolare quelle della cartella e/o della notificazione), ciascun tipo di decisione è assoggettata al proprio regime impugnatorio: rispettivamente: appello, per le prime (nel regi- me qui applicabile ratione temporis), e ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., per le seconde, salvo il rispetto del principio dell'apparenza (ex multis: Cass. 13 giugno 2006, n. 13655; Cass. 29 settembre
2009, n. 20816). Tale ultimo principio comporta che per individuare il mezzo di impugnazione si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parti. Per- tanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecuti- va è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come oppo- sizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (fra le tante: Cass. 4 agosto 2005, n. 16379)» (Cass.
6704/2016).
Avendo il Tribunale espressamente qualificato l'opposizione alla cartella e agli avvisi, nella parte in cui era contestato il vizio di notifica, quale opposizione agli atti esecutivi (pag. 3 e 4 S.), avverso la stessa non è proponibile l'appello.
3.1. Quanto all'altro punto del gravame, relativo alla carenza di prova dei fatti costitutivi da parte dell , va osservato che il motivo risulta carente di ra- CP_1 gioni di dissenso congruenti con le motivazioni addotte dal tribunale a sostegno
R.G. 186_2021 4
della decisione appellata, in base alla quale assume rilievo dirimente quella per cui era stata «la stessa società ricorrente a dichiarare di non contestare nel me- rito la pretesa impositiva» (pag. 7 S.).
E così è, considerato che nel ricorso di primo grado (pag. 13) l'originario ricor- rente ha affermato che «intende solo dedurre circostanze sopravvenute, succes- sive alla formazione del titolo» per tal modo escludendo la contestazione nel merito della pretesa creditizia degli enti previdenziali.
4. Con il motivo rubricato sub 1 a pagina 7 del gravame, l'appellante afferma che è «facoltà del contribuente (come tale non sindacabile dal Giudice), atti- nente ad una situazione giuridica soggettiva di vantaggio, quella di valutare se con il ricorso intenda sottoporre al vaglio giudiziale “anche” il merito della pre- tesa», sulla scorta dell'art. 19, co. 3 del D.Lgs. n. 546/92.
4.1. Il motivo è del tutto infondato.
Anzitutto è inconferente il richiamo a norme del giudizio tributario.
Né è conferente il richiamo alla sentenza della Suprema Corte (29294/2019) ci- tata dall'appellante, posto che la stessa attiene alla c.d. azione recuperatoria ex art. 24 del D.lgs. 46/1999.
5. Con il motivo rubricato sub. 2 a pagina 8 l'appellante insiste con l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.lgs. 46/1999.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha reso una dettagliata argomentazione nel rigettare la sollevata eccezione di decadenza, con l'esplicito richiamo a plurime pronunce della S.C. che vanno qui confermate anche alla luce di Cass. 6756/2021 secondo cui
«l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, con- figura un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.; cfr. Cass., nn.
25757/2008; 18207/2003; 9912/2001)».
Avendo qualificato tale azione come opposizione agli atti esecutivi (pag. 3 S.), ne discende l'inammissibilità del gravame sul punto.
6. Con il motivo rubricato sub II di pagina 15, l'appellante critica la sentenza per aver riconosciuto valore interruttivo della prescrizione al ricorso introdutti- vo del giudizio.
R.G. 186_2021 5
6.1. Il motivo è infondato.
Va qui richiamato il principio affermato da Cass. 21799/2021, in base al quale
«la richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accerta- mento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere effica- cia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequen- ziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implici- tamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia interruttiva alla memo- ria di costituzione, con cui l' chiedeva solo il rigetto dell'azione di accer- CP_1 tamento negativo di un obbligo contributivo, senza accertare se tale richiesta trovasse fondamento in un'affermazione positiva delle sue ragioni creditorie)».
Nel caso in esame va osservato che l , con la propria memoria di primo CP_1 grado, ha ribadito nel merito che la pretesa nasceva proprio dai DM10 trasmes- si dalla ditta e sui quali ha poi calcolato la contribuzione dovuta (cfr. pag. 7 memoria di primo grado del fasc. telematico in atti) e, quindi, l CP_1 CP_1 non si è limitato a chiedere il rigetto dell'altrui azione di accertamento negativo ma ha insistito nel chiedere il pagamento dei contributi dovuti, interrompendo tempestivamente il decorso della prescrizione.
7. L'appello va, quindi, respinto.
8. Le spese processuali del grado, come in dispositivo liquidate nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione da 52.001,00 a
260.000,00, quanto all e da 1.101,00 a 5.200,00, quanto alle altre parti), CP_1 seguono la soccombenza.
9. La parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impu- gnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr.
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
R.G. 186_2021 6
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell , delle spese proces- CP_1 suali del grado che liquida in euro 8.000,00, oltre rimborso spese generali al
15%; condanna l'appellante al pagamento in favore di e dell delle spe- CP_5 CP_4 se processuali del grado che liquida – per ciascuno – in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CA e IVA;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 25.1.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
R.G. 186_2021