Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2518
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione principio ne bis in idem

    La pendenza di un giudizio sull'atto presupposto non pregiudica un atto successivo esecutivo basato sulla cartella non sospesa.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica iscrizione ipotecaria per PEC non registrata

    L'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica, salvo che il contribuente dimostri un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione

    La motivazione dell'atto impugnato è sufficiente tramite il richiamo per relationem dell'atto presupposto conosciuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2518
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2518
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo