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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2518/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7746/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720231460000936002 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720231460000936002, comunicata a mezzo PEC il 13.01.2025 limitatamente alle somme aventi natura tributaria e, specificamente, quelle portate dalla cartella di pagamento n. 09720230133034919000, per l'anno di imposta 2017, per IRES e
Recupero credito Imposta per un importo complessivo di € 61.438,73.
A sostegno del ricorso, ha dedotto l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria in quanto notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in violazione del principio del ne bis in idem, pendendo giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio;
ha dedotto altresì l'inesistenza giuridica dell'iscrizione ipotecaria in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro, nello specifico l'indirizzo: noreply.lazio.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it.; ha, infine, dedotto l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione in quanto, nella stessa, non erano rappresentate le ragioni per le quali veniva avanzata la pretesa erariale.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha controdedotto punto per punto in ordine alle questioni preliminari eccependo, a sua volta, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto della procura alle liti.
Quanto al ne bis in idem, ha rappresentato che il ricorso contro la cartella contenuta nell'atto impugnato era stato rigettato con sentenza n. 9995/2024 che non era stata sospesa. L'unica violazione del principio del ne bis in idem era dunque quella posta in essere dal ricorrente, ben potendo l'Ader, soprattutto a seguito del rigetto dell'opposizione e in assenza di sospensione della sentenza appellata, portare in esecuzione il titolo.
Il ricorrente ha presentato memorie illustrative in risposta.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, va evidenziato che, seppure non è stato allegato fra i documenti, entrambe le parti si riferiscono alla pendenza di un ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
09720230133034919000, che costituisce il presupposto della comunicazione impugnata.
La pendenza di un giudizio sull'atto presupposto, tuttavia, di per sé non pregiudica un atto successivo, latamente esecutivo che si basi sulla cartella non sospesa.
Va peraltro evidenziato che l'oggetto del presente giudizio non può essere il merito della pretesa tributaria portata dalla cartella, sia in quanto lo stesso ricorrente non allega alcun difetto di notifica o di inesistenza dell'atto presupposto, sia perché, essendo pendente un giudizio su quell'atto, la decisione porterebbe ad una duplicazione di giudizi.
L'accertamento oggetto della presente controversia non può dunque che riguardare esclusivamente i dedotti difetti della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.
Quanto alla notifica di quest'ultima, va rilevato che essa risulta legittima, essendo ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui: “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ( Sez. 5 - , n. 18684 del 03/07/2023 (Rv.
668249 - 01), non emergendo nel caso di specie alcun pregiudizio, avendo il ricorrente mostrato di essere stato in grado di approntare un'adeguata difesa”.
Anche per quanto riguarda la motivazione dell'atto impugnato, si richiama in termini giurisprudenza di legittimità circa la sufficienza del richiamo per relationem di atto presupposto conosciuto (v. Sez.
6 - L, n.
8423 del 26/03/2019 (Rv. 653388 - 01).
Il ricorso dunque, quanto ai motivi strettamente relativi alla comunicazione impugnata, non può trovare accoglimento.
Gli altri motivi, articolati dalle reciproche parti, su vizi formali del ricorso o della difesa restano assorbiti nella pronuncia di rigetto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in complessive euro 3000,00.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice est. Il Presidente
MA AU ES NO RA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7746/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720231460000936002 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720231460000936002, comunicata a mezzo PEC il 13.01.2025 limitatamente alle somme aventi natura tributaria e, specificamente, quelle portate dalla cartella di pagamento n. 09720230133034919000, per l'anno di imposta 2017, per IRES e
Recupero credito Imposta per un importo complessivo di € 61.438,73.
A sostegno del ricorso, ha dedotto l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria in quanto notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in violazione del principio del ne bis in idem, pendendo giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio;
ha dedotto altresì l'inesistenza giuridica dell'iscrizione ipotecaria in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro, nello specifico l'indirizzo: noreply.lazio.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it.; ha, infine, dedotto l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione in quanto, nella stessa, non erano rappresentate le ragioni per le quali veniva avanzata la pretesa erariale.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha controdedotto punto per punto in ordine alle questioni preliminari eccependo, a sua volta, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto della procura alle liti.
Quanto al ne bis in idem, ha rappresentato che il ricorso contro la cartella contenuta nell'atto impugnato era stato rigettato con sentenza n. 9995/2024 che non era stata sospesa. L'unica violazione del principio del ne bis in idem era dunque quella posta in essere dal ricorrente, ben potendo l'Ader, soprattutto a seguito del rigetto dell'opposizione e in assenza di sospensione della sentenza appellata, portare in esecuzione il titolo.
Il ricorrente ha presentato memorie illustrative in risposta.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, va evidenziato che, seppure non è stato allegato fra i documenti, entrambe le parti si riferiscono alla pendenza di un ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
09720230133034919000, che costituisce il presupposto della comunicazione impugnata.
La pendenza di un giudizio sull'atto presupposto, tuttavia, di per sé non pregiudica un atto successivo, latamente esecutivo che si basi sulla cartella non sospesa.
Va peraltro evidenziato che l'oggetto del presente giudizio non può essere il merito della pretesa tributaria portata dalla cartella, sia in quanto lo stesso ricorrente non allega alcun difetto di notifica o di inesistenza dell'atto presupposto, sia perché, essendo pendente un giudizio su quell'atto, la decisione porterebbe ad una duplicazione di giudizi.
L'accertamento oggetto della presente controversia non può dunque che riguardare esclusivamente i dedotti difetti della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.
Quanto alla notifica di quest'ultima, va rilevato che essa risulta legittima, essendo ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui: “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ( Sez. 5 - , n. 18684 del 03/07/2023 (Rv.
668249 - 01), non emergendo nel caso di specie alcun pregiudizio, avendo il ricorrente mostrato di essere stato in grado di approntare un'adeguata difesa”.
Anche per quanto riguarda la motivazione dell'atto impugnato, si richiama in termini giurisprudenza di legittimità circa la sufficienza del richiamo per relationem di atto presupposto conosciuto (v. Sez.
6 - L, n.
8423 del 26/03/2019 (Rv. 653388 - 01).
Il ricorso dunque, quanto ai motivi strettamente relativi alla comunicazione impugnata, non può trovare accoglimento.
Gli altri motivi, articolati dalle reciproche parti, su vizi formali del ricorso o della difesa restano assorbiti nella pronuncia di rigetto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in complessive euro 3000,00.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice est. Il Presidente
MA AU ES NO RA