Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 264/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI LARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
31/10/1974. Con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI LARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
- 2 - La dimora coniugale ubicata nel Comune di Novara in Via Unità d'Italia nr. 38 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nelle more del trasferimento immobiliare della quota di spettanza della signora al Pt_1 marito, bene in comproprietà tra i coniugi, viene assegnato al marito;
- 3. Il sig. si accolla l'intera quota del mutuo di Via Unità d'Italia nr. 38 a Novara, impegnandosi a CP_1 chiedere alla Banca l'intestazione dello stesso solo in capo a sé non appena omologata la separazione personale dei coniugi;
Pag. 1
4. i coniugi, a regolamentazione e tacitazione dei rapporti patrimoniali dichiarano quanto segue:
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE IN SEDE DI SEPARAZIONE d a Parte_1 Controparte_1
La signora nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 C.F._3
, trasferisce al signor nato a [...] il [...], codice
[...] Controparte_1 fiscale: , che accetta: CodiceFiscale_4
-- la quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà degli immobili siti in Comune di NOVARA, di compendio del fabbricato condominiale sito alla Via Unità d'Italia n. 38, e precisamente:
- appartamento posto al piano rialzato, distinto con il numero interno 1, con accesso dalla scala “E” dell'Edificio
“B1”, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due bagni, tre camere e balcone, con annessa cantina al piano terreno. Il tutto risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di NOVARA (NO), correttamente in ditta a nata a [...] il [...], codice fiscale: , Parte_1 CodiceFiscale_3 ed nato a [...] il [...], codice fiscale: , Controparte_1 CodiceFiscale_4 per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno di proprietà, con i seguenti dati:
- foglio 38, particella 1096 subalterno 25, Via Unità d'Italia n. 38, piani T-1, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 2, vani 6,5, superficie catastale di mq. 106, rendita catastale Euro 335,70; CONFINI: L'appartamento confina con affaccio su cortile comune, con appartamento distinto con il numero interno 2 di proprietà di terzi e vano scala comune, con affaccio su cortile comune verso la Via Unità d'Italia, con appartamento di proprietà di terzi appartenente ad altra scala;
la cantina confina con corridoio cantine comune, con cantina di proprietà di terzi distinta con la sigla interno 1/D, con vano scala comune;
-- la quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà superficiaria per la durata di anni novanta a partire dal 29 Giugno 1983, degli immobili siti in Comune di NOVARA, di compendio di un corpo autorimesse composto da complessive n. 42 (quarantadue) autorimesse, e precisamente:
- autorimessa distinta con il numero interno 95, posta al piano terreno. Il tutto risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di NOVARA (NO), correttamente in ditta a , codice fiscale: per l'intera proprietà dell'area, Controparte_2 P.IVA_1 Parte_1
, nata a [...] il [...], codice fiscale: , ed
[...] CodiceFiscale_3 CP_1
nato a [...] il [...], codice fiscale: , per la quota di 1/2
[...] CodiceFiscale_4
(un mezzo) ciascuno di proprietà superficiaria, con i seguenti dati:
- foglio 38, particella 1082 subalterno 33, Via Unità d'Italia, piano T, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 4, mq. 13, superficie catastale di mq. 13, Rendita Catastale Euro 12,76, CONFINI: l'autorimessa confina con autorimessa di proprietà di terzi distinta con il numero interno 96, con Via Unità d'Italia, con autorimessa di proprietà di terzi distinta con il numero interno 94, con parte comune. La signora dichiara che la titolarità dell'immobile in oggetto è a lei pervenuta in forza di: Parte_1
- atto di compravendita del 21 giugno 2012 del Notaio di Milano, Repertorio n. 117 Persona_1
e Raccolta n. 92, registrato a Milano 5 il 29 giugno 2012 al n. 5885 Serie 1T, trascritto a Novara il 5 luglio 2012 ai nn. 9068/6593, che si intende qui integralmente riportato per quanto riguarda patti e condizioni in esso contenuti ed a quelli in esso eventualmente richiamati, con espresso riferimento all'atto di compravendita in autentica Notaio di Novara del 14 giugno 1989 n. 202501 di Rep., registrato a Novara il 26 giugno Persona_2
1989 n. 1151 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara il 5 luglio 1989 ai nn.
Pag. 2 8471/6031, all'atto di compravendita a rogito Notaio di Novara in data 3 febbraio 2009 n. Persona_2
457306/32407 di Rep, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Novara in data 27 febbraio 2009 n. 2003 Serie 1T, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara il 27 febbraio 2009 ai nn. 2993/2066 ed all'atto di assegnazione Notaio di Novara in data 26 febbraio 1986 n. 2679 di Repertorio, registrato a Per_3
Novara il 10 marzo 1986 n. 654, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara il 24 marzo 1986 n. 2761/2288. La signora in relazione all'immobile da lui ceduto, rilascia le seguenti dichiarazioni: --- ai Parte_1 sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o reticenti, attesta e dà atto che: relativamente all'appartamento:
-- le opere di costruzione dello stabile di cui la porzione immobiliare in oggetto fa parte sono state iniziate anteriormente al 1° Settembre 1967;
-- successivamente a tale data, per opere di manutenzione, sono state presentate al : Controparte_2
- dichiarazione ai sensi dell'art. 26 della legge in parola, protocollata in data 25 Ottobre 1994 n. 004487;
- comunicazione di manutenzione straordinaria per attività edilizia libera e diversa distribuzione degli spazi interni, presentata in data 1 Aprile 2011 P.G. 24950 R.I. 09/3114; relativamente al box:
-- le opere di costruzione del complesso box di cui fa l'unità immobiliare in oggetto fa parte sono state eseguite in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Novara in data 6 Ottobre 1983 P.G. n. 18237 e variante in data 15 Novembre 1984 P.G. n. 9;
--- che, relativamente a tutti gli immobili in oggetto, non sono mai state realizzate opere od apportate modifiche senza le prescritte autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica e che l'attuale destinazione è conforme al progetto ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Con il presente atto si trasferisce anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti, spazi e servizi che per legge, uso o destinazione sono da ritenersi comuni. Gli immobili in oggetto vengono ceduti con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere.
Il signor dichiara di conoscere e si impegna a rispettare il Regolamento di Condominio Controparte_1 dello stabile di cui le porzioni immobiliari in oggetto fanno parte. La signora garantisce la buona proprietà di quanto ceduto per essere a lei pervenuto come Parte_1 sopra detto e garantisce la libertà degli immobili stessi da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi anche fiscali con la sola eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a Novara il 5 luglio 2012 ai nn. 9069/1038 per Euro 258.000,00, a garanzia di un capitale di Euro 129.000,00, a favore di “
[...]
” con sede in Reggio nell'Emilia (RE), codice fiscale: , il quale ha eletto CP_3 P.IVA_2 domicilio ipotecario in Reggio nell'Emilia (RE), Via San Pietro n. 4, presso la propria Sede, e
contro
Parte_1
, nata a [...] il [...], codice fiscale: , ed
[...] CodiceFiscale_3 nato a [...] il [...], codice fiscale: Controparte_1 C.F._4
, per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno di proprietà dell'appartamento e cantina
[...] in oggetto, e per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno di proprietà superficiaria dell'autorimessa in oggetto, in forza di contratto di mutuo fondiario del 21 giugno 2012 del Notaio di Milano, Repertorio Persona_1
n. 118 e Raccolta n. 93, registrato a Milano 5 il 29 giugno 2012 al n. 5886 Serie 1T, per la durata di anni 25 (venticinque), con decorrenza dell'ammortamento delle n. 300 rate dal 21 luglio 2012 (prima rata) e fino al 21
Pag. 3 giugno 2037 (ultima rata), il cui debito residuo, a tutto il 21 novembre 2024, in virtù delle n. 149 rate scadute e pagate, ammonta ad Euro 68.746,77. Il signor dichiara espressamente di accollarsi, con il consenso della signora Controparte_1 Parte_1
, la quota parte di spettanza della medesima delle rate residue del mutuo sopra citato, obbligandosi a farne
[...] restituzione all'Istituto mutuante, alle condizioni tutte stabilite con l'originario mutuatario e da esso accettate senza eccezioni o riserve. Ai fini di quanto sopra il signor legge domicilio presso l'immobile in oggetto, ove l'Istituto Controparte_1 mutuante potrà notificare tutti gli atti, anche esecutivi dipendenti dal mutuo in oggetto. Il signor ai sensi e per gli effetti della legge 19 luglio 1993 n. 243, modificata dalla legge Controparte_1
28 dicembre 1995 n. 549 (art. 3, commi 131 - 132 - 133) e successive modificazioni, dichiara: che gli immobili in oggetto sono ubicato nel Comune in cui il signor è residente;
Controparte_1
b) di non essere titolare esclusivo o in regime di comunione con il proprio coniuge, ove coniugato, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile in oggetto;
c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione e nuda proprietà, su casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla vigente legge 549/95 e norme ivi richiamate a partire dalla legge 168/82; d) che gli immobili in oggetto non costituiscono immobile di lusso secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27 agosto 1969; e) che intende destinare gli immobili in oggetto a propria abitazione principale;
f) di essere a conoscenza delle conseguenze previste da detta legge 569/95 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazione mendace e/o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell'immobile in oggetto, meglio in premessa descritto, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del trasferimento definitivo, qualora non seguito, entro un anno, dall'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale. Per quanto possa occorrere si rinunzia a qualsiasi ipoteca legale comunque nascente dal presente atto con esonero per il Conservatore competente da ogni responsabilità al riguardo. Le eventuali spese relative alla cessione sono a carico delle parti. Le parti dichiarano che provvederanno personalmente alla trascrizione ed alla voltura della sentenza di separazione, presso la competente Agenzia delle Entrate - Territorio, sollevando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo. Le parti inoltre prendono atto che il Giudice ed il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni della separazione, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. Ai fini del Registro, per quanto possa occorrere, le parti dichiarano che gli immobili in oggetto hanno un valore di Euro 20.125,00=. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni tipo di imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti dichiarano inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma 1- bis, così come modificato dall'Art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, i beni qui trasferiti risultano, dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle Entrate
- Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, correttamente intestati e corrispondono pienamente alle planimetrie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, in data 3 ottobre 2024, con protocollo:
Pag.
4 - n. NO0066809/2024, per l'appartamento e la cantina, che qui si allega sotto la lettera “A”;
- n. NO0066807/2024, per l'autorimessa, che qui si allega sotto la lettera “B”. Le parti dichiarano che, a norma del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato con Decreto Legislativo n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modifiche, nonchè delle norme di cui alla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e successive modifiche, per l'appartamento in oggetto è stato rilasciato attestato di prestazione energetica n. 2024 204444 0048, redatto il 10 ottobre 2024 dal certificatore Geom. Pt_2 di Novara (NO) ed inviato al SIPEE in data 10 ottobre 2024, con scadenza in data 10 ottobre 2034,
[...] che qui si allega sotto la lettera “C”. Il signor dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa. Controparte_1
La signora dichiara che successivamente alla registrazione del detto certificato non è stata Parte_1 apportata alcuna modifica all'immobile ed agli impianti in grado di incidere sul rendimento energetico e che la cantina e l'autorimessa in oggetto sono prive di impianto di riscaldamento e pertanto per le stesse non si allega attestato di prestazione energetica.
-5. Il signor riconosce alla signora a tacitazione e definizione Controparte_1 Parte_1 dei reciproci e rispettivi rapporti patrimoniali, la complessiva somma di Euro 28.000,00 (ventotto virgola zero zero), che verrà corrisposta dal signor alla signora con le seguenti Controparte_1 Parte_1 modalità: A) la somma di Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero), quale acconto, è stato versato a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla signora la cui contabile costituisce espressa quietanza della Parte_1 somma versata in acconto;
B) la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), quale saldo, entro il 31 dicembre 2025, verrà versata a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla signora la cui contabile sarà Parte_1 quietanza della somma a saldo. Nel caso in cui non fossero rispettati i termini dell'obbligazione assunta dal signor di cui Controparte_1 sopra ai precedenti A) e B), a garanzia dell'adempimento, la signora avrà facoltà di iscrivere Parte_1 ipoteca giudiziale sugli immobili oggetto di trasferimento di cui al punto I°), a suo favore, in forza dell'emananda sentenza di separazione e con spese tutte a carico della medesima signora con esonero per il Parte_1
Conservatore competente da ogni responsabilità. La signora al ricevimento dell'intera somma di Euro 28.000,00 (ventotto virgola zero Parte_1 zero) da parte del signor si impegna sin d'ora a cancellare, a propria cura e spese, l'ipoteca Controparte_1 giudiziale iscritta in forza dell'emananda sentenza di separazione, ove avesse proceduto all'iscrizione.
- 6. I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente
- 7. spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
***** Si chiede altresì che decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., la causa venga rimessa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di rito ed autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti C O N D I Z I O N I 1. Pronunciare sentenza di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL matrimonio concordatario contratto tra e n data 8.9.2012 nel Comune di Cesano Boscone Parte_1 Controparte_1
Pag. 5 (MI) iscritto al nr. 27 parte II serie A del Comune di Cesano Boscone e altresì al nr. 114 parte II serie B del Comune di Novara, anno 2012, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano Boscone (MI) e Novara;
conseguentemente, disporre la perdita del cognome per la CP_1 signora Pt_1
2. Confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di Novara in Via Unità d'Italia nr. 38 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, tutti di proprietà del sig. come da trasferimento Controparte_1 immobiliare operato in sede di separazione personale dei coniugi;
3. dare atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente
4. dare atto che le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per le determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Cesano Boscone (MI), in data 8 settembre 2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 27 parte II serie A - anno 2012 Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19.03.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
Pag. 6 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Il Giudice, dato atto che era previsto un trasferimento immobiliare, fissava udienza di comparizione personale delle parti e la causa veniva rimessa in decisione.
* Ritiene il Collegio che gli accordi economici raggiunti dalle parti possano essere recepiti nella presente sentenza, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a in MILANO in [...] [...] e , nato in [...] in data [...]. Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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